Cose particolari. Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Relativamente al SETTORE C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 46 lettera j).
Cose particolari. L’ammontare del danno è dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.
Cose particolari. Archivi, documenti, disegni, registri (esclusi quelli di natura meccanografica); microfilms, fotografie, fotocolor.
Cose particolari. Enti assicurati limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Piante vive e radicate in parchi, boschi, uliveti, giardini, La presente garanzia s’intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto in caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale così come stabilito dall’art. 1907 C.C.
Cose particolari. L’assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”.
Cose particolari. Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sotto indicati beni: − Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”. Per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
d) il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. − Gioielli, pietre, metalli preziosi e qualsiasi altro oggetto compreso anche quanto eventualmente depositato presso l’Ufficio “Servizio Oggetti Rinvenuti” del Contraente/Assicurato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (che se esistente è considerata come stima accettata ai sensi dell’Art 1908 del C.C.) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato. − Quadri, dipinti, libri, manoscritti, mosaici, xxxxxx, tappeti, statue, bassorilievi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore storico o artistico od affettivo con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “BENI ARTISTICI, ecc.”; in caso di sinist...
Cose particolari. Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state ripa- rate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “man- canza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 44 lettera j). Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammorta- mento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’am- mortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
Cose particolari. La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute per: • il rimpiazzo delle cose particolari distrutte con altre uguali od equivalenti; • le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari. sempreché effettuate entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro. L’assicurazione non comprende il risarcimento di ogni valore affettivo, artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose danneggiate o rubate saranno state riparate o ricostruite. all’articolo 13 – Limite massimo di indennizzo – delle Norme che regolano i sinistri – Norme relative alla sezione Furto. L’assicurazione è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto, fermo quando disposto
Cose particolari. Si conviene di ritenere assicurati nella Partita 2) - "
Cose particolari. Sono compresi nell’assicurazione del “Contenuto”:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore con limite indicato nella tabella dell’art. 2.4;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili;
d) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico. Relativamente alle cose di cui alle lett. b) e c), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’assicurato avrà scelto e nominato come previsto dall’art. 7.3– Da chi viene valutato il danno-. Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell’assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Art.2.1.7 - Xxxxx e/o macchinari decentrati La Società prende atto che parte delle merci e/o del contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:
a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana;
b) presso mostre o esposizioni e simili entro l’ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l’Italia. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose, questa assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice civile riferito alle intere partite. L’assicurato è tenuto a dimostrare in ogni momento l’esatto quantitativo delle merci e/o macchinari decentrati.