Common use of Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Clause in Contracts

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che Si conviene tra le Parti hanno convenuto parti che, in caso di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricatidanno, attrezzature ed arredamento - totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di valore ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, l’ammontare del danno si determinadeterminato come segue: • per Per i fabbricati si stima la il costo nonché ogni spesa necessaria per costruire la ricostruzione a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo (escluso il valore ricavabile dai residuidell’area); • per attrezzature e arredamento si stima Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o eguali oppure equivalenti per rendimento economico o economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; • Per le opere d’arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro. • Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri: • Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la spesa necessaria per la riparazione possibilità di quelle soltanto danneggiaterimpiazzare una macchina, deducendo un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore ricavabile dai residui; di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C.. • Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. • Per i danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero • Per i corrispondenti eventuali prezzi danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di mercato si applicheranno questi ultimiricostruzione delle informazioni • Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatola Società risarcirà, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo sinistro, le spese incontrate per eventuali opere provvisorie la procedura stabilita dalla legge per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionalel’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.• Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione l'assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al "valore a nuovo", l’ammontare l'ammontare del danno si determina: per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdell'Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo dall'indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare Estorsione l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue: per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area); per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro. Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri: L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C.. Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si determina: • stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le danni alle merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano acquisto al momento del sinistro. Ove Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le valutazioni così formulate superassero spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che: l’assicurazione vale solo per gli effetti per i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria; il valore ricavabile dalle cose danneggiatedi detti effetti è dato dalla somma da essi riportata; la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza; l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a parte termini di polizza, mentre verrà portato in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdeduzione l’eventuale valore di recupero dei residui. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzatoSi conviene che, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra qualora il valore del contenuto assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al momento del sinistro ed il valore dopo il presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai a fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricatociascuna, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C alla Sezione I - FurtoDanni da Incendio - qualora risultino danneggiate “merci vendute” in attesa di consegna, Rapina ed Estorsionepurché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo per tali merci, con il limite del 30% di quello complessivo, sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Relativamente alla Sezione II - Danni da Furto - l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per attrezzature ed arredamento (anche domestico), macchinario e arredamento macchine agricole si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per il bestiame (con i limiti di valore per singolo capo previsti nelle Definizioni a tale titolo), le derrate agricole, merci (anche in refrigerazione), foraggi si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali agricole le merci, tanto finite che in corso di produzione e/o fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, Estorsione l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature ed arredamento (anche domestico), macchinario e arredamento macchine agricole si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per il bestiame (con i limiti di valore per singolo capo previsti nelle Definizioni a tale titolo), le derrate agricole, merci (anche in refrigerazione), foraggi si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali agricole le merci, tanto finite che in corso di produzione e/o fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, Estorsione l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Samples: www.hdiitalia.it

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione l'assicurazione - limitatamente ai a fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al "valore a nuovo", l’ammontare l'ammontare del danno si determina: per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Artdell'Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricatociascuna, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore commerciale al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo dall'indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C alla Sezione I - FurtoDanni da Incendio - qualora risultino danneggiate "merci vendute" in attesa di consegna, Rapina ed Estorsionepurché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’ammontare l’indennizzo per tali merci, con il limite del 30% di quello complessivo, sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Relativamente alla Sezione II - Danni da Furto - l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui, escludendo il valore dell’area; per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, Estorsione l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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Samples: www.amissima.it

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai a fabbricati, attrezzature attrezzature, macchinari ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature attrezzature, macchinari e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o od equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 176. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che Relativamente alla Sezione I - Danni da Incendio - qualora risultino danneggiate “merci vendute” in nessun caso potrà essere indennizzatoattesa di consegna, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro purché non siano assicurate dall’acquirente e che in caso non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo per tali merci, con il limite indicato nella Scheda Allegata, sarà basato sul prezzo di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionalela mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Relativamente al Settore C alla Sezione II - Furto, Rapina ed Estorsione, Danni da Furto e Garanzie accessorie - l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

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