TENUTO CONTO CHE. l’art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;
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Samples: Convenzione Quadro, Accordo Per l'Esercizio Dei Compiti Di Alta Sorveglianza E Di Garanzia Della Correttezza E Della Trasparenza Delle Procedure Connesse Alla Ricostruzione Pubblica Post Sisma, Accordo Per l'Esercizio Dei Compiti Di Alta Sorveglianza E Di Garanzia Della Correttezza E Della Trasparenza Delle Procedure Connesse Alla Ricostruzione Pubblica Post Sisma
TENUTO CONTO CHE. l’art. 30 la Circolare del D.L. 90/2014Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, conv. n. 21 del 14 ottobre 2021 relativa alle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNNR - la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 6 del 20 gennaio 2022 relativa ai servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori PNRR - il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014legge 29 luglio 2021, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di compiti ripresa e resilienza e prime misure di alta sorveglianza rafforzamento delle strutture amministrative e garanzia della correttezza di accelerazione e trasparenza snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 2, comma 6 -bis, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi “assicurano che, in sede di definizione delle procedure connesse di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”; - ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente (comma 1) e al f ine di assicurare l'ef ficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (comma 2); - ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (comma 1) e l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati (comma 2); - ai sensi dell’articolo 10, commi 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubbliciper la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale cofinanziati da fondi europei e nazionali; - il MINISTERO ha ritenuto opportuno, dare tempestiva attuazione a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, delcitato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in considerazione dei traguardi ed obiettivi fissatidalla Decisione (UE) del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; - con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse f inanziarie previste per l’attuazione degli interventi in favore di ciascuna Amministrazione titolare; - ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al citato decreto del Ministro dell'economia e delle f inanze, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo decreto; - INVITALIA è soggetto qualificato ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti, che opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali; - in particolare, con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, INVITALIA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l’attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell’offerta turistica; - il MINISTERO è in corso diorganizzazione e di avviamento e, pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi posti, necessita di supporto e affiancamento mediante competenze e conoscenze consolidate negli ambiti di pertinenza; - INVITALIA è, quindi, in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace realizzazione di azioni di supporto tecnico-operativo e affiancamento, consentendo un migliore rapporto tra costi e benefici delle attività progettuali, nonché una migliore qualità del servizio offerto grazie all'esperienza, alle competenze e alle conoscenze di cuiè in possesso, assicurando altresì un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche; - con nota prot. 001758/22 del 02/02/2022, il Segretariato Generale del Ministero del Turismo ha chiesto ad INVITALIA di voler manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di supporto che potranno essere oggetto di apposita Convenzione e, contestualmente, ha comunicato l’esigenza di attivare con urgenza f in dalla data del 28 febbraio 2022 (data operatività e accessibilità della piattaforma informatica) per l’attuazione della misura agevolativa che si sostanzia nella concessione ed erogazione di incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. che realizzino interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 104, al f ine di rispettare la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed i vincoli temporali previsti dalle altre fonti di finanziamento a valere sulle quale detti interventi sono finanziati; - con nota prot. 32988 del 9 febbraio 2022, INVITALIA ha riscontrato la suddetta richiesta del MINISTERO, manifestando il proprio interesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015attività sopra descritte e formulando un “Piano delle Attività e dei costi” per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152; - con nota prot. 0002298/22 del 11/02/2022, il Segretariato Generale del Ministero del Turismo ha effettuato la valutazione della congruità economica dell’offerta di Invitalia S.p.A. (articolo 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Regime speciale degli affidamenti in house); - a seguito dell’espletamento della prescritta valutazione sulla congruità economica delle proposte presentate da INVITALIA, con determina n. 2299/22 del 11 febbraio 2022, il MINISTERO ha avviato la procedura per tali finalitàla stipula della presente Convenzione; - il MINISTERO, con nota prot. 2300/22 dell’11 febbraio 2022, ha comunicato ad INVITALIA l’esito positivo dell’istruttoria condotta e trasmesso la norma prevede bozza di Convenzione; - che con comunicazione prot. 1638 del 07 marzo 2022, il Presidente dell’ANAC si avvalga Ministero dello Sviluppo Economico - Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018; Alla luce di quanto precede, il MINISTERO e INVITALIA (di seguito congiuntamente “le Parti”) intendono addivenire alla stipula di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione Convenzione, al fine di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; definire i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi termini e forniture le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015di singoli interventi. TUTTO CIÒ PREMESSO, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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Samples: Convenzione
TENUTO CONTO CHE. l’art. 30 il Programma CTE Interreg V A GRECIA-ITALIA 2014-2020 si concluderà il 31/12/2023 ed è pertanto necessario assicurare sino ad allora la piena e tempestiva implementazione di tutte le attività di competenza del D.L. 90/2014Segretariato Congiunto, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure non ultime quelle connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015chiusura del ciclo di programmazione di particolare complessità e delicatezza; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente • dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei 01 luglio 2019 le pubbliche amministrazioni non possono più stipulare contratti di lavoricollaborazione coordinata e continuativa, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015secondo quanto disposto dall’articolo 7, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenzacomma 5-bis, del corretto adempimentod.lgs. 165/2001; • in base a quanto disposto dal successivo comma 6, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di rapporti di lavoro autonomo, espletati da parte della società Expo 2015 professionisti iscritti in albi per professioni e titolari di partita Iva. In questo caso, tra le altre cose, l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; • con nota prot. AOO_178/11/04/2022 n. 216 la Struttura speciale Cooperazione Territoriale ha richiesto alla Sezione Personale ed Organizzazione di attivare la procedura di interpello, prevista dall’art. 4 del R.R. n. 11 del 2009, volta a verificare l’eventuale presenza all’interno dell’Ente regionale delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività di sorveglianza cui trattasi, e propedeutica all’eventuale conferimento di verificaun incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per l’espletamento del ruolo di Project Officer Junior con profilo legale e amministrativo - competenza giuridica ed amministrativa greca – nell’ambito del Segretariato Congiunto e a valere sui fondi del bilancio vincolato; • con avviso interno mobilità n. 15/022/RC del 28/04/2022 la Sezione Personale e Organizzazione ha pubblicato sul portale NoiPA-Puglia l’”Avviso interno mobilità temporanea presso Struttura speciale Cooperazione Territoriale” rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato di categoria D, che avessero superato il 17 luglio 2014periodo di prova, l’ANAC indicando in 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso il termine ultimo per la presentazione delle istanze; • in risposta al suddetto avviso interno non è pervenuta nei termini prestabiliti alcuna candidatura; • con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 20/05/2022 è stato indetto l’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per l’espletamento del ruolo di Project Officer Junior con profilo legale e amministrativo - competenza giuridica ed amministrativa greca – nell’ambito del Segretariato Congiunto, e sono stati disposti l’accertamento in entrata e la prenotazione dell’impegno di spesa della somma totale di € 90.000,00 (€ 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 ed € 60.000,00 per l’esercizio finanziario 2023), a copertura finanziaria delle spese relative al suddetto incarico, la cui durata decorrerà dal 01/07/2022 con scadenza al 31/12/2023, fatte salve le ipotesi di recesso o di risoluzione anticipata previste dall’art. 10 del R.R. n. 11/2009; • il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – B.U.R.P. n. 61 del 01/06/2022, indicando il 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione quale termine ultimo per la presentazione delle candidature; • con Determinazione della Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico n. 16 del 20/06/2022 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico; • con nota mail del 22/06/2022 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di valutazione delle candidature pervenute, ha adottato puntuali Linee guida;trasmesso alla Struttura speciale Cooperazione Territoriale la documentazione relativa alla procedura di selezione svolta ed i relativi verbali.
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TENUTO CONTO CHE. l’artè stata acquisita dalla ditta affidataria l’autocertificazione in merito all’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 30 80 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e che i successivi controlli sui requisiti di cui all’articolo 9.1 Titolo I del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie “Regolamento aziendale per l’affidamento di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per di valore inferiore alla soglia comunitaria, gestione albo fornitori e indagini di mercato” hanno avuto esito positivo; - in funzione di quanto sopra esposto, in armonia con la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme normativa vigente in materia di trasparenzaacquisti per forniture di beni e servizi da parte degli Enti Sanitari pubblici, alla data di adozione del presente provvedimento non sussistono convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni analoghi a quelli in argomento cui poter far ricorso, stipulate da Azienda Zero e Consip S.p.a., come constatato mediante verifica degli elenchi delle convenzioni attive, direttamente sui relativi portali telematici; - la verificail contratto verrà stipulato elettronicamente, in via preventivamediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, per la parte di competenzatrasmessa tramite Piattaforma Sintel, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milanoalle condizioni contrattuali ivi riportate; - i poteri ispettivi il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica Gestione della documentazione antimafia (Bdna)Logistica; - la possibilità di partecipare alle riunioni l’importo complessivo del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, e che, pertanto, giusta delega n. 2257 del 07/02/2019 conferita dal Direttore Generale, si procede mediante decreto dirigenziale del Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guidaLogistica;
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Samples: Determina a Contrarre
TENUTO CONTO CHE. l’art✓ con Determinazione Dirigenziale n. 2019/210/01395 del 29/10/2019 sono state approvate le procedure operative e rendicontative, con i relativi allegati, parti integranti del provvedimento; ✓ a seguito della approvazione del citato Avviso pubblico rettificato, con i relativi allegati, si rende necessario apportare le rettifiche al documento attuativo “Linee guida operative e rendicontative” e relativi allegati, costituenti parte sostanziale e integrante del provvedimento; le modifiche da apportare alle “Linee guida operative e rendicontative” riguardano, nello specifico, alla pag. 30 del D.L. 90/20144, convnel paragrafo “Tipologie di attività economiche ammissibili” è stato aggiunto all’elenco delle attività escluse il punto 6) attività in franchising; alla pag. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità10, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; lettera d. “i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizionepercorsi formativi per gli ammessi, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)saranno affidati, riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme secondo le normative vigenti in materia di trasparenzaappalti pubblici di servizi, a Società di Comunicazione esterna all’Amministrazione Comunale, e che saranno così modulati: 1 modulo da 20 ore, comune a tutti, sulle modalità di gestione di impresa; 1 modulo da 20 ore sulla cultura di impresa, solo per le nuove imprese; è stata eliminata e i percorsi formativi sono stati rimodulati, come di seguito: • modulo da 20 ore, esclusivamente per le imprese di nuova costituzione, sulla cultura di impresa; • modulo da 10 ore sulla gestione del finanziamento (rendicontazione ecc.); alla pag. 11 al paragrafo “Modalità di erogazione del contributo”, al primo rigo, la frase “verrà erogato” è stata sostituita con la frase “potrà essere erogato”; alla pag. 15 al paragrafo “Spese ammissibili”, alla lettera b. opere edili, impiantistiche e assimilate, è stata aggiunta la specificazione dentro la parentesi (entro il limite del 15% del valore dell’investimento complessivo) ✓ Linee guida operative e di rendicontazione, nell’ambito del programma di interventi previsti in Ambito POC METRO 2014-2020 – AZIONE I.3.1 Interventi di inclusione sociale e contrasto al degrado urbano –Progetto POC_BA_I.3.1.b “D_BARI START UP” Imprese per la creazione di nuove attività imprenditoriali presso i quartieri target della rigenerazione urbana, come rettificate; ✓ Allegato 1 - la verificaDocumenti per le verifiche amministrative propedeutiche al perfezionamento del contratto di ammissione a contributo_ delle società costituite ; ✓ Allegato 2 - Schema Disciplinare ✓ Allegato 3 - Richiesta primo anticipo contributo spese in conto investimenti; ✓ Allegato 4 - Richiesta anticipo spese di esercizio; ✓ Allegato 5 - Lettera accompagnamento rendiconto; ✓ Allegato 6 - Richiesta seconda tranche contributo spese in conto investimenti; ✓ Allegato 7- Schema polizza fideiussoria e scheda tecnica in caso di contributo per investimenti con anticipazione ✓ Allegato 8- Schema polizza fideiussoria e scheda tecnica in caso di contributo in conto esercizio ✓ Allegato 9- Schema polizza fideiussoria e scheda tecnica in caso di contributo per investimenti in unica soluzione ✓ Allegato 10- Prospetto rendicontazione spese ammissibili • lo Statuto comunale in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi; • l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in via preventivamerito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili di servizi; • l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, per la parte n° 165 disciplinante gli adempimenti di competenza, competenza dei Dirigenti; • l’art. 29 del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi R.O. del Comune di Bari; • il POC METRO 2014-2020 – Progetto POC _BA_I.3.1.b “D_BARI START UP”; • tutti gli atti amministrativi citati in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata premessa Il Responsabile del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio Procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx POC Città Metropolitane 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;-2020
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Samples: Poc Metro 2014 2020 – Azione I.3.1 Interventi Di Inclusione Sociale E Contrasto Al Degrado Urbano
TENUTO CONTO CHE. l’artUn Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 30 5, comma 6, del D.L. 90/2014D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con una serie reale divisione di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verificaresponsabilità, in via preventivaassenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici. • L’Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all’accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti nella prospettiva di lavoriun risultato di comune interesse, servizi e forniture per individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo • la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015Fondazione AFC si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione ex. Art. 5, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verificacomma 6, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC D. Lgs. n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; 50/2016 per lo svolgimento delle attività legate al settore dell’audiovisivo; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di sorveglianza procedimento amministrativo e di verificadiritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del n. D. Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico- pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il 17 luglio 2014riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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Samples: Financing Agreement
TENUTO CONTO CHE. gli Investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 5 – Inclusione e Coe- sione – Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale hanno previsto inter- venti per le aree del Terremoto 2009 e 2016; - Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR comporta, ai sensi dall’art. 24 del Reg. 2021/241, il disimpegno da parte della Commissione Europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli in- vestimenti previsti nel medesimo PNRR; - l’art. 30 10, terzo comma, del D.L. 90/2014decreto-legge del 21 settembre 2021 , conv. dalla L. 114/2014n. 121, attribuisce attualmente pre- vede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN re- cante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia», unitamente al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere decreto del Ministro dell’economia e delle attività connesse ad EXPO 2015finanze del 6 agosto 2021, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia costituiscono la base giuridica di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, riferimento per la parte di competenza, del corretto adempimentol’attivazione, da parte delle ammi- nistrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compre- sa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto (…)” ministeriale citato; - l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Am- ministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla nor- mativa nazionale ed europea vigente”; - ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 “Al fine di assicurare l’efficace e tempe- stiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società Expo a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”; - il successivo art. 10 prevede, inoltre che, “Per sostenere la definizione e l’avvio delle pro- cedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione euro- pea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni interessate, mediante apposite conven- zioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - Infratel Italia Spa, società totalmente controllata da Invitalia, in base al proprio Statuto, svolge “attività strumentale dell’Amministrazione centrale dello Stato” ed è sottoposta al- la direzione e al coordinamento del socio unico Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (Invitalia), società a capitale interamente pub- blico; - Infratel ha maturato una rilevante esperienza in qualità di soggetto attuatore dei Piani ban- da larga e ultralarga del Governo, anche sulla base degli Accordi di programma tra MISE, Infratel ed Invitalia del 2015 e delle altre stazioni appaltanti, del 2020 per il conseguimento degli accordi in materia di legalità sottoscritti obiettivi della “Strate- gia Nazionale per la Banda Ultra Larga” approvata con la Prefettura di Milanodelibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015; - i poteri ispettivi e con nota del 18 giugno 2010, n. 004961, la Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale ha ritenuto che Infratel “possa essere considerata come una struttura di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna)gestione interna o in-house del Ministero dello Sviluppo Economico”; - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata con prot. ………..del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 …………il Ministero dello Sviluppo Economico - Segretariato Ge- nerale ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guidadecreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Progetto Di Innovazione Digitale
TENUTO CONTO CHE. l’art. 30 del D.L. 90/2014L’ATS-Azienda Tutela Salute (nel proseguo, conv. dalla L. 114/2014denominata per brevità ATS), attribuisce ha comunicato al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalitàSindaco, a decorrere dal 17/01/2019, la norma prevede chiusura dei servizi Poliambulatoriali di Sorso, attualmente erogati nei locali di proprietà dell’ATS, in Via Sennori, a causa delle criticità presenti da tempo nella struttura; vista la nota della Direzione dell’Area Socio sanitaria locale dell’ATS pervenuta al protocollo al n. 35861 del 27.12.2018, con la quale si richiede l’eventuale disponibilità all’utilizzo in comodato d’uso della porzione di immobile destinata a “Casa della Salute”; considerato che il Presidente dell’ANAC si avvalga Contratto di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione Comodato d’uso gratuito avente carattere transitorio e temporaneo redatto di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente concerto tra i Settori 1 e 2 dell’Amministrazione comunale e verificato dalla struttura Tecnico amministrativa dell’ATS Sardegna è stato sottoscritto dal Corpo della Guardia Sindaco del Comune di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verificaSorso e dal Dirigente del Dipartimento GAAL – SC Logistica e valorizzazione del Patrimonio, in via preventivadata 14/02/2019, rispondente alle direttive impartite con la Delibera di Consiglio Comunale n° 57/2018, completo degli elaborati grafici che individuano le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei locali della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione Casa della Salute da concedere all’ATS, ubicati in Via Dessì a Sorso e conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta comunale n° 17/2019; • Valore venale pari ad €. 1.130.000,00; • Canone locativo annuo pari ad €. 38.000,00. Vista la nota del Dipartimento GAAL – SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio di ATS Sardegna, pervenuta al protocollo avente n. 34800 del 23.12.2019, si comunica che al fine di provvedere al mantenimento dei contratti servizi sanitari presso l’immobile in oggetto si chiede la disponibilità della prosecuzione del contratto di lavori, servizi comodato per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e forniture per condizioni con scadenza in data 31/12/2020; Vista la realizzazione delle opere nota prot. n °12586 del 14/05/2020 da parte Dipartimento GAAL – SC Logistica e delle attività connesse ad EXPO 2015valorizzazione del Patrimonio di ATS Sardegna, con particolare riguardo al rispetto la quale si trasmette la valutazione dell’Agenzia delle norme Entrate ufficio Provinciale Territorio pervenuta ad ATS Sardegna con nota prot. 4689 del 30.01.2020, relativa alla determinazione del valore venale dell’immobile ubicato in materia Via Sennori, di trasparenza; - la verificaproprietà di ATS, in cui erano ubicati i servizi socio sanitari, di cui all’Accordo di collaborazione tra ATS ed Agenzia delle Entrate - Sezione territorio prot. n° 14929 del 07/06/2017 che determina il valore venale pari ad €. 448.000,00, e richiede la disponibilità della prosecuzione del contratto nelle more della richiesta del parere di congruita all’Agenzia del Demanio della perizia di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate; Vista la delibera di Giunta Comunale n° 99 del 04/06/2020 di rinnovo del contratto di comodato d’uso gratuito con ATS Sardegna per l’utilizzo dei locali della Casa della Salute di via preventivaDessì nelle more della definizione dei futuri rapporti patrimoniali ATS/COMUNE sulle strutture di via Sennori e via Dessì, per la parte nonché di competenza, approvazione del corretto adempimentonuovo schema di contratto con carattere transitorio e temporaneo con scadenza al 31/12/2020; Dato atto che nelle more di acquisire, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verificaATS, il 17 luglio 2014parere di congruità dell’Agenzia del Demanio sulla valutazione dell’immobile di via Sennori, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guidaeseguito dall’Agenzia delle Entrate e con lo scopo di provvedere al mantenimento dei servizi sanitari presso l’immobile di via Dessì si ritiene opportuno rinnovare la disponibilità alla prosecuzione del contratto di comodato agli stessi patti e condizioni del medesimo, con scadenza in data 31/12/2020;
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Samples: Contratto Di Comodato d'Uso Gratuito
TENUTO CONTO CHE. l’artStoricamente il numero degli Ospiti presenti in Casa di Riposo, per diverse ragioni non ascrivibili all’Ente (es. 30 del D.L. 90/2014dimissioni, conv. dalla L. 114/2014decesso, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie trasferimenti degli Utenti, flessione della domanda di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalitàservizi, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCPetc.), riguardano: - la verificaè suscettibile di variare, in via preventivadiminuzione e/o in aumento, nel corso del tempo; - Si è riscontrata, invero, negli ultimi due anni, una riduzione costante dell’Utenza interna con minori Ospiti pari a circa 30 unità; - La suddetta eventualità potrebbe verificarsi anche in futuro, durante il periodo di affidamento dei suindicati servizi; - Alla suddetta riduzione dell’Utenza consegue ineluttabilmente, per l’Ente, una diminuzione del fabbisogno dei servizi residenziali oggetto di appalto; - Si rende, quindi, necessario procedere all’individuazione del/i Contraente/i a cui affidare in regime di appalto i servizi residenziali (servizio di pulizia e sanificazione dei locali e delle aree interne ed esterne, servizi infermieristici diurni e notturni, servizio di ristorazione e servizio di lavanolo della biancheria piana e confezionata e letterecci); - L’affidamento ha ad oggetto in parte servizi sociali rientranti nell’Allegato IX al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (servizi infermieristici e di ristorazione) e in parte servizi diversi non rientranti nel predetto Allegato IX (servizio di pulizia e sanificazione dei locali e di lavanolo della biancheria piana e confezionata); - Il D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi sociali rientranti nell’Allegato IX e annoverabili nei settori ordinari, prevede l’applicazione agli stessi delle norme del neo Codice Appalti al superamento della soglia prevista dall’art. 35, co. 1 (importo pari o superiore a € 750.000,00), e introduce un regime differenziato solo per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi e bandi (art. 142); - L’affidamento, ai sensi dell’art. 28, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, è dunque di tipo misto, e le diverse parti, recte prestazioni di servizio, della legittimità degli procedura d’appalto sono oggettivamente separabili; - Ai sensi dell’art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nel D.Lgs. n. 50/2016 e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7 dell’art. 28; - Ai sensi del comma 6 dell’art. 28 D.Lgs. n. 50/2016, se le Amministrazioni Aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, il D.Lgs. n. 50/2016 si applica all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette; - Alla luce di quanto sopra, trattandosi dell’affidamento di un appalto misto, unico, l’applicazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, avverrà nella sua interezza, fatti salvi i disposti codicistici non immediatamente applicabili in assenza di linee guida e/o atti attuativi. - Ai sensi dell’art. 30, 1 co., D.Lgs. n. 50/2016, si rende, quindi, necessario esperire una procedura di gara in ossequio ai principi desumibili dal Trattato U.E. e ai principi generali relativi all’affidamento ai contratti pubblici, ed all’esecuzione dei in particolare ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità; - Ai sensi dell’art. 30, 2 co., D.Lgs. n. 50/2016, il principio di economicità può essere subordinato a criteri, previsti dalla legge di gara, ispirati a esigenze sociali; - Ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti di contratti di lavoriappalto di lavori e servizi, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia a quelli relativi a contratti ad alta intensità di trasparenza; - manodopera, la verifica, in via preventiva, per legge di gara può inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la parte di competenza, stabilità occupazionale del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia personale impiegato (Bdna…); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;.
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Samples: Contratto Di Servizi
TENUTO CONTO CHE. l’artL’Amministrazione Comunale di Sorso è interessata alla definizione dell’Accordo con l’ATS per la delocalizzazione dei servizi dalla Sede di Via Sennori alla Casa della Salute, che insiste in una parte della struttura più ampia, realizzata con i fondi di cui in premessa, localizzata in Via Dessì; Con riferimento alla citata convenzione del 23-06-2016 stipulata tra la RAS ed il Comune di Sorso, relativa al finanziamento integrativo di € 500.000,00, residuano ancora da appaltare €.129.278,15 per sistemazioni esterne e redazione dell’accatastamento, al fine di rendere immediatamente funzionale e fruibile la porzione dell’intero immobile individuata come Casa della Salute, che potrà essere avviata in modo autonomo rispetto all’intero complesso RSA con nucleo Hospice - Casa della Salute; L’attivazione della Casa della Salute è da ritenersi l’unica attivabile entro i termini del 31.03.2019, previsti con la citata nota RAS prot. 30 16293 del D.L. 90/201414/09/2016; E’ stato dato il parere favorevole di compatibilità espresso dall’Assessorato Regionale alla Sanità con lettera prot. 20529 del 23/08/2018 (assunta in atti con Ns. prot. 23299 del 24/08/2018); L’Amministrazione Comunale ha già avviato il procedimento di stima del valore di mercato della porzione di RSA destinata a Casa della salute, convmediante stipulazione di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale Territorio di Sassari in data 02/11/2018, quale atto propedeutico necessario per effettuare le giuste valutazioni riguardo la possibile permuta con l’edificio di Via Sennori, attuale sede del poliambulatorio dell’ATS a Sorso; Con la nota RAS Direzione Generale della Sanità prot. 27034 del 16/11/2018 si specificava che i posti letto previsti dalla L. 114/2014programmazione regionale per la RSA in argomento, attribuisce sono a titolarità pubblica, pertanto autorizzabili esclusivamente su richiesta dell’ATS competente per territorio; A seguito all’incontro tenutosi presso l’Assessorato regionale della Sanità il 05/12/2018 alla presenza del Sindaco del Comune di Sorso, del Direttore Generale della Sanità, del Direttore del servizio programmazione e Bilancio, del Direttore del servizio promozione e governo delle reti e dei Vertici di ATS, nella quale si definivano i seguenti presupposti: • Che ATS e Comune di Sorso sottoscrivano un Accordo per la cessione dell’intera struttura (RSA nucleo Hospice e Casa della Salute) ad ATS per un numero di anni pari almeno a quelli dell’appalto di Gestione; • Che la RAS confermi il numero di posti assegnati e la loro qualità in termini di profilo assistenziale; • Che ATS definisca il suddetto Bando di Gestione dell’RSA; • Che il Comune di Sorso definisca l’appalto dei restanti lavori per l’importo residuo pari ad €.129.278,15 al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie fine di compiti completare le sistemazioni esterne e redigere l’accatastamento per rendere fruibile la struttura ed attivabile singolarmente ed indipendentemente tra RSA con nucleo Hospice e Casa della Salute; Con successiva nota RAS Direzione Generale della Sanità prot. 28810 del 06/12/2018 si comunicava che per ragioni di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalitàpubblica utilità, la norma prevede si ritiene utile ed opportuno che il Presidente dell’ANAC si avvalga Comune di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità Sorso stipuli un Accordo con l’ATS per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)gestione dell’intera struttura ivi compresa la Casa della salute; Conseguentemente, riguardano: - la verificacon avviso ai concorrenti, in via preventivadata 14/12/2018 il Dirigente del 2° Settore “Gestione del territorio” del Comune di Sorso, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione comunicava la sospensione dei contratti termini previsti dalla procedura aperta ad evidenza pubblica di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia procedura aperta di trasparenza; - la verifica, in via preventivaFinanza di progetto ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per la parte concessione di competenzacostruzione e Gestione per il completamento della RSA con Nucleo Hospice/Casa della salute, avente scadenza il 20/12/2018 (precedentemente indetta con Determinazione Dirigenziale del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BdnaII Settore n. 45 del 17.10.2018); - Con la possibilità Nota ATS-Azienda Tutela Salute, Direzione area socio sanitaria locale, prot. PG/2018/0405582 del 27/12/2018, facendo riferimento all’incontro del 05/12/2018, nonché agli incontri ed interlocuzioni successive, stante la necessità di partecipare alle riunioni procedere con gli atti ed azioni necessarie per la messa in funzione della sezione specializzata Casa della Salute, chiedeva formalmente l’eventuale disponibilità all’utilizzo in comodato d’uso della porzione di immobile destinata a Casa della Salute; Con Deliberazione di Consiglio comunale n° 56 del Comitato 27/12/2018, a seguito di coordinamento esame delle problematiche connesse alla chiusura del poliambulatorio di via Sennori, si manifestava l’assenso per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto la definizione di Milanouna soluzione in accordo con l`ATS Sardegna per l’utilizzo dei locali della casa della salute di via Dessi; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verificaConsiderato che, il 17 luglio 2014Comune di Sorso con Delibera di Giunta Comunale n. del 17/01/2019 approva lo schema del presente contratto di comodato con carattere transitorio e temporaneo nelle more della definizione dei futuri rapporti patrimoniali ATS/Comune; Considerato che, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;l’Azienda per la Tutela della Salute con Deliberazione n. del approva lo schema del suddetto contratto di comodato con carattere transitorio e temporaneo; TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
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Samples: Contratto Di Comodato d'Uso Gratuito
TENUTO CONTO CHE. gli Investimenti complementari alla strategia PNRR della Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale hanno previsto interventi per le aree del Terremoto 2009 e 2016; - l’art. 30 10, terzo comma, del D.L. 90/2014decreto-legge del 21 settembre 2021 , conv. dalla L. 114/2014n. 121, attribuisce attualmente prevede che “La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia», unitamente al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, costituiscono la base giuridica di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure connesse alla realizzazione di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle opere dell’EXPO 2015risorse assegnate ai sensi del decreto (…)” ministeriale citato; per tali finalità- l’art. 9, la norma primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”; - ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 “Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il Presidente dell’ANAC si avvalga PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”; - il successivo art. 10 prevede, inoltre che, “Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verificaaffidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in via preventivaparticolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione europea 2014-2020 e 2021-2027” le amministrazioni interessate, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti mediante apposite convenzioni, possono “avvalersi del supporto tecnico-operativo di lavorisocietà in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015n. 50”; l’art. 13 ter del decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 228 convertito con particolare riguardo al rispetto delle norme modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, gestione commissariale per la parte ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di competenza, attuazione del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 Piano nazionale di ripresa e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia resilienza” prevede che per il supporto ai procedimenti amministrativi di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verificaattuazione, il 17 luglio 2014Commissario straordinario, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guidamediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico- operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;
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Samples: Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Supporto Al Sistema Di Gestione E Controllo
TENUTO CONTO CHE. l’artUn Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 30 5, comma 6, del D.L. 90/2014D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, convcon una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici. • L’Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all’accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo. • Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, risulta essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni, atteso il combinato richiamo espresso all’art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni “…le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane a loro consorzi e associazioni…” e lo stesso Statuto del Consorzio TPP nella parte in cui si legge all’art.1 che: Tra gli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267/2000. • il Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali”; Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”. Approvazione schema-tipo di Accordo ex art. 15 Legge n. 241 del 1990 tra la Regione e il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Attuazione D.G.R. n. 105/2022: approvazione scheda-intervento “Medimex 2022”. amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l’art.5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l’applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un’ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l’interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto. • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del n. D. Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla L. 114/2014giurisprudenza comunitaria, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di compiti di alta sorveglianza presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme nazionali in materia di trasparenza; - la verificacooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, in via preventivasono stati recepiti nell'art. 5, per la parte di competenzacomma 6, del corretto adempimentoD.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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TENUTO CONTO CHE. l’artcon il DCA n. U00048 del 24/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema Accordo/Contratto Quadro ex art. 30 del D.L. 90/20148 quinquies D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)”, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie è stato approvato lo schema di compiti accordo/contratto per le strutture che erogano Prestazioni di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenzaAssistenza Domiciliare Integrata; - la verificacon DGR n. 661 del 29 settembre 2020, in via preventivarecante: “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza, riqualificazione e sviluppo del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC il DCA n. 101 81 del 25 giugno 2014 2020 e successivamente incrementatarecepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”, sono state, tra l’altro, precisate le funzioni della Giunta regionale, demandando al Direttore pro tempore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitari le azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 -2021; - con DGR n. 689 del 6 ottobre 2020, recante: “Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per l'assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell'emergenza Covid-19. Contrattualizzazione delle strutture interessatedal percorso di riconversione”, è stato approvato, tra l’altro, lo svolgimento delle attività schema di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guidaaccordo/contratto ex D.L. n. 18/2020;
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Samples: Addendum to the Budget Contract for Private Providers of Integrated Home Care Services
TENUTO CONTO CHE. con deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 22 ottobre 2008 è stato approvato il programma di ottimizzazione degli acquisti del Comune di Roma ai fini del contenimento della spesa pubblica, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico e dei sistemi e-procurement, di cui al D.P.R. n.101 del 4 aprile 2002; tale indirizzo è ribadito dall’ art. 7 comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge n.94/2012 che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 40.000,00), sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); l’art. 30 37 comma 1 del D.L. 90/2014D.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie fermi restando gli obblighi di compiti utilizzo di alta sorveglianza strumenti di acquisto e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolonegoziazione, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizionetelematici, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza; - la verificacontenimento della spesa, in via preventiva, per la parte possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 forniture e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia servizi di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi importo inferire a € 40.000,00 e di accesso lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto xxxxx a disposizioni dalle centrali di committenza; da un’indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risulta che la Società Vodafone Italia S.p.A. è presente con l’offerta ricaricabile a consumo denominata “Ram Mepa New”, che offre alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - Amministrazioni la possibilità di partecipare alle riunioni usufruire delle principali caratteristiche della sezione specializzata del Comitato Rete Aziendale Mobile senza l'applicazione di coordinamento costi fissi previsti per l’alta sorveglianza gli abbonamenti (Tassa di Concessione Governativa) e senza costi aggiuntivi di ricarica; a seguito delle grandi opere presieduta analisi preliminari svolte dal Prefetto Dipartimento Trasformazione Digitale, in considerazione dell’importo stimato della spesa inferiore a € 40.000,00, è stato emesso l’Ordine diretto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita Acquisto (OdA) sul MEPA n. 5385578/2020, con la delibera ANAC n. 101 Società Vodafone Italia S.p.A, relativo al Servizio di Telefonia Mobile Ricaricabile “Ram Mepa New” per ricarica anticipata a borsellino per un anno di 786 schede SIM prepagate ad uso del 25 giugno 2014 servizio di telesoccorso degli impianti ascensori degli stabili di pertinenza comunale; la ricarica per ciascuna scheda SIM è pari a € 5,00 e successivamente incrementatale schede da ricaricare sono 786, l’importo totale dell’Ordine diretto di Xxxxxxxx, è pari ad € 3.930,01 (IVA 22% insclusa); per lo svolgimento delle attività le modalità di sorveglianza erogazione e le specifiche tecnico-economiche sono esplicitate nell’Ordine diretto d’Acquisto, allegato e parte integrante del presente provvedimento; l'offerta presente sul catalogo M.E.P.A. si ritiene congrua rispettando i parametri di qualità e di verificaprezzo del mercato; il codice identificativo della procedura (SMARTCIG) come da registrazione effettuata presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z7D2C7CD74; l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC esibito in atti; non risultano annotazioni per l’impresa sul sito dell’ANAC; ai sensi dell’art. 36, commi 6-bis e 6-ter del D.lgs. 50/2016, modificato dalla L. 55/2019 ( di conversione del D.L. n. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri”) Consip S.p.A., in qualità di soggetto responsabile dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, è tenuta a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, procedendo a controlli “su un campione significativo di operatori economici" e, comunque, questa Amministrazione ha effettuato i controlli relativi all’art. 80 per suddetta società con esito positivo; con nota riservata GB 113494 de 3 dicembre 2019, per quanto previsto dalle norme sull’anti pantouflage (art. 53 c. 16 ter, D. lgs.165/2001), il 17 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale ha verificato la non corrispondenza tra i nominativi prodotti dalle Società Vodafone Italia S.p.A. ed i dipendenti di Roma Capitale, precedentemente trasmessi con nota riservata GU 16893/2019; con nota acquisita agli atti del protocollo dipartimentale, GU 16893/2019, la Soc. Vodafone Italia S.p.A., ha dichiarato - per quanto a conoscenza - che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della stessa e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, ai sensi della Legge n. 190/2012, art.1, comma 9, lettera e); ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Protocollo d’Azione di vigilanza collaborativa, sottoscritto tra Roma Capitale e l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 19 luglio 20142017, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida“Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.”; Vista la dichiarazione sostitutiva resa dalla Società Vodafone Italia S.p.A. ai sensi del DPR 445/2000 e legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, esibita in atti; vista la Deliberazione G.C. n.342 del 22 ottobre 2008; visto il D.L. n.52/2012 art. 7 comma 2, convertito in legge n.94/2012; visti il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; vista la direttiva di Giunta del 20 gennaio 2015; visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013; vista la Deliberazione di G.C. n. 40/2015, novellata da ultimo con Xxxxxxxxxxxxx xx X. X. x. 00/0000; visto l’art. 5, comma 2 dell’Accordo di Vigilanza Collaborativa tra ANAC e Roma Capitale del 19.07.2017; vista l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi dichiarata dal Direttore della Direzione Infrastrutture Fisiche ICT Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (Rif. GU 4363/2020);
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TENUTO CONTO CHE. l’art. ai sensi dell’articolo 30 del D.L. 90/2014decreto legge 24 giugno 2014, conv. n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014legge 11 agosto 2014, attribuisce n. 114, al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO del grande evento EXPO Milano 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC . A tal fine si avvalga avvale di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ruolo anche proveniente dal Corpo corpo della Guardia di Finanza; i , e, in aggiunta ai compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardanopubblici: - la a) verifica, in via preventiva, della la legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme disposizioni in materia di trasparenza; - la verificatrasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, in via preventivanonché, per la parte di competenza, del il corretto adempimento, da parte della società Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata cui all'articolo 97, comma 1, del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milanodecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata2014; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verificaai sensi dell’articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il 17 luglio 2014prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guidain forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell’Universiade 2019; ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
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TENUTO CONTO CHE. l’art. 30 la Circolare del D.L. 90/2014Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, conv. n. 21 del 14 ottobre 2021, recante come oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; - la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 6 del 24 gennaio 2022, recante come oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”; - il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014legge 29 luglio 2021, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di compiti ripresa e resilienza e prime misure di alta sorveglianza rafforzamento delle strutture amministrative e garanzia della correttezza di accelerazione e trasparenza snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 2, comma 6 -bis, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi “assicurano che, in sede di definizione delle procedure connesse di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”; - ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente (comma 1) e al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (comma 2); - ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (comma 1) e l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati (comma 2); - ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale cofinanziati da fondi europei e nazionali; - con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare; - ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo decreto; - INVITALIA è soggetto qualificato ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti, che opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali; - in particolare, con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, INVITALIA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l’attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell’offerta turistica; - il MINISTERO è in corso di organizzazione e di avviamento e, pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi posti, necessita di supporto e affiancamento mediante competenze e conoscenze consolidate negli ambiti di pertinenza; - INVITALIA è, quindi, in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace realizzazione di azioni di supporto tecnico-operativo e affiancamento, consentendo un migliore rapporto tra costi e benefici delle attività progettuali, nonché una migliore qualità del servizio offerto grazie all'esperienza, alle competenze e alle conoscenze di cui è in possesso, assicurando altresì un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche; - con nota prot. 001758/22 del 02/02/2022, il Segretariato Generale del Ministero del Turismo ha chiesto ad INVITALIA di voler manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di supporto che potranno essere oggetto di apposita Convenzione e, contestualmente, ha comunicato l’esigenza di attivare con urgenza fin dalla data del 21.02.2022 (data di operatività e accessibilità della piattaforma informatica) per l’attuazione della misura agevolativa finalizzata all’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al fine di rispettare la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed i vincoli temporali previsti dalle altre fonti di finanziamento a valere sulle quale detti interventi sono finanziati; - con nota prot. 32988 del 9 febbraio 2022 (acquisita al protocollo del Ministero n. 2176 del 10 febbraio 2022), INVITALIA ha riscontrato la suddetta richiesta del MINISTERO, manifestando il proprio interesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015attività sopra descritte e formulando un “Piano delle Attività e dei costi” per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; - a seguito dell’espletamento della prescritta valutazione sulla congruità economica delle proposte presentate da INVITALIA, con determina prot. n. 2354 del 14 febbraio 2022, il MINISTERO ha avviato la procedura per tali finalitàla stipula della presente Convenzione; - il MINISTERO, con nota prot. n. 2357/22 del 14 febbraio 2022, ha comunicato ad INVITALIA l’esito positivo dell’istruttoria condotta e trasmesso la norma prevede bozza di Convenzione; - che con comunicazione prot. 0001446 del 01/03/2022, il Presidente dell’ANAC si avvalga Ministero dello Sviluppo Economico - Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018; Alla luce di quanto precede, il MINISTERO e INVITALIA (di seguito congiuntamente “le Parti”) intendono addivenire alla stipula di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione Convenzione, al fine di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; definire i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi termini e forniture le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;singoli interventi.
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