TRASPORTO E CONSEGNE Clausole campione

TRASPORTO E CONSEGNE. Le attività di trasporto e consegna del Vaccino oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Contraente nei relativi Ordinativi di Fornitura, emesse dall’Azienda medesima in esecuzione di ciascun Atto di Adesione. Gli oneri relativi alla consegna del Vaccino, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Durante la fase del trasposto per la consegna del Vaccino dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del Vaccino medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, il Vaccino dovrà essere trasportato in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione previste dalle monografie del Vaccino e dalla monografia “Vaccini” della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore alla data della consegna del Vaccino ed eventuali successivi aggiornamenti. Il Fornitore di ciascun singolo Lotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura, deve darne riscontro all’Azienda contraente, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla suddetta data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione di quanto stabilito nell’art. 13 . Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda contraente.
TRASPORTO E CONSEGNE a) Xxxxxx di consegna b) Emissione ordini e consegne
TRASPORTO E CONSEGNE. 3.1 La merce, anche se resa in “porto franco”, viaggia a rischio e pericolo del Cliente; in caso di perdita, avaria e/o ritardo nella riconsegna della merce il Cliente dovrà richiedere l’eventuale risarcimento del danno esclusivamente allo spedizioniere/vettore nulla potendo pretendere da DAKOTA. All’atto della consegna da parte dello spedizioniere/vettore ed in presenza del trasporta- tore, il Cliente è tenuto a verificare la merce ricevuta, controllando l’integrità dell’imballo e del materiale, nonché il tipo e le quantità dei prodotti ricevuti. Nel caso di non conformità il Cliente è tenuto a scrivere sul documento di trasporto le problematiche rilevate e firmare con Riserva di Controllo scritta a mano. Diversamente, non saranno accettati reclami in tal senso. 3.2 Salvo patto contrario espressamente concordato tra le parti, qualora la merce ordinata non dovesse essere ritirata nel periodo concordato, DAKOTA, oltre ad emettere regolare fattura relativa al costo del Prodotto, addebiterà al Cliente le spese di giacenza della merce stessa presso lo spedizioniere/vet- tore. Il Cliente, inoltre, non potrà formulare nei confronti di DAKOTA alcuna richiesta di risarcimento danni per perdita o avaria della merce stessa.
TRASPORTO E CONSEGNE. 6.1 Qualsiasi sia la destinazione e qualunque siano le condizioni di vendita, tutte le consegne si intendono svolte nel nostro stabilimento. Tranne nel caso di spese di spedizione a carico di ALFA PLASTIC, le nostre merci viaggiano a rischio e pericolo dei destinatari. In caso di ritardo o danno, il cliente deve presentare un reclamo contro il corriere. 6.2 Al ricevimento della merce l’acquirente deve controllare la corrispondenza della qualità e quantità delle merci al documento di trasporto e/o fattura. In caso di difformità, l’acquirente deve annotare la “riserva” sul documento di consegna del Vettore informando di ciò ALFA PLASTIC , inviandogli immediatamente una copia del documento e comunque entro 48 ore dalla consegna. 6.3 Le date di consegna sono solo indicative e non sono vincolanti. Le date di consegna si intendono “franco fabbrica partenza “, cioè a prodotti pronti per essere ritirati dal nostro magazzino. In caso di ritardo, non siamo in nessun caso responsabili di sanzioni o annullamento degli ordini. 6.4 Inoltre non ci assumiamo di diritto tutte le responsabilità relative alle consegne : 1) per casi di forza maggiore o eventi quali scioperi, epidemie , guerre, requisizioni, incendi, ritardi nei nostri acquisti per motivi indipendenti dalla nostra volontà. In casi particolari informeremo i nostri clienti e stabiliremo nuovi termini di consegna 2)per casi in cui il cliente non abbia rispettato i termini di pagamento

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  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Riscatto e riduzione Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.