Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale L’Ufficio Sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione dell’Associazione datoriale territoriale cui l'impresa l’impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio dell’Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta l’anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. A/R alla segreteria dell'Ufficio dell'ufficio per l'esperimento l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa a.r. all’impresa interessata. L'istanza L’istanza deve contenere l'indicazione l’indicazione delle parti, l'oggetto l’oggetto della controversia con l'esposizione l’esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione l’elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione dell'organizzazione sindacale di cui al punto 1 1. cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi nell’ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto dall’avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'artdell’art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civc.p.c. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza l’osservanza di quanto previsto dall'artdall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione l’indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare l’ammontare del credito che spetta all'istante. In quest'ultimo quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'artall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale L’Ufficio Sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione Organiz- zazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale dell’Associazione dato- riale territoriale cui l'impresa l’impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti com- piti di segreteria dell'Ufficio dell’Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta l’anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. A/R alla segreteria dell'Ufficio dell’ufficio per l'esperimento l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite tra- mite lettera raccomandata A.R. all'impresa a.r. all’impresa interessata. L'istanza L’istanza deve contenere l'indicazione l’indicazione delle parti, l'oggetto l’oggetto della controversia con l'esposizione l’esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo rie- pilogo dei documenti allegati, l'elezione l’elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo nomina- tivo del rappresentante dell'Organizzazione dell’organizzazione sindacale di cui al punto 1 1. cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi nell’ipotesi in cui parte attrice at- trice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto dall’avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'artdel- l’art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civc.p.c. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza l’osservanza di quanto previsto dall'artdall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione l’indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare l’ammontare del credito che spetta all'istanteall’istante. In quest'ultimo quest’ultimo caso il processo pro- cesso verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'artall’art. 411 cod. proc. civc.p.c. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
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