Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
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Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. Nel caso di Risultati non tutelabili con Privative, il Committente è libero di utilizzarli e l’Università può utilizzarli esclusivamente per scopi di didattica e ricerca. Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali. Nel caso di Risultati tutelabili con Privative, prima del deposito di suddetta Privativa non è consentito il loro utilizzo da parte del Committente, salva specifica previa autorizzazione dell’Università e purché l’utilizzo avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione. Con il rilascio dell’autorizzazione l’Università concede al Committente una licenza esclusiva gratuita, senza possibilità di sublicenza per l’utilizzo. Tale autorizzazione termina automaticamente alla scadenza del termine previsto al precedente art. 4 oppure alla comunicazione del Committente riguardo alla proposta irrevocabile, se precedente alla scadenza di detto termine. L’Università può utilizzare i Risultati prima del deposito, purché l’utilizzo avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione. Successivamente al deposito della Privativa, l’Università può utilizzare i Risultati per scopi di didattica e ricerca salvo che il Committente intenda approfittare, anche dopo aver depositato la domanda di brevetto, del regime di segretezza di tale domanda, e quindi fino a un massimo di 18 mesi successivi al deposito. La Parte pubblicazione, parziale o integrale, dei Risultati da parte dell’Università e del suo personale potrà avvenire solo in seguito all’autorizzazione da parte del Committente, da considerarsi concessa in caso di silenzio protratto oltre i 30 giorni dalla richiesta di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto al Committente. In caso di Risultati tutelabili con Xxxxxxxxx, l’autorizzazione potrà essere rifiutata dal Committente che intenda approfittare, anche dopo aver depositato la domanda di brevetto, del regime di segretezza di tale domanda, e quindi fino a un massimo di 18 mesi successivi al deposito della domanda. Il Committente potrà liberamente utilizzare pubblicare successivamente al deposito e solo qualora il Committente acquisisca la Privativa; nel caso in cui la Privativa rimanga in capo all’Università, il Committente potrà pubblicare solo previa sua autorizzazione. Qualora il Risultato potenzialmente tutelabile mediante Privativa perda le caratteristiche di tutelabilità in seguito ad azioni compiute dal Committente, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Università sulla mancata tutela del Risultato. Inoltre il deposito della domanda di Privativa da parte dell’Università non costituisce in nessun caso garanzia per il Committente di concessione del titolo da parte degli organi preposti. Salvo specifici accordi contrari, l’utilizzo da parte del Committente di relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto documenti redatti dall’Università comporta l’obbligo della menzione del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, nome degli autori e dell’Università; non è escluso consentito l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzareNon è consentito in nessun caso l’uso del logo dell’Università, ma solo per uso interno, detti risultatisalva espressa autorizzazione. Questo non potrà farne, Nel caso in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove cui il Committente ometta non si avvalga del diritto di dare riscontro secondo quanto sopra indicatoacquisire la titolarità delle Privative entro i termini stabiliti all’art. 7, il Dipartimento potrà l’Università è libera di disporre pienamente e liberamente procederedelle Privative, senza ulteriori comunicazionisia in termini di utilizzo, all’invio a terzi della bozza sia di pubblicazione e/o di presentazione. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contrattopubblicazione.
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Samples: Research and Development
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La 13.1 Nel caso di Risultati non tutelabili con Privative, le Parti sono libere di utilizzarli o pubblicarli, parzialmente o integralmente. Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali.
13.2 Nel caso di Risultati tutelabili con Privative, l’utilizzo e la pubblicazione, parziale o integrale, degli stessi sono regolati dall’apposito Accordo di comunione di cui all’art. 8.
13.3 Prima della sottoscrizione dell’Accordo, l’utilizzo e la pubblicazione dei Risultati tutelabili con Privative da parte di ciascuna delle parti potrà avvenire salvo che vi si opponga l’altra Parte. L’utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi concessi in caso di silenzio protratto oltre i 30 giorni dalla richiesta di utilizzo o di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto da una Parte Committente all’altra. L’opposizione potrà liberamente utilizzare le avvenire solo al fine di consentire la brevettazione dei Risultati, per il tempo necessario alla presentazione della domanda di brevetto e comunque, salvo diverso Accordo, per un tempo non superiore a mesi 6 dalla comunicazione dell’intenzione di procedere all’utilizzo o pubblicazione. In tale caso, l’utilizzo dei Risultati a fini di ricerca sarà comunque possibile, a condizione che lo stesso avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione.
13.4 Salvo specifici accordi contrari, l’utilizzo da parte di ANSFISA di relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto documenti redatti dal Dipartimento comporta l’obbligo della menzione del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, nome degli autori e del Dipartimento; non è escluso consentito l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzareNon è consentito in nessun caso l’uso del logo del Università, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Tale salva espressa autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
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Samples: Collaboration Agreement
Utilizzazione e pubblicazione dei risultati. La Nel caso di Risultati non tutelabili con Privative, le Parti sono libere di utilizzarli o pubblicarli, parzialmente o integralmente. Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali. Nel caso di Risultati tutelabili con Privative, l’utilizzo e la pubblicazione, parziale o integrale, degli stessi sono regolati dall’apposito Accordo di comunione di cui all’art. 8. Prima della sottoscrizione dell’Accordo, l’utilizzo e la pubblicazione dei Risultati tutelabili con Privative da parte di ciascuno dei Contraenti potrà avvenire salvo che vi si opponga l’altra Parte. L’utilizzo e la pubblicazione sono da considerarsi concessi in caso di silenzio protratto oltre i 30 giorni dalla richiesta di utilizzo o di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto da una Parte Committente all’altra. L’opposizione potrà liberamente utilizzare le avvenire solo al fine di consentire la brevettazione dei Risultati, per il tempo necessario alla presentazione della domanda di brevetto e comunque, salvo diverso accordo, per un tempo non superiore a mesi 6 dalla comunicazione dell’intenzione di procedere all’utilizzo o pubblicazione. In tale caso, l’utilizzo dei Risultati a fini di ricerca sarà comunque possibile, a condizione che lo stesso avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione. Salvo specifici accordi contrari, l’utilizzo da parte del Contraente di relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto documenti redatti dal Dipartimento comporta l’obbligo della menzione del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, nome degli autori e del Dipartimento; non è escluso consentito l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari. Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, Non è consentito in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte nessun caso l’uso del logo del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi. Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione. Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contrattosalva espressa autorizzazione.
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Samples: Research and Development