Common use of Ulteriori spese a carico del fondo interno Clause in Contracts

Ulteriori spese a carico del fondo interno. Nel caso in cui le disponibilità del fondo interno siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), ferma restando la commissione di gestione di cui al punto 10 del Regolamento trattenuta dalla Società a titolo di compenso per l'attività di selezione delle attività di pertinenza del fondo, nonché per l'amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo medesimo, graveranno indirettamente sul fondo interno, oltre alle spese indicate al punto 9 del Regolamento, le spese di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. Più precisamente, su ciascun Fondo Comune d'Investimento Mobiliare (OICR) gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d'intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione nonché ogni eventuale ulteriore commissione. Resta inteso che, qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti in quote di OICR collegati: ▪ non saranno applicate e quindi non graveranno sul fondo interno spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati; ▪ la commissione di gestione di cui al punto 10 del Regolamento sarà applicata, nella misura indicata dal medesimo articolo 10, anche sulla porzione di patrimonio rappresentata da quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di "asset allocation" e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno; in particolare, la suddetta commissione di gestione è imputabile per 1/3 al servizio di "asset allocation" e per 2/3 a quello di gestione amministrativa dei contratti. In ogni caso l'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili

Ulteriori spese a carico del fondo interno. Nel caso in cui le disponibilità del fondo interno siano investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), ferma restando la commissione di gestione di cui al punto 10 del Regolamento trattenuta dalla Società a titolo di compenso per l'attività di selezione delle attività di pertinenza del fondo, nonché per l'amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo medesimo, graveranno indirettamente sul fondo interno, oltre alle spese indicate al punto 9 del Regolamento, le spese di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. Più precisamente, su ciascun Fondo Comune d'Investimento Mobiliare (OICR) gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d'intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione nonché ogni eventuale ulteriore commissione. Resta inteso che, qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti in quote di OICR collegati: non saranno applicate e quindi non graveranno sul fondo interno spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati; la commissione di gestione di cui al punto 10 del Regolamento sarà applicata, nella misura indicata dal medesimo articolo 10, anche sulla porzione di patrimonio rappresentata da quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di "asset allocation" e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno; in particolare, la suddetta commissione di gestione è imputabile per 1/3 al servizio di "asset allocation" e per 2/3 a quello di gestione amministrativa dei contratti. In ogni caso l'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

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