UTILIZZO DELLA RETE LEPIDA Clausole campione

UTILIZZO DELLA RETE LEPIDA. Come anticipato in precedenti sezioni del presente Capitolato, il Fornitore ha l’obbligo di utilizzare la connettività offerta dalla rete Lepida, laddove tecnicamente possibile, per l’erogazione di servizi di telefonia VoIP e, in alcuni casi, potrà utilizzarla per fornire servizi di trasmissione dati. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli seguenti. ● per fornire servizi VoIP o connettività IP alle Amministrazioni che abbiano stipulato con LepidaSpa un contratto o un accordo per l’utilizzo del PAL stesso; ● per fornire connettività IP ad altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ma non rientranti tra i soggetti di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/2004 la cui sede sia ubicata nello stesso edificio/campus del PAL, previa autorizzazione di LepidaSpa e alle condizioni descritte nel presente Capitolato. Il punto in cui i servizi sono consegnati all’Amministrazione è il luogo ove è posizionato il PAL. Eventuali opere aggiuntive necessarie per spazi di ubicazione, cablaggi interni, alimentazioni protette (UPS), impianti di condizionamento, raccordo tra diversi locali (nel caso che il PAL non sia nello stesso locale in cui sono presenti le centrali telefoniche) sono a carico dell’Amministrazione Contraente. In tutti i casi di servizi erogati attraverso un punto di accesso a Lepida, LepidaSpa sarà l’unico responsabile e garante del trasporto del servizio verso il Fornitore. Le modalità tecniche ed operative dei collegamenti presso le sedi principali, presso il centro di interconnessione e presso i PAL descritte nei paragrafi seguenti potranno eventualmente essere estese o superate da accordi specifici con il Fornitore, che tengano conto di eventuali rapporti tra loro esistenti, e dell’evoluzione della rete e dei servizi forniti nell’ambito della Convenzione, nell’ottica di migliorare il servizio reso alle Amministrazioni Contraenti.
UTILIZZO DELLA RETE LEPIDA. Come anticipato in precedenti sezioni del presente Capitolato, il Fornitore ha l’obbligo di utilizzare la connettività offerta dalla Rete Lepida, laddove tecnicamente possibile, per l’erogazione di servizi di telefonia VoIP e, in alcuni casi, potrà utilizzarla per fornire servizi di trasmissione dati. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli seguenti.
UTILIZZO DELLA RETE LEPIDA. Ogni PAL può essere utilizzato dal Fornitore solo ed esclusivamente per fornire servizi alle Pubbliche Amministrazioni e in particolare: ● per fornire servizi VoIP o connettività IP alle Amministrazioni che abbiano stipulato con Lepida un contratto o un accordo per l’utilizzo del PAL stesso; ● per fornire connettività IP ad altri enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ma non rientranti tra i soggetti di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/2004 la cui sede sia ubicata nello stesso edificio/campus del PAL, previa autorizzazione di Lepida e alle condizioni descritte nel presente Capitolato. Il PAL non può essere utilizzato per altri scopi o per servizi. Al Fornitore vengono forniti solo ed esclusivamente servizi di connettività e non fibre ottiche spente o lunghezze d’onda su fibre ottiche. Un elenco indicativo delle sedi collegate alla Rete Lepida in fibra ottica è disponibile all’URL xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx. Tale lista viene aggiornata periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale a cura di Xxxxxx. A partire dall’introduzione in tale elenco di una sede di nuova attivazione, il Fornitore dovrà passare all’utilizzo della Rete Lepida nei tempi massimi previsti dal presente Capitolato. Il punto in cui i servizi sono consegnati all’Amministrazione è il luogo ove è posizionato il PAL. Eventuali opere aggiuntive necessarie per spazi di ubicazione, cablaggi interni, alimentazioni protette (UPS), impianti di condizionamento, raccordo tra diversi locali (nel caso che il PAL non sia nello stesso locale in cui sono presenti le centrali telefoniche) sono a carico dell’Amministrazione Contraente. In tutti i casi di servizi erogati attraverso un punto di accesso a Lepida, Lepida sarà l’unico responsabile e garante del trasporto del servizio verso il Fornitore. Le modalità tecniche ed operative dei collegamenti presso le sedi principali, presso il centro di interconnessione e presso i PAL descritte nei paragrafi seguenti potranno eventualmente essere estese o superate da accordi specifici con il Fornitore, che tengano conto di eventuali rapporti tra loro esistenti, e dell’evoluzione della rete e dei servizi forniti nell’ambito della Convenzione, nell’ottica di migliorare il servizio reso alle Amministrazioni Contraenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).