Tempi di consegna. 1.) Si avrà una vendita con consegna a giorno fisso solamente se esplicitamente concordata. Il termine di consegna concordato decorre successivamente alla piena approvazione tecnica definitiva della fornitura da parte del committente, a partire dalla data in cui lo stesso ci restituisce la conferma d’ordine invariata. Il termine di consegna è rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento di Gmunden o ne è stato comunicato l’avviso di merce pronta per la consegna entro la decorrenza di tale termine. 2.) Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali entro il termine di consegna indicato, purché non ne derivino svantaggi per l’uso. 3.) Nel caso in cui i termini di consegna siano stati indicati da noi e siano stati posti alla base per l’assegnazione dell’ordine, tali termini saranno prorogati per la durata dell’impedimento, se il rispetto di quest’obbligo ci sia stato impedito dal verificarsi di eventi imprevisti e indipendenti dalla nostra volontà, che non abbiamo potuto prevedere nemmeno adottando la massima cautela ragionevole secondo le circostanze del caso (ad es.: guerra, forza maggiore e agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate). Ciò si applica anche nel caso tali circostanze si verifichino presso subfornitori e subappaltatori. 4.) Nel caso in cui, dopo la scadenza, il committente ci conceda un termine adeguato di almeno 1 mese per eseguire la prestazione e tale termine non sia rispettato, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le norme generali. 5.) In caso di mora d’accettazione del committente, abbiamo facoltà di addebitargli, a partire da 1 settimana dopo la comunicazione di merce pronta per la spedizione, i costi sorti per il magazzinaggio e, in caso di magazzinaggio nello stabilimento del venditore, almeno il 2% dell’importo della fattura per ogni settimana. Possiamo, inoltre, avvalerci dei diritti concessi dalla legge. Nel far valere una richiesta di risarcimento danni, siamo autorizzati ad esigere il risarcimento del danno effettivamente avuto oppure, a nostra discrezione, un risarcimento danni forfetario pari al 15% del prezzo netto di vendita, nella misura in cui il committente non dimostri un danno inferiore. In alternativa,
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Tempi di consegna. 1.) Si avrà una vendita I prodotti vengono spediti a mezzo corriere espresso, ed i tempi di consegna al Cliente variano in funzione della destinazione, del momento in cui l'ordine viene acquisito e della disponibilità del prodotto stesso. In ogni caso, comunque, i tempi del recapito non supereranno mai quelli previsti dall'art. 6 D.Lgs. 185/99. Per i prodotti disponibili, dal momento dell’invio della conferma ordine al cliente, salvo imprevisti i tempi di consegna saranno: • Per le spedizioni in Italia il termine di consegna medio è di 2/3 giorni lavorativi. Per la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, i tempi di consegna saranno generalmente pari a 4/5 giorni lavorativi. Per località difficilmente raggiungibili quali xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, estreme periferie, i tempi di consegna potranno essere superiori. • Per le spedizioni nei paesi dell'Unione Europea, Monaco e Svizzera, il termine di consegna medio è di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla conferma dell'ordine. • Spedizioni internazionali (extra Europa): i tempi di consegna saranno specificati in base alla destinazione finale. Il cliente dovrà farsi carico di eventuali tasse locali d’importazione. Attenzione, questi termini di consegna sono forniti a titolo indicativo e con riserva di disponibilità degli articoli. In caso di posticipo prevedibile del termine di spedizione, Neadea Parfums si impegna ad informare il Cliente appena possibile e con ogni mezzo, al fine che questi possa allora scegliere il mantenimento o l'annullamento totale o parziale del suo ordine. Neadea Xxxxxxx non potrà essere messa in causa e tenuta responsabile delle conseguenze degli eventi che sfuggono alla sua responsabilità, in particolare i casi di forza maggiore, o che siano di competenza del trasportatore, che tendessero a ritardare o impedire la consegna a giorno fisso solamente se esplicitamente concordatadei prodotti ordinati. Il termine di consegna concordato decorre successivamente alla piena approvazione tecnica definitiva della fornitura da parte non può in nessun caso avere come conseguenza il versamento di risarcimenti danni a vantaggio del committente, a partire dalla data in cui lo stesso ci restituisce la conferma d’ordine invariata. Il termine cliente o dei fornitori di consegna è rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento servizio di Gmunden o ne è stato comunicato l’avviso di merce pronta per la consegna entro la decorrenza di tale terminequest'ultimo.
2.) Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali entro il termine di consegna indicato, purché non ne derivino svantaggi per l’uso.
3.) Nel caso in cui i termini di consegna siano stati indicati da noi e siano stati posti alla base per l’assegnazione dell’ordine, tali termini saranno prorogati per la durata dell’impedimento, se il rispetto di quest’obbligo ci sia stato impedito dal verificarsi di eventi imprevisti e indipendenti dalla nostra volontà, che non abbiamo potuto prevedere nemmeno adottando la massima cautela ragionevole secondo le circostanze del caso (ad es.: guerra, forza maggiore e agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate). Ciò si applica anche nel caso tali circostanze si verifichino presso subfornitori e subappaltatori.
4.) Nel caso in cui, dopo la scadenza, il committente ci conceda un termine adeguato di almeno 1 mese per eseguire la prestazione e tale termine non sia rispettato, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le norme generali.
5.) In caso di mora d’accettazione del committente, abbiamo facoltà di addebitargli, a partire da 1 settimana dopo la comunicazione di merce pronta per la spedizione, i costi sorti per il magazzinaggio e, in caso di magazzinaggio nello stabilimento del venditore, almeno il 2% dell’importo della fattura per ogni settimana. Possiamo, inoltre, avvalerci dei diritti concessi dalla legge. Nel far valere una richiesta di risarcimento danni, siamo autorizzati ad esigere il risarcimento del danno effettivamente avuto oppure, a nostra discrezione, un risarcimento danni forfetario pari al 15% del prezzo netto di vendita, nella misura in cui il committente non dimostri un danno inferiore. In alternativa,
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Tempi di consegna. 1.Tutte le informazioni inerenti l’Anagrafica Tecnica relativa ai servizi di manutenzione che iniziano ad essere erogati contestualmente alla data di presa in consegna degli immobili, dovranno essere raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all’Amministrazione entro 6 mesi dalla stessa data di presa in consegna degli immobili/impianti. Nel caso di attivazione di uno o più servizi di manutenzione per uno o più immobili, tramite Atto Aggiuntivo, in data successiva a quella di presa in consegna degli immobili, la consegna della relativa Anagrafica Impiantistica dovrà avvenire: - entro 2 mesi dall’inizio di erogazione del servizio, qualora tale servizio inizi ad essere erogato quando sono già scaduti i termini (6 mesi) Si avrà una vendita con consegna a giorno fisso solamente se esplicitamente concordata. Il termine di consegna concordato decorre successivamente alla piena approvazione tecnica definitiva della fornitura da parte del committente, a partire dalla data in cui lo stesso ci restituisce la conferma d’ordine invariata. Il termine di consegna è rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento di Gmunden o ne è stato comunicato l’avviso di merce pronta previsti per la consegna delle informazioni di cui sopra; ovvero - entro 2 mesi dalla data di scadenza dei primi 6 mesi previsti per la decorrenza consegna delle informazioni di cui sopra, qualora tale servizio inizi ad essere erogato nei primi 6 mesi dalla data di consegna degli immobili. - ai due termini di scadenza appena detti si sommerà 1 mese per ogni immobile del quale non sia disponibile l’anagrafica architettonica in formato dwg; Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati comporterà l’applicazione della penale di cui al punto P21 del par. 13.2. A seguito della regolare consegna degli elaborati previsti (cartacei e su supporto informatico), l’Amministrazione avrà 60 giorni solari e consecutivi per verificare che tali elaborati non presentino manchevolezze e/o errori significativi e che risultino corrispondenti allo stato di fatto. L’Appaltatore, entro 45 giorni naturali e consecutivi dal termine di ricevimento delle risultanze di tali verifiche, dovrà provvedere alle necessarie rettifiche degli elaborati. Analogamente al ritardo precedente, dallo scadere di tale termine.
2.ultimo termine verrà applicata la penale prevista al punto P21 del paragrafo 13.2. Si fa osservare l’importanza di queste scadenze (dalla quale scaturisce anche l’importanza delle penali giornaliere previste). Le ragioni principali sono le seguenti: • le attività che l’Appaltatore metterà in atto nell’espletazione di questo servizio renderanno efficaci gli strumenti (informatici e cartacei) Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali entro previsti nell’ambito dei servizi di Programmazione e Rendicontazione delle attività a canone e extra-canone; il termine Cronoprogramma e lo Stato di Avanzamento delle Attività a Canone, in particolare, si formalizzeranno solo dopo che gli impianti all’interno degli immobili sono stati censiti/catalogati; • le attività di controllo dei servizi oggetto dell’appalto che l’Amministrazione vorrà mettere in atto sono fortemente vincolate ai due documenti citati sopra. L’Appaltatore, prima di effettuare il servizio sull’intero compendio immobiliare oggetto del/i servizio/i attivato/i e comunque in modo da rispettare i termini temporali sopra definiti, eseguirà le attività richieste nell’ambito di una “Anagrafica Pilota” svolta su un numero di immobili significativo rispetto al totale, definito in accordo con l’Amministrazione, avente l’obiettivo di: • condividere con l’Amministrazione gli output del servizio in termini di qualità degli elaborati e quantità delle informazioni raccolte; • individuare e condividere con l’Amministrazione eventuali problematiche operative e corrispondenti soluzioni; • xxxxxx i diversi step di consegna indicato, purché degli elaborati ed eventualmente prorogare i tempi di consegna del servizio completo a seguito dell’approvazione dell’Amministrazione. Tale riprogrammazione non ne derivino svantaggi per l’uso.
3.) Nel caso in cui i potrà comunque determinare una proroga dei termini di consegna siano stati indicati superiore a 3 mesi. Entro 20 giorni successivi dalla presa in consegna degli immobili l’Appaltatore dovrà concordare con l’Amministrazione, all’interno di un documento chiamato “Pianificazione dell’Anagrafica”, i seguenti elementi: la data di consegna (con la eventuale proroga), il piano di consegne intermedie, l’ambito dell’Anagrafica Pilota (superfici oggetto del servizio, termini di consegna, layer utilizzati, dati da noi implementare all’interno degli oggetti, etc.). Il mancato rispetto dei tempi di consegna della “Pianificazione dell’Anagrafica” e siano stati posti alla base degli elaborati anagrafici definiti nel documento stesso determinerà l’applicazione della penale di cui al paragrafo 13.2 (lett. P21) prevista per l’assegnazione dell’ordinel’ipotesi di ritardo o mancato aggiornamento. A seguito della regolare consegna degli elaborati previsti nell’ambito dell’Anagrafica Pilota, l’Amministrazione avrà 15 giorni solari e consecutivi per verificare che tali termini saranno prorogati elaborati non presentino manchevolezze e/o errori significativi e che risultino corrispondenti allo stato di fatto. L’Appaltatore, entro 5 giorni naturali e consecutivi dal termine di ricevimento delle risultanze di tali verifiche, dovrà provvedere alle necessarie rettifiche degli elaborati. Dallo scadere di tale ultimo termine verrà applicata la penale prevista nel paragrafo 13.2 al punto P21. Le informazioni dovranno essere aggiornate per tutta la durata dell’impedimento, se il rispetto di quest’obbligo ci sia stato impedito dal verificarsi di eventi imprevisti e indipendenti dalla nostra volontà, che non abbiamo potuto prevedere nemmeno adottando la massima cautela ragionevole secondo le circostanze del caso (ad escontratto.: guerra, forza maggiore e agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate). Ciò si applica anche nel caso tali circostanze si verifichino presso subfornitori e subappaltatori.
4.) Nel caso in cui, dopo la scadenza, il committente ci conceda un termine adeguato di almeno 1 mese per eseguire la prestazione e tale termine non sia rispettato, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le norme generali.
5.) In caso di mora d’accettazione del committente, abbiamo facoltà di addebitargli, a partire da 1 settimana dopo la comunicazione di merce pronta per la spedizione, i costi sorti per il magazzinaggio e, in caso di magazzinaggio nello stabilimento del venditore, almeno il 2% dell’importo della fattura per ogni settimana. Possiamo, inoltre, avvalerci dei diritti concessi dalla legge. Nel far valere una richiesta di risarcimento danni, siamo autorizzati ad esigere il risarcimento del danno effettivamente avuto oppure, a nostra discrezione, un risarcimento danni forfetario pari al 15% del prezzo netto di vendita, nella misura in cui il committente non dimostri un danno inferiore. In alternativa,
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Samples: Appalto Per Il Servizio Energia E Di Manutenzione Degli Impianti Tecnologici
Tempi di consegna. 1.) Si avrà una vendita con Tutte le informazioni inerenti l’Anagrafica Architettonica e l’Anagrafica Impiantistica relativa ai Servizi di Manutenzione che iniziano ad essere erogati contestualmente alla data di presa in consegna a giorno fisso solamente se esplicitamente concordata. Il termine degli immobili, devono essere raccolte e consegnate formalmente in maniera completa all’Amministrazione Contraente entro 8 mesi dalla data di consegna degli immobili (rif. paragrafo 5.5.5) o, come nel seguito specificato, entro il maggior termine concordato decorre successivamente con l’Amministrazione Contraente. Tale ulteriore termine non può comunque essere superiore ai 4 mesi. Nel caso di attivazione di un servizio di manutenzione (tramite Ordinativo Principale di Fornitura o Atto Aggiuntivo), il cui inizio di erogazione non sia contestuale alla piena approvazione tecnica definitiva data di presa in consegna degli immobili, la consegna della fornitura da parte relativa Anagrafica Impiantistica deve avvenire: - entro e non oltre 3 mesi dall’inizio dell’erogazione del committenteservizio, a partire dalla data in cui lo stesso ci restituisce la conferma d’ordine invariata. Il termine di consegna è rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento di Gmunden o ne è stato comunicato l’avviso di merce pronta qualora tale servizio inizi ad essere erogato quando sono già scaduti i termini (8 mesi) previsti per la consegna delle informazioni di cui sopra; ovvero - entro e non oltre 3 mesi dalla data di scadenza dei primi 8 mesi previsti per la decorrenza consegna delle informazioni di cui sopra, qualora tale termineservizio inizi ad essere erogato nei primi 8 mesi dalla data di consegna degli immobili. Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati comporta l’applicazione della relativa penale di cui al paragrafo 9.3.1 (lett. i). Il Fornitore, prima di effettuare il servizio sull’intero compendio immobiliare oggetto del/i servizio/i attivato/i e comunque in modo da rispettare i termini temporali sopra definiti, esegue le attività richieste nell’ambito di un “progetto pilota” svolto su di una porzione significativa dell’Unità di Gestione, definita in accordo con l’Amministrazione Contraente, avente l’obiettivo di: • condividere con l’Amministrazione Contraente gli output del servizio in termini di qualità degli elaborati e quantità delle informazioni raccolte; • individuare e condividere con l’Amministrazione Contraente eventuali problematiche operative e corrispondenti soluzioni; • xxxxxx i diversi step di consegna degli elaborati ed eventualmente prorogare i tempi di consegna del servizio completo a seguito dell’approvazione dell’Amministrazione Contraente. Tale riprogrammazione non può comunque determinare una proroga dei termini di consegna superiore a 4 mesi. I tempi di consegna non sono cumulabili, quindi risultano indipendenti dal numero di Servizi di Manutenzione attivati. Entro i 20 gg successivi alla presa in consegna degli immobili, il Fornitore deve concordare con l’Amministrazione Contraente, all’interno di un documento chiamato Piano di Costituzione dell’Anagrafica, i seguenti elementi: la data di consegna (con l’eventuale proroga), il piano di consegne intermedie, l’ambito del progetto pilota (superfici oggetto del servizio, termini di consegna, layer utilizzati, etc.
2.). Il mancato rispetto dei tempi di consegna del Piano di Costituzione dell’Anagrafica e degli elaborati anagrafici definiti nel Piano stesso determina l’applicazione della penale di cui al paragrafo 9.3.1 (lett. j) Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali prevista per l’ipotesi di ritardo o mancato aggiornamento. A seguito della regolare consegna degli elaborati di cui sopra, l’Amministrazione Contraente ha a disposizione 45 giorni solari consecutivi per verificare che tali elaborati non presentino manchevolezze e/o errori significativi e che risultino corrispondenti allo stato di fatto. Il Fornitore, entro il termine di consegna indicato45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tali osservazioni, purché non ne derivino svantaggi deve provvedere alle necessarie rettifiche ed alla riconsegna degli elaborati. Allo scadere di tale ultimo termine, si applica la relativa penale prevista nel paragrafo 9.3.1 (lett. j) nell’ipotesi di ritardo o mancato aggiornamento dell’Anagrafica (rif. paragrafo 6.2.1.7). Le informazioni devono essere aggiornate per l’uso.
3.) Nel caso in cui i termini di consegna siano stati indicati da noi e siano stati posti alla base per l’assegnazione dell’ordine, tali termini saranno prorogati per tutta la durata dell’impedimento, se il rispetto del contratto di quest’obbligo ci sia stato impedito dal verificarsi di eventi imprevisti e indipendenti dalla nostra volontà, che non abbiamo potuto prevedere nemmeno adottando la massima cautela ragionevole secondo le circostanze del caso (ad esfornitura.: guerra, forza maggiore e agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate). Ciò si applica anche nel caso tali circostanze si verifichino presso subfornitori e subappaltatori.
4.) Nel caso in cui, dopo la scadenza, il committente ci conceda un termine adeguato di almeno 1 mese per eseguire la prestazione e tale termine non sia rispettato, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le norme generali.
5.) In caso di mora d’accettazione del committente, abbiamo facoltà di addebitargli, a partire da 1 settimana dopo la comunicazione di merce pronta per la spedizione, i costi sorti per il magazzinaggio e, in caso di magazzinaggio nello stabilimento del venditore, almeno il 2% dell’importo della fattura per ogni settimana. Possiamo, inoltre, avvalerci dei diritti concessi dalla legge. Nel far valere una richiesta di risarcimento danni, siamo autorizzati ad esigere il risarcimento del danno effettivamente avuto oppure, a nostra discrezione, un risarcimento danni forfetario pari al 15% del prezzo netto di vendita, nella misura in cui il committente non dimostri un danno inferiore. In alternativa,
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Samples: Facility Management Agreement
Tempi di consegna. 1.) Si avrà una vendita 6.1 Per assicurare la conformità con consegna a giorno fisso solamente se esplicitamente concordata. Il termine i tempi di consegna concordato decorre successivamente alla piena approvazione tecnica definitiva della fornitura da parte del committenteconcordati, a partire dalla data L&P dovrà ricevere tempestivamente tutti i documenti, le autorizzazioni e le liberatorie richieste, in cui lo stesso ci restituisce la conferma d’ordine invariata. Il termine di consegna è rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento di Gmunden o ne è stato comunicato l’avviso di merce pronta per la consegna entro la decorrenza di tale termine.
2.) Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali entro il termine di consegna indicatoparticolare quelle relative ai modelli che l'ACQUIRENTE dovrà fornire, purché non ne derivino svantaggi per l’uso.
3.) Nel caso in cui e l’ACQUIRENTE dovrà osservare i termini di consegna siano stati indicati da noi pagamento concordati e siano stati posti alla base per l’assegnazione dell’ordinegli altri obblighi. Se tali condizioni non sono soddisfatte, tali termini saranno prorogati per la durata dell’impedimento, i tempi di Fornitura dovranno essere opportunamente prorogati; questa disposizione non si applica se il rispetto ritardo è causato da L&P.
6.2 Qualora la mancata osservanza dei tempi di quest’obbligo ci consegna sia stato impedito dal verificarsi dovuta a
6.2.1 cause di forza maggiore, come mobilitazione, guerra, attacchi terroristici, ribellione e altri ostacoli dovuti a restrizioni sulle importazioni sulla base della legislazione tedesca, di altre leggi nazionali sull'esportazione o di restrizioni europee o internazionali (quali, tra l’altro, embargo) o altri eventi imprevisti e indipendenti dalla nostra volontà, che non abbiamo potuto prevedere nemmeno adottando la massima cautela ragionevole secondo le circostanze del caso analoghi (ad es.: guerra, forza maggiore e agitazioni sindacali, in particolare scioperi e . sciopero o serrate);
6.2.2 virus o altri attacchi ai sistemi informatici di L&P che si verifichino nonostante siano state adottate misure protettive conformi ai principi della dovuta diligenza; i suddetti tempi di consegna saranno conseguentemente prorogati.
6.3 In caso di ritardo di L&P, l'ACQUIRENTE potrà, se sarà in grado di dimostrare i danni subiti derivanti da tale ritardo, richiedere un risarcimento per ciascuna settimana completa di ritardo pari allo 0,5% del prezzo della parte della fornitura che non ha potuto utilizzare a causa del ritardo, ma non superiore al 5% complessivo di detto prezzo.
6.4 Qualsiasi richiesta di risarcimento per ritardo della Fornitura o richiesta di risarcimento per la sostituzione di una Fornitura da parte dell'ACQUIRENTE superiore ai limiti di cui al punto 6.3 sarà esclusa in tutti i casi di ritardo della Consegna. Ciò Questa disposizione si applica anche nel in caso tali circostanze si verifichino presso subfornitori e subappaltatori.
4.) Nel caso in cui, dopo la scadenza, il committente ci conceda di scadenza di un termine adeguato di almeno 1 mese per eseguire la prestazione e tale termine fissato dall'ACQUIRENTE. Questa disposizione non si applica, tuttavia, laddove vi sia rispettato, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le norme generali.
5.) In caso di mora d’accettazione del committente, abbiamo facoltà di addebitargli, a partire da 1 settimana dopo la comunicazione di merce pronta per la spedizione, i costi sorti per il magazzinaggio eresponsabilità obbligatoria, in caso di magazzinaggio nello stabilimento dolo o negligenza grave o a seguito di lesioni mortali, fisiche o compromissione della salute. L'ACQUIRENTE potrà risolvere il Contratto soltanto se il ritardo della Consegna è causato da L&P. Nessuna inversione dell'onere della prova a detrimento dell'ACQUIRENTE è connessa con le disposizioni di cui sopra.
6.5 L'ACQUIRENTE avrà diritto di risoluzione soltanto se ha garantito a L&P un termine adeguato per la prestazione e dichiara che rifiuterà di accettare la prestazione alla scadenza del venditoretermine, almeno e dopo che il 2% dell’importo termine sia scaduto senza effettuazione della fattura per ogni settimana. Possiamo, inoltre, avvalerci dei diritti concessi dalla legge. Nel far valere una prestazione.
6.6 Su richiesta di risarcimento danniL&P, siamo autorizzati ad esigere l'ACQUIRENTE dichiarerà entro un determinato e congruo limite di tempo se intendere risolvere il risarcimento Contratto a causa del danno effettivamente avuto oppureritardo o se intende proseguire con la fornitura.
6.7 Qualora, a nostra discrezionesu richiesta dell'ACQUIRENTE, la spedizione o la consegna subisca un risarcimento danni forfetario pari al 15% del prezzo netto ritardo, dopo una notifica di venditadisponibilità alla spedizione, nella misura in cui il committente non dimostri un danno inferiore. In alternativa,L&P potrà fatturare all'ACQUIRENTE i costi di stoccaggio per l'importo adeguato alla durata dello stoccaggio.
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Samples: Terms and Conditions