Common use of UNA TANTUM Clause in Contracts

UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 1997, un importo “una tantum” di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 3. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 1998, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lorde. 4. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi (1.7.97 - 30.6.98) l’importo di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodo. 5. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. 6. Gli importi “una tantum” di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, Al personale in forza alla data del 27 luglio 2007 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di stipula lavoro in essere alla predetta data nel corso del presente accordoperiodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), verrà corrispostoil seguente importo una tantum: A, B 213 253 1, 2, 3 181 215 4, 5 160 190 6S, 6, 7 128 152 2. Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la retribuzione percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di luglio 1997, un importo “una tantum” agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedentefebbraio 2008. 3. In relazione al Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrispostodi carenza contrattuale, con gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate la retribuzione del frazioni di mese di luglio 1998inferiori a 15 giorni, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lordementre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero. 4. Per Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di anzianità inferiore ai dodici mesi legge e di contratto (1.7.97 - 30.6.98) l’importo ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodomaternità ed infortunio. 5. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbitiPer il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo l'erogazione avverrà con criteri di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessioneproporzionalità. 6. Gli importi una tantum” tantum di cui al presente articolo sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto né rapporto. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di alcun istituto ristorazione collettiva. In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutivaai trenta giorni.

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Samples: Collective Labor Agreement

UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, Ai lavoratori in forza alla data di stipula sottoscrizione del presente accordoaccordo è corrisposto un importo forfettario di £. 700.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.7.96-31.12.97. L'importo dell''una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 C.C., l''una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà corrisposto, erogato in 2 rate pari a: - £. 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio dicembre 1997, un importo “una tantum” di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2; - £. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 3. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, 350.000 lorde con la retribuzione del mese di luglio 1998. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lorde. 4. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi (1.7.97 - 30.6.98) l’importo con le modalità di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi 1, a titolo di anzianità maturata durante tale periodo. 5. Gli importi “'una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno ' i seguenti importi: - £. 255.000 con la retribuzione del mese di dicembre 1997; - £. 255.000 con la retribuzione del mese di luglio 1998. Ai lavoratori 'part-time' l''una tantum' verrà corrisposta, con le modalità di cui al comma 1, alle stesse date, secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente ccnl. Dagli importi di 'una tantum' dovranno essere assorbitidetratte, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse le erogazioni corrisposte dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, imprese a titolo di acconto o IVC e di anticipazione eventuali acconti sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 50% in occasione della concessione. 6. Gli importi “corresponsione della 1a rata di 'una tantum' e il restante 50% in occasione della corresponsione della 2ª rata di cui al presente articolo non sono utili agli effetti 'una tantum'. In caso di risoluzione del computo del trattamento rapporto nel periodo 27.11.97-31.7.98 quanto spettante a titolo di 'una tantum' sarà erogato con le competenze di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutivarapporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, Al personale in forza alla data del 27 luglio 2007 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell'ambito del rapporto di stipula lavoro in essere alla predetta data nel corso del presente accordoperiodo 1 gennaio 2006 - 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), verrà corrisposto, il seguente importo una tantum: 2. Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la retribuzione percentuale di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di luglio 1997, un importo “una tantum” agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedentefebbraio 2008. 3. In relazione al Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrispostodi carenza contrattuale, con gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate la retribuzione del frazioni di mese di luglio 1998inferiori a 15 giorni, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lordementre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero. 4. Per Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di anzianità inferiore ai dodici mesi legge e di contratto (1.7.97 - 30.6.98) l’importo ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodomaternità ed infortunio. 5. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbitiPer il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo l'erogazione avverrà con criteri di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessioneproporzionalità. 6. Gli importi una tantum” tantum di cui al presente articolo sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto né rapporto. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di alcun istituto ristorazione collettiva. In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutivaai trenta giorni.

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UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, Al personale in forza alla data di stipula del presente accordocontratto sarà riconosciuto, verrà corrispostoper il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum: livelli ago 07 feb 08 a – b 213 253 1, 2, 3 181 215 4, 5 160 190 6s, 6, 7 128 152 (2) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la retribuzione percentuale di servizio, l’ammontare dell’una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di luglio 1997, un importo “una tantum” di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante agosto 2007 e 124 da erogarsi con il periodo di cui al comma precedente. 3. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, con la retribuzione foglio paga del mese di luglio 1998, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lordefebbraio 2008. (3) Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate la frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero. (4. Per ) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di anzianità inferiore ai dodici mesi legge e di contratto ( ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio. (1.7.97 - 30.6.985) l’importo Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. (6) Gli importi una tantum di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodo. 5. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. 6. Gli importi “una tantum” di cui al presente articolo sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto né rapporto. (7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di alcun istituto ristorazione collettiva. CHIARIMENTO A VERBALE In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutivaai trenta giorni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione Con il pagamento delle retribuzioni del mese di luglio 1997, un importo “una tantum” febbraio 2007 sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato così come regolato dall’art. 79 del presente CCNL – effetti dei nuovi trattamenti economici – l’importo lordo forfetario comprensivo di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo del biennio economico del CCNL e non incidente sul trattamento di fine rapporto e su alcuno istituto di natura retributiva avente origine contrattuale e legale a copertura del periodo 1° gennaio 1997 2006 – 31 dicembre 2006 secondo gli importi indicati nella sottostante tabella che segue. In caso di passaggio di categoria gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni; in caso di assunzione nel corso del mese o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l’importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione al mese intero di servizio prestato computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni; per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l’una tantum sarà corrisposta - 30 giugno 1997per i periodi interessati con la stessa - percentuale di riduzione dell’orario, fatto salvo l’astensione facoltativa per maternità; nel caso di prestazione a tempo parziale l’”una tantum” sarà corrisposta – per i periodi interessati – con la stessa percentuale di riduzione; per i contratti di inserimento l’”una tantum” verrà corrisposta in proporzione al servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni; a tutti i lavoratori a tempo determinato in forza alla all’1.1.2006 l’Una tantum verrà corrisposta per i mesi interi lavorati, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Quadri Q1 851 Q2 735 A A1 626 A2 580 A3 534 B B1 522 B2 495 B3 468 C C1 456 C2 441 C3 425 D D1 398 D2 387 Le Parti concordano sull’istituzione di un EDR, che verrà erogato a tutti i lavoratori in forza a tempo indeterminato a far data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra, dall’1.1.2007 negli importi come da tabella che segue: Quadri Q1 32,59 391 Q2 28,15 338 A A1 24,00 288 A2 22,00 264 A3 20,44 245 B B1 20,00 240 B2 18,96 228 B3 17,93 215 C C1 17,48 210 C2 16,89 203 C3 16,30 196 D D1 15,26 183 D2 14,81 178 La prima tranches sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 3. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, erogata con la retribuzione le retribuzioni del mese di luglio 1998, un importo “una tantum” febbraio 2007 e sarà pari all’importo complessivo prodotto dall’EDR mensile spettante per 7 mensilità; la seconda sarà erogata con il mese di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lorde. 4settembre 2007 e sarà pari all’importo complessivo prodotto dall’EDR mensile spettante per 5 mensilità. Per i casi lavoratori a tempo indeterminato assunti o dismessi nel corso dell’anno, l’EDR verrà erogato in proporzione ai mesi interi di anzianità inferiore ai dodici servizio prestato. L’erogazione avviene nei mesi (1.7.97 - 30.6.98) l’importo di cui indicati al comma precedente verrà erogato pro 2. Tale EDR per il periodo che va dall’1.1.2007 al 30.11.2007 è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi. Dall’1.12.2007 la quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodo. 5mensile dell’EDR diventa parte integrante della paga base mensile come risulta dalla tabella apposita. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbiti, fino Per i lavoratori a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995tempo determinato, a titolo tempo parziale, assunti o dismessi nel corso dell’anno 2007 valgono le modalità di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessioneattribuzione previste per l’Una Tantum. 6. Gli importi “una tantum” di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.

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UNA TANTUM. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° luglio 1997, A tutto il personale in forza alla data del 1° settembre 1999 - compresi i giovani assunti con C.f.l. e gli operatori di stipula del presente accordo, vendita - verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 1997, erogato un importo "una tantum". Tale importo, pari a lire 120.000 lorde per i lavoratori qualificati ed a lire 90.000 lorde per gli apprendisti, spetta in relazione all'intero periodo di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. 2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo otto mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997, in forza alla data 1999 al 31 agosto 1999 ed è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto 1999 a titolo di stipula del presente accordo, l’importo Indennità di vacanza contrattuale. Per i casi di anzianità inferiore ad otto mesi gli importi di cui sopra, sarà erogato sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui indicato al comma precedente. 3, secondo i criteri previsti dagli artt. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, con la retribuzione 106 e 107 della Parte seconda del mese di luglio 1998, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lorde. 4presente contratto. Per Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di anzianità inferiore ai dodici mesi (1.7.97 - 30.6.98) l’importo legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine. L'importo "una tantum" sopra definito verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi con il foglio paga di anzianità maturata durante tale periodo. 5ottobre 1999. Gli importi “L'importo una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. 6. Gli importi “una tantum” tantum di cui al presente articolo sopra non sono utili è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale nè del trattamento di fine rapporto. Ai lavoratori che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al 6° comma l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutivacui al 3° comma.

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UNA TANTUM. 1. In relazione Contestualmente al periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997) ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° pagamento degli arretrati luglio 19972004 / febbraio 2005, sarà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese sottoscrizione dell’Accordo di luglio 1997rinnovo 21 marzo 2005, un importo “una tantum” lordo forfetario, comprensivo di lire 2.275.000 (duemilioniduecento-settantacinquemila) lorde. qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidente su alcun istituto di natura retributiva disciplinato dal presente Contratto, a copertura del periodo 1 dicembre 2003 – 30 giugno 2004, secondo gli importi indicati nella tabella 2, allegata al suddetto Accordo e qui di seguito riprodotta: Per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento professionale, gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto indicato all'art.15. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro. Ai dirigenti dipendenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1997con contratto a tempo determinato, in forza alla all’atto della sottoscrizione dell’accordo, l'importo di cui sopra verrà erogato previo riproporzionato in settimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato, a condizione che quest’ultimo risulti di durata superiore a 2 mesi, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in data di stipula del presente accordosuccessiva al 01 dicembre 2003, l’importo di cui sopra, sopra sarà erogato pro quota previo riproporzionamento in rapporto settimi in relazione ai mesi di anzianità servizio effettivamente prestato, computandosi quale mese intero le frazioni di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedentemese pari o superiori a 15 giorni. 3. In relazione al periodo 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 1998, un importo “una tantum” di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lorde. 4. Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi (1.7.97 - 30.6.98) l’importo di cui al comma precedente verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità maturata durante tale periodo. 5. Gli importi “una tantum” previsti ai precedenti quattro commi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 1995, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione. 6. Gli importi “una tantum” di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.

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Samples: CCNL Renewal Agreement