VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. 2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali; b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra; d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti; e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico. 3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. 4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato. 5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 149, comma 126, della legge regionale n. 12 del 2005DPR n.086/Pres. del 20.03.2008, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variantevariante con le procedure richieste per i piani attuativi, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione : a)l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione ; b)l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo ; c)lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la ; d)la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo ; e)lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 del 200512, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativoPiano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché purchè siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo Piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativodi lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativodi lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in originefatto salvo quanto previsto all'articolo 16, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativoPiano di Lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. (art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del 2005, è consentito apportare progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in fase di esecuzione, senza la necessità sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblicacui all'articolo 185.
2. Non sono considerate varianti Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e pertanto sono sempre ammesseintegrazioni occorrenti, purché siano conformi al regolamento edilizio enello sviluppo del progetto esecutivo, in particolare, alle norme conseguenza della verifica di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni cui al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblicocomma 1.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, nè comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 2 ma non eccedenti 5 dell'articolo 165. Per le ipotesi opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al comma 1decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comunen. 327, e successive modificazioni.
4. Le Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non rientranti tra possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le ipotesi modalità di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, o con l'adozione, per le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.essere approvate dal soggetto
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Samples: Codice Degli Appalti
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14Non comportano l’attivazione delle procedure di Variante al Progetto Unitario Convenzionato e pertanto sono da ritenersi ammesse con intervento diretto ma previa approvazione del Servizio comunale competente e degli altri Enti eventualmente interessati dalle modifiche, comma 12, della legge regionale n. 12 le seguenti modificazioni al Piano: - modifiche planimetriche e altimetriche delle opere di urbanizzazione contenute in una percentuale massima del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione15%; - modifiche all’ubicazione dei passi carrai, senza che venga alterato l’assetto della viabilità e fermo restando il reperimento delle superfici minime per parcheggi pubblici; - modifiche al numero degli alloggi ipotizzati dal PUC; non è pertanto vincolante il numero delle unità immobiliari (alloggi) riportate nelle tabelle degli elaborati di PUC; - trasferimenti di quote di SC e di SF da un Lotto all’altro nella misura massima del 20% di quanto previsto nel presente PUC, fermo restando il carattere architettonico dei fabbricati previsti e mantenendo inalterata la necessità SC totale del comparto; - modifiche non sostanziali alla configurazione dei profili, sia planimetrici sia altimetrici, degli organismi previsti dal Piano nel rispetto comunque dell'altezza massima consentita, fermo restando in ogni caso l'assetto planivolumetrico e l'organizzazione degli spazi; - modifiche derivanti dal ripristino della corretta identificazione catastale dell’area oggetto di approvazione di preventiva varianteintervento, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblicaqualora necessario.
2. Non sono considerate Costituiscono varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione presente Progetto Unitario Convenzionato tutte le modifiche non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui comprese al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte 1 del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Convenzione
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche planivolumetriche, che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativoPiano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica. Ai sensi dell’ art.14 c.12 - della L.R.12/2005 “ non necessitano di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che questi non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
2. ” Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, vigente strumento urbanistico (P.G.T.) e alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previstiPiano di Lottizzazione, i seguenti interventi:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente anche diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativoPiano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legalilegali in quanto sagome puramente indicative;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativoPiano di Lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione purchè venga dimostrato in sede di permesso di costruire o SCIA che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovradiminuisce la superficie dei parcheggi;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti In relazione all’articolo 16 sopraccitato, si ritiene che le ipotesi precisazioni di cui al comma 2 ma non eccedenti ai punti a-b-c-d-e- ne rispettino pienamente il contenuto. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 14 della L.R. 12/2005, le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativoPiano di Lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Lottizzazione Residenziale
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.da
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 del 2005e s.m.i., è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativodello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, pubblici e di uso interesse pubblico e a vincolo di destinazione pubblicao generale.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo Programma Integrato di Intervento e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano Piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativoPiano Attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
54. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 del 200512, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativoPiano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché purchè siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo Piano di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativodi lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativodi lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in originefatto salvo quanto previsto allTarticolo 16, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativoPiano di Lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. 1. Ai E’ fatto divieto all’Appaltatore di introdurre modifiche in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.
0. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, ai sensi dell’articolo 14di quanto previsto dall’articolo 106, comma 122, della legge regionale n. 12 del 2005Codice, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previstinei seguenti casi:
a) l’edificazione di volumi per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legaliregolamentari;
b) l’edificazione per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in aderenza su lotti contigui interni al compartocui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968che possono determinare, n. 1444senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) lo spostamento per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei passi carrai previsti nelle planimetrie beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del piano attuativoContratto.
3. Sono inoltre ammesse, ferma restando nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del singolo Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.
4. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento (5%) dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
5. Nei casi previsti, la disciplina Stazione Appaltante può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del nuovo codice della strada prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo regolamento alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di attuazioneun atto aggiuntivo al Contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
6. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto.
7. In ogni caso l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblicocarico dell’Appaltatore maggiori oneri.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Dei Dispositivi Antincendio
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14dell’art.14, comma 12, 12 della legge regionale n. 12 del 2005LR 12/2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche modificazione planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione L’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione L’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444n1444;
c) lo Lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la La formazione di dei percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20dell’art.20, per i le quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo all’art 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 147, comma 1210, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 12 del 200523, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblicalottizzazione.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo di lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) edificazione a confine in base alla scrittura privata allegata alla presente lottizzazione;
b) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativodi lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
bc) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
cd) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativodi lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
de) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
ef) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativodi lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.
54. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, attuativo che non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazioneattuazione oltre all’ottenimento del Nulla-Osta del proprietario della strada, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
dc) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto atti abilitativi dal Comune di assenso da parte del ComuneOsimo.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20diversa, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 del 200512, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativoProgramma Integrato d’Intervento, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblicapubblica compatibilmente con la normativa vigente.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio edilizio, alle NTA del PGT, e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo Programma Integrato d’Intervento e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativoProgramma Integrato d’Intervento, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativoProgramma Integrato d’Intervento, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti dividendi tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione configurazione generale e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico;
f) Quanto indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PII.
3. Le varianti eccedenti Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 3, le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativoProgramma Integrato d’Intervento, che tenga conto di quanto già realizzato.
54. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Urban Planning Agreement
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, dell'articolo 14 comma 12, 12 della legge regionale n. 12 del 200512/2005, è consentito apportare in fase di esecuzionerichiesta dei permessi di costruire o denuncia di inizio attività per la realizzazione delle costruzioni previste nel comparto, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni variante al P.L. Modificazioni planovolumetriche ed altimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativoP.L. , non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti dell'insediamento e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo tale proposito si precisa che i tipi edilizi sono puramente indicativi e gli stessi potranno essere oggetto di destinazione pubblica.
2modifiche in sede di progettazione definitiva degli interventi stessi. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché purchè siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, comunale ed alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previstiP.L.:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo Lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimiultimi o del numero degli edifici, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione volumetria complessiva e dell’estensione l'estensione delle aree destinate all’uso all'uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi b) La formazione di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comunepercorsi privati interni ai lotti.
4. Le varianti c) Lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del P.L., a condizione che non rientranti tra le ipotesi di cui siano compromessi i posti auto dei parcheggi pubblici.
d) L'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al presente articolocomparto, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa anche ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzatodell'articolo 9 del D.M 02 aprile 1968 n. 1444.
5. Le variazioni non possono comportaree) L'edificazione di volumi e di spazi con configurazione diversa da dagli esempi presentati negli elaborati di P.L., né espressamente né tacitamentesempre nel rispetto delle distanze indicate nel P.L. , proroga dei termini e delle norme del comune di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.Soncino
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VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:
a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legalilegali a condizione che siano conformi con le prescrizioni planivolumetriche di cui alla tavola…. ;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20diversa, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. 1. Ai sensi dell’articolo 14Non comporteranno varianti al presente PUA: - le eventuali variazioni tipologiche o planivolumetriche, comma 12che diano luogo ad un fabbricato contenuto in pianta nelle aree di massimo ingombro ed in alzato nel volume di xxxxxxx xxxxxxxx, come definito nella tav. 4 di P.U.A.; - tali variazioni non dovranno comportare un aumento della legge regionale n. 12 del 2005Su di progetto né intervenire sulla quantificazione e localizzazione delle opere pubbliche che dovranno rimanere invariate; - la realizzazione di tali variazioni è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire (PdC), è consentito apportare anche per i lotti in fase cui sia prevista la possibilità di esecuzione, senza presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività attraverso la necessità presentazione di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici un rendering d’insieme dell’intero ambito e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti previo parere favorevole della CQAP (Commissione Qualità Architettonica e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblicaPaesaggio).
2. Non sono considerate Unicamente per i lotti 9, 10, non comporteranno varianti al PUA, gli scostamenti ≤ 25% della Superficie Fondiaria dei lotti suddetti e pertanto sono sempre ammessescostamenti ≤ 35% della SU (che potrà essere spostata da un lotto ad un altro). Tali variazioni non potranno riguardare la quantificazione e localizzazione delle opere pubbliche, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme che dovranno rimanere invariate. Per l’attuazione di attuazione del piano attuativo e tali modifiche occorre: - la presentazione di un unico PdC riferito ai criteri costruttivi ivi previsti:
a2 (due) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti lotti; - l’intervento globale sia considerato migliorativo rispetto all’assetto definito negli elaborati del di piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice dall’Ufficio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale; - parere favorevole della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblicoCQAP.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, commi precedenti devono essere autorizzate con la procedura richiesta prevista per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzatoi Piani Urbanistici Attuativi.
54. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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Samples: Convenzione Urbanistica
VARIANTI. 1. Ai E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx.
0. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, ai sensi dell’articolo 14di quanto previsto dall’articolo 106, comma 122, della legge regionale n. 12 del 2005Codice, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previstinei seguenti casi:
a) l’edificazione di volumi per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legaliregolamentari;
b) l’edificazione per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in aderenza su lotti contigui interni al compartocui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968che possono determinare, n. 1444senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) lo spostamento per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei passi carrai previsti nelle planimetrie beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del piano attuativoContratto.
3. Sono inoltre ammesse, ferma restando nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del singolo Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.
4. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento (5%) dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
5. Nei casi previsti, la disciplina Stazione Appaltante può chiedere all’Aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del nuovo codice della strada prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo regolamento alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di attuazioneun atto aggiuntivo al Contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Aggiudicatario.
6. L’Aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto.
7. In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a parcheggio, verde o spazi di manovra;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell’ubicazione, della conformazione e dell’estensione delle aree destinate all’uso pubblicocarico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa ai sensi dell’articolo 20, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
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