Istituzione e denominazione del fondo Clausole campione

Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RAS COMMODITY, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RAS COMMODITY non può essere inferiore all□importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso. Il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO si suddivide in classi di quote denominate “Allianz Conservativo”, “Allianz Conservativo Gold” e “Allianz Conservativo Platinum”. Le classi di quote si distinguono per importo minimo del premio iniziale della polizza assicurativa collegata al fondo.
Istituzione e denominazione del fondo. Il fondo interno Zurich Pension ESG Azionario (“Fondo”) è costituito, ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, nella forma di patrimonio separato e autonomo da quello di Zurich Investments Life S.p.A. (“Impresa”) e da quello di ogni altro fondo dalla medesima Impresa istituito e non è distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato. Il Fondo è esclusivamente dedicato alla gestione delle risorse pertinenti la fase di accumulo delle contribuzioni derivanti dalle adesioni ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondo Pensione istituiti dall’Impresa. Il portafoglio del Fondo è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività e rappresenta, con la massima approssimazione possibile, gli impegni dell’Impresa, espressi in quote, nei confronti degli aderenti. L’immissione di quote viene effettuata dall’Impresa in base ai premi versati dagli aderenti, al netto dei costi riportati nella nota informativa dei piani individuali pensionistici le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote del Fondo. Analogamente il prelievo di quote viene effettuato in misura corrispondente alle liquidazioni richieste all’Impresa. L’immissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito ai fondi del loro controvalore in euro, alle condizioni e alle date previste dalle condizioni di assicurazione. Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L’incremento di valore delle quote del Fondo va ad accrescere il patrimonio del Fondo stesso e non è pertanto distribuito. Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall’Impresa che abbiano caratteristiche similari, analoghi criteri di gestione e medesime finalità previdenziali. L’Impresa potrà procedere alla fusione tra fondi soltanto per perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del Fondo stesso, quali ad esempio eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore, mutate esigenze organizzative, o una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L’eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per gli aderenti e con soluzione di continuità nella gestione dei fondi interessati. L’Impresa provvederà a determinare il valore per l’attribuzione delle quote del nuovo fondo interno e fornirà agli aderenti opportuna comunicazione de...
Istituzione e denominazione del fondo. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito, il “MEF”), con decreto del 9 giugno 2004 (di seguito, il “Decreto”), ha promosso, ai sensi dell’art. 4, del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella Legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito, la “Legge 410/01”), la costituzione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad Investitori Qualificati (come successivamente definiti) denominato “FIP - Fondo Immobili Pubblici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (di seguito, il “Fondo”), con modalità di costituzione, caratteristiche delle quote di partecipazione allo stesso e relative procedure di collocamento definite nei decreti emanati successivamente dal MEF in attuazione del Decreto (di seguito, i ”Decreti Successivi”). Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento (come di seguito definito), nella Legge 410/01, nel Decreto nonché nei Decreti Successivi, al Fondo si applicheranno le disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (c.d. Testo Unico della Finanza, di seguito “TUF”), e nei relativi regolamenti di attuazione. La società Investire Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”), individuata in conformità alle procedure indicate nel predetto Decreto, ha istituito il Fondo con delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 2004, con cui è stato contestualmente approvato il presente regolamento di gestione (di seguito, il “Regolamento”).
Istituzione e denominazione del fondo. 1. CDP Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la “Società di Gestione” o la “SGR”), con sede legale in Xxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxxx, x. 000, Codice fiscale, P. IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 10372531003, R.E.A. n. RM-1227812, capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (due milioni) i.v., autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n° 58 (il “Testo Unico della Finanza” o il “TUF”), iscritta al n° 126 dell’Albo delle società di gestione del risparmio – sezione gestori di FIA – tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del TUF, ha istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2014, efficace dal 30 ottobre 2014, il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato agli Investitori (così come definiti dal successivo art. 1.3, comma 1) denominato “Fondo Investimenti per il Turismo” (il “Fondo Originario”), ai sensi del presente regolamento, contestualmente approvato (il “Regolamento”). In data 30 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (il “Consiglio di Amministrazione”) ha approvato talune modifiche al Regolamento del Fondo Originario, tra cui la ridenominazione di “Fondo Investimenti per il Turismo” in “Fondo Nazionale del Turismo”, approvate dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Originario in data 17 dicembre 2020; l’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Originario, nella predetta seduta, ha altresì approvato ulteriori modifiche al Regolamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021, approvata dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo Originario in data 1° dicembre 2021, e definito con determinazione dell’Amministratore Delegato della SGR in data 2 dicembre 2021 (la “Data della Trasformazione”), il regolamento del Fondo Originario è stato oggetto di ulteriori modifiche per recepire gli effetti della trasformazione del Fondo Originario in un fondo comune di investimento immobiliare multicomparto riservato di tipo chiuso (la “Trasformazione del Fondo Originario”), rimanendo invariata la relativa denominazione “Fondo Nazionale del Turismo” (il “Fondo”). Il Regolamento è stato ulteriormente modificato con determinazione dell’Amministratore Delegato della SGR in data 23 dicembre 2021, in esecuzione dei poteri allo stesso conferiti da...
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il seguente portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato Allianz Prospettiva Italia. Il fondo interno costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo interno non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Istituzione e denominazione del fondo. 1. La SGR S.p.A. (di seguito, la “Società di Gestione” o la “SGR”), con sede legale in , via , codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di , iscritta al R.E.A. con il n. , autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’articolo 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “TUF”), iscritta al n. [●] dell’Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del TUF, ha istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del [●], che ha contestualmente approvato il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”), il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato denominato “Fondo Immobiliare primo RE” (di seguito, il “Fondo”).
Istituzione e denominazione del fondo. La Società Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A., come meglio identificata e descritta al successivo articolo 6 (di seguito “la Società di Gestione” o la “SGR”), ha istituito un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso, (di seguito “il Fondo”), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2005, che ha contestualmente approvato il presente regolamento di gestione (di seguito “il Regolamento”). La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni degli Organi di Vigilanza e del presente Regolamento.
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo assicurativo RAS EUROPA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo assicurativo RAS EUROPA non può essere inferiore all□importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
Istituzione e denominazione del fondo. La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito. Il valore del patrimonio del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.