Teleriscaldamento Clausole campione

Teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è un sistema di distribuzione di energia termica, sotto forma di acqua calda e acqua surriscaldata (avente una temperatura superiore a 100 gradi), per il riscaldamento degli edifici. L’acqua calda e surriscaldata prodotta dalle centrali termiche è immessa nella rete di teleriscaldamento per essere distribuita agli utilizzatori tramite una rete i cui terminali sono costituiti da sottocentrali di scambio
Teleriscaldamento. Il settore del teleriscaldamento in Italia è attualmente caratterizzato da un’offerta focalizzata unicamente in ambiti cittadini o metropolitani. L’utenza termica allacciata a sistemi di riscaldamento urbano nel 2000 è aumentata in linea con quanto registrato negli anni precedenti. Infatti, vi sono stati allacciamenti per circa 7,5 milioni di mc pari ad un incremento del 7% rispetto al 1999, raggiungendo, al 31 dicembre 2000 un valore complessivo nazionale pari a 117 milioni di mc (Fonte: AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, “Annuario 2001”). Nel 2000 le centrali di teleriscaldamento in esercizio in Italia hanno prodotto, al netto di perdite di rete ed autoconsumi di centrale, 2.519 GWh elettrici e 3.854 GWh termici, con un incremento dell’11,9% nella produzione di energia elettrica rispetto al 1999 (2.251 GWhe) e del 3,7% relativamente alla produzione di energia termica rispetto al 1999 (3.715 GWht) (Fonte: sito internet AIRU - Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, xxx.xxxx.xx, Statistiche – Quadro di sintesi). A livello nazionale la rete di distribuzione al 31 dicembre 2000 (esclusi gli allacciamenti) era pari a 1.091 km circa, a seguito di un incremento rispetto al 1999 di 95 km circa. La tabella che segue riporta l’estensione della rete presente nelle principali città italiane in cui è attivo il servizio del teleriscaldamento, al 31 dicembre 2000. Brescia 252,0 Torino 226,5 Verona 114,8 Reggio Emilia 97,7 Cremona 48,0 Imola 38,5 Ferrara 35,0 Mantova 26,4 Alba 25,4 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx 00,0 San Xxxxxx Xxxxxxxx 23,9 Bolzano 21,0 Milano 18,8 Bologna 17,4 Como 15,0 Roma 14,3 Rovereto 13,7 Varese 12,5 Vicenza 11,0 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00,0 Xxxxx xx Xxxxxxx 0,0 Genova 8,0 Osimo 6,6 Casalecchio di Reno 2,7 Acqui Terme 2,3 Monterenzio 0,5
Teleriscaldamento. IL GRUPPO PRESTA IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI DI PARMA, PIACENZA E REGGIO XXXXXX IN VIRTÙ DI AFFIDAMENTI AVENTI SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2050. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI TELERI- SCALDAMENTO GIOVA EVIDENZIARE CHE LO STESSO NON È ESPRESSAMENTE QUALIFICATO DALLA NORMATIVA VI- GENTE QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE. CONSEGUENTEMENTE, LA SOCIETÀ RITIENE CHE AL SERVIZIO IN ESAME NON SI APPLICHI L’ART. 113 T.U.E.L. E, DUNQUE, CHE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NON SIA SOGGETTO AL TERMINE DI SCADENZA FISSATO DAL COMMA 15-BIS DI TALE ARTICOLO (31 DICEMBRE 2006). SEBBENE ALLA DATA DEL PROSPETTO NON SIANO EMERSI ORIENTAMENTI CONTRASTANTI CON TALE INTERPRE- TAZIONE DELLA SOCIETÀ, NON SI PUÒ ESCLUDERE CHE IN FUTURO IL SERVIZIO IN ESAME NON VENGA CONSIDE- RATO UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E VENGA QUINDI AD ESSO APPLICATA UNA SCADENZA DEGLI AFFIDAMENTI ANTICIPATA RISPETTO ALLE DATE FISSATE NELLA CONVENZIONE, CON POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SULL’ATTIVITÀ E SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E/O FINANZIARIA DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO. CFR. NOTA DI SINTESI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SEZIONE PRIMA, CAPITOLO VI, PARAGRAFI 6.7.3(B), DEL PROSPETTO INFORMATIVO.
Teleriscaldamento. SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Teleriscaldamento. Il Gruppo (i) dispone di quattro impianti di cogenerazione e quattro centrali termiche attraverso i qua- li produce energia elettrica ed energia termica e (ii) distribuisce e vende acqua calda per uso riscalda- mento e impieghi igienico-sanitari nelle città di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Tale attività nell’e- sercizio 2006 ha generato ricavi per Euro 73,7 milioni, pari al 6% dei ricavi consolidati del Gruppo nel corso del medesimo esercizio. Nell’esercizio 2006, il Gruppo ha venduto 446,7 GWh di energia elettrica e ha venduto complessiva- mente 492,2 GWht di calore per una volumetria teleriscaldata totale pari a 13,9 Mmc (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI, Paragrafo 6.1.4, del Prospetto Informativo). Nel 2005 la volumetria teleriscaldata dal Gruppo ha rappresentato circa il 44% della volumetria teleri- scaldata in Xxxxxx Xxxxxxx(4).
Teleriscaldamento. Nel caso Ia zona o l'edificio oggetto di audit sia parte di un impianto di teleriscaldamento, non vi saranno fatture per la fornitura di combustibile, ma andranno analizzati i documenti di ripartizione energetica e/o le convenzioni di fornitura di calore.

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  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.