Fornitura di beni. Per fornitura di beni si intende l’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all’esercizio e manutenzione degli impianti delle attrezzature e dei locali. Al fine di garantire il sicuro e continuo funzionamento degli impianti in conformità alle norme contrattuali, l’IMPRESA deve garantire: • la fornitura dei materiali di consumo; • una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari per garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell’esercizio degli impianti; • il trattamento completo delle acque di alimento e di erogazione (addolcitori, pompe dosatrici), inclusa la fornitura di materiali e sostanze necessarie; • la fornitura di manodopera specializzata occorrente per garantire le prestazioni di cui sopra. Sono da considerarsi, ad esempio, materiali di consumo e come tali compresi nel prezzo praticato dall’IMPRESA per i predetti servizi: ▪ filtri aria, di qualsiasi tipo e livello di purezza sia necessario, per centrali di trattamento aria ed impianti di condizionamento dell’aria, fan-coil, impianti di condizionamento centralizzati e locali distribuiti presso i singoli locali; ▪ disincrostanti, detergenti, solventi, sostanze chimiche in generale nonché le attrezzature necessarie per l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore, conservazione degli impianti delle attrezzature e dei locali, rimozione ed asporto di scorie e rifiuti; ▪ prodotti additivanti dell’acqua di alimentazione degli impianti, dell’acqua fredda; ▪ vernici e pitture nelle qualità, quantità e colore necessarie per l’espletamento delle operazioni manutentive di ritocco previste nel presente capitolato; ▪ lampade per corpi illuminanti relativi all’illuminazione artificiale e illuminazione di sicurezza dei locali affidati in gestione; ▪ lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici di pertinenza degli impianti o a bordi macchina oggetto di affidamento. ▪ Lampade inserite in arredi L’elenco sopra riportato è da ritenersi indicativo e non esaustivo, con ciò intendendo che sono a carico dell’IMPRESA tutti i materiali necessari per le attività di esercizio, conduzione e manutenzione pulizia dei locali e degli impianti affidati. Tutti i componenti, le apparecchiature ed i pezzi di ricambio in genere che dovranno essere sostituiti negli interventi di pronto intervento e di manutenzione dovranno essere, salvo casi specifici tecnicamente giustificati ed esplicitamente autorizz...
Fornitura di beni. Per fornitura di beni si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di: • combustibile gasolio, che deve avere viscosità non superiore a 1,3° E a 20 °C e tenore di zolfo non superiore allo 0.2 %; • combustibile gas metano. L’assuntore stipulerà a proprio nome i contratti con le aziende distributrici del gas e provvederà al pagamento delle bollette; • combustibile GPL per il rifornimento dei serbatoi ove esistenti; • prodotti e materiali occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/1993. Tali componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della legge 10/91 ovvero ai sensi della Direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al D.P.R. 246/1993 e s.m.i.. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto, nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. 412/1993. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: • approvvigionamento dei beni; • gestione delle scorte; • verifica e controllo.
Fornitura di beni. Per fornitura di beni si intende l’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all’esercizio e manutenzione degli impianti. Nei casi in cui sia prevista la fornitura di combustibili, essi dovranno essere conformi per il tenore degli inquinanti a quanto previsto dalle leggi e ordinanze visto i siti di utilizzo, per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all’art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993. La finalità della fornitura di beni è l’affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività:
a) approvvigionamento dei beni;
b) gestione delle scorte;
c) verifica e controllo. Al fine di garantire il sicuro e continuo funzionamento degli impianti in conformità alle norme contrattuali, l’IMPRESA deve garantire:
a) l’approvvigionamento di combustibile per il funzionamento della centrale termica a servizio della rete di teleriscaldamento;
b) la gestione dell’approvvigionamento di combustibile, escluso l’acquisto, per il funzionamento delle centrali termiche a gasolio;
c) la verifica della fornitura da parte del gestore di rete di gas mentano, escluso l’acquisto, per il funzionamento delle centrali termiche a gas;
d) la fornitura dei materiali di consumo;
e) una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari per garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell’esercizio degli impianti;
f) il trattamento completo delle acque di alimento e di erogazione (addolcitori, pompe dosatrici), inclusa la fornitura di materiali e sostanze necessarie per il reintegro dei circuiti della rete di teleriscaldamento ;
g) gestione degli impianti di trattamento e addolcimento delle acque di alimento e di erogazione elencate nell’allegato, inclusa la manutenzione, la fornitura di materiali e prodotti di consumo e le analisi e verifiche periodiche delle acque trattate;
h) la fornitura di manodopera specializzata occorrente per garantire le prestazioni di cui sopra. Sono da considerarsi ad esempio materiali di consumo e come tali compresi praticato nei corrispettivi contrattuali offerti dall’IMPRESA per i predetti servizi:
a) tutti i combustibili necessari per produrre energia termica nella centrale di teleriscaldamento di alimentazione della rete di teleriscaldamento di San Xxxxxxx;
b) disincrostanti, detergenti, solventi, sostanze chimiche in generale nonché le attrezzature necessarie per...
Fornitura di beni. 2.1 Il Fornitore garantirà che i Beni:
(a) corrispondano alla descrizione fornita e siano conformi alla relativa Specifica;
(b) siano di qualità soddisfacente e adatti allo scopo indicato dal Fornitore o a lui comunicato dalla Società in modo esplicito o implicito, e a tale riguardo la Società si affida alle capacità e al giudizio del Fornitore;
(c) siano privi di difetti di progettazione, materiali e fabbricazione;
(d) siano conformi a tutti i requisiti applicabili normativamente e ai codici dei trasporti internazionali relativi alla manifattura, etichettatura (compreso marchio CE), imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna con qualsiasi mezzo degli stessi. Qualora i Beni siano o contengano merci o sostanze chimiche pericolose, il Fornitore si atterrà diligentemente ai propri obblighi a tal riguardo e fornirà prontamente tutte le dichiarazioni applicabili (quali, ad esempio, REACh, RoHS, ecc) e le schede dati sicurezza dei materiali, secondo quanto richiesto; e (e) siano privi di parti di seconda mano e/o Parti Contraffatte, come definite al punto 24. A tale scopo il Fornitore garantisce di attuare adeguati processi per prevenire l’uso di Parti Contraffatte o di sospetta contraffazione, e per assicurare che in nessun caso siano incluse nei Beni consegnati alla Società. Qualora il Fornitore ravvisi un potenziale rischio di fornitura (accertata o potenziale) di Parti Contraffatte alla Società, provvederà ad informarla immediatamente.
2.2 Salvo per eventuali difetti latenti, la Società potrà solo presentare reclamo per eventuali difetti di materiali e fabbricazione prima della scadenza dell’ultimo dei seguenti termini: (i) ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna alla Società; (ii) dodici (12) mesi dall'accettazione dei Beni da parte del cliente della Società (se applicabile); e (iii) qualsiasi altro termine stabilito nell'Ordine.
2.3 Il Fornitore garantirà di avere e conservare sempre tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i nullaosta necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto relativamente ai Beni.
Fornitura di beni. La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato:
Fornitura di beni. Per " fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio degli impianti per raggiungere le condizioni contrattuali. I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art.32 della legge 10/91 ovvero ai sensi della direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al DPR 246/1993. La fornitura di beni è svolta, in conformità all’offerta dell’aggiudicatario, attraverso le seguenti attività: • approvvigionamento dei beni • approvvigionamento dei combustibili • gestione dei componenti di ricambio • gestione dei materiali di consumo • gestione delle scorte (dei beni sopra indicati) • verifiche e controlli. L'Assuntore deve garantire che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente.
Fornitura di beni. 2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nella Lettera d’ordine.
2.2 Per i Fornitori residenti in uno Stato dell'Unione Europea i beni s'intendono resi "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms 2000), salvo diversa condizione specificatamente indicata mentre per i Fornitori non residenti in uno Stato dell'Unione Europea, i beni s'intendono resi "franco dogana" ovvero "DDU-Delivery Duty Unpaid, place of destination " (secondo Incoterms 2000), salvo diversa condizione specificatamente indicata.
2.3 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni nel rispetto delle condizioni di resa.
2.4 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l’arrivo a destino in perfette condizioni d’uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di IIT, nel luogo di consegna convenuto.
2.5 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT) indicante il numero d’ordine, e la descrizione dei beni come riportata nella Lettera d’ordine.
2.6 L’accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di risarcimento danni.
2.7 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, IIT ha facoltà, a propria esclusiva scelta, di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa del ritardo .
2.8 Consegne parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di IIT.
Fornitura di beni. Il POLITECNICO provvederà all’acquisto dei beni ritenuti necessari all’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i quali, una volta installati, diverranno di proprietà del COMUNE. ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La durata della convenzione è stabilita in mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 01 febbraio 2021 al 31 gennaio 2023.
2. È escluso ogni tacito rinnovo. Eventuali proroghe o rinnovi della presente convenzione dovranno essere espressamente autorizzati. ARTICOLO 5 -
Fornitura di beni. Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio ordinario degli impianti
Fornitura di beni. Il POLITECNICO provvederà all’acquisto dei beni ritenuti necessari all’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i quali, una volta installati, diverranno di proprietà del COMUNE.