Cose particolari Clausole campione

Cose particolari. Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Relativamente al SETTORE C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 46 lettera j).
Cose particolari. L’ammontare del danno è dato dal valore del solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.
Cose particolari. Archivi, documenti, disegni, registri (esclusi quelli di natura meccanografica); microfilms, fotografie, fotocolor.
Cose particolari. L’assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita “MERCI, MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO”.
Cose particolari. Enti assicurati limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Piante vive e radicate in parchi, boschi, uliveti, giardini, La presente garanzia s’intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto in caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale così come stabilito dall’art. 1907 C.C.
Cose particolari. Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sotto indicati beni: − Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”. Per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
Cose particolari. Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state ripa- rate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “man- canza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 44 lettera j). Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammorta- mento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’am- mortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
Cose particolari. Sono compresi nell’assicurazione del “Contenuto”:
Cose particolari. Si conviene di ritenere assicurati nella Partita 2) - "
Cose particolari. La società risponde, nei limiti previsti al capitolo scoperti, franchigie limiti all'indennizzo, del costo del materiale nonché delle prestazioni dell'ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenuto per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa purché documentata, sostenuto dalla contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.