Common use of Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Clause in Contracts

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione del fabbricato in base al valore a nuovo - intendendosi convenzionalmente, per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area - alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti dell'articolo 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione (assicurazione parziale), il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione "a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia; 5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

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Samples: Service Agreement, Capitolato Tecnico

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso L’attribuzione del valore che la determinazione l’Impianto aveva al momento del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione del fabbricato in base sinistro è pari al valore a nuovo - intendendosi convenzionalmentenuovo” ovvero al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato assicuratodelle spese di trasporto, escluso il valore dell'area - alle seguenti condizioni: 1nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere). in Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. In caso di sinistro Sinistro si determina per ogni partita separatamentedetermina: a) l'ammontare l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Assicurazione “valore a nuovo" non esistesseesistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero); b) il supplemento che, aggiunto all'indennità all’indennità di cui alla lettera ad a), determina l'indennità l’indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli Agli effetti dell'articolo 21) delle Condizioni Generali di dell’ Art. 29 Assicurazione (assicurazione parziale)parziale e dell’Art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partitaindennità, qualora la somma assicurata risulti: a) : – superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; – inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistroSinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) ; – eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, Sinistro diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia; 5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione del fabbricato in base al valore Valore a nuovo per “costruzioni” e “beni mobili” - intendendosi convenzionalmente, per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area - alle seguenti condizioni:Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo 1. ) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesseesistesse e cioè: ◼ per le “Costruzioni” il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore dei residui; ◼ per “Beni mobili” (escluse merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise, libri, registri), il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, dedotto il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla lettera ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";. 2. ) agli effetti dell'articolo 21dell’Art.4 - Norme che regolano gli adempimenti e la liquidazione del danno in caso di sinistro - clausola 09) delle Condizioni Generali di Assicurazione (assicurazione parziale), il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore o od eguale al rispettivo "valore a nuovo" ", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", " ma superiore al valore al momento del sinistrosinistro (punto 1a), per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera dell’intera differenza occorrente per l'integrale " assicurazione "a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o od inferiore al valore al momento del sinistro, sinistro (punto 1a) diventa nullo; 3. ) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. ) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato secondo i criteri di cui al punto 1a); 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 (trenta) trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società)l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) ventiquattro mesi dalla data dell'atto dell’atto di liquidazione amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia; 5xxxxxxx. In caso di appalto affidato dal Contraente a terzi con procedura concorsuale di evidenza pubblica per effettuare la suddetta ricostruzione o rimpiazzo delle cose colpite da sinistro, per il pagamento del supplemento d’indennità, il suddetto termine di 24 mesi è prolungato in aderenza a quanto non derogato restano ferme previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di appalto di lavori e/o forniture di beni e/o servizi. Per le condizioni tutte merci, scorte in genere, esplodenti, infiammabili e gas infiammabili o non, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale didattico e documentale, archivi, armi e divise si stima il valore in relazione alla loro natura e qualità, compresi gli oneri fiscali. Nella fase di polizzamanifattura le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate al costo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. L’ammontare del danno si determina deducendo da quanto sopra il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Garanzie

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione del fabbricato in base al valore a nuovo - intendendosi convenzionalmente, per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'intero fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area - alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2. agli effetti dell'articolo 2123) delle Condizioni Generali di Assicurazione (assicurazione parziale), il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione "a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia; 5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

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Samples: Capitolato Di Polizza