Tariffe applicabili Clausole campione

Tariffe applicabili. Le Tariffe applicabili sono quelle pubblicate da o per conto del Vettore o, se non pubblicate, definite conformemente alle Norme Tariffarie del Vettore applicabili alla data di emissione del la Conferma della Prenotazione per il volo o i voli indicati nel Conferma della Prenotazione dal Luogo di Partenza al Luogo di Destinazione. Le modifiche relative a itinerario o data del viaggio possono influire sulla tariffa applicabile.
Tariffe applicabili. 23.1 Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe e delle altre attività, compatibili con la natura dell’impianto; 23.2 Il soggetto gestore è tenuto ad applicare, ai fruitori dell’impianto, le tariffe stabilite annualmente con apposito atto dell’Amministrazione Comunale. Le tariffe dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico. 23.3 L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di apportare modifiche alle tariffe d’uso, in virtù della natura pubblica del servizio erogato.
Tariffe applicabili. Gli addebiti per i servizi a pagamento vengono effettuati secondo le tariffe in vigore al momento della stipula del Contratto di Assistenza e riportate nel documento e relativo Listino Servizi in corso di validità oppure, in assenza di un contratto di assistenza, valide al momento della richiesta di supporto.
Tariffe applicabili. Il Concessionario è tenuto ad applicare, ai fruitori dell’Impianto sportivo, tariffe in misura non superiore a quelle stabilite dal Comune di Bergamo tempo per tempo vigenti. Le tariffe dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico. È fatto divieto al Concessionario di aumentare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale. In caso debitamente accertato, dell’applicazione di tariffe maggiorate, il Concedente può addivenire all’immediata risoluzione del contratto in danno del Concessionario.
Tariffe applicabili. Le riscossioni per l'imposta di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni e, in ogni caso, la gestione del servizio, devono farsi unicamente in base all'apposito regolamento comunale per lo specifico servizio, nel rispetto del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507 e delle norme di legge e regolamento applicabili in materia. Il concessionario e' tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque al rispetto delle disposizioni del D.Lgs.15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni. Le tariffe in vigore al momento dell’appalto e poste a base dell’appalto stesso sono quelle stabilite nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazione ed integrazioni.
Tariffe applicabili. 21.1. Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe e delle altre attività sportive praticate direttamente sull'impianto, nonché altre entrate quali; bigliettazione, esercizio dell’attività di ristoro, se attivato, e pubblicità ecc., in quanto compatibili con la natura dell’impianto e le altre fonti di reddito derivanti dallo sfruttamento e dalla gestione dell’impianto. 21.2. Il soggetto gestore è tenuto ad applicare, ai fruitori dell’impianto, le tariffe stabilite annualmente con apposito atto dell’Amministrazione comunale. Le tariffe dovranno essere esposte in luogo aperto al pubblico. 21.3. In casi particolari, è facoltà del gestore applicare agevolazioni al tariffario comunale, previa comunicazione all’Amministrazione, salvo l’obbligo di garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e il rispetto delle prescrizioni previste all’art. 9 sull’utilizzo. 21.4. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di apportare modifiche alle tariffe d’uso, in virtù della natura pubblica del servizio erogato.
Tariffe applicabili. 1. Per le controversie in materia di rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche le parti saranno tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo la tabella di cui all’allegato A al Regolamento di mediazione citato all’articolo 3, ridotte di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e senza ulteriori incrementi, neanche in caso di esito positivo della procedura (come da Tariffario Allegato 1 parte integrante del presente Protocollo d’intesa). 2. Se le controversie di cui al comma 1 riguardano contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e consumatori, le parti sono esentate dal pagamento delle spese di avvio.
Tariffe applicabili. 1. Per le controversie in materia di rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche le parti saranno tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo la tabella di cui all’allegato 1.
Tariffe applicabili. 1. L’importo delle tariffe applicabili nei musei aderenti per l’anno 2020 si ricava dall’allegato A alla presente convenzione. 2. Fuori dalle tariffe indicate nell’allegato A, sia in caso di sconti o riduzioni sia in caso di incrementi anche temporanei delle tariffe allegate, l’Associazione continuerà a corrispondere il 41% dell’importo.

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  • Norme applicabili Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • NORMATIVA APPLICABILE Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Diritto applicabile I contratti stipulati sono soggetti al diritto svizzero.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.