Common use of Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Clause in Contracts

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri: – per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere; – per l’arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese; – per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione; – per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; – per i valori: si stima il valore nominale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia, Contratto Di Assicurazione Multigaranzia

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri: – per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere; – per l’arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese; – per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione; – per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; – per i valori: si stima il valore nominale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multigaranzia

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del valore che l’Impianto aveva al momento del sinistro è pari al “valore a nuovo” ovvero al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per partita - secondo i seguenti criteri: – rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere). Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. In caso di Sinistro si determina: a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il fabbricato: si stima recupero); b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo delle parti distrutte ed nuovo”. Agli effetti dell’ Art. 51 - Assicurazione parziale e dell’Art. 1907 del Codice Civile, il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresisupplemento di indennità, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere; – per l’arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese; – per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per qualora la sostituzione con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione; – per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; – per i valori: si stima il valore nominale.somma assicurata risulti:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli “valore delle cose assicurate”, la La determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri: – ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina: a) per il fabbricatoFabbricato: si stima escludendo il valore dell’area stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo delle le parti distrutte ed il costo con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate danneggiate, e si deduce deducendo da tale risultato il valore dei ricuperi. Si intendono compresirecuperi, altresìfermi i limiti previsti; b) qualora la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondariaper ripagare quelle soltanto danneggiate, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere; – per l’arredamento: si stima deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, risultasse superiore ai limiti previsti in Polizza per l’insufficienza del parametro del valore al mq per la ricostruzione a nuovo, Europ Assistance si obbliga a tenere coperta l’eventuale eccedenza sino alla concorrenza massima del valore di ricostruzione a nuovo con al momento del sinistro. Fatto salvo il limite caso in cui all’atto del doppio del valore allo stato d’uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce rinnovo il Contraente/Assicurato non abbia adeguato il valore ricavabile dalle sulla base del nuovo parametro di valore al mq comunicato da Europ Assistance. c) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose rimaste danneggiate o illese; – per le lastre: si rimborsano le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove uguali o o, in mancanza, di cose equivalenti per caratteristicheuso, compresi i costi di trasporto qualità e installazione; – per gli oggetti pregiatifunzionalità, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale; – per di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i valori: si stima il valore nominalelimiti previsti.

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Samples: Assicurazione Danni