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Tasselli Clausole campione

Tasselli. A distanza di circa 1 giorno, e comunque dopo indurimento dell’adesivo, si procederà con il fissaggio meccanico dei pannelli, che avverrà unicamente in corrispondenza dell’orditura dei telai sottostanti. Si prescrive che la profondità minima di foratura sul supporto in muratura sia di almeno 35 mm e che la profondità minima di ancoraggio sia almeno di 25 mm e che siano impiegati tasselli specifici per sistemi di isolamento termico. Il foro di inserimento del tassello nel coibente dovrà essere tale da consentire la successiva ricopertura della testa del tassello, mediante una rondella incollata di materiale coibente, la quale è chiamata a mitigare gli effetti del ponte termico puntuale.

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  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Danni Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

  • RICHIAMATI Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 che consente alle Istituzioni scolastiche di interagire da protagonista con le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità; Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti Locali ed in particolare l’art. 139 che prevede tra l’altro, di concerto con le istituzioni scolastiche, azioni tese a sviluppare pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 Strumenti d’Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni Operative; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; Decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96 di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” Legge Regionale 25 settembre 1996 n. 41 Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

  • Montaggio Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: - per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; - per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; - per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Kasko F.8.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato) La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l’urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato. L’Assicurazione è, inoltre, estesa: 1. alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo; 2. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro; 3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.