Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza. 2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato. 3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce; 4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. 5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore. 6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contract for the Provision of Services in the Territorial Area, Contract for the Provision of Services in the Territorial Area, Contract for the Provision of Services in the Territorial Area
Tariffe. 1. 5.1 Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale ricovero ospedaliero sono remunerate secondo il setting assistenziale contenute nella citata Deliberazione Giunta Regionale del 27 settembre 2016, n. 947 – Tabelle B 2° Livello tariffario - Tariffe massime da applicare sul territorio regionale per il quale sono eleggibili gli assistitii presidi di ricovero che operano in regime di elezione programmata., salvo diversi accordi ovvero in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe esecuzione di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni provvedimenti nazionali e/o regionali in materia di tariffe vigenti e funzioni emergenziali. Le tariffe sono comprensive di tutti i costi relativi all’assistenza ivi compresi, a titolo di semplificazione, protesi, ausili, farmaci, gas medicali, prestazioni specialistiche ambulatoriali correlate, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle procedure aziendali. Esse s’intendono comprensive di tutti i costi sostenuti per la produzione delle singole prestazioni di ricovero, ivi compresi gli oneri relativi alle endoprotesi, agli impianti protesici, ortesici ed ausiliari, farmaci, gas medicali utilizzati per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativaricovero ed alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, quando correlate ad un episodio di ricovero, salvo diversi accordi.
5.2 Sarà effettuato un aggiornamento tariffario nel caso in cui i riferimenti normativi precedenti vengano superati dal legislatore.
5.3 Sono compresi nella Day Surgery, e quindi soggetti alla stessa tariffa, anche gli interventi che richiedono un pernottamento del paziente.
5.4 La degenza preoperatoria è considerata pari a zero. Gli accertamenti di preospedalizzazione non costituiscono elemento di necessità di ricovero anticipato.
5.5 Gli accertamenti clinici, di laboratorio e strumentali effettuati in fase di preospedalizzazione, richiesti dalla struttura interessata a cui l’assistito si è rivolto, solo nel caso in cui segue il volume massimo ricovero, sotto il profilo economico sono remunerati con lo specifico DRG e rientrano nell’ambito dello stesso ricovero. Il ricovero in ambito chirurgico si intenderà concluso al termine della prima visita di follow-up, entro e non oltre 30 gg dalla dimissione del paziente.
5.6 Qualora, per volontà del paziente, non si proceda al ricovero la Casa di Xxxx provvederà al recupero delle spese sostenute per gli esami di preospedalizzazione direttamente dal paziente, indipendentemente da eventuali esenzioni possedute dallo stesso.
5.7 Per i DRG anomali (DRG 469 e DRG 470) la tariffa sarà pari a euro zero, tranne che per i pazienti inviati dall’ospedale pubblico per i quali sia stato verificato che non è possibile riclassificare il DRG.
5.8 I ricoveri in day hospital/surgery o ordinari di n.1 giorno anche nel caso in cui risultino attribuiti ad un DRG complicato saranno retribuiti come non complicati.
5.9 La tariffa per l’attività congiunta è riconosciuta al costo del DRG meno il 10% salvo diversi accordi concordati con la Direzione della Azienda USL Toscana Centro.
5.10 Per quanto riguarda i ricoveri, le parti danno atto che l’obbligo di spesa a carico del SSN permane con riferimento al solo periodo di erogazione di prestazioni, ovvero fino alla dichiarazione di dimissibilità rilasciata da parte del medico salvo singoli casi espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale della Azienda USL Toscana Centro. Per eventuali ulteriori periodi successivi di permanenza, la Casa di Cura si accorderà in autonomia con il paziente, stipulando con lo stesso apposito atto e, pertanto, gli ulteriori periodi non saranno a carico del SSN.
5.11 Le prestazioni remunerate potrà essere rideterminatospecialistiche ambulatoriale s’intendono al netto della compartecipazione a carico dell’assistito, in ogni caso compatibilmente con i vincoli erosione del tetto assegnato al lordo scontato, fatturazione al netto di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sconto e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatorepaziente.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Convention for the Purchase of Hospital Recovery Services, Rehabilitation, Joint Activities, Intermediate Care, Outpatient Specialist Services, and Diagnostic Instrumental Services for the Years 2021 2024, Convenzione Per l'Acquisto Di Prestazioni Di Ricovero Ospedaliero E Servizi Correlati, Convenzione Per L’acquisto Di Prestazioni Di Ricovero Ospedaliero E Servizi Correlati
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo loro erogazione per il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti territorialmente competenti. Le prestazioni rese a pazienti valutati dalle UUVVMM come appropriati per territoriodiversi setting assistenziali, avendo a parametro le tariffe di ciascun saranno remunerate secondo la tariffa relativa al setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diversoattribuito, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - territoriale con la DGR 661/2002, come modificata n. 360/2019 e integrata dai Decreti i provvedimenti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per che stabiliscono la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.alla spesa da parte dell’utente/comune, ove applicabili;
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le le parti concordano convengono che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate poste a carico del SS, che hanno positivamente superato i controlli di assistenza riabilitativacui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla ASL, non costituendo il volume massimo solo fatturato, ex se, pretesa di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..corrispettivo;
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contract for the Provision of Assistance Services for Individuals With Autism Spectrum Disorder, Contract for the Provision of Assistance Services for Individuals With Autism Spectrum Disorder
Tariffe. 1La tariffa giornaliera è indicata nella Carta dei Servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1) e comprende le prestazioni dettagliate nell’art.9 del citato Regolamento di accesso alla RSA. Le prestazioni tariffe vengono fissate dal Consiglio di cui al Amministrazione, generalmente una volta l’anno; in caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, almeno 20 (venti) giorni prima dell’applicazione. La decorrenza dell’aumento delle tariffe non potrà essere retroattiva. Gli Obbligati, nel termine di giorni 7 (sette) avranno facoltà di recedere dal presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della stessaFondazione. Il contratto si intenderà risolto con l’uscita dalla struttura, a cura e a spese degli Obbligati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso. Nel silenzio degli Obbligati, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale si concorda quanto segue:
a) Eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dal Direttore Generale, sono remunerate disciplinati secondo il setting assistenziale Regolamento di accesso alla RSA - art.6 “Ingresso Posticipato”.
b) Le dimissioni volontarie comporteranno, comunque, il pagamento della retta per i 30 giorni in corso, ancorché iniziato da un solo giorno e la trattenuta dell’intera cauzione.
c) In caso di decesso, o per eventuali dimissioni da parte della Fondazione, la retta dovrà essere versata comprendendo il quale sono eleggibili gli assistitigiorno successivo a quello della liberazione del posto (Regolamento di accesso alla RSA – art. 7 “Ricoveri temporanei” e art.9 “Retta di degenza”).
d) In caso di ricovero ospedaliero o uscita temporanea dell’Ospite, il posto letto potrà essere conservato fermo restando il pagamento della retta nella misura del 100%.
e) Qualora le condizione fisiche e/o psichiche rendessero incompatibile la permanenza dell’Ospite nella comunità, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti qualsiasi momento, ognuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo, si impegna a provvedere ad altra idonea sistemazione dell’Ospite. Analogo impegno viene preso dai sottoscrittori per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per tutti i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali l’Ospite non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatopossa o non voglia restare presso la Fondazione.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contratto Di Ingresso in Rsa, Contratto Di Ingresso in Rsa
Tariffe. 1La tariffa giornaliera è indicata nella Carta dei Servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1) e comprende le prestazioni dettagliate nell’art.9 del citato Regolamento di accesso alla RSA. Le prestazioni tariffe vengono fissate dal Consiglio di cui al Amministrazione, generalmente una volta l’anno; in caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, almeno 20 (venti) giorni prima dell’applicazione. La decorrenza dell’aumento delle tariffe non potrà essere retroattiva. Gli Obbligati, nel termine di giorni 7 (sette) avranno facoltà di recedere dal presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della stessaFondazione. Il contratto si intenderà risolto con l’uscita dalla struttura, a cura e a spese degli Obbligati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso. Nel silenzio degli Obbligati, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale si concorda quanto segue:
a) Eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dalla Direzione, sono remunerate disciplinati secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe Regolamento di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente accesso alla RSA - art.6 “Ingresso Posticipato”.
b) In caso di accoglienza presso la struttura pertinentenel corso del mese, la retta sarà quella mensile decurtata dei giorni di mancato godimento.
c) Le dimissioni volontarie comporteranno, comunque, il pagamento della retta per l’intero mese in corso, ancorché iniziato da un solo giorno.
d) In caso di decesso, o per eventuali dimissioni da parte della Fondazione, la retta dovrà essere versata comprendendo il giorno successivo a quello della liberazione del posto (Regolamento di accesso alla RSA – art.9 “Retta di degenza”).
e) In caso di ricovero ospedaliero o uscita temporanea dell’Ospite, il posto letto potrà essere conservato fermo restando il pagamento della retta nella misura del 100% fino al quindicesimo giorno di assenza e del 70% a partire dal sedicesimo giorno. Trascorsi i sessanta giorni di assenza e manifestandosi l’esigenza di posti letto, la Fondazione potrà disporre la dimissione dell’Ospite dalla struttura.
f) Qualora le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito ocondizioni fisiche e/o psichiche rendessero incompatibile la permanenza dell’Ospite nella comunità, in caso di incapienza di questoqualsiasi momento, dal Comune di residenza ognuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo, si impegna a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti provvedere ad altra idonea sistemazione dell’Ospite. Analogo impegno viene preso dai sottoscrittori per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per tutti i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali l’Ospite non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatopossa o non voglia restare presso la Fondazione.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Aslg) Il mancato pagamento della retta, in forza o parte di essa, per due mensilità consecutive comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo contrattualecontratto, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia salvo diversi accordi di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’ErogatoreComitato Direttivo.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contratto Di Ingresso in Rsa, Contratto Di Ingresso in Rsa
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territorialeterritoriale con i DCA 91/2014 - 92/2014 - 103/2014 - 104/2014 – 105/2014 – 34/2016- 93/2016 e s.m.i. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite con i DCA 13/2015 – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza19/2015 – 20/2015.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contract for the Provision of Hospital Services, Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Territoriali
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - strutture psico-riabilitative, nelle more della definizione del procedimento di riorganizzazione dell’offerta residenziale psichiatrica avviato con Decreto commissariale n.10/2016, continuano a trovare applicazione le tariffe di cui alla DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza877/2001.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contract for the Provision of Services in the Territorial Area, Contract for the Provision of Services
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola La quota sanitaria della tariffa e retta giornaliera di degenza, a carico dell'ASL, ammonta a quanto sotto indicato in base alla D.G.R. n. 862 del 2011 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, ad: Xxxxxxx residenziale socio riabilitativa Euro Tariffa semiresidenziale socio riabilitativo Euro Tariffa trattamento domiciliare socio riabilitativo Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) 05/08/2013 (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx) Le tariffe si intendono al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione IVA qualora oggettivamente e/o aumento soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti. La quota di quote compartecipazione è fissata secondo quanto previsto nella DGR 862/2011 e ss.mm.ii in accordo tra il gestore e il Comune di riferimento. Eventuali nuove ed innovative forme di risposta ai bisogni potranno essere adottate, previa approvazione da parte della Regione che ne determinerà la tariffa e l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti. La quota di compartecipazione a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo dell’utente deve essere corrisposta all’ente gestore. Qualsiasi onere relativo all’ottenimento del pagamento della quota di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacompartecipazione dell’utente fa carico esclusivamente sulla struttura. La ASL territorialmente competente terrà conto famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la struttura ospitante un’impegnativa in merito ai costi a carico dell’utente. Nei casi di tali importi incassati assenza, effettuata a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun casoqualunque titolo, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50le tariffe vengono erogate come segue: • Nelle strutture residenziali - 80% della tariffa giornaliera per i primi quindici tre giorni di ricoveroogni periodo di assenza - 50% della tariffa giornaliera per assenze superiori a tre giorni e fino a 60 giorni complessivi nell'anno anche non continuativi. • Nelle strutture semiresidenziali - 80% della tariffa giornaliera per i primi tre giorni di ogni periodo di assenza 50% della tariffa giornaliera per assenze superiori a tre giorni e fino a 75 giorni complessivi nell'anno anche non continuativi. In caso di compartecipazione alla retta da parte di altri soggetti diversi dalla ASL (utenti o Comuni) le suddette percentuali sono applicate pro-quota. Dopo 45 giorni di assenza complessivi la ASL deve rivalutare , mentre nessun compenso viene corrisposto di concerto con la struttura ed entro il termine di 15 giorni, il progetto individualizzato della persona sulla base degli aspetti clinici optando per la dimissione definitiva dalla struttura o per il mantenimento del posto, o per l’occupazione dello stesso anche a partire dal sedicesimo giorno tempo determinato per un trattamento temporaneo o di ricovero sollievo. La ASL garantisce la copertura dei posti ,attraverso lo scorrimento della lista di attesa, sino al raggiungimento del limite di budget annuale. La tariffa sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura , fatta eccezione per : • forniture protesiche personalizzate come da D.M. n. 332/1999 e s.m.i. (esclusi quindi i presidi standardizzati che devono essere messi a disposizione dalla struttura, come ad es. carrozzelle standard, sollevatori, letti, materassi, cuscini antidecubito, deambulatori standard) che saranno fornite dall’ASL con separata autorizzazione , ivi compresi i presidi per incontinenza; per quanto riguarda i materiali di medicazione avanzata compresi nel documento di classificazione nazionale dei dispositivi ( CDN) la fornitura sarà autorizzata solo in ospedale epresenza di specifica prescrizione del Medico specialista del S.S.N. o di struttura con esso convenzionata. • L'assistenza ospedaliera, conseguentementegli accertamenti clinici ,la diagnostica per immagini, non viene più conservato il posto letto al paziente”le visite specialistiche sono a carico della ASL. • Fornitura farmaci a carico del SSN erogati dalla ASL attraverso le farmacie aziendali.
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Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolareL’Educandato si impegna a corrispondere all’Azienda, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell’Azienda, al di fuori dell’orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un setting assistenziale diversoimporto orario omnicomprensivo pari a euro 107,00, fino al trasferimento del paziente relativamente all’attività svolta presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzaspazi dell’Educandato.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali L’Azienda, a fronte seguito di trasferimento dal parte dell’Educandato dell’importo complessivo dovuto per l’attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a euro 90,00, al lordo di imposte e comprensivo dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffetempi e dei costi di percorrenza, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatopersonale dirigente medico che ha svolto l’attività.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla AslLa presenza del personale dirigente medico dell’Azienda presso l’Educandato verrà opportunamente registrata, convalidata dal Responsabile sovraordinato del personale dirigente medico coinvolto nonché da parte dell’Educandato, in forza del modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente accordo contrattualeconvenzione, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;con l’indicazione delle ore rese presso gli spazi dell’Educandato. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell’Azienda.
4. Le parti concordano che in caso di incrementotariffe relative all’attività svolta sono corrisposte dall’Educandato, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di assistenza riabilitativagestione dell’Azienda USL Toscana Centro, il volume massimo su richiesta della SOS Attività libero professionale, entro 30 giorni dalla data di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, emissione della stessa secondo le modalità indicate in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..fattura.
5. Le parti stabiliscono I compensi spettanti al personale dirigente medico dell’Azienda che l’eventuale introduzione e/o aumento ha svolto l’attività saranno corrisposti a seguito di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatorepagamento della fattura da parte dell’Educandato.
6. Per il periodo La quota di eventuali ricoveri in ospedale spettanza del personale dirigente medico dell’Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l’IRAP e l’utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei pazienti in regime residenziale, al fine tempi e dei costi di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”percorrenza.
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Samples: Medical Competent Agreement
Tariffe. 1. Le prestazioni Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle categorie di dati di cui al presente contratto sono remunerate secondo le all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni per consentire il riutilizzo di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzatali dati.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali Le tariffe imposte a fronte dei quali norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non fossero state ancora determinate le relative tariffediscriminatorie, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatoproporzionate e oggettivamente giustificate e non limitano la concorrenza.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla AslGli enti pubblici provvedono affinché le tariffe possano anche essere pagate online mediante servizi di pagamento transfrontalieri ampiamente diffusi, in forza senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del presente accordo contrattualefornitore del servizio di pagamento, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia sul luogo di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno dell'Unione.
4. Le parti concordano che in caso Qualora gli enti pubblici applichino tariffe, essi adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di incrementodati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a seguito fini non commerciali, quali la ricerca scientifica, e da parte delle PMI e delle start-up in conformità delle norme sugli aiuti di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali Stato. A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i dati a una tariffa ridotta o nulla, in particolare per le PMI e le start-up, la società civile e gli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti pubblici possono stilare un elenco di categorie di riutilizzatori a cui i dati per il riutilizzo sono forniti a una tariffa ridotta o a titolo gratuito. Detto elenco è reso pubblico unitamente ai criteri adottati per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..sua redazione.
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento L'ammontare di quote eventuali tariffe deriva dai costi relativi allo svolgimento del procedimento delle richieste di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo riutilizzo delle categorie di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione dati di cui all’articolo 12 all'articolo 3, paragrafo 1, e si limita ai costi necessari per:
a) la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati;
b) l'acquisizione dei diritti;
c) l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e commerciali riservati di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
d) il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro;
e) l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente accordo contrattualecapo da parte di terzi esterni al settore pubblico, la c.d. quota sociale può nonché;
f) l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati e l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreinteressati da tale riutilizzo.
6. Per il periodo I criteri e la metodologia di eventuali ricoveri in ospedale calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L'ente pubblico pubblica una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”costi.
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Samples: Regulation Proposal
Tariffe. 1Eventuali modifiche in ordine al regime tariffario e alle modalità di rilascio dei pass ed agli abbonamenti per talune categorie di cittadini nelle zone tariffate sono stabilite dall’Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto previsto nel Piano Urbano Traffico (P.U.T.). Le prestazioni Qualora venissero utilizzati sistemi di cui pagamento elettronico “a deconto” per il pagamento della tariffa, l’importo della stessa sarà ragguagliato all’effettivo tempo di sosta, che in nessun caso potrà essere inferiore al presente contratto sono remunerate valore della frazione tariffaria minima. Sono esenti dal pagamento della tariffa della sosta, le auto facenti parte del servizio Comunale di “Car Sharing”, in quanto gestito dalla Società stessa, nonché tutti i soggetti indicati dal vigente Piano della sosta tariffata nella città di Palermo, previa esposizione di specifico pass sul cruscotto delle autovetture. Il Comune si impegna entro il 2016 a qualificare di categoria "B", cioè stalli di sosta ove è consentita esclusivamente la sosta a pagamento senza alcuna deroga, un’aliquota degli stalli di sosta affidati al controllo della Società, secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione indicazioni già presenti nel P.U.T. ed i principi di efficienza ed ottimizzazione della stessagestione della sosta. In particolareIl Comune si impegna, altresì, a valutare ed, eventualmente, modificare: le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con l'obiettivo di un’adeguata calibratura delle tariffe (differenziate per grado di congestione zonale) nel quadro di un riassetto delle aree sottoposte a sosta tariffata che tenga conto delle mutate esigenze di mobilità della cittadinanza; la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino regolamentazione inerente al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzarilascio dei pass agli aventi diritto.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Service Agreement
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni Tariffe riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e Decreti di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolarecompartecipazione come segue: DGR n. 492/2001, sono stabilite DGR n. 671/2002, DGR n. 257/2004 come modificate da DCA 92/2014 - 103/2014 – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata integrati e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzarettificati DCA 19/2015.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Tariffe. 1. Le prestazioni tariffe applicate dalle imprese designate di cui al una Parte per i servizi contemplati nel presente contratto sono remunerate secondo Accordo vanno fissate ad aliquote adeguate, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colari caratteristiche dei servizi, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni riscosse da altre imprese di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe trasporti aerei e altre considerazioni di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti ordine economico sugli avvenimenti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzamercato.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni perché ritenute eccessivamente discriminanti, oppure troppo elevate o restrittive a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffecausa dell’abuso di una posizione dominante, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine oppure artificialmente basse a quello appropriatocausa di sussidi o sostegni diretti o indiretti, oppure esagerate.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano o 7 RS 0.672.956.31 respingono le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o al più tardi entro quattordici (14) giorni dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;ricezione delle tariffe.
4. Le parti concordano Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..inizia nel territorio dell’altra Parte.
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 A prescindere dal paragrafo 4 del presente accordo contrattualearticolo, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate al paragrafo 2, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte devono notificare la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici (14) giorni dalla diaria giornaliera, dell’Erogatorericezione delle tariffe.
6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere consultazioni su ogni tariffa oggetto della mancata approvazione. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della relativa domanda. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il tra- sporto.
7. Per il periodo trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’impresa di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine trasporto aereo di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momen- to autorizzata ad applicare per i primi quindici giorni la stessa coppia di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”città.
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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola La quota sanitaria della tariffa e retta giornaliera di degenza, a carico dell'ASL, ammonta a quanto sotto indicato in base alla D.G.R. n. 862 del 2011 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, ad: Xxxxxxx residenziale socio riabilitativa Euro Tariffa semiresidenziale socio riabilitativo Euro Tariffa trattamento domiciliare socio riabilitativo Le tariffe si intendono al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione IVA qualora oggettivamente e/o aumento soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti. La quota di quote compartecipazione è fissata secondo quanto previsto nella DGR 862/2011 e ss.mm.ii in accordo tra il gestore e il Comune di riferimento. Eventuali nuove ed innovative forme di risposta ai bisogni potranno essere adottate, previa approvazione da parte della Regione che ne determinerà la tariffa e l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti. Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) La quota di compartecipazione a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo dell’utente deve essere corrisposta all’ente gestore. Qualsiasi onere relativo all’ottenimento del pagamento della quota di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivacompartecipazione dell’utente fa carico esclusivamente sulla struttura. La ASL territorialmente competente terrà conto famiglia o chi ne fa le veci sottoscrive con la struttura ospitante un’impegnativa in merito ai costi a carico dell’utente. Nei casi di tali importi incassati assenza, effettuata a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun casoqualunque titolo, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50le tariffe vengono erogate come segue: • Nelle strutture residenziali - 80% della tariffa giornaliera per i primi quindici tre giorni di ricoveroogni periodo di assenza - 50% della tariffa giornaliera per assenze superiori a tre giorni e fino a 60 giorni complessivi nell'anno anche non continuativi. • Nelle strutture semiresidenziali - 80% della tariffa giornaliera per i primi tre giorni di ogni periodo di assenza 50% della tariffa giornaliera per assenze superiori a tre giorni e fino a 75 giorni complessivi nell'anno anche non continuativi. In caso di compartecipazione alla retta da parte di altri soggetti diversi dalla ASL (utenti o Comuni) le suddette percentuali sono applicate pro-quota. Dopo 45 giorni di assenza complessivi la ASL deve rivalutare , mentre nessun compenso viene corrisposto di concerto con la struttura ed entro il termine di 15 giorni, il progetto individualizzato della persona sulla base degli aspetti clinici optando per la dimissione definitiva dalla struttura o per il mantenimento del posto, o per l’occupazione dello stesso anche a partire dal sedicesimo giorno tempo determinato per un trattamento temporaneo o di ricovero sollievo. La ASL garantisce la copertura dei posti ,attraverso lo scorrimento della lista di attesa, sino al raggiungimento del limite di budget annuale. La tariffa sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura , fatta eccezione per : • forniture protesiche personalizzate come da D.M. n. 332/1999 e s.m.i. (esclusi quindi i presidi standardizzati che devono essere messi a disposizione dalla struttura, come ad es. carrozzelle standard, sollevatori, letti, materassi, cuscini antidecubito, deambulatori standard) che saranno fornite dall’ASL con separata autorizzazione , ivi compresi i presidi per incontinenza; per quanto riguarda i materiali di medicazione avanzata compresi nel documento di classificazione nazionale dei dispositivi ( CDN) la fornitura sarà autorizzata solo in ospedale epresenza di specifica prescrizione del Medico specialista del S.S.N. o di struttura con esso convenzionata. • L'assistenza ospedaliera, conseguentementegli accertamenti clinici ,la diagnostica per immagini, non viene più conservato il posto letto al paziente”le visite specialistiche sono a carico della ASL. • Fornitura farmaci a carico del SSN erogati dalla ASL attraverso le farmacie aziendali.
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Samples: Contract for the Provision of Residential/Semi Residential Services for the Elderly
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore all’Erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;. In particolare, per le strutture psico-riabilitative, nelle more della definizione del procedimento di riorganizzazione dell’offerta residenziale psichiatrica, continuano a trovare applicazione le tariffe di cui alla D.G.R. n. 877/2001
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.... oltre che nel rispetto e nei limiti dei tetti di spesa previsti dalla programmazione regionale;
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/I tetti di spesa si intendono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa ed al netto di quanto dovuto dall’assistito o aumento in caso di quote incapienza di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore questo dal Comune di residenza a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensilipartecipazione alla spesa sanitaria. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo all’art. 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. cd “quota sociale sociale” può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” alberghiera si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreall’erogatore.”
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore all’Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici 15 giorni di ricovero, ricovero mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contratto Per L’erogazione Di Prestazioni Territoriali
Tariffe. 1. Le prestazioni Per l’erogazione al pubblico dei Servizi di bike sharing, soggetti a Tariffa, è fatto obbligo al Concessionario di applicare un sistema tariffario conforme a quanto stabilito nell’Art. 10 del Capitolato ed all’Offerta presentata in sede di gara, per tutta la durata della Concessione, a pena dell’applicazione delle penali e dei provvedimenti di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessaall’art. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento 10 lett. C2 del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzaCapitolato.
2. Per i casi in Il sistema tariffario all’avvio della Concessione, di cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate alla Determinazione dirigenziale DD/2021/02479 del 14 aprile 2021, riportato nell'elenco di cui all'art. 1 del presente atto, è stato comunicato al Concedente prima dell’avvio del servizio per le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente opportune verifiche di conformità al setting assistenziale più affine a quello appropriatoCapitolato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli Qualsiasi variazione della tariffa al pubblico rispetto al sistema tariffario iniziale di cui al comma precedente – che dovrà risultare comunque conforme ai limiti ed ai criteri stabiliti dalle disposizioni in materia nel Capitolato ed all’Offerta presentata dal Concessionario – dovrà essere comunicata al Comune con un anticipo di tariffe vigenti almeno 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alla comunicazione all’utenza per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;dovute verifiche.
4. Le parti concordano che Il Concessionario si obbliga a monitorare l’introito medio da tariffa per singolo viaggio (parametro Ru) con le modalità indicate nel par. 10 lett. B7 del Capitolato. Qualora tale importo superi di oltre il 20% l’importo del corrispondente parametro Ru indicato dal Concessionario nel PEF allegato all’offerta, il Comune, fatte le opportune verifiche, avrà facoltà di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario in favore del Concedente di cui all’Art. 8, comma 6 del Capitolato. In tal caso si provvederà al riequilibrio, qualora ne sussistano i presupposti in ordine al bilanciamento fra i ricavi ed i costi di incremento, a seguito di modificazioni gestione ed al mantenimento dei valori unitari indicati in sede di offerta dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni parametri di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Convenienza economica e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione Sostenibilità finanziaria di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreall’Art.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti Tutti i prezzi indicati si basano sui prezzi applicati al momento dell’erogazione dell’offerta (preventivo). Qualora tra il momento dell’offerta e quello della stessaconclusione dell’Accordo uno o più fattori di costo (tra cui tasse, salari, costo di misure e/o leggi previdenziali, prezzi di trasporto e tassi di cambio, ecc.) siano soggetti ad incrementi, lo Spedizioniere ha il diritto di trasferire tale incremento al Cliente. In particolare, le prestazioni Lo Spedizioniere deve essere in grado di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzadocumentare detti incrementi.
2. Per Se lo Spedizioniere addebita tariffe forfettarie o tutto compreso, tali tariffe si intendono comprensive di tutti i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali costi che, nel normale processo di gestione dell’ordine, sono a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatocarico dello Spedizioniere.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla AslSalvo diversamente previsto, le tariffe forfettarie o tutto compreso non includono in forza del presente accordo contrattualealcuna misura: dazi, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia imposte e tasse, diritti consolari e spese di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;legalizzazione, costi di costituzione di garanzie bancarie e premi assicurativi.
4. Le parti concordano In presenza di circostanze di natura tale che, al momento della conclusione dell’Accordo, non si era ritenuto necessario tenere conto in ordine al rischio del verificarsi delle stesse, non sono ascrivibili allo Spedizioniere e che comportano un aumento significativo dei costi dei Servizi in caso corso di incrementoesecuzione, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativalo Spedizioniere avrà diritto ad un pagamento aggiuntivo. Ove possibile, lo Spedizioniere dovrà consultarsi preventivamente con il Cliente. In tal caso, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà pagamento aggiuntivo consisterà nei costi aggiuntivi che lo Spedizioniere ha dovuto sostenere per eseguire i Servizi, più un pagamento aggiuntivo - ritenuto corretto ed equo - per i servizi che devono essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..eseguiti dallo Spedizioniere.
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/Spese di natura straordinaria e salari più elevati derivanti ogniqualvolta Terzi, in virtù di qualsiasi disposizione contenuta nei relativi accordi tra lo Spedizioniere e Terzi, eseguano il carico o aumento lo scarico di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate merci in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione orario serale o notturno, il sabato o la domenica o in giornate festive del paese in cui il Servizio viene effettuato, non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntivasaranno incluse nei prezzi concordati, salvo specifica indicazione. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’ErogatoreQualsiasi suddetto costo sarà pertanto corrisposto dal Cliente allo Spedizioniere.
6. Per Fatti salvi i casi di dolo o imprudenza intenzionale da parte dello Spedizioniere, nel caso in cui il periodo momento delle operazioni di eventuali ricoveri carico e/o scarico risulti inadeguato, tutti i costi da ciò derivanti, quali controstallia, tempi di attesa, ecc., saranno a carico del Cliente, anche nel caso in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine cui lo Spedizioniere abbia accettato senza obiezioni la polizza di conservare carico e/o il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore contratto di noleggio da cui derivano i costi aggiuntivi. Lo Spedizioniere deve fare tutto il 50% della tariffa giornaliera possibile per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”evitare tali costi.
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Samples: Servizi Globali Di Spedizione
Tariffe. 1. Le prestazioni La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico consultivo dei trasporti di cui al presente contratto sono remunerate secondo all'articolo 6, approva annualmente le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolaretariffe, le prestazioni ordinarie ed agevolate, nonché i titoli di viaggio, dei servizi pubblici di trasporto extraurbani previsti nell'accordo di programma di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale all'articolo 7 e dei servizi pubblici di trasporto per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzaalunni.
2. Per La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto deve essere idonea ad assicurare il grado di copertura dei costi fissato nell'accordo di programma ed è effettuata attenendosi ai seguenti principi:
a) concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;
b) classificazione degli utenti secondo le tipologie di agevolazione tariffaria a ciascuno applicata;
c) valutazione dello stato di bisogno degli utenti in relazione ai criteri individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
d) omogeneizzazione delle tariffe fra i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale diversi sistemi di trasporto e semplificazione ai fini di una più affine a quello appropriatoagevole conoscibilità ed economicità di applicazione.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla AslLe tariffe dei servizi turistici devono risultare remunerative del costo dei servizi stessi. L'onere delle tariffe può essere posto in parte a carico dell'utente ed in parte a carico di aziende, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia enti e soggetti pubblici o privati con i quali la società di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;all'articolo 4 stipuli apposite convenzioni.
4. Le parti concordano Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, non siano previsti ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..del presente articolo.
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione A decorrere dal 1° gennaio 1994 è fatto divieto alla Trentino trasporti s.p.a. e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato , ove non costituita, alle società Atesina s.p.a. e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun casoFerrovia Trento - Malé s.p.a., nella fatturazione nonché alle altre società ed imprese di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattualeagli articoli 9, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo 11 e 18 di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a fronte prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo che per i dipendenti che usufruiscono dei servizi pubblici di effettivi servizi aggiuntivitrasporto per ragioni di servizio, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreivi comprese le esigenze di trasferimento tra il luogo di residenza o abituale dimora e quello di lavoro.
6. Per il periodo Tutte le entrate derivanti dalla gestione di eventuali ricoveri servizi pubblici di trasporto da parte della società di cui all'articolo 4 e da sue controllate o partecipate, sono introitate nei rispettivi bilanci di esercizio e costituiscono ricavi delle società. Dell'ammontare complessivo di tali entrate si tiene conto in ospedale sede di determinazione dei pazienti in regime residenziale, al fine contributi d'esercizio di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire cui all'articolo 25 secondo quanto disposto dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”comma 1 dello stesso articolo (16).
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Samples: Legge Provinciale Sui Trasporti
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui Salvo che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 2o del comma 3 dell’articolo 5, per l’utilizzo degli spazi il concessionario è tenuto a corrispondere una tariffa secondo la tabella allegata al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenzaregolamento.
2. Per i casi in La tariffa di cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le al precedente comma 1 comprende: - importo forfettario relativo ai consumi energetici ed idrici; - servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso all'area; - prestazioni tecniche ordinarie relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatofunzionamento degli impianti; - importo forfettario relativo al premio AllRisks per assicurazione immobili.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore La tariffa deve essere corrisposta alla Camera di Commercio, nella misura del 50% (cinquanta per cento), entro cinque giorni lavorativi dalla Aslricezione di comunicazione di concessione in uso degli spazi, in forza pena la revoca della concessione stessa; il restante del presente accordo contrattuale50% (cinquanta per cento), sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;deve essereversato prima della consegna degli spazi.
4. Le parti concordano che in caso La tariffa non è comprensiva dei costi relativi a: - servizio di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali vigilanza degli spazi richiesti - pulizia degli spazi richiesti per la remunerazione delle prestazioni durata del periodo di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..concessione degli stessi.
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/Nel caso di mancato svolgimento della manifestazione per la quale è stata richiesta la prenotazione della sala o aumento del padiglione, senza preavviso scritto di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun casoalmeno 10 giorni, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreverrà restituito il 75% della tariffa corrisposta.
6. Per Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, nel caso di concessione della Bottega d’Arte e della Sala Expò Room, il periodo di eventuali ricoveri concessionario in ospedale dei pazienti in regime residenziale, alternativa al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% pagamento della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni può donare alla Camera una delle opere oggetto di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”esposizione.
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Dei Padiglioni Espositivi E Delle Sale Riunioni
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo loro erogazione per il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti territorialmente competenti. Le prestazioni rese a pazienti valutati dalle UUVVMM come appropriati per territoriodiversi setting assistenziali, avendo a parametro le tariffe di ciascun saranno remunerate secondo la tariffa relativa al setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diversoattribuito, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria sanitaria, in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le diverse tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare: - DCA n. 105/2014 del 18/09/2014, sono stabilite – DCA n. 13/2015 del 23/02/2015, DCA n. 34/2016 del 04/04/2016 e DCA n. 93/2016 del 12/08/2016 (per le RSA prestazioni assistenziali erogate da Residenze Sanitarie Assistenziali e Residenze Protette); - con DGR 661/2002, come modificata DCA n. 91/2014 del 13/08/2014 e integrata dai Decreti commissariali DCA n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con 104/2014 del 18/09/2014 e DCA n. 20/2015 (per le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.prestazioni assistenziali erogate da Residenze Protette);
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatore.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Tariffe. I costi dei servizi erogati da CSI sono formalmente notificati all’Organizzazione che richiede la Certificazione in un’offerta, che specifica anche le modalità di pagamento per le fasi di certificazione iniziale e di mantenimento. La durata degli audit è definita in conformità agli standard FSC che regolamentano l’attività di Certificazione e l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, in riferimento al campo di applicazione della Certificazione richiesta e all’affidamento di attività a terzi. In caso di certificazione di gruppo, l’entità di gruppo formalmente delegata dai partecipanti al gruppo, è pienamente responsabile del pagamento delle tariffe relative a tutti i costi connessi con l’ottenimento e il mantenimento della certificazione per tutti i partecipanti allo schema di gruppo. I costi dei singoli audit possono variare nel corso di validità del contratto a seguito di modifiche del campo di applicazione della Certificazione della gestione forestale. La variazione di tali costi viene comunicata da CSI all’Organizzazione al momento della valutazione delle variazioni/estensioni del campo di applicazione della Certificazione, sulla base delle informazioni ricevute dall’Organizzazione oppure in seguito ad attività di audit. L'Organizzazione certificata ha il diritto di non accettare le variazioni proposte, rinunciando alla modifica della Certificazione, entro un (1) mese dalla data di ricezione della notifica delle variazioni. Le prestazioni CSI si riserva la possibilità di cui al presente contratto sono remunerate secondo variare le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessasulla base di nuovi Standard, variazioni degli stessi o semplici comunicazioni trasmesse da FSC e che riguardano la certificazione concessa all'Organizzazione. I termini e le modalità di pagamento sono riportati nell’offerta accettata dall’Organizzazione e possono essere modificati da CSI a seguito di accertate situazioni di insoluto, dandone comunicazione all’Organizzazione. In particolarederoga a quanto stabilito dal D.L.231 del 9/10/2002, e salvo diversa pattuizione documentata, le somme dovute per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate CSI devono essere versate all’Organismo nei tempi e nei modi stabiliti nell’offerta economica accettata; dalla scadenza verranno conteggiati gli interessi di mora nella misura del 9% (nove per cento) annuo. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte dell'Organismo di una lettera di xxxxxxx e quindi la revoca della Certificazione, secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreal precedente art. 9.3.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Regolamento Per La Certificazione Della Gestione Forestale
Tariffe. 1. 11.1 Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenzialefornitura del gas articolate in una componente fissa annuale ed in una componente calcolata sul consumo, ferme restando le disposizioni vigentiespresso in metri cubi, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti così come misurato dai contatori di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolareutenza, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi da MSA in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’ErogatoreConcessione per la distribuzione del gas naturale in rete a bassa e media pressione.
6. Per 11.2 La sottoscrizione del contratto di fornitura vincola il Cliente al pagamento delle tariffe stabilite.
11.3 Le tariffe che saranno applicate al servizio di distribuzione del gas sono differenziate secondo l’uso, così come specificato nell’art 3 delle presenti CG.
11.4 Le tariffe massime – calcolate sulla base del costo medio al metro cubo – risultante dal prezzo di acquisto della materia prima, dal costo del trasporto del gas, delle spese di gestione, dagli oneri patrimoniali, nonché dal margine di impresa – sono fissate in modo omogeneo per tutto il bacino di utenza servito dalla Concessione, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra categorie di utenze.
11.5 Gli aggiornamenti annuali delle tariffe massime applicabili saranno formulati entro il 31 luglio di ogni anno e saranno validi dal 1° ottobre successivo di quell’anno fino al 30 settembre dell’anno successivo.
11.6 Le tariffe in vigore vengono pubblicate sul sito della MSA all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx.
11.7 MSA ha la facoltà di variare le tariffe in vigore, nel rispetto dei termini della concessione comunale, in ogni momento con un preavviso di 30 giorni.
11.8 Tutti gli oneri fiscali (come ad esempio IVA e tassa sul CO2) inerenti la fornitura ed i consumi di gas sono a carico del Cliente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture.
11.9 Se all’interno di un periodo di eventuali ricoveri in ospedale fatturazione le tariffe vengono modificate, nel rispetto dei pazienti in regime residenzialetermini contenuti nella Concessione di Distribuzione del gas, al fine il consumo relativo alle nuove tariffe viene calcolato per la relativa quota parte.
11.10 Gli errori di conservare il posto letto al pazientefatturazione e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”riservate le disposizioni dell’art 8.5 e 8.6.
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Tariffe. 1Le rette di ricovero a carico dell’utenza, adeguate all’offerta migliorativa risultante dalla gara ad evidenza pubblica, non potranno essere superiori ad un importo giornaliero massimo di € 74,00 (comprensivo di IVA 4%). Le prestazioni Per i fruitori del contributo sanitario regionale di cui al presente contratto DPCM 14/2/2001 (quota sanitaria) o di contributi da parte di terzi (Comune, Provincia, Enti vari ecc.. quota sociale), il Concessionario dovrà riscuotere direttamente dall’utente o dai familiari soltanto la differenza tra la retta di aggiudicazione, la quota sanitaria giornaliera per ospite determinata dalla Regione con propria deliberazione n. 6/27 del 30/1/2008 ed il contributo sociale assunto in proprio da terzi (Comune, Provincia, Enti vari). La quota sanitaria regionale e la quota sociale verranno erogati direttamente al Concessionario dall’ASL di Carbonia e dai terzi. Gli ospiti non fruitori dei predetti contributi sono remunerate secondo tenuti ad erogare al Concessionario l’intero importo della retta. La predetta retta, su richiesta del concessionario e previa approvazione da parte del Comune, potrà subire modifiche a decorrere dal 2 ° anno successivo alla gestione con le tariffe vigenti seguenti modalità: ❑ adeguamento della retta per la parte di natura alberghiera e dei costi generali (esclusi i soli costi relativi al momento dell’erogazione personale) in base al 100% delle variazioni ISTAT-FOI. Il valore percentuale della stessaquota parte della predetta retta è determinato, per l’intera durata contrattuale, nella misura del 25,24% della retta complessiva. In particolare❑ adeguamento della retta per la parte di natura socio assistenziale in base agli aumenti del costo del lavoro (previsto dal CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale e di inserimento lavorativo) superiori all’indice ISTAT; in tale ultimo caso la revisione verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi del Comune, le prestazioni anche avvalendosi dei dati di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquiesall’art 7, comma 2, 4 lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 c) e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato commi 5 e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili5 bis del D. Lgs 163/2006. In nessun caso, nella fatturazione caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’Erogatoreproprietà degli ospiti della struttura residenziale.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Tariffe. 1Le tariffe sono indicate nella Carta dei Servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1) e comprende le prestazioni elencate nell’art.9 del citato Regolamento di accesso al CDI. Le prestazioni tariffe vengono fissate dal Consiglio di cui al Amministrazione, generalmente una volta l’anno; in caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, almeno 20 (venti) giorni prima dell’applicazione. La decorrenza dell’aumento delle tariffe non potrà essere retroattiva. Gli Obbligati, nel termine di giorni 7 (sette) avranno facoltà di recedere dal presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della Fondazione. Il contratto si intenderà risolto al momento dell’erogazione ricevimento della stessamanifestazione di recesso. Nel silenzio degli Obbligati, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale si concorda quanto segue:
a) Eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dalla Direzione, sono remunerate disciplinati secondo il setting assistenziale Regolamento di accesso al CDI - art.6 “Ingresso Posticipato”.
b) In caso di accoglienza presso il CDI nel corso del mese, si applica la tariffa in vigore per i giorni di frequenza.
c) Le dimissioni volontarie comporteranno, comunque, il quale sono eleggibili gli assistitipagamento delle tariffe dovute, per l’intero mese in corso, ancorché iniziato da un solo giorno.
d) In caso di passaggio diretto a un ricovero in RSA presso la Fondazione, sarà restituito all’Ospite quanto versato per i giorni non goduti.
e) In caso di decesso, o per eventuali dimissioni da parte della Fondazione, le tariffe dovute dovranno essere versate comprendendo il giorno successivo a quello della liberazione del posto (Regolamento di accesso al CDI
f) Nel caso di assenza, breve o prolungata, per la conservazione del posto e dei servizi specifici, le tariffe dovute dovranno essere versate regolarmente.
g) Trascorsi i sessanta giorni di assenza e manifestandosi l’esigenza di posti, la Fondazione potrà disporre la dimissione dell’Ospite dalla struttura.
h) Qualora le condizioni fisiche e/o psichiche rendessero incompatibile la permanenza dell’Ospite nella comunità, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti qualsiasi momento, ognuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo, si impegna a provvedere ad altra idonea sistemazione dell’Ospite. Analogo impegno viene preso dai sottoscrittori per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per tutti i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali l’Ospite non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriatopossa o non voglia restare presso la Fondazione.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asli) Il mancato pagamento delle tariffe dovute, in forza o parte di esse, per due mensilità consecutive comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo contrattualecontratto, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia salvo diversi accordi di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dilazione dei valori unitari dei tariffari regionali per pagamenti previamente intervenuti con la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..
5. Le parti stabiliscono che l’eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall’Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all’atto dell’erogazione degli acconti mensili. In nessun caso, nella fatturazione di cui all’articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La “quota alberghiera” si intende dovuta direttamente dall’assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell’ErogatoreDirezione.
6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall’Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.
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Samples: Contratto Di Ingresso in Cdi