Common use of Tutor aziendale Clause in Contracts

Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutor aziendale. 1. All'apprendistaAll’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista all’apprendista le competenze necessarie all'esercizio all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione l’integrazione tra l'eventuale l’eventuale formazione esterna all'azienda all’azienda e l'apprendimento l’apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero l’intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'artdell’art. 2, comma 1, 1 lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Tutor aziendale. 1. All'apprendistaAll’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista all’apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione l’integrazione tra l'eventuale l’eventuale formazione esterna all'azienda all’azienda e l'apprendimento l’apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero l’intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Samples: CCNL 19.4.2018

Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Nel caso in cui l'Istituto intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura di formazione esterna messa a disposizione dall'Associazione datoriale, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1 lett. d) del D.LgsD.lgs. n. 167/2011167/201 1, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo lavorative e di favorire l'integrazione tra l'eventuale le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore Il tutor contribuisce all'attuazione del piano formativo individuale ed attesta, anche ai fini dell'art. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di lavoro delega tale funzione ad tutor deve: - possedere un soggetto interno con qualifica professionale livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quella quello dell'apprendista; - svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista; - possedere almeno due anni di esperienza lavorativa; - seguire le iniziative formative a lui destinate previste dall'azienda. Si precisa che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può le funzioni di tutor possono essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in svolte: - da un lavoratore qualificato designato dall'impresa; - nel caso di risoluzione anticipataimprese con meno di quindici dipendenti, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione dal titolare dell'impresa stessa, da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutorun socio o da un familiare coadiuvante, ai sensi dell'artdi quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett2 del D.M. 28 febbraio 2000. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito Ciascun tutor può affiancare non più di controllare la realizzazione del programma formativo5 apprendisti.

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Samples: Transportation & Logistics

Tutor aziendale. 1. All'apprendistaAll’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista all’apprendista le competenze necessarie all'esercizio all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione l’integrazione tra l'eventuale l’eventuale formazione esterna all'azienda all’azienda e l'apprendimento l’apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero l’intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'artdell’art. 2, comma 1, lett. 1 lett d) del D.LgsD.lgs. n. 167/2011n.167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. dell'articolo 2, comma 1, 1 lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese Istituzioni con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese Istituzioni fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1, 1 lett. d) del D.LgsD.lgs. n. 167/2011n.167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero l 'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. dell'articolo 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'art. dell'articolo 2, comma 1, 1 lett. d) del D.LgsD.lgs. n. 167/2011n.167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

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Samples: Employment Agreement