Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.
Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.
Assenze per malattia 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.