Unità di prova autorizzate e Software Apple in versioni preliminari Clausole campione

Unità di prova autorizzate e Software Apple in versioni preliminari. Finché un’Unità di prova autorizzata contiene versioni preliminari del software Apple o utilizza versioni di rilascio di Servizi, l’Utente accetta di limitare l’accesso a tale Unità di prova autorizzata ai suoi Sviluppatori autorizzati e di non divulgare, mostrare, affittare, noleggiare, prestare, vendere o trasferire in altro modo tale Unità di prova autorizzata a terzi. Accetta inoltre di prendere precauzioni ragionevoli per salvaguardare e istruire i suoi Sviluppatori autorizzati per salvaguardare tutte le Unità di test autorizzate da smarrimento o furto. Inoltre, in base ai termini del presente Accordo, l’Utente potrà distribuire le proprie applicazioni ai propri Sviluppatori autorizzati per l’utilizzo su un numero limitato di Unità di prova autorizzate per scopi di test e sviluppo interni. e dispositivi registrati, lo sviluppo del prodotto coperto o l’installazione o l’uso di questo software Apple o di qualsiasi versione non definitiva dei Servizi Apple, incluso ma non limitato a qualsiasi danno a qualsiasi apparecchiatura o qualsiasi danno, perdita o corruzione di qualsiasi software, informazione o dato.‌‌ Di volta in volta durante il Periodo di validità Apple potrebbe fornire all’Utente versioni preliminari del Software o dei Servizi Apple che costituiscono Informazioni riservate di Apple e sono soggette agli obblighi di riservatezza dell’Accordo, salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento. Tale Software o Servizio Apple preliminare non è un esempio affidabile per un funzionamento allo stesso modo di un prodotto di livello commerciale definitivo, né deve essere utilizzato con dati di cui non viene eseguito un backup sufficiente e regolare e può includere caratteristiche, funzionalità o API per software o servizi che non sono ancora disponibili. L’Utente riconosce che Apple potrebbe non aver annunciato pubblicamente la disponibilità di tale Software o Servizio Apple preliminare, che Apple non ha promesso o garantito che tali software o servizi preliminari saranno annunciati o resi disponibili a chiunque in futuro e che Apple non ha alcun obbligo esplicito o implicito nei confronti dell’Utente di annunciare o introdurre commercialmente tali software o servizi o qualsiasi tecnologia simile o compatibile. L’Utente riconosce e accetta espressamente che qualsiasi ricerca o sviluppo che effettua in relazione alle versioni preliminari del Software o dei Servizi Apple avviene interamente a proprio rischio.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.