Trattamento per malattia e infortunio Clausole campione

Trattamento per malattia e infortunio. 1. Se il lavoratore, per causa di malattia o infortunio che non si sia verificato sul lavoro, si trovi in condizione di non poter prestare servizio deve avvertire l’azienda dell’assenza entro il primo giorno o al più tardi entro il secondo giorno e fare pervenire all’azienda stessa non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio, rilasciato sui moduli INPS o equipollenti. In mancanza delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. 2. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. 3. Nel caso di assenza per malattia o per infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo: a. di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b. di 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c. di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti; d. fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dell’esito, se l’assenza sia imputabile ad infortunio sul lavoro. 4. I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono prolungati fino al termine previsto dall’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86 o dall’art. 10 della legge 6 agosto 1975 n. 419, ricorrendone i presupposti, quando lo stato di invalidità derivi da tubercolosi. Si intendono invece ridotti e coincidenti con la scadenza del termine pattuito, se lo stato invalidante riguarda un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. Tuttavia nel caso di più eventi morbosi e di ricadute nella stessa malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 10 mesi nell’arco di 12 mesi comunque calcolati. 5. Per il trattamento economico ed assistenziale di malattia ed infortunio si rinvia alle norme di legge regolanti la materia. Peraltro: a. in caso di assenza per malattia o di infortunio non sul lavoro superiore a 3 giorni il trattamento economico erogato dall’istituto assicuratore è integrato dall’azienda fino a raggiungere il 100 per cento della retribuzione ordinaria a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo coincidente con quello di sussidiabilità a carico dell’istituto assicuratore. Il trattamento economico nei primi 3 giorni di malattia è garantito dalle aziende sino a...
Trattamento per malattia e infortunio. ART. 32 (Disciplina aziendale)

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  • Malattia e infortunio Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.

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  • Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.