Regole applicabili alle comunicazioni Clausole campione

Regole applicabili alle comunicazioni. (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
Regole applicabili alle comunicazioni. Articolo 30.
Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.
Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, presso il domicilio digitale indicato dagli operatori in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Regole applicabili alle comunicazioni. Art. 78 Verbali
Regole applicabili alle comunicazioni. I commi da 10 a 12 dell’art. 52 contengono le regole applicabili alle comunicazioni nelle concessioni. Il comma 12 è ripetitivo del comma 5 e non è chiaro se riguardi le concessioni. Può essere fatto un mero rinvio al comma 5 per le concessioni, sostituendo il comma 12 come segue: “Alle concessioni si applica il comma 5”.
Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto legislativo. Per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni si applica altresì l’articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Regole applicabili alle comunicazioni. Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate dall’amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla S.C. Provveditorato dell’ A.S.L. AL – Viale Giolitti, 2 – 15033 Casale Monferrato e pervenire a mezzo fax (0142 434.390) o via e-mail all’indirizzo pfrancia@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.
Regole applicabili alle comunicazioni. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni potranno avvenire, esclusivamente in forma scritta, a mezzo di: via servizio postale all’indirizzo dell’AUSL Valle d’Aosta, Ufficio Servizi Alberghieri e logistici Xxx. Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx-Xxxxxxxxxx (XX), xxx xxxxxxx xx x. 0000/00000, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo XXXXXXX@xxxx.xxx.xx e dovranno inderogabilmente riferirsi in modo chiaro alla gara in oggetto, riportando la dicitura: “GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO PRESSO LE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA”
Regole applicabili alle comunicazioni. (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, comma 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, comma 5 bis; 10, commi 10, 11, 11 bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, comma 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, comma 1; 81, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)