Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.
Varianti progettuali in sede di offerta. Sezione IV Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti
Varianti progettuali in sede di offerta. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
Varianti progettuali in sede di offerta. Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti Art. 77 Regole applicabili alle comunicazioni
Varianti progettuali in sede di offerta. 1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi. gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d’oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione
Varianti progettuali in sede di offerta. Le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti, indicandone la facoltà nel bando di gara, a presentare varianti, solo nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che offre la possibilità di ponderare la valutazione dell’offerta sulla base di criteri stabiliti nel bando di gara. In caso di ammissione delle varianti il capitolato di gara deve indicare i requisiti minimi che queste devono rispettare e le modalità di presentazione.
Varianti progettuali in sede di offerta. Non sono ammesse varianti in sede di offerta.
Varianti progettuali in sede di offerta. CAPO IV INVITI, COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI, SPESE DI PUBBLICITA'
Varianti progettuali in sede di offerta. 1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli offerenti possono essere autorizzati a presentare varianti.
2. E' necessario precisare nel bando/disciplinare di gara se si autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Nel capitolato d’oneri devono essere menzionati i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, nell'ipotesi in cui la Provincia abbia autorizzato varianti non può respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Varianti progettuali in sede di offerta. I concorrenti, in sede di offerta potranno apportare al progetto preliminare, da considerarsi puramente indicativo, tutte le variazioni migliorative o proporre nuove soluzioni che riterranno opportune al fine di garantire il miglior perseguimento degli obiettivi indicati nella documentazione di gara, nel rispetto delle dimensioni esterne delle strutture e dell’importo a base d’asta previsto.