Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoLe sole varianti in corso d’opera ammesse sono quelle che riguardino l’interno dei fabbricati e non le facciate che sono vincolanti. Tali varianti potranno essere approvate, forfetario sentito il direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 132, comma 1, del Codice. In tali ipotesi, le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal concedente al concessionario o proposte dal concessionario. Entro 30 giorni o altro termine concordato tra le Parti, il concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l’indicazione delle relative quantità e onnicomprensivo materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e della valutazione dell’importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuto nel progetto esecutivo. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolatoconcessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneriil concedente comunicherà al concessionario le determinazioni in merito alla autorizzazione della variante. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamentoconcessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per i lavori delle categorie di cui al Bando di gara e che non comportino un aumento dell’importo dei lavori. Sono, ai sensi dell'art. 311 infine, possibili, ove espressamente autorizzate, nel limite del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) 5% dell’importo indicato per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si intervienerealizzazione dell’Immobile, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto nell’esclusivo interesse del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguireConcedente, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o dell’Immobile e alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentosua funzionalità, a condizione sempre che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e ed imprevedibili al momento dell’affidamentodella stipula del presente contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali A tal fine, il concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al concessionario, indicando le varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionerichieste con l’adeguata motivazione ai sensi del Codice. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo tale ipotesi, il concessionario dovrà adeguare l’immobile concordando con il concedente, prima di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che realizzare tali lavori il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinatorelativo importo, a condizione calcolato sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuti nel progetto esecutivo. Non sono ammesse varianti in corso d’opera che non mutino sostanzialmente la natura rientrino nei casi sopra specificati cosicché l’eventuale esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento stesse da parte del concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l’obbligo, su richiesta del concedente di eliminare le stesse a cura e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerispese del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Lavori Pubblici

VARIANTI. 23.1 Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente CAAT può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. apportare varianti al Contratto nei seguenti casi: (a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; (b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile Responsabile del procedimento o per l'intervenuta l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; (c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione del Contratto; (d) per comprovati motivi di interesse generale. 23.2 Le varianti di cui al comma precedente, ordinate dal CAAT, potranno essere in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento dell’importo complessivo del Contratto. In caso di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguirepiù varianti successive, previa sottoscrizione tale limitazione si applica al valore di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. ciascuna variante. 23.3 Sono inoltre ammesse ammesse, nell’esclusivo interesse del CAAT, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentodel Contratto, a condizione che tali varianti modifiche non comportino modifiche variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamentodella stipula del Contratto. L'importo L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque 10 (dieci) per cento dell'importo originario dell’affidamento dell’importo complessivo del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti devono essere approvate dal Responsabile del procedimento. 23.4 Le varianti di cui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto e, in particolare, all’applicazione dei ribassi d'asta rilevanti indicato dall’Appaltatore nell’Offerta. 23.5 Nel caso in cui le variazioni in aumento previste dal precedente comma 23.1 contemplino servizi e attività di diversa natura rispetto a quelli considerati ai fini della formulazione dell’Offerta, il CAAT e l’Appaltatore determineranno in contraddittorio le condizioni tecniche dell’esecuzione e i prezzi relativi alla prestazione dei medesimi, ai quali si applicherà, in ogni caso, il ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta Economica per il Corrispettivo a corpo. 23.6 Il CAAT potrà apportare varianti al Contratto anche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D. Lgs. 50/2016. Qualora per effetto di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, all’Appaltatore succedesse un altro operatore economico, quest’ultimo dovrà possedere tutti i requisiti di partecipazione sia di ordine generale, sia di qualificazione previsti rispettivamente dai paragrafi 7.1 e 7.2 del Disciplinare della gara. 23.7 In ogni caso caso, l’Appaltatore ha l'obbligo l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente CAAT e che il direttore dell’esecuzione del contratto Referente abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridel Contratto.

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Samples: Contract for the Assignment of Active Surveillance, Customer Care, Concierge, and Reception Services, as Well as the Implementation and Ordinary and Extraordinary Maintenance of the New Security System at the Agro Food Center of Turin.

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri1. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 Consorzio si riserva il diritto di variare l’organizzazione del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) servizio per esigenze derivanti adeguarlo a nuove obbligazioni previste da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento leggi o regolamenti o per l'intervenuta possibilità conseguire miglioramenti nei livelli di utilizzare materialiservizio in atto. In tal caso il Consorzio comunica all’Impresa appaltatrice la proposta di variante, componenti concordando con esso le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e tecnologie alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Il Consorzio concorda anche con l’Impresa appaltatrice i tempi entro i quali la variante deve essere attuata. 2. Qualora non esistenti venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al momento collegio arbitrale di cui all'art. 38. 3. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad adeguare il servizio nei termini indicati dal Consorzio, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di agire in cui ha avuto inizio la procedura sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica l’Impresa appaltatrice per l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dal Consorzio. 4. L’Impresa appaltatrice può proporre varianti all’organizzazione del servizio descritto nel presente Contratto purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura servizio e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazionidell’efficienza della gestione. Nel caso in cui la variazioni superi tale limitedomanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dal Consorzio, il Committente procede alla stipula quale può contestare nei modi di un atto aggiuntivo legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatorecollegio arbitrale di cui all'art. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento 38; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per l’Impresa appaltatrice per la non osservanza dei requisiti legali o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura regolamentari invocati nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo domanda di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerivariante.

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Samples: Servizio Di Gestione Del Servizio Di Igiene Urbana

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. Consorzio potrà richiedere all’Appaltatore di variare le prestazioni nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile Responsabile del procedimento Procedimento o per l'intervenuta l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamentodel contratto. Nei sopracitati casi il Committente La variazione ordinata dal Consorzio può chiedere all'Appaltatore una variazione essere in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'AppaltatorePrezzo Complessivo. Sono inoltre ammesse ammesse, nell’esclusivo interesse del Consorzio, le varianti, in aumento o in diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentodel Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamentodella stipula del Contratto. L'importo L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque 5 per cento dell'importo originario dell’affidamento del Corrispettivo Complessivo e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto previste ai commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l’importo ivi previsto, le condizioni dell’esecuzione delle medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e Consorzio. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente Consorzio e che il direttore Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridel Contratto. Il prezzo delle variazioni sarà approvato dal Consorzio su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità delle prestazioni. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.

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Samples: Servizio Di Imballo, Trasporto E Accrochage

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri1. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è L’Affidatario sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la apportare le variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentoprogetto approvato richieste dall’Amministrazione, a condizione che tali varianti dette variazioni non comportino modifiche sostanziali determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo e/o esecutivo e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute in perfetta conformità a quanto previsto dal precedente articolo 14 e imprevedibili dall'articolo 175 del Codice. 2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le varianti potranno essere altresì proposte dall’Affida- tario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera 3. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’articolo 175 del Codice. Nelle ipotesi di cui al momento dell’affidamentoprecedente periodo, le varianti potranno essere richieste dall’Università all’Affidatario o proposte dall’Affidatario. L'importo Nell’ipotesi in aumento cui la variante sia stata proposta dall’Affidatario, l’Università si impegna a comunicare all’Affidatario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile. 4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della fase di gestione e quindi dell’equilibrio economico-finanziario, le parti potranno avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all’articolo 27 del presente Capitolato. 5. L’Affidatario è tenuto a sostenere i costi relativi a varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di errori o omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in diminuzione relativo a parte, la realizzazione dell’opera. In tali varianti non può superare casi, l’Affidatario dovrà altresì risarcire l’Università di qualsiasi danno conseguito. Si considerano errore o omis- sione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento mancato rispetto dei requisiti funzionali ed eco- nomici prestabiliti e deve trovare copertura risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionepredisposizione degli elaborati progettuali. 6. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente dovrà essere garantita la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneripiena salvaguardia della provvista finanziaria accordata all’Uni- versità.

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Samples: Contratto Di Disponibilità

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario e onnicomprensivo da parte Consorzio potrà richiedere all’Appaltatore di variare le Opere nei casi previsti dall’art. 106 del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti D.lgs 50/2016. La variazione ordinata dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente Consorzio può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione essere in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'AppaltatorePrezzo Complessivo. Sono inoltre ammesse ammesse, nell’esclusivo interesse del Consorzio, le varianti, in aumento o in diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentodel Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamentodella stipula del Contratto. L'importo L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto previste ai commi che precedono. Nel caso in aumento o cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l’importo ivi previsto, le condizioni dell’esecuzione delle medesime saranno determinate in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento contraddittorio tra Appaltatore e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazioneConsorzio. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente Consorzio e che il direttore Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridel Contratto. Il prezzo delle variazioni sarà approvato dal Consorzio su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.

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Samples: Contract for Exhibition Setup

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoData la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento della soddisfazione dell’utente, forfetario la gestione del servizio in oggetto , deve avere carattere flessibile e onnicomprensivo deve adattarsi all’evoluzione dei bisogni degli utenti nonchè alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio medesimo . Pertanto il Comune, ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 . In particolare il Comune si riserva la facoltà di disporre un aumento della quantità delle prestazioni relative al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD) in relazione al conseguimento di finanziamenti e/o contributi a destinazione vincolata erogati da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi di Enti e/o maggiori oneriFondazioni private. Il Committente Comune di Ancona può ammettere comunque ordinare tutte le variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative e regolamentari; b) o regolamentari o direttive regionali ovvero per cause il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamentoda eseguire . Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore L’appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi xxxxx xxxxxx e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazionifatta salva l’eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all’applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Nel caso in cui la variazioni variazione superi tale limite, il Committente quinto del prezzo complessivo si procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatoredell’esecutore. Sono inoltre ammesse le variantiNessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti se non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune è disposta dal Committente e che il direttore Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinatoe preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.

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Samples: Contract for Service Management

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo, forfetario Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dal appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e onnicomprensivo da parte preventivamente approvata dal committente nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’articolo 132 del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneriD.Lgs. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 163/2006 e dall’articolo 134 del D.P.R. 207/10 e 554/1999 s.m.i. nei .. Le varianti in corso d’opera di cui al precedente comma possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti casimotivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori, o per l'intervenuta l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguitedell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si intervieneinterviene verificatisi in corso d’opera, verificatisi nel corso o di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) per il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in aumento tutto o in diminuzione delle prestazioni fino parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione al progettista. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal committente o dai suoi Soci in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva di cui al comma 2, lett. d), del presente articolo. L’appaltatore risponderà dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a concorrenza causa di un quinto carenze del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatoreprogetto esecutivo. Sono inoltre ammesse (per ogni singolo sito), nell’esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o delle opere e alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentoloro funzionalità, a condizione che tali varianti sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamentodella stipula della presente Convenzione. L'importo L’importo in aumento o delle varianti in diminuzione relativo a tali varianti corso d’opera di cui ai precedenti commi non può superare il cinque 5 per cento dell'importo dell’importo originario dell’affidamento del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionedelle opere come risultante dal computo metrico-estimativo del progetto esecutivo. Ove le varianti di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo, eccedano il quinto dell’importo stanziato per l’esecuzione dell’opera, il concessionario avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. E’ esclusa la revisione dei prezzi e, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze particolari subisca variazioni in aumento superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante decreto nell’anno di presentazione del progetto esecutivo, si dovranno utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, così come determinato dal piano economico e finanziario, purché nei limiti di tali somme. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridiminuzione superiore al 10% si avrà una corrispondente diminuzione sull’importo complessivo finale da corrispondere al Comune Concedente.

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Samples: Concessione Di Progettazione, Realizzazione E Gestione Di Impianto Fotovoltaico

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoL'Azienda si riserva la facoltà, forfetario e onnicomprensivo da parte nel corso del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolatoperiodo contrattuale, senza alcun diritto che la Ditta possa richiedere risarcimento alcuno: • di modificare il fabbisogno educativo assistenziale; • di estendere i servizi oggetto dell’appalto a nuovi o maggiori onerinuove sedi/strutture; • di sospendere il servizio presso alcune strutture/servizi. Il Committente può ammettere L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a ordinate sino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazionimedesime condizioni previste dallo stesso. Nel caso in cui la variazioni superi Oltre tale limite, il Committente procede soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionerisoluzione del contratto. In ogni caso l’Appaltatore questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’Azienda che di tale diritto intende avvalersi. Se l’aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto a eseguire i maggiori o minori servizi richiesti alle medesime condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente idonee dall'Azienda e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, dalla stessa ordinate a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore dell'esecutore maggiori oneri. L’Azienda si riserva la facoltà di applicare l’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016, in caso di necessità di servizi complementari, fermo restando che l’importo del contratto non potrà variare complessivamente in misura superiore al 50% dell’importo contrattuale originario.

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Samples: Capitolato Speciale

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, forfetario e onnicomprensivo da parte comma 12 del Committente per lo svolgimento dei D.Lgs. 50/2016, l’Ente si riserva la facoltà di apportare, variazioni ai servizi previsti dal presente Capitolatooggetto dell’appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamentocon semplice preavviso scritto, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti fino al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le variantimassimo, in aumento o in diminuzione, finalizzate di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. 2. L’Ente precisa sin d’ora che, nel corso dell’esecuzione del contratto potranno: - essere attivate nuove sedi con i relativi servizi di vigilanza necessari; - essere chiuse sedi attualmente attive e/o riorganizzati i servizi. In questi casi si terrà conto dei prezzi offerti in sede di gara per i relativi servizi. 3. Con riferimento all’allegato 1/B del presente capitolato, l’Ente precisa sin d’ora, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che, detto allegato comprende le sedi attualmente gestite con servizio di vigilanza armata, ma per le quali sarà possibile effettuare una sostituzione con altro servizio non compreso nella procedura di gara oggetto del presente appalto; di conseguenza, qualora venga meno la necessità del servizio di piantonamento presso una delle sedi indicate, l’Ente si riserva di utilizzare il personale del contraente in altro servizio di cui al miglioramento o alla migliore funzionalità presente capitolato, applicando il prezzo offerto dal medesimo, per detto servizio, in sede di gara (assestamento). Nel caso in cui non sia possibile procedere all’assestamento sopra indicato ai sensi della lett. a) del comma 1 del citato articolo 106, si procederà con una variante in diminuzione, entro 1/5, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 4. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto dell’affidamentodel contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previo consenso da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili parte dell’Impresa, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al momento dell’affidamentocontratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. L'importo in aumento o L’Ente potrà procedere unilateralmente alla variazione in diminuzione relativo a tali varianti delle prestazioni oggetto del contratto nei casi evidenziati al precedente comma 2. E’ fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non può superare oltre il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell’Ente. In caso di recesso l’appaltatore dovrà garantire il servizio fino alla individuazione, da parte dell’Ateneo, del nuovo fornitore 5. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionenon compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 6. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento che, accertata la disponibilità di eseguire tutte quelle variazioni budget nel bilancio dell’Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di carattere intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che previamente autorizzato, potrà essere addebitato all’Ente in sede di fatturazione. 7. L’appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione responsabile del contratto abbia ordinatoprocedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. 8. È salva comunque l’applicazione dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Servizio Di Vigilanza

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoLe richieste di variazione, forfetario adeguatamente motivate, possono riguardare: ▪ il programma di lavoro, ▪ la ripartizione per attività, ▪ il piano finanziario, ferma restando l’impossibilità che il costo totale e onnicomprensivo da parte il contributo totale del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneriprogetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto. Il Committente beneficiario può ammettere apportare variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 alle voci di spesa del D.P.R. 207/10 piano finanziario approvato nella misura massima del 20% senza richiesta di preventiva autorizzazione e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, comunque a condizione che tali varianti si tratti di spese ammissibili ai sensi del bando; rientrano in tale ambito le variazioni del soggetto fornitore inizialmente previsto, purché nella relazione finale di progetto si dia adeguata motivazione della variazione e si evidenzi l'equivalenza del costo effettivamente sostenuto rispetto a quanto inizialmente previsto ed il mantenimento degli obiettivi di progetto iniziali. Le altre modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online, prima della rendicontazione finale del progetto, mediante l’accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.. Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa e non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili devono comunque andare al momento dell’affidamentodisotto dell’investimento minimo ammissibile stabilito al paragrafo 3.2. L'importo Non sono in aumento o alcun modo consentite variazioni dei costi in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionemisura superiore ai limiti stabiliti dal bando. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle costituzione di RTI/ATS/Rete-Contratto, rispetto al piano finanziario approvato sono consentite, in chiusura di progetto, variazioni dei costi totali di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione competenza di ciascun partner nella misura massima del contratto abbia ordinato20%, a condizione che non mutino sostanzialmente motivando opportunamente la natura modifica delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino di competenza di ciascuno. Il Responsabile del Bando si riserva di valutare l'effettiva ammissibilità a carico dell’Appaltatore maggiori onericonsuntivo dei progetti che hanno subito riduzioni del costo totale ammesso superiori al 50%, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione finale di progetto, sulla quale esprime un parere tecnico il responsabile della verifica della rendicontazione.

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Samples: Bando Pubblico Per Cofinanziamenti Regionali

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoLe eventuali varianti del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, forfetario e onnicomprensivo da parte del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolatocomma 1. Dovranno, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneriessere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e n. 50/2016 s.m.i. nei seguenti casi: a) ed i relativi atti attuativi. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento ridurre i pericoli di danneggiamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraentedeterioramento dei beni tutelati, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura non modificano qualitativamente l'opera e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di fornitura, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di fornitura sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali forniture diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di un forniture omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguirecontratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, previa sottoscrizione di un atto di sottomissionesalva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso la rimessa in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentopristino, a condizione carico dell'esecutore, della fornitura nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che tali in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le forniture medesime. Le varianti alle forniture in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di forniture non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo concordamento di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerinuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

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Samples: Public Procurement Agreement

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoLe varianti possono essere richieste qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate per rendere l’intervento più funzionale, forfetario in circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all’atto della progettazione. Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d’opera: ▪ cambio della sede dell’investimento; ▪ modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate; ▪ modifiche alla tipologia delle opere approvate. Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste al GAL e onnicomprensivo saranno sottoposte alla stessa procedura istruttoria dei progetti originari. La richiesta deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da parte apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Possono essere concesse varianti in corso d’opera se sussistono le seguenti condizioni: ▪ l’iniziativa progettuale conserva la sua funzionalità complessiva; ▪ i nuovi interventi sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e la loro articolazione mantiene invariata la finalità originaria del Committente per lo svolgimento progetto. Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell’approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l’investimento ammesso e se migliorative. Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei servizi previsti dal presente Capitolatorequisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, senza alcun diritto a nuovi quali cambi di preventivo, di fornitore e /o della marca della macchina o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamentodell’attrezzatura, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta purché sia garantita la possibilità di utilizzare materialiidentificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Gli eventuali adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell’importo ammesso nel provvedimento di concessione, componenti escluse le spese generali. In questo caso il Direttore dei Lavori, d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L’eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario. I lavori, le forniture e tecnologie gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione di una variante non esistenti autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese - approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al momento in cui ha avuto inizio la procedura provvedimento di selezione concessione del contraente, che possono determinare, senza aumento contributo - non interessate al progetto di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, variante a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente l’iniziativa progettuale realizzata conservi la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerisua funzionalità.

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Samples: Manual of Controls and Instruction Activities

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoSono inoltre ammesse, forfetario nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e onnicomprensivo da parte condizioni stabilite dall’art. 106 del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneriD. Lgs. Il Committente 50/2016. La stazione appaltante può ammettere introdurre variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. al contratto nei seguenti casi: a) per Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per Per cause impreviste e imprevedibili imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamentodel contratto. Nei sopracitati Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. La quantità dei servizi da fornire, indicata nel bando di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’ente valore indicativo. Il fornitore nei casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione elencati alla a), b), c) è, pertanto, tenuto a consegnare i servizi o ad effettuare i servizi, sia per le maggiori come per le minori quantità, rispetto a quelle indicate nel bando di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza caso di un quinto incremento del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguireservizio, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle nuove prestazionimedesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio. Nel caso in cui la variazioni variazione superi tale limite, il Committente limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridell’esecutore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivo11.1 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta e/o approvata per iscritto dalla Committente. 11.2 In ogni caso, forfetario l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla 11.3 Non sono considerate varianti e onnicomprensivo da parte quindi non daranno luogo ad un incremento del corrispettivo, gli interventi disposti dalla Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità risolvere aspetti di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraentedettaglio, che possono determinare, senza aumento siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatorelavoro dell’appalto. Sono inoltre ammesse ammesse, nell’esclusivo interesse della Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o dell’opera e alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentosua funzionalità, a condizione sempre che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo della stipula del contratto. 11.4 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare, in aumento tutto o in diminuzione relativo a tali varianti non parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Committente può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazioneprocedere alla risoluzione del contratto. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione tale ipotesi, la risoluzione del contratto abbia ordinatocomporta l’obbligo per la Committente di riconoscere all’Appaltatore il solo pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, a condizione che e dei materiali utili, restando esplicitamente esclusa qualsiasi ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Committente medesima. 11.5 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore nell’offerta presentata. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non mutino sostanzialmente la natura prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle attività oggetto dell’affidamento e lavorazioni o materiali dovranno essere concordati congiuntamente dalle Parti e, comunque, non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneripotranno essere superiori alla media dei prezzi di mercato applicati per lavorazioni e/o materiali analoghi.

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Samples: Contract for Works

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoI quantitativi di derrate indicati nell’elenco referenze, forfetario sono riferiti alla situazione attuale e onnicomprensivo potrebbero subire modifiche legate a variabili, quali ad esempio: · aumento, diminuzione e/o accorpamento delle sedi oggetto del servizio mensa; · variazione della frequenza da parte del Committente degli utenti; · adesione a progetti alimentari comunali, provinciali, regionali, ministeriali o comunitari; · modifica delle tabelle nutrizionali; · passaggio, anche parziale, a forme alternative di gestione. L’Amministrazione dell’Ersu non è perciò obbligata al mantenimento di tali quantitativi, mentre l’Appaltatore, dovrà attenersi alle quantità che verranno ordinate ed eseguire le prestazioni alle condizioni contrattuali utilizzando i mezzi necessari senza pretendere nulla al riguardo per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori onerile eventuali variazioni. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamentoXxxxxxx riconosciute soltanto le quantità effettivamente consegnate. Tali variazioni, ai sensi dell'artdell’art. 311 106 comma 13 del D.P.R. 207/10 e s.m.iD.Lgs. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute 50/2016, possono arrivare fino alla concorrenza di un quinto, in più' o in meno, dell’importo del singolo lotto. L’Amministrazione può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative e o regolamentari; b) , o direttive regionali ovvero per cause il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) da eseguire. Variazioni possono essere altresì disposte per la presenza effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali ove si intervienesvolgono le prestazioni, verificatisi nel corso di della esecuzione dell’affidamentodel contratto. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione originario, fatta salva l'approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto, per i quali si procederà all'applicazione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioniribasso offerta in sede di gara. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo Nessuna variazione o modifica al contratto principale dopo aver acquisito può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il consenso Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto. Sono inoltre ammesse le variantiEventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentosaranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate allo scadere dei primi 12 mesi di validità del contratto e saranno valutate in contraddittorio tra l’Ente ed il fornitore. Si procederà pertanto di norma ad un’istruttoria condotta sulla base dei dati dei costi standardizzati per tipo di fornitura, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamentopubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici. L'importo in aumento In caso di mancanza della pubblicazione dei dati sopracitati o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare caso di mancato accordo sempre su istanza della parte interessata e previa istruttoria dell’Ente il cinque parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo famiglie di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinatooperai e/o impiegati in Italia, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerial netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI. È fatto assoluto divieto all’appaltatore di apportare al presente progetto qualsiasi variante o addizione. Le modifiche e le varianti delle opere da eseguire devono essere espressamente autorizzate dal RUP. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivomancato rispetto del divieto di cui al primo capoverso del presente articolo comporta, forfetario salva diversa valutazione del RUP, l’obbligo dell’appaltatore di rimessa in pristino dei lavori e onnicomprensivo da parte delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Committente per lo svolgimento direttore dei servizi previsti dal presente Capitolatolavori, senza alcun diritto a nuovi che l’esecutore possa vantare compensi, rimborsi o maggiori oneriindennizzi per i lavori medesimi. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamentoLa Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione dell’esecuzione dei lavori, varianti delle opere da eseguire - in aumento o in diminuzione delle prestazioni diminuzione, fino a concorrenza di un del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto dell’importo netto contrattuale - che l’Appaltatore a suo insindacabile giudizio siano finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioniai nuovi lavori. Nel caso Non concorre alla determinazione del quinto l’importo della modifica disposta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Sarà ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante valutare l’eventuale affidamento di lavori analoghi all’Appaltatore , nei limiti del quadro tecnico economico di spesa e della normativa vigente in materia. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento dell’importo netto contrattuale. Qualora il valore delle varianti introdotte superi il 20 per cento dell’importo netto contrattuale, si applicano le disposizioni di cui la variazioni superi tale limiteall’art. 106 comma 1, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatorelett. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali b) e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamentoc) del D.lgs. L'importo 50/2016. Le opere eseguite in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti saranno contabilizzate mediante applicazione dell’elenco prezzi allegato agli elaborati progettuali, decurtati dello sconto percentuale offerto in sede di gara. Qualora sia necessario eseguire lavorazioni non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione previste nell’elenco prezzi approvato dalla Stazione Appaltante, i nuovi prezzi saranno determinati mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi della prestazione. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerinormativa vigente.

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Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoL’Amministrazione si riserva, forfetario e onnicomprensivo da parte inoltre, la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Committente per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneriD. Lgs. Il Committente 106/2016. La stazione appaltante può ammettere introdurre variazioni all’affidamento, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguirecontratto; d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamentodel contratto, a condizione che tali varianti qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell’affidamento. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo essere superiore al 5% dell’importo originario dell’affidamento e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazionedel contratto. In ogni caso l’Appaltatore Inoltre, l’esecutore ha l'obbligo l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante. Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera prestazione. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Ai sensi della normativa vigente nella fattispecie, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal Committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinatoe preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell’affidamento e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneridell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI. Il canone annuo costituisce corrispettivo complessivoCon riferimento alla singola iniziativa finanziata, forfetario e onnicomprensivo da parte sono considerate varianti in corso d’opera: − cambio della localizzazione dell’iniziativa; − modifiche del Committente per lo svolgimento dei servizi quadro economico originario; − modifiche tecniche sostanziali alle iniziative approvate intese come modifiche che alterino considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti dal presente Capitolatonel progetto. Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente autorizzate dalla struttura competente all’esito della necessaria istruttoria sulla richiesta, senza alcun diritto adeguatamente motivata, del beneficiario. La richiesta dovrà essere corredata di un quadro di comparazione che metta a nuovi o maggiori onericonfronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il Committente può ammettere variazioni all’affidamentoquadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, ai sensi dell'artsia per categorie di spesa in forma aggregata. 311 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento Possono essere concesse varianti in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione dell’affidamento. Nei sopracitati casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il Committente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, d’opera a condizione che tali varianti l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d’opera, qualora concessa, non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili può in ogni caso comportare un aumento del contributo, cosi come determinato al momento dell’affidamentodell’approvazione del progetto. L'importo Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in aumento tutto o in diminuzione relativo parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a tali carico del beneficiario. Non sono, altresì, ammissibili varianti non può superare il cinque per cento dell'importo che comportino una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario dell’affidamento (ossia uno spostamento di risorse da una categoria all’altra) e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione specificità dei servizi (all’interno della prestazionestessa categoria). Le categorie di spesa di riferimento sono quelle relative alle voci di spesa dettagliate al paragrafo 4.3. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo l’importo oggetto di eseguire tutte quelle variazioni variante, in considerazione del maggior valore tra gli aumenti e le riduzioni, non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali. Non potranno essere oggetto di carattere variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Qualora l’iniziativa sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non sostanziale può essere autorizzata una variante che siano ritenute opportune dal Committente comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all’iniziativa stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi compresa l’adozione di soluzioni tecniche migliorative. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell’investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali. Non potranno essere ammesse varianti comportanti l’aumento del costo totale per effetto dell’aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario. Il cambio fornitore e/o di marca sono considerati adeguamenti tecnici. Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell’investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d’intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante). I servizi previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinatoprima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a condizione carico del beneficiario. Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti a un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese relative, fermo restando che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all’atto di concessione del sostegno, non mutino sostanzialmente interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi. Per la natura richiesta di concessione di una variante in corso d’opera o per adeguamenti tecnici rilevanti il beneficiario deve presentare, per ogni nuova spesa prevista, la documentazione richiesta dal bando per l’ammissibilità delle attività oggetto dell’affidamento spese (es. preventivi di spesa e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori onerirelativa documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione; eventuali computi ecc.). Documenti da presentare al fine dell’autorizzazione della variante: Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d’identità in corso di validità. 12 Per ogni voce di spesa variata, tre preventivi confrontabili di altrettanti operatori per la comparazione della spesa stessa. Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento di finalità/obiettivi originali previsti dall’iniziativa per la quale è stato concesso il finanziamento.

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Samples: Decreto Dirigenziale