Common use of Trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla pre- cedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni Per quanto riguarda i trattamenti da erogare in caso di cessazione e risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore si farà applicazione di lavoro ha diritto ad un trattamento quanto obbligatoriamente previsto dalle norme di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982e di contratto collettivo, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articoloanche con riguardo al preavviso di licenziamento o alla relativa indennità sostitutiva. Per i periodi Le Disposizioni di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice CivileVigilanza impongono che, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In nel caso di cessione Personale Più Rilevante, eventuali ulteriori compensi pattuiti in vista o trasformazione in qualsiasi modo occasione della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto conclusione anticipata del presente contratto sulla pre- cedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto per la cessazione anticipata dalla carica siano soggetti a particolari limiti e discipline e, fra l’altro, siano opportunamente giustificati e collegati alla performance, al netto dei rischi, ed ai comportamenti individuali ed alla performance, al netto dei rischi, e ai livelli patrimoniali e di liquidità della Banca. Premesso che nel Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano tali compensi non sono in linea di principio previsti, eventuali accordi individuali al riguardo (anche finalizzati ad evitare controversie attuali o potenziali), sempre per il Personale Più Rilevante, saranno soggetti: • alle sopra richiamate Disposizioni di Xxxxxxxxx (paragrafo 2.2.2.) • ai criteri fissati dall’Assemblea dei Soci, e in particolare al limite massimo di 24 mensilità della remunerazione fissa individuale. Per il Personale diverso da quello Più Rilevante in caso di eventuali accordi individuali in vista o in occasione della conclusione anticipata del pagamento rapporto di lavoro (anche finalizzati ad evitare controversie attuali o potenziali), si farà riferimento e applicazione della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999relativa disciplina prevista dalle Disposizioni di Xxxxxxxxx, sempre fermi, anche per detto Personale, i criteri e i limiti fissati dall’Assemblea dei Soci. Il trattamento Gruppo Cassa di fine Risparmio di Bolzano potrà ovviamente avvalersi, in presenza dei relativi presupposti, delle varie “deroghe” di cui alle Disposizioni di Vigilanza (paragrafo 2.2.3) come previste rispettivamente per il Personale Più Rilevante e per il Personale diverso da quello Più Rilevante. Il Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano ricorre – nei particolari casi in cui vi sia un interesse a proteggere l’avviamento della Banca e la sicurezza delle relazioni commerciali con la Clientela – allo strumento del “Patto di Non Concorrenza”, sempre rispettando ed applicando le Disposizioni di Xxxxxxxxx. Si precisa che non rientrano nei compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica gli importi riconosciuti a titolo di anticipazione dell’indennità patto di anzianità dai lavoratori aventi dirittonon concorrenza al Personale Più Rilevante, per la quota che non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa, nonché l’indennità di mancato preavviso, per l’importo che non eccede quello determinato secondo quanto stabilito dalla legge, nonché gli importi derivanti da decisioni dell’Autorità Giudiziaria o da Collegi Arbitrali.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un una trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 297, e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecivile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: − i rimborsi spese; − le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; − i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; − la indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità − l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72xxxxx; − la indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); , una quota di esse pari all'ammontare esente dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento − gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 c.c., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 297, e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali contrattali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95agli artt. 86, 114 e 116; indennità - l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'art 55; - le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento : - gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 cod. civ., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai Ai sensi del precedente art.106, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi dirittoarticolo.

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Samples: Accordo Integrativo Nazionale Con Schema Di Contratto Individuale

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti sommearee professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: rimborsi spese– stipendio; somme concesse occasionalmente – scatti di anzianità; – importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da – assegno di cui all'art. 84, ultimo comma; – indennità di rischio; – indennità per lavori svolti in locali sotterranei; – concorso spese tranviarie; – indennità di cui all'art. 86, 3° comma; – indennità di turno diurno; – assegni di cui all'art. 97; – indennità di ruolo chiave; – eventuale ex premio di rendimento aziendale. – stipendio; – tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l'indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di «una tantum»effettivo rimborso, gratifica- zioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavvisoanche parziale, di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità di trasferta spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto 72 del presente contratto sulla pre- cedente dittao, come se avvenisse il licenziamentocomunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, come per il licenziamentocontinua ad applicarsi, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi luogo del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi dirittoarticolo, l'art. 45 del predetto ccnl.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato riferimento per il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti. Per le seguenti sommearee professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello: rimborsi spesestipendio; somme concesse occasionalmente scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da assegno di cui all art. 84, ultimo comma; indennità di rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all art. 86, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all art. 97; indennità di ruolo chiave; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di «una tantum»effettivo rimborso, gratifica- zioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavvisoanche parziale, di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità di trasferta spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto 72 del presente contratto sulla pre- cedente dittao, come se avvenisse il licenziamentocomunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, come per il licenziamentocontinua ad applicarsi, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi luogo del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi dirittoarticolo, l art. 45 del predetto ccnl.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un una trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 297, e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecivile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - la indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità - l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72xxxxx; - la indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); , una quota di esse pari all'ammontare esente dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento - gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 c.c., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Imbarcato Dipendente Da Cooperative Esercenti Attività Di Pesca Marittima Attività Di Maricoltura, Acquacoltura E Vallicoltura

Trattamento di fine rapporto. In ogni Al personale spetta, in caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982lavoro, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del Codice Civilecodice civile, come modificato novellato dalla legge 29 maggio 1982, 29/5/1982 n. 297, sono escluse e dell’art. 53 della legge 27/12/1997 n. 449. In particolare, il futuro accordo dovrà: § rappresentare la fonte costitutiva del Fondo, definendone la data di attivazione e le modalità di funzionamento; § confermare che l’adesione al Fondo da parte dei lavoratori interessati avverrà su base volontaria, con eventuale previsione del pagamento di una quota di ingresso, regolando altresì le modalità di riscatto e quelle di trasferimento delle posizioni individuali da e verso altri fondi; § stabilire la quota di TFR ed i conseguenti importi da destinarsi come finanziamento individuale al Fondo, fermo restando che per il personale di prima occupazione, assunto dopo il 28/4/1993, dovrà essere prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando, a decorrere dalla data di adesione al Fondo medesimo; § prevedere, all’atto del pensionamento dell’iscritto, le modalità per l’esercizio dell’opzione tra l’erogazione del trattamento pensionistico e/o il riconoscimento della quota annua capitale di spettanza; § individuare, nel rispetto della normativa vigente, i soggetti cui affidare la gestione delle risorse del Fondo, definendo criteri e modalità. Le Parti medesime fin da ora stabiliscono che il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a carico dell’Azienda corrisponda, per ciascuno, all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo TFR e si impegnano a fare in modo che i lavori propedeutici all’attivazione del trattamento Fondo di fine rapporto Previdenza Complementare, per i dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., possano concludersi, per consentirne il funzionamento, a partire dal 2002, secondo le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo scadenze che sarà cura delle Parti definire. A tal fine, le Parti stipulanti, nel condiviso intento di «regolare la costituzione ed il funzionamento del Fondo medesimo, si danno atto di voler affidare ad una tantum»Commissione Paritetica, gratifica- zioni straordinarie composta da non contrattuali più di 2 componenti per Organizzazione Sindacale e simili; compensi da altrettanti componenti dell’Azienda, il compito di studiare ed approfondire la materia relativa con l’obbiettivo di redigere l’ipotesi di accordo nazionale, che andrà sottoposto alle Delegazioni negoziali per lavoro straordinario e festivo; indennità sostitutiva del preavvisoperfezionarne la stipula. La predetta Commissione Paritetica, le cui spese di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo organizzazione resteranno a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso dell’Azienda, verrà insediata, per avviare i lavori, a partire dal mese di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla pre- cedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi dirittomarzo p.v.

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Samples: www.slp-cisl.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297297 e successive modifiche, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di «"una tantum»", gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95agli artt. 142, 172, 175; indennità l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'art. 122; le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 cod. civ., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 297, e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di «"una tantum»", gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95agli artt. 142, 172, 175; indennità l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'art. 122; le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 cod. civ., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato lavoro, al lavoratore compete il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979297. Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, c.c. sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni ” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario straordinario, per lavoro festivo e festivoper lavoro domenicale; indennità - la contribuzione di cui agli art. 38; - l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità - l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72xxxxx; - le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento - gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., in caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo sospensione della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla pre- cedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per l’equivalente della retribuzione a cui il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori. Per l’anzianità maturata fino al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto31 dicembre 1982 valgono i seguenti criteri.

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Oltre al preavviso di cui all’art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l’indennità di cui all’ art.64, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad lavoro, l’azienda deve corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29 maggio 1982, 29/05/1982 n. 297 e secondo le norme del pre- sente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979297. Ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’art. dell’articolo 2120 del Codice CivileC.C:, come modificato dalla legge Legge 29 maggio Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto T.F.R. le seguenti somme: rimborsi spese; − le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; − i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità − l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95all’art.64; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; − le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; − l’indennità di diaria e trasferta di cui all’art. 39, anche se corrisposta in modo continuativo, che rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF; − le indennità economiche corrisposte da Istituti istituti assistenziali (lNPS-INPS, INAIL) (1); − le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento − gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In Il prestatore di lavoro, con almeno sette anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla pre- cedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla alla data della cessazione dal serviziorichiesta. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto Le richieste sono soddisfatte entro i limiti del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori 10% degli aventi diritto., di cui al precedente comma, e comunque del 40% del numero dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 19821 982, n. 297 e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, 297 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: -i rimborsi spese; -le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali contrattali e simili; -i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità -l'indennit� -l'indennit� sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; indennità xxxxx -le indennit� di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonch�, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); -le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento -gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 cod. civ., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonch� in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennit� economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso i lavoratori, in possesso dei requisiti di ritardo dovuto legge previsti dalla legge previsti dalla legge 335/95 che hanno optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione percepire gli importi previsti dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi dirittoarticolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 297, e secondo le norme del pre- sente presente articolo. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’artdell'art. 2120 del Codice Civilecod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: – i rimborsi spese; – le somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratifica- zioni gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; – i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; indennità – l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95agli artt. 136, 165, 168; indennità – l'indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72all'art. 116; – le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle nonché, quando le stesse quando hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento – gli elementi espressamente escluso esclusi dalla contrattazione integrativa collettivacollettiva integrativa. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corri- sposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza in- tegrale degli obblighi gravanti per effetto Ai sensi del presente contratto sulla pre- cedente dittaterzo comma art. 2120 cod. civ., come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente con- tratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà consi- derato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal di- pendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e 297, in ogni caso non oltre di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il secondo mese successivo alla cessazione lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.

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Samples: Contratto a Tempo Parziale (Part Time)