Common use of Trattamento fiscale Clause in Contracts

Trattamento fiscale. Segue Qui di seguito si delineano alcuni aspetti delle leggi e delle procedure fiscali vigenti per quanto riguarda le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimento, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio. I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi irlandesi e/o del loro paesi di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuare.

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Samples: Prospectus

Trattamento fiscale. Segue Qui A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di seguito si delineano alcuni aspetti delle leggi e delle procedure fiscali vigenti per quanto riguarda le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimento, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le aliquote dell’imposizione fiscale cui quote o azioni sono oggetto collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di modificheattività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi eLa ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (quali quelli concernenti ii) sulla differenza positiva tra il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso valore di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza riscatto o di domicilio. I dividendicessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, gli interessi e le plusvalenze sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di capitale (ove presenti) che provenienza preso in considerazione per la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti conversione di tali investimentiquote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La Società potrebbe non essere ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in grado ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi irlandesi e/o del loro paesi di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuarebollo annuale all’aliquota dello 0,20%.

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Samples: Subscription Agreement

Trattamento fiscale. Segue Qui Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Xxxxxx a seguito si delineano alcuni aspetti di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle leggi Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle procedure fiscali vigenti sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote: Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per quanto riguarda ciascun beneficiario): 4% Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta. Consideriamo che le operazioni contemplate relazioni con i nostri azionisti siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato di leggerlo e comprenderlo appieno. Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Prospetto. Come accade Allegato II avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto per qualunque investimento, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio. I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi irlandesi e/o del loro paesi di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuareNatixis AM Funds.

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Trattamento fiscale. Segue Qui Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o quote:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di quote a seguito si delineano alcuni aspetti di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle leggi quote da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle procedure fiscali vigenti sorelle, l’ammontare delle quote da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote: Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per quanto riguarda ciascun beneficiario): 4% Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro. Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta. Consideriamo che le operazioni contemplate relazioni con i nostri sottoscrittori siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato di leggerlo e comprenderlo appieno. Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimento, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel Allegato II avranno lo stesso significato loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio. I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione attribuito nei Prospetti dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione delle Azioni ai sensi delle leggi irlandesi e/o del loro paesi di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuareFondi.

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Trattamento fiscale. Segue Qui A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Xxxxxx a seguito si delineano alcuni aspetti di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle leggi Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle procedure fiscali vigenti per quanto riguarda le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimentosorelle, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio. I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle leggi irlandesi eimposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/o del loro paesi dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a un sostituto di imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuare.

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Trattamento fiscale. Segue Qui Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Xxxxxx a seguito si delineano alcuni aspetti di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle leggi Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle procedure fiscali vigenti per quanto riguarda le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimentosorelle, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio. I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: - Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% - Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% - Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% - Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro. Il pagamento delle leggi irlandesi eimposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/o del loro paesi dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a un sostituto di imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze . 1.1.1.1 (Retro Modulo di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuare.Sottoscrizione)

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Trattamento fiscale. Segue Qui A norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito si delineano alcuni aspetti di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle leggi Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle procedure fiscali vigenti per quanto riguarda le operazioni contemplate nel presente Prospetto. Come accade per qualunque investimentosorelle, non può esservi alcuna garanzia circa il fatto che la posizione fiscale prevalente al momento dell’investimento nella Società possa durare a tempo indeterminato, dato che le basi e le aliquote dell’imposizione fiscale sono oggetto di modifiche. I potenziali investitori sono tenuti ad informarsi e, se necessario, a rivolgersi ad un consulente per quanto riguarda leggi e regolamenti (quali quelli concernenti il regime fiscale ed il controllo valutario) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione ed al rimborso di Azioni nel loro Paese di origine, luogo di residenza o di domicilio. I dividendi, gli interessi e le plusvalenze di capitale (ove presenti) che la Società potrà eventualmente ricevere in relazione ai propri investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) potranno essere soggetti a tassazione, comprese le ritenute alla fonte, nei paesi in cui sono ubicati gli emittenti di tali investimenti. La Società potrebbe non essere in grado di beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta d’acconto in conformità ad accordi di doppia imposizione stipulati tra l’Irlanda e tali Paesi. Nel caso in cui tale situazione si modifichi in futuro e l’applicazione di un’aliquota ridotta comporti un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non verrà ricalcolato e la differenza sarà attribuita proporzionalmente agli Azionisti al momento del rimborso. per quanto concerne la possibile tassazione o altre conseguenze dell'acquisto, della detenzione, della vendita, della conversione o altrimenti dell’alienazione l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote: Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 di Euro. Il pagamento delle leggi irlandesi eimposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/o del loro paesi dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di costituzione, organizzazione, cittadinanza, residenza o domicilio, o in relazione ad altra passività a un sostituto di imposta, nonché alla luce delle loro circostanze specifiche. Si informano gli Azionisti e i potenziali investitori che le seguenti informazioni sul trattamento fiscale sono basate sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori in relazione alla legge e alla prassi in vigore nella giurisdizione pertinente alla data del presente Prospetto, nonché in ordine ai regolamenti proposti e alle bozze di legge. Come per qualsiasi investimento, non può sussistere alcuna garanzia che la posizione fiscale effettiva o prevista prevalente al momento in cui viene effettuato un investimento nella Società rimarrà invariata, in quanto la base imponibile e le aliquote fiscali possono fluttuare.

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