Contract
Contratto di assicurazione collettiva Temporanea Caso Morte, Invalidità Totale e Permanente al 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% del Capitale Assicurato
- Credem Fondo Pensione Dipendenti
N. Certificato di Polizza 387
Il presente Fascicolo Informativo contenente
la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione
ed il Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Indice
Nota Informativa pag. | 1/9 |
A - Informazioni sull’impresa di assicurazione pag. | 1/9 |
1. Informazioni generali pag. | 1/9 |
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa pag. | 1/9 |
B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte pag. | 1/9 |
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte pag. | 1/9 |
3.1 Durata - Modalità assuntive pag. | 2/9 |
3.2 Rischio Morte pag. | 2/9 |
3.3 Rischio di Invalidità Totale e Permanente pag. | 3/9 |
3.4 Rischio Malattia grave (Dread Disease) pag. | 3/9 |
3.5 Periodo di carenza pag. | 5/9 |
3.6 Esclusioni pag. | 5/9 |
4. Premi pag. | 5/9 |
5. Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio pag. | 6/9 |
C - Informazione su costi, sconti e regime fiscale pag. | 6/9 |
6. Costi pag. | 6/9 |
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente pag. | 6/6 |
6.1.1 Costi gravanti sul premio pag. | 6/9 |
7. Sconti pag. | 6/9 |
8. Regime Fiscale pag. | 6/9 |
8.1 Tassazione delle prestazioni assicurate pag. | 6/9 |
D - Altre informazioni sul contratto pag. | 6/9 |
9. Modalità di perfezionamento del contratto pag. | 6/9 |
10. Disdetta del contratto pag. | 6/9 |
10.1. Risoluzione per inadempimento pag. | 7/9 |
11. Riscatto e riduzione pag. | 7/9 |
12. Revoca della Proposta pag. | 7/9 |
13. Diritto di Recesso pag. | 7/9 |
14. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione pag. | 7/9 |
15. Legge applicabile al contratto pag. | 8/9 |
16. Lingua pag. | 8/9 |
17. Reclami pag. | 8/9 |
18. Conflitto di interesse pag. | 8/9 |
Condizioni di Assicurazione pag. | 1/11 |
Art. 1 - Oggetto del contratto pag. | 1/11 |
Art. 2 - Assicurati pag. | 1/11 |
Art. 3 - Conclusione del contratto ed effetto dell’assicurazione pag. | 1/11 |
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. | 1/11 |
Art. 5 - Durata del contratto - Modalità assuntive pag. | 1/11 |
Art. 6 - Diritto di Recesso pag. | 2/11 |
Art. 7 - Disdetta pag. | 2/11 |
Art. 8 - Prestazioni pag. | 2/11 |
8.1 Rischio morte pag. | 3/11 |
8.2 Rischio di Invalidità Totale e Permanente pag. | 3/11 |
8.3 Rischio Malattia grave (Dread Disease) pag. | 3/11 |
8.4 Capitale Assicurato pag. | 5/11 |
8.5 Capitale Assicurato Integrativo pag. | 5/11 |
Art. 9 - Denuncia dell’evento assicurato e relativi obblighi pag. | 5/11 |
9.1 Denuncia di decesso pag. | 5/11 |
9.2 Accertamento dell’Invalidità Permanente pag. | 6/11 |
9.3 Denuncia della malattia grave e obblighi conseguenti pag. | 6/11 |
Art. 10 - Pagamenti della Società pag. | 7/11 |
Art. 11 - Suicidio pag. | 7/11 |
Art. 12 - Carenza pag. | 7/11 |
Art. 13 - Esclusioni pag. | 7/11 |
Art. 14 - Pagamento del premio pag. | 8/11 |
Art. 15 - Struttura del contratto pag. | 8/11 |
Art. 16 - Ingresso e permanenza in assicurazione pag. | 8/11 |
16.1 Modifica capitali assicurati copertura base pag. | 9/11 |
16.2 Modifica capitali assicurati copertura facoltativa pag. | 9/11 |
Art. 17 - Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio pag. | 10/11 |
Art. 18 - Inclusioni ed Esclusioni nel corso del periodo assicurativo pag. | 10/11 |
Art. 19 - Sinistro che colpisca più teste pag. | 10/11 |
Art. 20 - Beneficiari pag. | 10/11 |
Art. 21 - Obbligo di comunicazioni da inoltrare a Poste Vita S.p.A. | |
in caso di decesso e/o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato pag. | 10/11 |
Art. 22 - Legislazione applicabile pag. | 10/11 |
Art. 23 - Trattamento dei dati personali pag. | 10/11 |
Art. 24 - Tasse e Imposte pag. | 11/11 |
Art. 25 - Foro competente pag. | 11/11 |
Art. 26 - Clausola Broker pag. | 11/11 |
Glossario pag. | 1/2 |
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 pag. | 1/2 |
ALLEGATO 1 pag. | 1/2 |
1/9
Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE AL 50% E MALATTIA GRAVE ANTICIPATIVA AL 30% DEL CAPITALE ASSICURATO - CREDEM FONDO PENSIONE DIPENDENTI
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario) prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Poste Vita S.p.A. Società per Azioni, in forma abbreviata Poste Vita S.p.A., è una compagnia di assicurazio- ne italiana, con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx., xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capo- gruppo del “Gruppo Assicurativo Poste Vita” iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016:
• il patrimonio netto ammonta a 2.900,59 milioni di Euro, di cui 1.216,61 milioni di Euro di Capitale sociale e 1.683,99 milioni di Euro di Riserve patrimoniali,
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 2,95 e rappresenta il rapporto tra il patrimonio disponibile pari a 8.056,60 mi- lioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 2.733,50 milioni di Euro.
Al fine di disporre della situazione aggiornata tempo per tempo dei dati di cui sopra, il Contraente può con- sultare il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxx.xx alla sezione “IL GRUPPO”.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Ai sensi della presente Xxxxxxx, si definiscono “Assicurati” le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto ai sensi dell’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Contratto prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, il “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto, in caso di decesso, di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato, sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale, a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e fermo restando le cause di esclusione di cui al punto 3.6.
Il piano assicurativo prevede due tipi di coperture:
COPERTURA BASE
Caso Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% per gli assicurati che alla data di inserimento in Convenzione abbiano età compresa tra 18 e 70 anni; si precisa che tale copertura è rinnovabile sino al compimento del 70 anno di età.
I capitali assicurabili pro-capite sono i seguenti, a scelta dell’assicurato:
per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi di l° e II° livello:
• Euro 20.000
• Euro 30.000
2/9
• Euro 50.000
• Euro 80.000
• Euro 120.000
per il personale appartenente ai quadri direttivi di III° e IV° livello e dirigenti:
• Euro 50.000
• Euro 80.000
• Euro 120.000
COPERTURA FACOLTATIVA INTEGRATIVA ALLA COPERTURA BASE
Caso Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% per gli assicurati che alla data di inserimento in Convenzione abbiano età compresa tra 18 e 70 anni; si precisa che tale copertura è rinnovabile sino al compimento del 70 anno di età.
Il capitale assicurato complessivo, dato dalla somma del capitale relativo alla copertura Base e quella Inte- grativa, non può essere di importo superiore ad Euro 350.000,00.
Il capitale assicurato relativo alla copertura facoltativa integrativa è dato dalla differenza tra il capitale totale richiesto dall’Assicurato, con un massimo pari a Euro 350.000,00, e l’importo della prestazione massima assicurabile per la parte obbligatoria, pari a Euro 120.000,00.
Per ciascun Assicurato, il capitale viene comunicato dal Contraente all’inizio di ciascun periodo assicurativo, anche in caso di modifica della somma da assicurare.
3.1 Durata - Modalità assuntive
La durata del contratto è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
La durata della copertura assicurativa è monoannuale e alla scadenza si rinnova automaticamente sino al 1 Gennaio 2021. La copertura potrà proseguire oltre detta scadenza solo previo accordo tra le Parti. In caso di rinnovo, il Premio potrà subire delle variazioni in funzione dei capitali assicurati nonchè della numerosità del Collettivo Assicurato riscontrato alla data di scadenza del Contratto, sulla base di quanto disposto al succes- sivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato, nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in Polizza, non deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70.
La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il settantesimo anno di età.
L’età “computabile” si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo compleanno.
I rischi vengono assunti dalla Compagnia senza effettuazione di accertamenti sanitari, salvo in caso di adesione volontaria alla copertura Facoltativa Integrativa, per la quale è prevista la compilazione del questionario anamnestico.
La Società si riserva comunque, in base all’esito del suddetto questionario, la facoltà di richiedere accerta- menti sanitari e di subordinare la concessione della garanzia all’applicazione di un eventuale sovrappremio o di rifiutare il rischio.
Si precisa che, in caso di presenza di tarature, il sovrappremio sanitario sarà calcolato esclusivamente sulla parte integrativa mentre la parte obbligatoria rimarrà comunque inalterata.
ln caso di rifiuto del rischio la copertura resterà operante per il capitale base preesistente.
3.2 Rischio Morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. garantisce, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusio- ni di cui all’Art. 3.6.
3/9
Si rinvia all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A..
3.3 Rischio di Invalidità Totale e Permanente
Fatte salve le cause di esclusione di cui all’Art. 3.6 e dell’Art.13 delle Condizioni di Assicurazione, si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perso in modo totale e permanente la capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti in misura pari o superiore al 50%.
Poste Vita S.p.A. garantisce, nel caso sia stata accertata l’Invalidità Totale e Permanente, senza necessario abbandono del posto di lavoro, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Con- traente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, all’Assi- curato stesso.
Il decesso dell’Assicurato intervenuto durante l’accertamento dello stato di Invalidità equivale all’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Compagnia.
Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato, la garanzia relativa al predetto Assicurato si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte di tale Assicurato.
3.4 Rischio Malattia grave (Dread Disease)
Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: “Prestazione in caso di Malattia Grave”. Qualora, nel periodo di copertura annuale, venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi di cui all’Art.8.3 delle Condizioni di Assicurazione, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato stesso il paga- mento del capitale assicurato previsto.
Nel caso di Malattia Grave, qualora sussistano le condizioni di pagamento della prestazione, all’as- sicurato verrà liquidato il 30% della prestazione assicurata. Il capitale rimanente sarà liquidato sola- mente in caso di Morte o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato.
Nel caso in cui, al termine della copertura assicurativa, non sia stata diagnostica all’Assicurato alcuna malat- tia grave, nessuna prestazione sarà prevista a carico della Società ed premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
Sono esclusi i rischi di insorgenza di una malattia grave verificatasi a seguito di:
1. Malattie dovute/correlate all’uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell’assicurato;
2. Eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
3. Danni alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso ovvero volontario rifiuto di seguire prescrizioni o consigli medici.
La Compagnia in ogni caso non consente l’accesso alla copertura da parte di una collettività che rientri nella categoria professionale del personale operante in siti industriali e direttamente coinvolto nella ricerca, estra- zione e/o smaltimento di amianto.
La compagnia si riserva di verificare l’indennizzabilità dei sinistri verificatisi in tutti quei casi in cui la docu- mentazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico che pratichi attività in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Città del Vaticano, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Xxxxx- xx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi delle presenti Condizioni di Assicura- zione, la Compagnia riconosce all’Assicurato la corresponsione di una somma assicurata nel caso sia dia- gnosticata a quest’ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave come di seguito definita:
1) Cancro
Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata a dalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del tessuto normale. Il termine “cancro” include linfoma, sarcoma e la malattia di Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
4/9
Dalla garanzia sono esclusi:
tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi;
• qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ (Tis) o Ta dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione;
• carcinoma della pelle basocellulare o squamoso e melanoma maligno allo stadio IA (T1aN0M0) salvo che vi sia evidenza di metastasi;
• tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Xxxxxxx uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dellAJCC Settima Edizione come stadio inferiore a T2N0M0;
• tumori della tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm di diametro e/o stadiati come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione.
Nella garanzia è incluso il carcinoma della mammella duttale in situ che abbia richiesto una mastectomia totale unilaterale.
In caso di malattia grave consistente in un cancro, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di recidiva del medesimo cancro oppure di altro cancro che colpisca il medesimo organo (farà fede il nuovo esame istologico ed il confronto con il precedente) nei successivi 5 anni dalla data di conclusione del trattamento radicale.
2) Infarto miocardico
L’infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto san- guigno alla zona interessata conseguente a malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e 3 i seguenti criteri e deve esservi diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico acuto:
• Sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del miocardio; e
• Acute alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti in precedenza; e
• Tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio CK-MB o Troponina cardiaca. L’infarto che si verifica durante un intervento sulle arterie coronarie deve risultare in un livello di Troponina cardiaca di almeno 3 volte il valore di riferimento del laboratorio.
Angina e altre forme di sindrome coronaria acuta sono escluse.
In caso di malattia grave consistente in infarto, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.
3) Ictus
L’ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico. Tale evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell’evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l’insorgenza di un nuovo ictus .
Si intendono esclusi:
• Attacco ischemico transitorio (TIA);
• Danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
• Disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico o della retina.
In caso di malattia grave consistente in ictus, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.
4) Innesto By-pass aorto-coronarico
L’intervento chirurgico a cuore aperto, mirato a correggere la stenosi o l’occlusione di una o più arterie coro- narie tramite innesto(i) di by-pass.
Prima dell’intervento è necessario fornire prova angiografica significativa dell’occlusione dell’arteria corona- ria e l’intervento dovrà essere considerato clinicamente necessario da uno specialista cardiologo.
Si intendono esclusi:
• angioplastica a palloncino con o senza stent;
• cateterismo cardiaco;
• tecnica chirurgica tramite laser ed altri metodi.
5) Insufficienza renale
Alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, che necessiti di dialisi extra-corpo- rea continua, certificata da specialista.
5/9
È da ritenersi escluso ogni evento acuto che produca alterazioni renali temporanee e reversibili e per le quali sia stata effettuata terapia emodialitica.
6) Trapianto d’organi principali
L’effettivo sottoporsi, come ricevente, ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato (anche parziale), pancreas, o rene. li trapianto dovrà essere ritenuto indispensabile e certificato da relativo specialista.
È coperto anche il trapianto del midollo osseo.
3.5 Periodo di carenza
La copertura in oggetto non prevede periodi di Carenza.
3.6 Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di Invalidità Totale e Permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, rea- zioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non xxxx- lare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
Limitatamente ai casi di Invalidità totale e permanente, sono esclusi dalla copertura i soggetti ai quali, in epoca antecedente al momento dell’ingresso in assicurazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell’INPS in ambito previdenziale, la pensione di inabilità o in subordine l’assegno di invalidità.
4. Premi
A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente è tenuto a pagare un Premio, da corrispondere tramite un versamento unico annuale entro il 30 Aprile di ciascun periodo assicurativo.
L’entità del premio per ogni Assicurato per la copertura base viene determinata alla decorrenza di ogni co- pertura moltiplicando il capitale assicurato per il relativo tasso di premio in funzione delle categorie di appar- tenenza:
- Assicurato appartenente al personale delle aree professionali - impiegati e quadri direttivi di Iº e lIº livello:
• Tasso di premio annuo per 1.000 euro: 3,1
- Assicurato appartenente ai quadri direttivi di lIIº e IV° livello e dirigenti:
• Tasso di premio annuo per 1.000 euro:4,8
Per la copertura facoltativa il premio viene determinato moltiplicando il capitale assicurato al tasso, individua- to in base al genere e all’età computabile dell’assicurato alla decorrenza di ogni copertura, secondo la tabella dei tassi riportata in calce alle condizioni di polizza (Allegato 1).
Per gli assicurati che dovessero accedere alla garanzia assicurativa in corso d’anno, il premio è determinato in quel momento in proporzione alla durata della garanzia. Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun As- sicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà determinato, secondo la tariffa per l’Assicurazione Temporanea per il caso di Morte, di Invalidità Totale e Permanente e di Malattia Grave. In occasione di ogni rinnovo annuale, il premio unico annuale dovuto per il rinnovo della copertura assicurativa è rideterminato in funzione dei nuovi ingressi o dell’uscite dall’elenco degli Assicurati.
La Compagnia in fase di rinnovo, qualora sia in corso l’accertamento dell’Invalidità Totale e Permanente, si impegna a mantenere comunque in vigore le garanzie di cui al presente Contratto con i medesimi capitali assicurati nella precedente annualità relativi alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità dietro corresponsione del relativo premio da parte del Contraente.
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La Compagnia si impegna inoltre a mantenere in copertura, con i medesimi capitali assicurati nella prece- dente annualità, gli assicurati che hanno già ricevuto indennizzo per la garanzia Malattia Grave, a valere sulla polizza stipulata dal contraente anche in data precedente alla sottoscrizione del presente contratto.
Nel caso di ingressi di nuovi assicurati in Polizza nel corso dell’anno, il premio dovuto per gli stessi è deter- minato proporzionalmente alla durata della copertura effettiva di ciascun Assicurato.
L’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sospensio- ne del pagamento dei premi. In caso di cessazione dell’efficacia della Polizza, per qualsiasi motivo, i premi pagati restano acquisiti dalla Società a titolo di corrispettivo per il rischio corso.
5. Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio
Per i nuovi Assicurati inseriti in copertura nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio calcolato in proporzione alla durata della copertura, tenuto conto della scadenza annuale della Polizza di seguito meglio specificata.
Gli inserimenti dei nuovi Assicurati, nel corso della durata contrattuale, verranno perfezionati attraverso l’emissione di apposita Appendice di Polizza da parte della Compagnia, il cui pagamento avverrà entro 30 giorni dall’emissione. Per i nuovi ingressi in corso d’anno la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00 del primo giorno del mese dal giorno di iscrizione al Fondo del singolo nuovo Assicurato e terminerà alle ore 00 della data di scadenza del contratto, rinnovandosi automaticamente di anno in anno e sempre nel rispetto dei limiti ivi indicati.
La cessazione della garanzia assicurativa degli Assicurati, dovuta al venir meno dei requisiti di cui all’Art. 3, avverrà con decorrenza dalle ore 00 della scadenza dell’annualità in corso.
Il Contraente dovrà comunicare i nuovi ingressi e/o le cessazioni relative a ciascun Assicurato mediante e- mail da inviare a Poste Vita S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita alla seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
C. Informazione su costi, sconti e regime fiscale
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Non grava nessun costo sul premio.
7. Sconti
Poste Vita S.p.A. si riserva di stipulare convenzioni con determinate categorie di soggetti tempo per tempo individuate.
8. Regime Fiscale
Poste Vita S.p.A. ha la propria sede in Italia e quindi viene considerata ivi residente.
Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al contratto.
8.1 Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. ai sensi del presente contratto, in seguito al decesso dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).
D. Altre informazioni sul contratto
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il Contratto si intende concluso all’atto del perfezionamento, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla Polizza stessa, le firme della Società e del Contraente.
10. Disdetta del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la disdetta del contratto, così come meglio disciplinato nell’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione.
7/9
10.1 Risoluzione per inadempimento
Il presente Contratto potrà essere anticipatamente risolto da una delle due PARTI, con effetto dalla data di ricevimento della raccomandata AR.R. inviata dalla PARTE che intende risolvere il Contratto all’altra PARTE, in presenza di un essenziale inadempimento dell’altra PARTE rispetto ad uno degli obblighi previsti in questo Contratto, ameno che tale inadempimento non risulti sanato nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di richiesta scritta ad adempiere, da effettuarsi mediante lettera raccomandata AR.R. La risoluzione del contratto non esime la PARTE inadempiente dall’obbligo del risarcimento del danno dovuto alla PARTE adempiente.
11. Riscatto e riduzione
La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo ed in alcun caso, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.
12. Revoca della Proposta
La proposta contrattuale può essere revocata, attraverso apposita comunicazione, da inviare nel periodo antecedente la conclusione del contratto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Il contratto decorre dalla data emissione della Polizza.
Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente il premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comu- nicazione relativa alla revoca.
13. Diritto di Recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e contestuale versamento del premio, ovvero dalla sua conclusione.
La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
A seguito di recesso le parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto delle eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
14. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente inviati alla stessa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Per una indicazione dettagliata della documentazione che il Beneficiario - per il tramite del Contraente - è tenuto a presentare ai fini della liquidazione della prestazione da parte della Società, si rinvia agli Artt. 9.1 e
9.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documen- tazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
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15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, salvo che le parti non ne concordino la redazione in una diversa lingua, in lingua italiana.
17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Vita S.p.A. Gestione Reclami Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
n° fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Commerciale - Customer Expe- rience e Assistenza Clienti.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo del Contraente indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A., all’IVASS, Servizio Tutela del Consumato- re, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiret- tamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperi- mento del procedimento di Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L.
n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti. Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata.
Ulteriori informazioni riguardanti il prodotto acquistato possono essere richieste direttamente:
• al numero verde 800.316.181
• alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
18. Conflitto di interesse
Si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., in re- lazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli Assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizza- zione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un’altra.
Poste Vita S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Vita S.p.A. assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal pro- posito Poste Vita S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.
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Poste Vita S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.
Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale
Condizioni di Assicurazione
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE AL 50% E MALATTIA GRAVE ANTICIPATIVA AL 30% DEL CAPITALE ASSICURATO
- CREDEM FONDO PENSIONE DIPENDENTI
Art. 1 - Oggetto del contratto
In caso di decesso, Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato, come di seguito meglio individuato, prima della scadenza contrattuale, Poste Vita S.p.A. si impegna, a fronte del pagamento del premio annuo, a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto il pagamento del capitale assicurato.
In caso di sopravvivenza e/o di non sopraggiunta Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato alla scadenza della Polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A..
Il presente Contratto, in particolare, presuppone:
- un unico Contraente ed unico contratto di assicurazione;
- la determinazione del capitale assicurato, per ogni testa, in base a criteri uniformi.
Art. 2 - Assicurati
Ai sensi della presente Xxxxxxx, si definiscono “Assicurati” le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contrat- to. Il Contraente (Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - Fondo Pensione) prevede prestazioni accessorie di invalidità e premorienza agli “Assicurati”, come sopra definiti, con le modalità e le ecce- zioni previste dal proprio Statuto.
Art. 3 - Conclusione del contratto ed effetto dell’assicurazione
Il presente Contratto è concluso nel momento in cui la Polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal Contraente. L’assicurazione entra in vigore, entro le ore 00 della data di decorrenza indicata nel Certificato di Polizza. Il Contraente si impegna a pagare il premio unico indicato nel certificato di Polizza da effettuarsi entro il 30 Aprile di ciascun periodo assicurativo.
Il Contraente prende atto ed accetta che il premio sarà soggetto a regolazione nelle modalità meglio specificate sub Art. 17 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente formano parte integrante del presente Contratto.
Le dichiarazioni del Contraente e di ciascun Assicurato effettuate in relazione alla Polizza devono essere esatte, complete e veritiere.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente, relative a circostanze tali per cui Poste Vita, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni di cui al presente Contratto, si fa riferimento a quanto dispongono gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui Poste Vita S.p.A., se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la Società ha diritto, relativamente agli Assicurati nei confronti dei quali è riferita la dichiarazione inesatta o la reticenza:
a) in caso di dolo o colpa grave del Contraente, (Art. 1892 del Codice Civile), di:
- impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle di- chiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato;
- rifiutare al verificarsi del sinistro, qualsiasi pagamento se tale sinistro si sia verificato prima del decorrere del predetto termine di tre mesi;
b) nel caso non esista dolo o colpa grave del Contraente, (Art. 1893 del Codice Civile) di:
- ridurre, al verificarsi del sinistro, le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; ciò laddove il sinistro si sia verificato prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia stata conosciuta da Poste Vita
S.p.A. o prima che questa abbia dichiarato di voler recedere dal contratto;
- recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichia- razioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile).
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all’età reale.
Art. 5 - Durata del contratto - Modalità assuntive
La durata del contratto è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
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La durata della copertura assicurativa è monoannuale, e alla scadenza si rinnova automaticamente sino al 1 Gennaio 2021. La copertura potrà proseguire oltre detta scadenza solo previo accordo tra le Parti.
In caso di rinnovo, il Premio potrà subire delle variazioni in funzione dei capitali assicurati, nonché della nume- xxxxxx del Collettivo Assicurato riscontrato alla data di scadenza del Contratto, sulla base di quanto disposto al successivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato, nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in Polizza, non deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70.
La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli Assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il set- tantesimo anno di età.
L’età “computabile” si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo compleanno.
I rischi vengono assunti dalla Compagnia senza effettuazione di accertamenti sanitari, salvo in caso di adesione volontaria alla copertura facoltativa integrativa, per la quale è prevista la compilazione del questionario anamnestico.
Non vengono inseriti in copertura gli associati al Contraente ai quali sia già stata liquidata la posizione assicura- tiva stipulata per il tramite del Contraente in periodi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 6 - Diritto di Recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso. La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati la polizza e le eventuali appendici, ed indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
A seguito del recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto delle eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e della relativa documentazione completa (richiesta scritta, docu- mento di polizza ed eventuali appendici).
Art. 7 - Disdetta
Il Contraente ha la facoltà di disdire il Contratto entro 30 giorni prima della data di scadenza del Contratto. La disdetta deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Art. 8 - Prestazioni
Il Contratto prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, il “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto in caso di decesso, di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato.
I suddetti casi rientrano in copertura a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e fermo restando le cause di esclusione dell’Art. 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’importo del capitale assicurato è indicato nel seguente Art. 8.4 e riportato per ciascuna testa nell’Elenco degli Assicurati allegato al presente Contratto. Il Contraente prende atto ed accetta che ai fini dell’applicazione della presente Xxxxxxx, in caso di contrasto tra quanto indicato nel predetto allegato e quanto indicato nel presente Contratto, le disposizioni di quest’ultimo prevarranno.
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Art. 8.1 - Rischio Morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, Poste Vita S.p.A. garantisce, per ciascun assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita S.p.A..
Art. 8.2 - Rischio di Invalidità Totale e Permanente
Fatte salve le cause di esclusione di cui all’ Art.13 delle presenti Condizioni di Assicurazione si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perso in modo totale e permanente la capacità lavorati- va generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, in misura pari o superiore al 50%.
Nel caso in cui l’iscritto attivo si trovi già in condizioni di invalidità, la riduzione permanente della sua capacità la- vorativa sarà sempre commisurata al 50%, ma tale 50% sarà applicato alla sola parte rimanente non invalidante con esclusione pertanto delle invalidità preesistenti o comunque manifeste.
A titolo esemplificativo nel caso di invalidità in ingresso del 25%, la prestazione è dovuta al raggiungimento di una invalidità pari al 62,5%.
Poste Vita S.p.A. garantisce nel caso sia stata accertata l’Invalidità Totale e Permanente, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquida- zione di un capitale in un’unica soluzione, all’Assicurato stesso.
Il decesso dell’Assicurato intervenuto durante l’accertamento dello stato di Invalidità equivale all’avvenuto rico- noscimento dello stato di invalidità da parte della Compagnia.
Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente di un Assicu- rato, la garanzia si estingue relativamente al predetto Assicurato e nulla è più dovuto per il caso di morte di quest’ultimo.
Art. 8.3 - Rischio Malattia grave (Dread Disease)
Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: “Prestazione in caso di malattia grave”. Qualora, nel periodo di copertura annuale, venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato stesso il pagamento del capitale assicurato previsto.
Nel caso di malattia grave, qualora sussistano le condizioni di pagamento della prestazione, all’assicurato verrà liquidato il 30% della prestazione assicurata. Il capitale rimanente sarà liquidato solamente in caso di Morte o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato.
Nel caso in cui, al termine della copertura assicurativa, non sia stata diagnostica all’Assicurato alcuna malat- tia grave, nessuna prestazione sarà prevista a carico della Società ed i premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
Sono esclusi i rischi di insorgenza di una malattia grave verificatasi a seguito di:
• Malattie dovute/correlate all’uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell’assicurato;
• Eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate arti- ficialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
• Danni alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso ovvero volontario rifiuto di seguire prescrizioni o consigli medici.
La Compagnia in ogni caso non consente l’accesso alla copertura da parte di una collettività che rientri nella categoria professionale del personale operante in siti industriali e direttamente coinvolto nella ricerca, estra- zione e/o smaltimento di amianto.
La Compagnia si riserva di verificare l’indennizzabilità dei sinistri verificatisi in tutti quei casi in cui la documen- tazione medica a supporto della richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico che pratichi attività in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Città del
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Vaticano, Isole del Canale, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Isola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazio- ne, la Compagnia riconosce all’Assicurato la corresponsione di una somma assicurata nel caso sia diagnosti- cata a quest’ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave come di seguito definita:
1) Cancro
Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata a dalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del tessuto normale. Il termine “cancro” include linfoma, sarcoma e la malattia di Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anato- mopatologo.
Dalla garanzia sono esclusi:
• Tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi;
• Qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ (Tis) o Ta dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione;
• Carcinoma della pelle basocellulare o squamoso e melanoma maligno allo stadio IA (T1aN0M0) salvo che vi sia evidenza di metastasi;
• Tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Xxxxxxx uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dellAJCC Settima Edizione come stadio inferiore a T2N0M0;
• Tumori della tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm di diametro e/o stadiati come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione.
Nella garanzia è incluso il carcinoma della mammella duttale in situ che abbia richiesto una mastectomia to- tale unilaterale.
In caso di malattia grave consistente in un cancro, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di recidiva del medesimo cancro oppure di altro cancro che colpisca il medesimo organo (farà fede il nuovo esame istologico ed il confronto con il precedente) nei successivi 5 anni dalla data di conclusione del trattamento radicale.
2) Infarto miocardico
L’infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto san- guigno alla zona interessata conseguente a malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e 3 i seguenti criteri e deve esservi diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico acuto:
• Sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del miocardio; e
• Acute alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti in precedenza; e
• Tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio CK-MB o Troponina cardiaca. L’infarto che si verifica durante un intervento sulle arterie coronarie deve risultare in un livello di Troponina cardiaca di almeno 3 volte il valore di riferimento del laboratorio.
Angina e altre forme di sindrome coronaria acuta sono escluse.
In caso di malattia grave consistente in infarto, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.
3) Ictus
L’ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra- cranico.
Tale evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono ri- scontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell’evento. La diagnosi deve essere anche confer- mata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l’insorgenza di un nuovo ictus.
Si intendono esclusi:
• Attacco ischemico transitorio (TIA);
• Danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
• Disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico o della retina.
In caso di malattia grave consistente in ictus, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.
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4) Innesto By-pass aorto-coronarico
L’intervento chirurgico a cuore aperto, mirato a correggere la stenosi o l’occlusione di una o più arterie coronarie tramite innesto(i) di by-pass.
Prima dell’intervento è necessario fornire prova angiografica significativa dell’occlusione dell’arteria coronaria e l’intervento dovrà essere considerato clinicamente necessario da uno specialista cardiologo.
Si intendono esclusi:
• angioplastica a palloncino con o senza stent;
• cateterismo cardiaco;
• tecnica chirurgica tramite laser ed altri metodi.
5) Insufficienza renale
Alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, che necessiti di dialisi extra-corporea continua, certificata da specialista.
È da ritenersi escluso ogni evento acuto che produca alterazioni renali temporanee e reversibili e per le quali sia stata effettuata terapia emodialitica.
6) Trapianto d’organi principali
L’effettivo sottoporsi, come ricevente, ad un trapianto di cuore, polmoni, fegato (anche parziale), pancreas, o rene. li trapianto dovrà essere ritenuto indispensabile e certificato da relativo specialista.
È coperto anche il trapianto del midollo osseo.
Art. 8.4 - Capitale Assicurato
Per ogni decesso o Invalidità Totale e Permanente, avvenuto (il decesso) o accertato (l’Invalidità Permanente) durante il periodo di validità contrattuale relativamente ad un Assicurato appartenente al Collettivo Assicurato, il Contratto prevede il riconoscimento del relativo diritto a ricevere il pagamento del Capitale Assicurato (indicato nel Certificato di Polizza) da liquidare in un’unica soluzione nelle modalità meglio specificate ai successivi Artt.
9.1 e 9.3. delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 8.5 - Capitale Assicurato Integrativo
Ciascun Assicurato avrà la facoltà, previa compilazione del questionario anamnestico e dopo specifica accetta- zione da parte della Compagnia, di innalzare il valore del proprio Capitale Assicurato iniziale fino al limite previsto.
Per gli assicurati assunti nella copertura facoltativa in costanza di copertura viene mantenuto il capitale assicu- rato in corso e non è richiesta alcuna documentazione sanitaria.
Art. 9 - Denuncia dell’evento assicurato e relativi obblighi
In caso di malattia o infortunio, l’Assicurato o chi per esso inclusa anche la società Contraente, deve darne avvi- so, corredato da certificazione medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effet- tuati, con lettera raccomandata A.R. da inviare a Poste Vita S.p.A. o altro mezzo idoneo a certificare la notifica.
Qualora la documentazione inviata non fosse esaustiva, Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre l’As- sicurato ad accertamento medico-legale presso il proprio fiduciario.
L’Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti da Poste Vita
S.p.A. e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 9.1 - Denuncia di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari, per il tramite della Contraente, devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) certificato di morte dell’Assicurato;
c) per le designazioni di Beneficiari persone fisiche:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie
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da parte dell’Assicurato nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari men- zionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
d) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa;
e) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale (non necessario qualora il beneficiario sia il Contraente);
f) documentazione di carattere sanitario (cartelle ed xxxxx xXxxxxx) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell’Ospedale o Scheda ISTAT di decesso con l’indicazione della seriazione causale (causa iniziale, intermedia e finale);
g) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudizia- ria copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
h) comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o dal creditore pignoratizio, sull’ammontare del debito residuo ed autorizzazione al pagamento, solo nel caso in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.
Art. 9.2 - Accertamento dell’Invalidità Permanente
La valutazione dell’invalidità permanente e del relativo grado spetta alla Società.
La Società si impegna ad accertare l’invalidità entro 90 giorni dalla data d’invio della lettera raccomandata di cui all’Art. 7, integrata di copia della delibera dell’Ente preposto eventualmente resasi disponibile nel suddetto periodo, fornendo le istruzioni e la modulistica utile all’accertamento da parte di medici di sua fiducia quali:
- originale, della richiesta di liquidazione, sottoscritta dall’Assicurato e dal Contraente, con la quale si comu- nica l’insorgenza dell’invalidità totale e permanente e la causa;
- copia di un documento di identità in corso di validità dell’Assicurato;
- copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri in ospedale, clinica o casa di cura, resisi necessari per le malattie e gli infortuni che avrebbero determinato l’invalidità;
- certificato medico;
- qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Società ai fini dell’accertamento.
La procedura di accertamento, a richiesta dell’Assicurato, può essere sostituita da certificazione definitiva rilasciata dall’Ente preposto (INPS, ASL o INAIL) nella quale risulti:
- riconoscimento dell’invalidità in modo definitivo e non rivedibile;
- causa della malattia o infortunio che ha procurato l’invalidità permanente
- esistenza, quantificazione e causa di eventuali invalidità precedenti.
Si precisa che è altresì incluso in garanzia l’evento accertato dalla Compagnia, così come sopra definito, in costanza di copertura assicurativa, anche se tale evento è conseguente ad uno stato invalidante verificatosi in epoca antecedente alla stipula del contratto, purché non denunciato alla precedente Compagnia prima della decorrenza del presente contratto.
Per il calcolo del grado di invalidità si farà riferimento alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche.
Art. 9.3 - Denuncia della malattia grave e obblighi conseguenti
ln base alla presente condizione la Società anticipa, nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia grave prima della scadenza contrattuale e sempre che quest’ultimo sia sopravvissuto trenta giorni dalla data di diagnosi, il pagamento di un capitale pari al 30% di quello assicurato per il caso di morte.
ln caso di insorgenza di cancro dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
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b) diagnosi confermata da medico specialista con valida relazione medica della patologia esistente. ln caso di insorgenza di ictus dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) referto dell’esame obiettivo eseguito da un medico specialista, dopo almeno tre mesi dalla data d’insorgenza della malattia, che attesti il significativo indebolimento della funzione neurologica riscontrabile attraverso chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali e/o motorie;
c) referto di un esame strumentale che confermi la diagnosi quale R.M.N. (risonanza magnetica nucleare), o TAC (tomografia assiale computerizzata) o esame del liquido cerebrospinale.
ln caso di insorgenza di infarto del miocardio dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) diagnosi formulata in base ai seguenti tre criteri:
1) dolore cardiaco tipico;
2) modifiche tipiche all’elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura;
3) tipico aumento dei markers cardiaci.
ln caso di necessità di innesto di by-pass aortocoronarico dell’Assicurato trasmessi prima dell’intervento, i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) prova angiografica significativa dell’occlusione dell’arteria coronaria;
c) referto del cardiologo che indichi come clinicamente necessario l’intervento.
ln caso di insorgenza di insufficienza renale dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) diagnosi confermata da medico specialista che attesti l’alterato stato cronico ed irreversibile della funzio- nalità di entrambi i reni che necessiti di dialisi extracorporea continua.
ln caso di necessità di trapianto dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) referto del medico specialista che indichi come indispensabile il trapianto.
Nel caso in cui non venga diagnosticata all’Assicurato nessuna Malattia grave entro la scadenza con- trattuale, non è prevista alcuna incombenza a carico della Società, ed i premi pagati restano acquisiti da quest’ultima.
Art. 10 - Pagamenti della Società
La Società esegue il pagamento entro trenta giorni:
- dal ricevimento della documentazione completa in caso di decesso;
- dal riconoscimento dello stato di invalidità;
- dal riconoscimento della malattia grave.
Le spese relative all’acquisizione della documentazione necessaria gravano direttamente sugli aventi diritto. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.
Art. 11 - Suicidio
In deroga a quanto previsto dall’Art. 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Art. 12 - Carenza
La copertura in oggetto non prevede periodi di Carenza.
Art. 13 - Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di Invalidità Totale e Permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
Limitatamente ai casi di Invalidità totale e permanente, sono esclusi dalla copertura i soggetti ai quali, in epoca
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antecedente al momento dell’ingresso in assicurazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell’INPS in ambito previdenziale, la pensione di inabilità o in subordine l’assegno di invalidità.
Art. 14 - Pagamento del premio
A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente è tenuto a pagare un Premio, da corrispondere tramite un ver- samento unico entro il 30 Aprile. Il Premio deve essere pagato direttamente alla Compagnia tramite versamento (bonifico) sul conto corrente di riferimento intestato a Poste Vita S.p.A..
L’entità del premio per ogni Assicurato viene determinata alla decorrenza di ogni copertura moltiplicando il capitale assicurato per il relativo tasso di premio in funzione delle categorie di appartenenza:
- Assicurato appartenente al personale delle aree professionali - impiegati e quadri direttivi di Iº e lIº livello:
• Tasso di premio annuo per ogni 1.000 euro di capitale: 3,1
- Assicurato appartenente ai quadri direttivi di lIIº e IV° livello e dirigenti:
• Tasso di premio annuo per ogni 1.000 euro di capitale: 4,8
Per la copertura facoltativa il premio viene determinato moltiplicando il capitale assicurato al tasso, indi- viduato in base al sesso e all’età computabile dell’assicurato alla decorrenza di ogni copertura, secondo la tabella dei tassi riportata in calce alle condizioni di polizza (allegato 1).
Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà deter- minato, secondo la tariffa per l’assicurazione temporanea per il caso di Morte, di Invalidità Totale e Permanente e di Malattia Grave. In occasione di ogni rinnovo annuale, il premio unico annuale dovuto per il rinnovo della copertura assicurativa è rideterminato in funzione dei nuovi ingressi o dell’uscite dall’elenco degli assicurati e dell’eventuale cambiamento di capitale assicurato
Nel caso di passaggio in corso d’anno da una categoria ad un’altra la decorrenza è pari al 1 Gennaio del rinnovo annuale.
Nel caso di richiesta di modifica del capitale assicurato in corso d’anno la decorrenza è:
- per la copertura base il 1 Gennaio in occasione del rinnovo annuale;
- per la copertura facoltativa dovrà essere presentato questionario anamnestico compilato entro il 31/12 e l’au- mento di capitale decorrerà nella nuova annualità dalla data di accettazione del questionario anamnestico da parte della Compagnia.
La Compagnia, per la garanzia di Invalidità Totale e Permanente, in fase di rinnovo, qualora sia in corso l’accerta- mento dello stato di invalidità, si impegna a mantenere comunque in vigore le garanzie di cui al presente Contratto, con i medesimi capitali assicurati nella precedete annualità, relativi alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità dietro corresponsione del relativo premio da parte del Contraente. Nel caso di ingressi di nuovi assicurati in Polizza nel corso dell’anno, il premio dovuto per gli stessi è determinato proporzionalmente alla durata della copertura effettiva di ciascun Assicurato.
L’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sospensione del pagamento dei premi. In caso di cessazione dell’efficacia della Polizza, per qualsiasi motivo, i premi pagati restano acquisiti dalla Società a titolo di corrispettivo per il rischio corso.
Art. 15 - Struttura del contratto
Il presente contratto è composto:
- dalle presenti “Condizioni di Assicurazione” (con relativo Glossario) che regolano l’assicurazione temporanea per il caso di morte e di Invalidità Totale e Permanente;
- dall’Elenco degli Assicurati, rilasciato dal Contraente alla Compagnia;
- da eventuali Condizioni particolari di polizza e Appendici rilasciate dalla Compagnia e controfirmate dalla stes- sa e dal Contraente;
- dall’informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 16 - Ingresso e permanenza in assicurazione
La copertura assicurativa decorre dalle ore 00 della data indicata nel Certificato di Polizza ed è subordinata:
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- alla presentazione dell’atto di adesione, sottoscritto dall’Assicurato, che contiene la presa di conoscenza ed il consenso all’assicurazione, qualora il contratto non sia stato stipulato in adempimento di Contratti Colletti- vi Nazionali di Lavoro di categoria ovvero di Contratti e/o Accordi e/o Regolamenti Aziendali e/o Statuti noti all’Assicurato. Il relativo modulo è reso disponibile dalla Compagnia a richiesta;
- alle dichiarazioni rese dall’Assicurato al momento dell’adesione;
- al pagamento del premio.
Il Contraente si impegna per ciascun Assicurato, per il quale verrà richiesto l’inserimento in copertura assicura- tiva, a provvedere ai seguenti adempimenti:
- effettuare l’elencazione nominativa degli Assicurati, con l’indicazione della data e del luogo di nascita, del luogo di residenza, del codice fiscale, del capitale da garantire e dell’inquadramento contrattuale. Gli elenchi degli Assicurati potranno essere forniti su supporto informatico, previo accordo con la Compagnia o alla seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Tali comunicazioni dei dati personali dovranno avvenire nel rispetto delle cautele previste dalla normativa in materia di privacy in modo da garantirne sempre la riservatezza e il corretto trattamento
- consegnare agli Assicurati copia delle presenti Condizioni di Assicurazione, indicando altresì ai medesimi As- sicurati tutte le informazioni contenute nel Certificato di Polizza relativamente alla decorrenza della copertura assicurativa, alle caratteristiche concordate per individuare il Collettivo Assicurato, nonché al Capitale Assicu- rato e al Capitale Assicurato Integrativo, laddove richiesto;
- consegnare ogni altro documento previsto dal contratto di assicurazione ovvero dalle Condizioni di Assicurazione compresa l’Informativa sul trattamento dei dati personali ex Art. 13 D.Lgs. 196/03.
Il Contraente da atto di essere autorizzato a comunicare i dati personali degli Assicurati per le finalità di cui al presente contratto.
Il Contraente sarà tenuto a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia per l’inserimento degli Assicurati nella polizza collettiva e per il pagamento delle prestazioni garantite.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate per tutti i nuovi ingressi nel corso del pe- riodo di validità dell’assicurazione.
La Compagnia garantisce per gli Assicurati in costanza di copertura i medesimi capitali assicurati nell’an- nualità precedente senza richiedere il questionario anamnestico. I capitali assicurati saranno suddivisi tra copertura base e facoltativa secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Nota Informativa.
Resta inoltre inteso che i sovrappremi eventualmente previsti nell’annualità precedente resteranno validi e verranno di conseguenza inseriti nel calcolo del premio della copertura facoltativa.
La richiesta di inserimento, modifica o revoca della copertura facoltativa, unitamente all’eventuale modulistica ri- chiesta, deve essere effettuata entro il 31 Dicembre, come normato di seguito, a valere per l’annualità successiva.
16.1 Modifica capitali assicurati copertura base
È data facoltà agli assicurati di modificare i capitali assicurati previa comunicazione alla Compagnia entro il 31 Dicembre di ogni annualità. Le modifiche avranno decorrenza dal 01/01.
Tale facoltà non è concessa a coloro i quali hanno già ricevuto indennizzo per la garanzia Malattie Gravi, anche in data precedente alla sottoscrizione del presente contratto, né per coloro i quali è in corso, per le prestazioni garantite dal presente contratto, l’accertamento della Compagnia precedente.
16.2 Modifica capitali assicurati copertura facoltativa
È data facoltà agli assicurati, per ogni annualità, di modificare i capitali assicurati con la copertura Base e di attiva- re, modificare in aumento o riduzione, o annullare la copertura facoltativa, dandone comunicazione alla Compa- gnia entro il 31/12 di ogni annualità precedente.
In caso di richiesta annullamento o diminuzione dei capitali assicurati della copertura facoltativa non è richiesta la presentazione del questionario anamnestico e tale modifica avrà decorrenza dal 01/01 dell’annualità successiva alla richiesta.
In caso di richiesta di attivazione o di aumento dei capitali assicurati con copertura facoltativa è richiesta la com- pilazione del questionario anamnestico, da presentarsi compilato entro il 31/12 di ogni annualità. Le variazioni richieste avranno decorrenza, per la successiva annualità, dalla data di accettazione del questionario anamnestico da parte della Compagnia.
La Compagnia si impegna ad esaminare i questionari e comunicare il risultato entro e non oltre 30 giorni dal rice- vimento della documentazione.
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La possibilità di attivare o aumentare i capitali assicurati non è concessa a coloro i quali hanno già ricevuto in- dennizzo per la garanzia Malattie Gravi, anche in data precedente alla sottoscrizione del presente contratto, né per coloro i quali è in corso, per le prestazioni garantite dal presente contratto, l’accertamento della Compagnia precedente.
Art. 17 - Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio
Per gli Assicurati inclusi in copertura, nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio cal- colato in proporzione alla durata della copertura ed al relativo capitale assicurato.
Gli inserimenti dei nuovi Assicurati, nel corso della durata contrattuale, verranno perfezionati attraverso l’emis- sione di apposita Appendice di Polizza da parte della Compagnia, il cui pagamento avverrà entro 30 giorni dall’e- missione. Per i nuovi ingressi in corso d’anno la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00 del primo giorno del mese dal giorno di iscrizione al Fondo del singolo nuovo Assicurato e terminerà alle ore 00 della data di scadenza del contratto, rinnovandosi automaticamente di anno in anno e sempre nel rispetto dei limiti ivi indicati.
La cessazione della garanzia assicurativa degli Assicurati, dovuta al venir meno dei requisiti di cui agli Artt. 2 e 5 delle Condizioni di Assicurazione, avverrà con decorrenza dalle ore 00 della scadenza dell’annualità in corso.
Il Contraente dovrà comunicare i nuovi ingressi e/o le cessazioni relative a ciascun Assicurato mediante e-mail da inviare a Poste Vita S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita alla seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 18 - Inclusioni ed Esclusioni nel corso del periodo assicurativo
Le operazioni per i nuovi entrati verranno perfezionate attraverso l’emissione di apposita Appendice di Polizza da parte della Compagnia.
La garanzia assicurativa cesserà di essere operativa relativamente al singolo Assicurato a decorrere dalle ore 00 del giorno di scadenza dell’annualità in corso.
Art. 19 - Sinistro che colpisca più teste
L’assicurazione è estesa anche al sinistro che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicu- rate con la Compagnia. In tali casi la Compagnia corrisponderà fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il Capitale Medio Assicurato nell’anno solare in corso al momento del sinistro.
Art. 20 - Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni assicurative sono i soggetti indicati nell’Art.2 delle Condizioni di Assicurazione. In assenza di specifiche previsioni in tal senso:
- In caso di Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, l’Assicurato medesimo;
- In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi. Ove la designazione sia stata comunicata al Contraente, quest’ulti- mo, in caso di decesso dell’Assicurato, fornirà alla Compagnia la disposizione beneficiaria ricevuta dall’Assicurato.
La designazione non può essere revocata o modificata nei casi previsti dall’Art. 1921 Codice Civile.
Art. 21 - Obbligo di comunicazioni da inoltrare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso e/o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato
In caso di decesso o di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato i Beneficiari designati, per il tramite della Contraente, devono dare immediata comunicazione dell’accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Si richiama l’attenzione del Contraente o degli altri aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla norma- tiva vigente per il contratto di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile).
Qualora il Contraente o gli altri aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescri- zione, Poste Vita S.p.A. è obbligata ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie”, istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 22 - Legislazione applicabile
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali
Poste Vita S.p.A., in qualità di Titolare dei dati personali, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito Decreto). I dati personali, compresi quelli sensibili, degli Assicurati (e
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degli eventuali beneficiari), saranno trattati per le sole finalità di esecuzione del contratto e per il tempo stretta- mente necessario alla durata dello stesso. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
La Compagnia dichiara di adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, al fine di assicurare il corretto trattamento e la sicurezza dei dati. Per quanto riguarda il trattamento specifico dei dati personali degli Assicurati (e degli eventuali beneficiari), nella loro qualità di soggetti interessati, si rimanda alle informazioni di dettaglio contenute nell’apposito allegato modulo di “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
Art. 24 - Tasse e Imposte
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 25 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiano o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diver- se disposizioni di legge pro tempore vigenti.
Art. 26 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Marsh S.p.A.(di seguito, il “Broker”).
Su espressa richiesta del contraente, tutti i rapporti inerenti la presente polizza, compresa la gestione amministrativa dei sinistri, potranno essere svolti dal Broker medesimo per conto dell’Assicurato/Contraente al contraente.
Agli effetti di quanto precede, ogni comunicazione fatta al Broker dall’Assicurato/Contraente deve intendersi come fatta dalla Società.
Inoltre, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, nel nome e per conto dell’Assicurato/Contraente, si intenderà come fatta dall’Assicurato/Contraente.
Parimenti, ogni comunicazione resa dalla Società al Broker s’intenderà valida come se effettuata direttamente all’Assicurato/Contraente, fermi i casi di risoluzione contrattuale e tutti gli atti di straordinaria gestione del con- tratto medesimo.
Ciò premesso, tutte le comunicazioni e, per espressa delega, il versamento dei premi inerenti al contratto devo- no trasmettersi dall’una all’altra parte per il tramite del Broker che tratterà con la Società.
L’onere economico a carico della Compagnia per la remunerazione della suddetta attività è stato con- cordato nella percentuale del 5 per cento di ogni premio annuo. Nessun onere a carico del Contraente.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale
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Glossario
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti concordati tra Poste Vita S.p.A. ed il Contraente.
Assicurato: le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto. Il Contraente (Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano - Fondo Pensione) prevede prestazioni accessorie di invalidità e premo- rienza agli “Assicurati”, come sopra definiti, con le modalità e le eccezioni previste dal proprio Statuto.
Beneficiario: la persona fisica o giuridica che viene designata in polizza dal Contraente o dall’Assicurato, e che riceve il Capitale Assicurato in caso di decesso o in caso di infortunio o di malattia dell’Assicurato che hanno come conseguenza un’invalidità totale e permanente così come definita nelle condizioni contrattuali nel corso della durata contrattuale.
Capitale Assicurato: indennità (indicata nel Certificato di Polizza) liquidabile al Beneficiario sotto forma di capi- tale in caso di decesso o in caso di infortunio o di malattia dell’Assicurato che hanno come conseguenza un’in- validità totale e permanente così come definita nelle condizioni contrattuali nel corso della durata contrattuale.
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci.
Cessione, pegno e vincolo: condizione per cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando Poste Vita S.p.A., a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Collettivo Assicurato: il gruppo di Assicurati nel cui interesse è prestata l’assicurazione.
Compagnia: Poste Vita S.p.A., società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita anche Società o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che firma il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi a Poste Vita S.p.A..
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale Poste Vita S.p.A., a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente la vita dell’Assicurato.
Costi: oneri a carico del Contraente gravante sui premi versati.
Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed il contratto ha effetto, a condizio- ne che sia stato pagato il premio o la prima rata di premio entro i termini indicati in Polizza.
Diritto di Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata da Poste Vita S.p.A., elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Evento: Invalidità Permanente Totale, Morte o Malattia Grave.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente con- statabili.
Invalidità Totale e Permanente: sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla volontà dell’Assicurato ed oggettivamente accertabile, che abbia causato la perdita permanente del 50% della capacità
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lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla profes- sione o mestiere svolti.
IVASS: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. È l’Autorità incaricata di vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun evento e per ciascun anno assicurativo, la società presta le garanzie assicurative.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulato dal Contraente, costituita da un soggetto giuridico, quale ad esempio il datore di lavoro o un determinato ente rappresentante una ca- tegoria professionale, nell’interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell’Azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.
Poste Vita S.p.A.: l’impresa di assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette la Polizza.
Premio: l’importo che il Contraente si impegna a versare a Poste Vita S.p.A. previsto per il contratto assicurativo.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione Assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che Poste Vita S.p.A. garantisce all’Assicura- to o al Beneficiario, a seconda dei casi, al verificarsi dell’evento assicurato.
Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Poste Vita S.p.A (di seguito “Poste Vita”), Società del Gruppo Poste Italiane - con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 che opera in qualità di “Titolare” del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) fornisce le seguenti informazioni riguar- danti il trattamento dei dati personali degli assicurati/beneficiari (di seguito “Interessati”).
• Fonte dei dati personali
Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell’interessato, Poste Vita deve disporre di dati personali, che possono essere raccolti presso l’interessato stesso, al momento della richiesta del prodotto o del servizio oppure nel corso del rapporto contrattuale nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di assicurazione in cui l’interessato risulti essere assicurato, benefi- ciario, coobbligati ecc.) e/o intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A. patrimonio BancoPosta, i soggetti addetti all’intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed altri incaricati dell’interme- diario stesso per l’attività svolta al di fuori dei locali dove lo stesso opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.). I dati personali possono essere raccolti di persona o anche telefonicamente (es. tramite call center) o anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (fra cui la e-mail il sito internet ed i servizi web in esso contenuti).
• Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali saranno trattati da Poste Vita per dar corso alle richieste dell’Interessato e/o per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con il Contraente o per adempiere a specifiche richieste del Contraente o dell’interessato prima della conclusione del contratto; inoltre per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi accessori, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
In particolare, i dati personali saranno trattati da Poste Vita nel quadro delle finalità “assicurative” le quali richiedono, necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti di Poste Vita; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno; attività statistiche.
Inoltre ove espressamente richiesto dalle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione dell’uti- lizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale (d.lgs.
n. 231/2007 e n. 109/2007), i dati raccolti saranno trattati per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione, comunicazione e segnalazione, nonché per attuare le relative misure volte a prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Vita potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane. I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trat- tati (attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, la tenuta della contabilità etc.).
Per tutte le finalità sopra descritte il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza, non sarà possibile for- nire il prodotto assicurativo e/o il servizio richiesto.
• Dati sensibili e giudiziari
Per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio di liquidazione sini- stri, Poste Vita ha la necessità di trattare anche dati di natura “sensibile” (cioè dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché ed in particolare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il consenso espresso per il trattamento di tali dati sensibili, compresi quelli sanitari (ex art. 23 del Codice), e
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raccolto nei limiti delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all’interno di specifica modulistica (es. Modulo Denuncia Sinistri) messa a disposizione dell’Interessato.
Per i casi esclusivamente autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Poste Vita potrà trattare dati di natura giudiziaria (cioè dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u), del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000,
x. 000, xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale.
• Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili) avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
In considerazione della complessità organizzativa e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali Poste Vita informa che i dati personali saranno trattati (il “trattamento” può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, ela- borazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati) da dipendenti e/o col- laboratori designati quali Responsabili o Incaricati nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute nel rispetto delle finalità sopra descritte.
Inoltre, Poste Vita potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, ivi comprese le società del Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie per dar corso alla richiesta dell’Interessato e/o essenziali in relazione all’esecuzione del contratto. I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni, appositamente nominati da Poste Vita, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamen- to; in tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice. Tali soggetti, anche esteri e/o appartenenti a gruppi societari esteri, in relazione al prodotto o al servizio richie- sto, saranno individuati nell’ambito delle seguenti categorie:
A) intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. Broker); consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Poste Vita, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria.
B) società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di mercato e rilevazioni del grado di sod- disfazione della clientela; società di revisione e certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita anche nell’interesse della clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni. C) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. IVASS, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF,ecc.); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono trattare i dati personali e/o dei soggetti ai quali gli stessi possono essere comunicati è possibile rivolgersi al Referente privacy, Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxx, Fax 00.00.00.00.00 o in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Esercizio dei diritti ex Art. 7 D.Lgs. 196/03
Presso il sopra indicato Referente Privacy, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasforma- zione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità promozionali.
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ALLEGATO 1
Tassi di premio applicabili per le somme assicurate maggiori di € 120.000,00, assicurazione temporanea di gruppo per il caso morte ed invalidità permanente con Dread Disease anticipativa del 30%.
ETÀ | M | F |
18 | 0,7564 | 0,6982 |
19 | 0,7951 | 0,6982 |
20 | 0,8242 | 0,6982 |
21 | 0,8727 | 0,7467 |
22 | 0,9115 | 0,7854 |
23 | 0,9503 | 0,8339 |
24 | 0,9794 | 0,863 |
25 | 1,0182 | 0,9018 |
26 | 1,057 | 0,9309 |
27 | 1,1054 | 0,9697 |
28 | 1,1636 | 1,0279 |
29 | 1,2121 | 1,086 |
30 | 1,2606 | 1,1442 |
31 | 1,2897 | 1,1927 |
32 | 1,3188 | 1,2412 |
33 | 1,3479 | 1,2897 |
34 | 1,377 | 1,3285 |
35 | 1,4157 | 1,3673 |
36 | 1,4448 | 1,3576 |
37 | 1,5127 | 1,3963 |
38 | 1,5903 | 1,4545 |
39 | 1,7454 | 1,5224 |
40 | 1,9006 | 1,6 |
41 | 2,046 | 1,6582 |
42 | 2,2206 | 1,8036 |
43 | 2,3951 | 1,9491 |
44 | 2,6181 | 2,1139 |
45 | 2,8897 | 2,2788 |
46 | 3,2872 | 2,5503 |
47 | 3,6557 | 2,8121 |
48 | 4,0242 | 3,1224 |
49 | 4,286 | 3,4618 |
50 | 4,8193 | 3,8109 |
51 | 5,7405 | 4,1599 |
52 | 6,5357 | 4,703 |
53 | 7,4666 | 5,4205 |
54 | 8,6011 | 6,1284 |
55 | 9,7938 | 6,9429 |
56 | 11,4908 | 8,1066 |
57 | 13,0229 | 9,1732 |
2/2
ETÀ | M | F |
58 | 13,8762 | 10,4629 |
59 | 15,321 | 11,7914 |
60 | 17,3186 | 12,4217 |
61 | 19,9367 | 13,818 |
62 | 22,3415 | 15,5731 |
63 | 24,5718 | 17,6095 |
64 | 26,5693 | 19,8203 |
65 | 28,9839 | 21,8664 |
66 | 31,8153 | 24,2712 |
67 | 34,9862 | 26,9475 |
68 | 38,000 | 29,000 |
69 | 43,000 | 33,000 |
70 | 50,000 | 38,000 |
Modalità assuntive: compilazione questionario anamnestico
La prestazione massima assicurabile è data dal cumulo della copertura base (€ 120.000,00) e facoltativa (max
€ 230.000,00) con il limite massimo fissato a € 350.000,00 complessivi.
Poste Vita S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxx.xx
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA
n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP
n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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