Xxxxxx Xxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxx Xxxxxxxx. Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Territoriale di riferimento - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Studenti Didattica e Servizi agli Studenti/ Dipartimenti Xxxxxxx XXXXXXXXX - Responsabile Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo CLE 60 giorni Domanda di iscrizione per abbreviazione di carriera Iscrizione definitiva con eventuale convalida esami Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Si tratta di un subprocedimento che si avvia a seguito di richiesta di iscrizione per abbreviazione di carriera (Si veda ID - Immatricolazioni). La richiesta è presentata all' Ufficio Segreteria Studenti Polo Territoriale di riferimento tramite apposita domanda con allegata la documentazione oggetto di riconoscimento secondo i termini previsti dalle scadenze amministrative, stabilite con delibera del Senato Accademico, e nelle modalità indicate all'apposita pagina informativa. L' Ufficio Segreteria Studenti predispone la pratica per il Consiglio del Corso di Studi competente che effettua la valutazione in coerenza con l’ordinamento del corso di studio, verificando l’eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti è determinato anche l’anno di iscrizione al corso di studio. La delibera del Consiglio di Corso di Studi torna all'Ufficio Segreteria Studenti e, se accettata dallo studente richiedente (in tutto o in parte), viene caricata in carriera. Xxxxxxxxx XXXXX Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Territoriale di riferimento - Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Studenti Didattica e Servizi agli Studenti/ Dipartimenti Xxxxx XXXXXXX - Responsabile Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Economia e Management 60 giorni Domanda di iscrizione per abbreviazione di carriera Iscrizione definitiva con eventuale convalida esami Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx Studenti - Riconoscimento crediti carriera pregressa ai fini della seconda laurea D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 Si tratta di un subprocedimento che si avvia a seguito di richiesta di iscrizione per abbreviazione di carriera (Si veda ID - Immatricolazioni). La richiesta è presentata all' Ufficio Segreteria Studenti Polo Territoriale di riferimento tramite apposita domanda con allegata la documentazione oggetto di riconoscimento secondo i termini previsti dalle scadenze amministrative, stabilite con delibera del Senato Accademico, e nelle modalità indicate all'apposita pagina informativa. L' Ufficio Se...
Xxxxxx Xxxxxxxx. Sono titoli di credito dai quali risulta l’obbligazione incondizionata di pagare o di far pagare una determinata somma, ad un determinata scadenza, nel luogo indicato, a favore del legittimo possessore del titolo. Il Debitore ha tempo fino alla scadenza per pagare (in caso contrario il giorno successivo la banca domiciliataria invia al pubblico ufficiale il titolo cambiario per il protesto): all’atto del pagamento la Banca consegna al debitore il titolo quietanziato. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: La variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previste; Mancato pagamento del debitore; Mancata/errata elaborazione dei dati da parte della banca a causa di indicazioni erronee, non precise o di difficile lettura fornite dal cliente; Recesso della banca assuntrice dall’accordo di collaborazione con la Banca estera.
Xxxxxx Xxxxxxxx. Studio Immobiliare Alto Lario Di Colico Sas Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx La Gestim Immobiliare Snc Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxx Xxxxx 00 23880 Casatenovo Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Elledomus Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx. Studio Na3 arch. Xxxxx Xxxxxxxxxx Architetti arch.
Xxxxxx Xxxxxxxx. Il Prof. Celle, con la relazione che mi ha preceduto, ha trattato brillantemente gli strumenti che sono stati adottati, anche a livello comunitario, al fine di assicurare, per quanto possibile, tutela ai creditori delle imprese in crisi. Prima del Prof. Celle, l’Avv. Xxxxxxx ci ha offerto una esauriente analisi dal punto di vista di una delle parti del contratto di noleggio evidenziando come il diritto positivo non offra un’adeguata tutela in situazioni di mercato affetto da crisi. Ad un esame superficiale, quindi, potrebbe risultare che le questioni già trattate coprano ed assorbano quelle rilevanti per i contrati di costruzione di nave. Così, tuttavia, non è in quanto il contratto di costruzione di nave è caratterizzato da alcune specificità che indicano metodi e soluzioni, almeno in alcuni casi, diversi da quelli già trattati. Mi limiterò tuttavia ad affrontare alcune soltanto di tali questioni, quelle cioè che più frequentemente emergono dalla pratica e che possono destare l’interesse degli operatori. Con ciò intendo riferirmi agli effetti della crisi economica, sempre in relazione ai contratti di costruzione di nave, su: - i prezzi delle materie prime e della mano d’opera da utilizzarsi per la costruzione; - il valore del bene (la nave) oggetto del contratto di costruzione; - l’insolvenza del cantiere costruttore. Questi argomenti verranno trattati alla luce delle disposizioni delle legge italiana. Farò, tuttavia, anche riferimento a come le stesse questioni sono affrontate secondo le disposizioni della prassi e della legge inglesi che frequentemente si applicano ai contratti che gli armatori stipulano con cantieri non solo all’estero ma anche in Italia. La disposizione da cui bisogna prendere le mosse è l’art. 241 Cod. Nav. che chiarisce e conferma come il contratto di costruzione di nave debba considerarsi, ai fini della legge italiana, un contratto di appalto. Ora, le disposizione del Codice Civile che regolano il contratto di appalto trattano specificamente il caso di una modifica del prezzo dei materiali e della mano d’opera. L’art. 1664 infatti prevede: In realtà, la crisi di cui si tratta non ha avuto impatti sulle materie prime tali da rendere applicabile l’art. 1664 del Codice Civile. La ragione per cui viene citata tale disposizione è un’altra, ossia la verifica se la disciplina in essa prevista sia da considerarsi la sola applicabile, in tema di onerosità sopravvenuta, ai contratti appalto (e quindi di costruzione di nave) ovvero se al cont...
Xxxxxx Xxxxxxxx. 3. Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx. Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Xxxxxx Xxxxxxxx. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente. Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare:
Xxxxxx Xxxxxxxx. XXXXXXXX XXXXXX 28.12.2018 13:34:42 UTC
Xxxxxx Xxxxxxxx. Le nuove prestazioni previdenziali in caso di disoccupazione involontaria ed il contratto di ricollocazione, Commento a d.lg. 4 marzo 2015, n. 22, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fasc. 4, p. 338 45 La Circolare INPS n. 83/2015 prevede infatti che: “L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente “… per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati …” nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. In ragione del predetto indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota del 21 aprile 2015, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL. La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione. Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumo i criteri operativi appena esposti. Esempio1 Si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il La durata massima della DIS-COLL non può comunque superare le sei mensilità. A differenza di quanto previsto per la NASpI (v. infra), il settimo comma dell'art. 15 del decreto delegato prevede che durante il periodo di fruizione della DIS-COLL, il beneficiario non ha diritto all'accreditamento di contributi figurativi.