SVILUPPO DELLA CONVENZIONE TIR Clausole campione

SVILUPPO DELLA CONVENZIONE TIR. Dal 1975 la Convenzione TIR è stata modificata più di venti volte. Gli ultimi emendamenti, entrati in vigore il 17 febbraio 1999 ed il 12 maggio 2002, erano il frutto di un esteso processo di revisione avviato dal Comitato per il trasporto interno della CEE-ONU nel gennaio 1995. Nel 1994, a seguito delle notevoli difficoltà di applicazione della Convenzione, dovute ai tentativi della criminalità organizzata internazionale di abusare delle agevolazioni doganali offerte dalla Convenzione, le Parti contraenti coinvolte, il Segretariato CEE-ONU e l’Unione Internazionale per i Trasporti su Strada (IRU) hanno adottato una serie di misure a breve termine per tutelare il regime TIR. Queste misure comprendevano, in particolare, la creazione di un sistema di controllo EDI internazionale per i Carnet TIR, gestito congiuntamente dalle autorità doganali nazionali, dalle associazioni nazionale dei trasporti e dall’IRU (cosiddetto SAFETIR). Attualmente oltre l’80% di tutti i trasporti TIR viene registrato e analizzato a livello centrale dal sistema. Ciò nonostante, al fine di stabilizzare il regime TIR nel lungo periodo, si è ritenuto necessario apportare modifiche più sostanziali al suo funzionamento ed alla cooperazione governativa, nonché ai meccanismi di controllo. Pertanto, nel 1995 il Gruppo di lavoro CEE-ONU per i problemi doganali concernenti i trasporti (WP.30), sostenuto da numerosi gruppi di esperti ad hoc, ha avviato i lavori per la revisione globale del regime TIR. Obiettivo principale del più vasto processo di revisione mai intrapreso nella storia del regime TIR è la costituzione di un sistema di transito doganale globale, stabile, inequivocabile, trasparente e moderno, fondato sulla filosofia di base della procedura TIR: un susseguirsi di operazioni nazionali di transito doganale collegate da un set o file di dati standard (Carnet TIR) e da una catena di garanzia internazionale. La Fase I del processo di revisione TIR si è conclusa con successo nel 1997 ed i relativi emendamenti sono entrati in vigore in tutti gli Stati contraenti della Convenzione TIR il 17 febbraio 1999. Tale fase prevedeva l’accesso controllato al regime TIR per i trasportatori, le associazioni autorizzate al rilascio dei Carnet TIR, le associazioni garanti e l’organizzazione internazionale responsabile della stampa centralizzata e della distribuzione dei Carnet. La Fase I prescriveva, inoltre, la trasparenza del funzionamento del sistema di garanzia internazionale e l’istituzione di un...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).