Regole applicabili alle comunicazioni Clausole campione

Regole applicabili alle comunicazioni. (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura. 2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. 5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni ...
Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, presso il domicilio digitale indicato dagli operatori in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Regole applicabili alle comunicazioni. Art. 78 Verbali
Regole applicabili alle comunicazioni. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.
Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto legislativo. Per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni si applica altresì l’articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Regole applicabili alle comunicazioni. I commi da 10 a 12 dell’art. 52 contengono le regole applicabili alle comunicazioni nelle concessioni. Il comma 12 è ripetitivo del comma 5 e non è chiaro se riguardi le concessioni. Può essere fatto un mero rinvio al comma 5 per le concessioni, sostituendo il comma 12 come segue: “Alle concessioni si applica il comma 5”.
Regole applicabili alle comunicazioni. Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all’Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Xxxxxx Xxxxxx n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 – 332279 – 0144 777627) o via e-mail all’indirizzo xxxxxx@xxxxx.xx. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.
Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura. 2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito. 5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (157) 6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla present...
Regole applicabili alle comunicazioni. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli 1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, presso il domicilio digitale indicato dagli operatori in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. str...
Regole applicabili alle comunicazioni. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni potranno avvenire, esclusivamente in forma scritta, a mezzo di: via servizio postale all’indirizzo dell’AUSL Valle d’Aosta, Ufficio Servizi Alberghieri e logistici Xxx. Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx-Xxxxxxxxxx (XX), xxx xxxxxxx xx x. 0000/00000, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo XXXXXXX@xxxx.xxx.xx e dovranno inderogabilmente riferirsi in modo chiaro alla gara in oggetto, riportando la dicitura: “GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO PRESSO LE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA”