Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: :
1) L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale. .
2) Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. .
3) Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. .
4) Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. .
5) Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. .
6) Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. .
7) Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. .
8) Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ. .
9) La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale L’Ufficio Sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione dell’Associazione datoriale territoriale cui l'impresa l’impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio dell’Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta l’anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. A/R alla segreteria dell'Ufficio dell'ufficio per l'esperimento l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa a.r. all’impresa interessata. L'istanza L’istanza deve contenere l'indicazione l’indicazione delle parti, l'oggetto l’oggetto della controversia con l'esposizione l’esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione l’elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione dell'organizzazione sindacale di cui al punto 1 1. cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi nell’ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto dall’avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civc.p.c. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza l’osservanza di quanto previsto dall'artdall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione l’indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare l’ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'artall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale materia di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da articolo .
2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione viene istituito un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i ufficio con compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'anzidetta Associazione datorialel'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare: - Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto; - il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione; - l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il lavoratore otentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, in le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di controversia mancato accordo tra le parti l'ufficio di seriecui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, i lavoratorisottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che intendano proporre ricorsi innanzi sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al Giudice precedente comma 8.
10. Nei confronti del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle partimateria di responsabilità amministrativa, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbaledal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordon. 165.
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Samples: Accordo Per La Disciplina Sperimentale Di Conciliazione E Arbitrato
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il 1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commis- sione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge sinda- cale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale le moda- lità e le procedure sottoindicate.
2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione sarà costituito conciliazione.
3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione gene- rale dell’impresa interessata alla controversia.
4. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato specialedi una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto.
5. In fase La parte interessata ad esperire il tentativo di prima attuazione i compiti conciliazione secondo la presente proce- dura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, in caso se trattasi di controversia di serieimprese, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacaleanche tramite l’ABI.
6. Copia della predetta richiesta del tentativo di conci- liazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
7. La richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa precisare:
a) le generalità del ricorrente e l’impresa interessata;
b) la delega per la nomina del proprio rap- presentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il dirigente; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l’oggetto della vertenza.
8. L'istanza deve contenere l'indicazione delle La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comu- nica a tutte le parti, l'oggetto tempestivamente, data e luogo della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione comparizione ai fini del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
9. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi essere esperito entro 60 giorni dalla data del ricevimento di presen- tazione della richiestarichiesta alla Commissione. Se la Trascorso inutilmente tale termine, il tenta- tivo di conciliazione ha si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c.
10. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interes- sata, si redige processo forma un verbale che deve essere sot- toscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e per gli effetti dell'artdegli artt. 411410 e 411 c.p.c., commi 1 come modificati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 3dal d.lgs. 29 ottobre 1998, cod. proc. civn. 387.
11. Il processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civconciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale com- petente per territorio.
12. Se la conciliazione non riesce riesce, si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate applicano le disposizioni di cui all'artdell’art. 411 cod. proc. civ. La segreteria medesima provvede412 c.p.c., a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.come
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: :
1. L'Ufficio sindacale Sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale.
2. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. A/R alla segreteria dell'Ufficio dell'ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. a.r. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione dell'organizzazione sindacale di cui al punto 1 1. cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro.
3. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
4. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
5. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civc.p.c.
6. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civc.p.c.
7. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo.
8. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civc.p.c.
9. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale L’Ufficio Sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione Organiz- zazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale dell’Associazione dato- riale territoriale cui l'impresa l’impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti com- piti di segreteria dell'Ufficio dell’Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta l’anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. A/R alla segreteria dell'Ufficio dell’ufficio per l'esperimento l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite tra- mite lettera raccomandata A.R. all'impresa a.r. all’impresa interessata. L'istanza L’istanza deve contenere l'indicazione l’indicazione delle parti, l'oggetto l’oggetto della controversia con l'esposizione l’esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo rie- pilogo dei documenti allegati, l'elezione l’elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo nomina- tivo del rappresentante dell'Organizzazione dell’organizzazione sindacale di cui al punto 1 1. cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi nell’ipotesi in cui parte attrice at- trice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto dall’avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'artdel- l’art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civc.p.c. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza l’osservanza di quanto previsto dall'artdall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione l’indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare l’ammontare del credito che spetta all'istanteall’istante. In quest'ultimo quest’ultimo caso il processo pro- cesso verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'artall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale materia di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da articolo .
2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione viene istituito un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i ufficio con compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'anzidetta Associazione datorialel’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare: - Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto; - il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione; - l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta; - qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il lavoratore otentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, in le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di controversia mancato accordo tra le parti l’ufficio di seriecui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, i lavoratorisottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che intendano proporre ricorsi innanzi sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al Giudice precedente comma 8.
10. Nei confronti del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle partimateria di responsabilità amministrativa, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbaledal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordon. 165.
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Samples: Accordo Per La Disciplina Sperimentale Di Conciliazione E Arbitrato