TUTELA LEGALE. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;
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TUTELA LEGALE. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato l’Assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicuratodell’Assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
TUTELA LEGALE. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono Sono esclusi i sinistri derivanti dadalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicuratodell’assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o successioni, donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.A..; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;; l) i sinistri: º derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato; º relativi a reciproci rapporti fra soci, amministratori e società, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie; º che comportino controversie con enti previdenziali ovvero controversie in materia di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative all’assegnazione di appalti; º verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia. Animali domestici L’assicurazione non è operante: a) in caso di dolo o colpa grave del contraente/assicurato, dei familiari risultanti dallo stato di famiglia, dei collaboratori domestici o di chi abbia in cura, custodia o controllo l’animale; b) in caso di violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali; c) durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di mostre canine e feline; d) per sinistri conseguenti a combattimento di animali; e) in caso di utilizzo dell’animale a scopo riproduttivo; f) per le conseguenze di guerre, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasione, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio; g) per le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, frane e smottamenti, valanghe, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, nevicate, gelo; h) per le conseguenze di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia. Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l’Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicate.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
TUTELA LEGALE. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono Sono esclusi i sinistri derivanti dadalla garanzia: a) il Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli Gli oneri fiscali; c) le Le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le Le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicuratodell’assicurato; f) le Le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le Le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le Le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le Le tasse di registro;; La garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi: 1. Dolo dell’assicurato; 2. Se il veicolo indicato sul Modulo di polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA); 3. Nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto; 4. Se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; 5. Violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena; 6. In relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.; 7. Per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato sul Modulo di adesione; 8. Nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private; Assistenza a) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. b) Tutte le prestazioni, quando non diversamente indicato, sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. d) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e) Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. f) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. g) Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Inoltre, per la sola parte di Prestazioni Sanitarie, la garanzia non è comunque operante per: a) le malattie mentali, i disturbi psichici in gene¬re, le nevrosi e le relative conseguenze; b) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. c) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristi¬che e relative prove ed allenamenti; d) ricoveri finalizzati a condurre accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up); e) le conseguenze dirette o indirette di trasfor¬mazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di parti¬celle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); f) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movi¬menti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali; g) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi allo stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi; h) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato; i) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi ad un viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/ chirurgici; j) le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note al momento dell’inclusione in copertura dell’Assicurato. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie; k) le patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; l) l’interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; m)gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi all’uso non terapeutico di farmaci e/o psicofarmaci o sostanze stupefacenti o sostanze allucinogene, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; n) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi alla pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, xxx, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing; o) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi al suicidio e/o al tentato suicidio dell’Assicurato; p) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi da atti di temerarietà dell’Assicurato. q) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti; r) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie; s) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; t) espianto/trapianto di organi. Resta inoltre stabilito che: a) l’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organiz¬zate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione del-l’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire all’Impresa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato; b) l’Impresa non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture dell’Impresa delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; c) l’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o man¬cato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete infor¬mazioni fornite dall’Assicurato; d) resta esclusa ogni responsabilità dell’Impresa derivante dall’o¬perato degli eventuali Professionisti/ Tecnici/Sanitari incaricati e/o scelti autonomamente dall’Assicurato; e) eventuali eccedenze di onorari dei professioni¬sti intervenuti rispetto alle somme contrattualmente dovute dall’Impresa dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto; f) gli spostamenti organizzati dall’Impresa sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato; g) gli importi riconosciuti dall’Impresa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati inte¬ressi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati dell’Impresa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa. II servizio di Prestazioni Sanitarie, fermi i limiti territo¬riali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestato in tutto il mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra anche non dichiarata. Tutte le prestazioni sono operative previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”. L’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Struttura Organizzativa. Per qualsiasi richiesta di informazione l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione. La Struttura Organizzativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l’esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell’Autorità locali che vietino l’intervento. Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dall’Assicurato sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nella Scheda di Polizza/Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
TUTELA LEGALE. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri derivanti da: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicuratodell’assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro;; Sono altresì esclusi i sinistri di seguito elencati: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall’assicurato; 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all’applicazione dell’art. 2114 c.c. (“Previdenza ed assistenza obbligatorie”) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici. 5.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
TUTELA LEGALE. Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono Sono esclusi i sinistri derivanti dadalla garanzia: a) il Il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli Gli oneri fiscali; c) le Le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l’assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l’ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le Le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicuratodell’assicurato; f) le Le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le Le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le Le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le Le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); k) le Le tasse di registro;; La garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi: 1. Dolo dell’assicurato; 2. Se il veicolo indicato nel Modulo di adesione non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA); 3. Nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto; 4. Se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; 5. Violazione dell’art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), art. 186-bis (guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena; 6. In relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall’A.C.I.; 7. Per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza; 8. Nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private; Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nel Modulo di Polizza/Modulo di Adesione/Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione