Validità contrattuale Clausole campione

Validità contrattuale. Il presente contratto quadro, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 dicembre con tacito rinnovo di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una parte all’altra mediante lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima. Resta comunque convenuto che, anche in caso di disdetta, le presenti pattuizioni contrattuali produrranno i loro effetti e continueranno a regolare i rapporti locativi, relativi alle singole schede d’ordine, stipulati in costanza del presente contratto fino alla loro naturale scadenza. Qualsiasi pattuizione diversa dalle condizioni sopra riportate deve, a pena di nullità, risultare accettata per iscritto dal Locatore.
Validità contrattuale. La durata complessiva del progetto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte dell’Amministrazione, della disponibilità di tutte le componenti della fornitura indicate al paragrafo 1, secondo i tempi e le modalità di seguito indicate:
Validità contrattuale. La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità.
Validità contrattuale. La durata complessiva dell’intero progetto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della comunicazione da effettuare via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano a cura dell’Amministrazione, dell’avvenuta verifica, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, della presa in carico dei sistemi oggetto di gestione e manutenzione, successivamente denominata “Dichiarazione di inizio attività”.
Validità contrattuale a. Il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia. b. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall’Italia e rientro in Italia, purchè l’Assicurato compia uno spostamento di almeno 50 Km di distanza dal proprio domicilio. c. Non è consentita la stipulazione di più polizze Viaggi Sicuri con lo scopo di aumentare il massimale assicurato o di prolungare il periodo di copertura di un viaggio già in corso. d. E’ obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata e di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.
Validità contrattuale a. Il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia. b. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall’Italia e rientro in Italia, purché l’Assicurato compia uno c. La polizza deve essere stipulata prima della partenza per il viaggio. d. Non è consentito stipulare più polizze Essenziale con lo scopo di aumentare il massimale assicurato o di prolungare il periodo di copertura di un viaggio già in corso. e. E’ obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata dall’Italia e di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio. f. Qualora l’Assicurato viaggiasse in automobile per raggiungere la sua destinazione finale, è necessario fornire alla Società evidenza documentale che comprovi le date di partenza e di rientro in Italia (a titolo esemplificativo e non limitativo: ricevute del pedaggio autostradale o del carburante).

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  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

  • Documenti contrattuali 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.39; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.