Istituzione e denominazione del fondo Clausole campione

Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RAS COMMODITY, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RAS COMMODITY non può essere inferiore all□importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO si suddivide in classi di quote denominate “Allianz Conservativo”, “Allianz Conservativo Gold” e “Allianz Conservativo Platinum”. Le classi di quote si distinguono per importo minimo del premio iniziale della polizza assicurativa collegata al fondo.
Istituzione e denominazione del fondo. Il fondo interno Zurich Pension ESG Flex 8 (“Fondo”) è costituito, ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, nella forma di patrimonio separato e autonomo da quello di Zurich Investments Life S.p.A. (“Impresa”) e da quello di ogni altro fondo dalla medesima Impresa istituito e non è distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato. Il Fondo è esclusivamente dedicato alla gestione delle risorse pertinenti la fase di accumulo delle contribuzioni derivanti dalle adesioni ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondo Pensione istituiti dall’Impresa. Il portafoglio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività e rappresenta, con la massima approssimazione possibile, gli impegni dell’Impresa, espressi in quote, nei confronti degli aderenti. L’immissione di quote viene effettuata dall’Impresa in base ai premi versati dagli aderenti, al netto dei costi riportati nella nota informativa dei piani individuali pensionistici le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote del Fondo. Analogamente il prelievo di quote viene effettuato in misura corrispondente alle liquidazioni richieste all’Impresa. L’immissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito ai fondi del loro controvalore in euro, alle condizioni e alle date previste dalle condizioni di assicurazione. Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L’incremento di valore delle quote del Fondo va ad accrescere il patrimonio del Fondo stesso e non è pertanto distribuito. Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall’Impresa che abbiano caratteristiche similari, analoghi criteri di gestione e medesime finalità previdenziali. L’Impresa potrà procedere alla fusione tra fondi soltanto per perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del Fondo stesso, quali ad esempio eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore, mutate esigenze organizzative, o una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per gli aderenti e con soluzione di continuità nella gestione dei fondi interessati. L’Impresa provvederà a determinare il valore per l’attribuzione delle quote del nuovo fondo interno e fornirà agli aderenti opportuna comunicazione del n...
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il seguente portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato Allianz Prospettiva Italia. Il fondo interno costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo interno non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Istituzione e denominazione del fondo. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito, il “MEF”), con decreto del 9 giugno 2004 (di seguito, il “Decreto”), ha promosso, ai sensi dell’art. 4, del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella Legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito, la “Legge 410/01”), la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad Investitori Qualificati (come successivamente definiti) denominato “FIP - Fondo Immobili Pubblici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (di seguito, il “Fondo”), con modalità di costituzione, caratteristiche delle quote di partecipazione allo stesso e relative procedure di collocamento definite nei decreti emanati successivamente dal MEF in attuazione del Decreto (di seguito, i ”Decreti Successivi”). Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento (come di seguito definito), nella Legge 410/01, nel Decreto nonché nei Decreti Successivi, al Fondo si applicheranno le disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (c.d. Testo Unico della Finanza, di seguito “TUF”), e nei relativi regolamenti di attuazione. La società Investire Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”), individuata in conformità alle procedure indicate nel predetto Decreto, ha istituito il Fondo con delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 2004, con cui è stato contestualmente approvato il presente regolamento di gestione (di seguito, il “Regolamento”).
Istituzione e denominazione del fondo. 1. CDP Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la “Società di Gestione” o la “SGR”), con sede legale in Xxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxxx, x. 000, Codice fiscale, P. IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 10372531003, R.E.A. n. RM-1227812, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (due milioni) i.v., autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n° 58 (il “Testo Unico della Finanza” o il “TUF”), iscritta al n° 126 dell’Albo delle società di gestione del risparmio – sezione gestori di FIA – tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del TUF, ha istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014, efficace dal 30 ottobre 2014, il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato agli Investitori (così come definiti dal successivo art. 1.3, comma 1) denominato “Fondo Investimenti per il Turismo” (il “Fondo Originario”), ai sensi del presente regolamento, contestualmente approvato (il “Regolamento”). In data 30 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il “Consiglio di Amministrazione”) ha approvato talune modifiche al Regolamento del Fondo Originario, tra cui la ridenominazione di “Fondo Investimenti per il Turismo” in “Fondo Nazionale del Turismo”, approvate dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Originario in data 17 dicembre 2020; l’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Originario, nella predetta seduta, ha altresì approvato ulteriori modifiche al Regolamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021, approvata dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Originario in data 1° dicembre 2021, e definito con determinazione dell’Amministratore Delegato della SGR in data 2 dicembre 2021 (la “Data della Trasformazione”), il regolamento del Fondo Originario è stato oggetto di ulteriori modifiche per recepire gli effetti della trasformazione del Fondo Originario in un fondo comune di investimento immobiliare multicomparto riservato di tipo chiuso (la “Trasformazione del Fondo Originario”), rimanendo invariata la relativa denominazione “Fondo Nazionale del Turismo” (il “Fondo”). Il Regolamento è stato ulteriormente modificato con determinazione dell’Amministratore Delegato della SGR in data 23 dicembre 2021, in esecuzione dei poteri allo stesso conferiti da...
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RAS EUROPA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RAS EUROPA non può essere inferiore all□importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Istituzione e denominazione del fondo. La Società Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A., come meglio identificata e descritta al successivo articolo 6 (di seguito “la Società di Gestione” o la “SGR”), ha istituito un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso, (di seguito “il Fondo”), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2005, che ha contestualmente approvato il presente regolamento di gestione (di seguito “il Regolamento”). La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni degli Organi di Vigilanza e del presente Regolamento.
Istituzione e denominazione del fondo. 1. La SGR S.p.A. (di seguito, la “Società di Gestione” o la “SGR”), con sede legale in , via , codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di , iscritta al R.E.A. con il n. , autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “TUF”), iscritta al n. [●] dell’Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del TUF, ha istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del [●], che ha contestualmente approvato il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”), il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato denominato “Fondo Immobiliare primo RE” (di seguito, il “Fondo”). 2. La gestione del Fondo compete alla SGR che vi provvede nel rispetto delle disposizioni normative di vigilanza vigenti e del Regolamento.

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • Modalità di presentazione della documentazione Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere); b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo; c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.