Common use of VARIANTI Clause in Contracts

VARIANTI. Ai sensi dell’art. 120, co. 9 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

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Sources: Capitolato Tecnico

VARIANTI. Ai sensi dell’art1. 120, co. 9 Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D.lgsD. Lgs. n. 36/2023 50/2016 e ss.mm.ii., IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, s.m.i. (Modifica di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo contratti durante il periodo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti efficacia) e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’artdall’art. 120 del D.lgsD.Lgs. n. 36/2023 36/2023(Modifica dei contratti in corso di esecuzione). 2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia” potranno essere reperite prioritariamente nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”. 3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico complessivo concesso. 4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. “somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilità dell’amministrazione regionale. 5. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario all’Amministrazione regionale e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e ss.mm.iila congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato. 6. L’amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, previo consenso da parte del contraentecontabili e tecniche volte ad accertarne l’ammissibilità e, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In in caso di recessoesito negativo di tali accertamenti, l’appaltatore dovrà garantire procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse. 7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che: • le motivazioni che hanno generato i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazioneritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in capo al beneficiario; • i ritardi nella fase di esecuzione dell’operazione non incidano, da parte dell’Enteper profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all’azione di riferimento del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo POR e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’artnon superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo. 8. 120 del D.lgsLe richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all’UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali termini. 9. n. 36/2023 e ss.mm.ii..In esito all’attività istruttoria l’UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell’intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

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Sources: Avviso Per La Selezione Di Beneficiari E Operazioni Di Oopp

VARIANTI. Ai sensi dell’art(art. 12010, co. 9 del D.lgsd.lgs. n. 36/2023 30/2004) 1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e ss.mm.iisentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, IAA si riserva la facoltàfinalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzionediminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, fino senza modificare l'importo complessivo contrattuale. 3. Per le medesime finalità indicate al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzicomma 2, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento delle prestazioni oggetto rispetto all'importo originario del contratto di oltre 1/5 entro il limite del prezzo complessivo dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si procederà ai sensi interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del co. 1 bene e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.iiper il perseguimento degli obiettivi dell'intervento., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA 5. In caso di recessoproposta di varianti in corso d'opera, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, il responsabile unico del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..corso d'opera.

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Sources: Contract for Public Works

VARIANTI. 1. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 120106, co. 9 comma 12 del D.lgsD.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.50/2016, IAA l’Ente si riserva la facoltàfacoltà di apportare, variazioni ai servizi oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appaltofino al massimo, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare del prezzo complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. 2. L’Ente precisa sin d’ora che, nel corso dell’esecuzione del contratto potranno: - essere attivate nuove sedi con i relativi servizi di vigilanza necessari; - essere chiuse sedi attualmente attive e/o riorganizzati i servizi. In questi casi si terrà conto dei prezzi offerti in sede di gara per i relativi servizi. 3. Con riferimento all’allegato 1/B del presente capitolato, l’Ente precisa sin d’ora, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che, detto allegato comprende le sedi attualmente gestite con servizio di vigilanza armata, ma per le quali sarà possibile effettuare una sostituzione con altro servizio non compreso nella procedura di gara oggetto del presente appalto; di conseguenza, qualora venga meno la necessità del servizio di piantonamento presso una delle sedi indicate, l’Ente si riserva di utilizzare il personale del contraente in altro servizio di cui al presente capitolato, applicando il prezzo offerto dal medesimo, per detto servizio, in sede di gara (assestamento). Nel caso in cui non sia possibile procedere all’assestamento sopra indicato ai sensi della lett. a) del comma 1 del citato articolo 106, si procederà con una variante in diminuzione, entro 1/5, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 4. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto contratto, di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. comma 1 e 13 dell’art. 120 106 del D.lgsD.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.50/2016, previo consenso da parte del contraentedell’Impresa, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È L’Ente potrà procedere unilateralmente alla variazione in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto nei casi evidenziati al precedente comma 2. E’ fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAAdell’Ente. In caso di recesso, recesso l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto il servizio fino all’individuazionealla individuazione, da parte dell’Entedell’Ateneo, del nuovo contraentefornitore 5. Qualora si rendano necessarie necessari eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett106 comma 1 lett. b) del D.lgsD.Lgs. n. 36/202350/2016. 6. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP Responsabile Unico del Procedimento che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAAdell’Ateneo, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA all’Ente in sede di fatturazione. 7. L’operatore economico aggiudicatario L’appaltatore comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAAl’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraentedell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. 8. È fatta salva, comunque, salva comunque l’applicazione dell’art. 120 106 del D.lgsD.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..50/2016.

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Sources: Servizio Di Vigilanza

VARIANTI. Ai sensi dell’art1. 120Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, co. 9 a condizione che dette variazioni: a. non determinino un’alterazione sostanziale del D.lgsProgetto Esecutivo; 2. n. 36/2023 Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dei Servizi. 3. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 175 del Codice. 4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e ss.mm.iicomunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. 5. Le varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’Articolo 10.2, IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, punto 3. 6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appaltoerrori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in aumento tutto o in diminuzioneparte, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzila realizzazione degli Interventi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva ovvero la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAAloro utilizzazione. In caso tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..subìto.

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Sources: Contratto Di Appalto

VARIANTI. Ai sensi dell’art1. 120Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). 2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia” potranno essere reperite nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”. 3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell’ammontare dei ribassi d’asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori. 4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. “somme a disposizione” rientreranno nelle disponibilità dell’amministrazione regionale. 5. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario all’Amministrazione regionale e, co. 9 a seguito del D.lgsperfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato. 6. n. 36/2023 L’amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e ss.mm.ii., IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appaltotecniche volte ad accertarne l’ammissibilità e, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata esito negativo di variazioni tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse. 7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell’operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che: a. le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell’operazione in aumento delle prestazioni oggetto capo al beneficiario; b. i ritardi nella fase di esecuzione dell’operazione non incidano, per profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all’azione di riferimento del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo POR e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’artnon superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo. 8. 120 del D.lgsLe richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell’operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all’UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali termini. 9. n. 36/2023 e ss.mm.ii..In esito all’attività istruttoria l’UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell’intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

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Sources: Financing Acceptance Agreement

VARIANTI. Ai sensi dell’art23.1 Il CAAT può apportare varianti al Contratto nei seguenti casi: (a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; (b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; (c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto; (d) per comprovati motivi di interesse generale. 23.2 Le varianti di cui al comma precedente, ordinate dal CAAT, potranno essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 50 (cinquanta) per cento dell’importo complessivo del Contratto. 120In caso di più varianti successive, co. 9 tale limitazione si applica al valore di ciascuna variante. 23.3 Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.CAAT, IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appaltole varianti, in aumento o in diminuzione, fino finalizzate al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10 (dieci) per cento dell’importo complessivo del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti devono essere approvate dal Responsabile del procedimento. 23.4 Le varianti di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattualecui ai commi precedenti sono sottoposte alle condizioni previste dal Contratto e, in particolare, all’applicazione dei ribassi d'asta rilevanti indicato dall’Appaltatore nell’Offerta. 23.5 Nel caso in cui le variazioni in aumento previste dal precedente comma 23.1 contemplino servizi e attività di diversa natura rispetto a quelli considerati ai fini della formulazione dell’Offerta, il CAAT e l’Appaltatore determineranno in contraddittorio le condizioni tecniche dell’esecuzione e i prezzi relativi alla prestazione dei medesimi, ai quali si procederà applicherà, in ogni caso, il ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta Economica per il Corrispettivo a corpo. 23.6 Il CAAT potrà apportare varianti al Contratto anche ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D.lgsD. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente50/2016. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture per effetto di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o servizi supplementariinsolvenze, non programmabili all’Appaltatore succedesse un altro operatore economico, quest’ultimo dovrà possedere tutti i requisiti di partecipazione sia di ordine generale, sia di qualificazione previsti rispettivamente dai paragrafi 7.1 e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) 7.2 del D.lgs. n. 36/2023. Disciplinare della gara. 23.7 In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP chel’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal CAAT e che il Referente abbia ordinato, accertata a condizione che queste non mutino sostanzialmente la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura natura delle attività oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..Contratto.

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Sources: Contract for the Assignment of Active Surveillance, Customer Care, Concierge, and Reception Services, as Well as the Implementation and Ordinary and Extraordinary Maintenance of the New Security System at the Agro Food Center of Turin.

VARIANTI. Ai sensi dell’art. 120, co. 9 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., IAA L‟Amministrazione si riserva la facoltàfacoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con semplice preavviso scrittol‟osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall‟articolo 311 del D.P.R. 207/2010. L‟esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest‟ultimo. Ai sensi dell‟art. 311, comma 6, del D.P.R. 207/2010, l‟esecutore ha l‟obbligo di apportare eseguire tutte quelle variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appaltodi carattere non sostanziale ritenute idonee dall‟Amministrazione. Ai sensi dell‟art. 310 del D.P.R. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall‟esecutore senza l‟autorizzazione scritta del direttore dell‟esecuzione preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento diminuzione disposti dal direttore dell‟esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili superiore al 5% e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, trovino copertura nella somma stanziata per l‟esecuzione della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..prestazione.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Un Edificio in Legno Lamellare

VARIANTI. Ai sensi dell’art1. 120Le varianti al Piano devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano, co. 9 che tenga conto di quanto già realizzato. Non costituiscono variante le modifiche di lieve entità, e/o apportate a seguito di prescrizioni del D.lgsComune o richieste/impartite dagli enti gestori dei pubblici servizi. n. 36/2023 In fase esecutiva le infrastrutture pubbliche potranno subire gli aggiustamenti, anche di posizione, utili alla loro migliore realizzazione senza che questo comporti variante. Non sono considerate varianti al Piano le modificazioni planivolumetriche a condizione che queste: a) non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso; b) non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti; c) non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e ss.mm.iidi interesse pubblico o generale. 2. Non sono considerate varianti e sono sempre ammesse, IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appaltopurché siano conformi al regolamento edilizio e, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell’appalto. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contrattoparticolare, alle medesime condizioni norme di attuazione del contratto principale ove applicabiliPiano di Lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dall'esempio descritto negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali; 3. È fatta salva la possibilità Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di recesso attuazione della convenzione di cui all’art. 4, salvo che ciò non dipenda da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, comportamenti del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023Comune. 4. In ogni casoaltra ipotesi, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte le varianti del RUP cheP.d.L. che si rendessero necessarie, accertata fermo restando il necessario consenso del Comune, saranno adottate ed approvate secondo la disponibilità procedura d’approvazione dei piani attuativi di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi cui alla L.R. 11/2004 e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..s.m.i.

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Sources: Schema Di Convenzione

VARIANTI. Ai sensi dell’art1. 120Non comporteranno varianti al presente PUA: - le eventuali variazioni tipologiche o planivolumetriche, co. 9 del D.lgsche diano luogo ad un fabbricato contenuto in pianta nelle aree di massimo ingombro ed in alzato nel volume di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, come definito nella tav. n. 36/2023 4 di P.U.A.; - tali variazioni non dovranno comportare un aumento della Su di progetto né intervenire sulla quantificazione e ss.mm.iilocalizzazione delle opere pubbliche che dovranno rimanere invariate; - la realizzazione di tali variazioni è subordinata al rilascio di Permesso di Costruire (PdC), anche per i lotti in cui sia prevista la possibilità di presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività attraverso la presentazione di un rendering d’insieme dell’intero ambito e previo parere favorevole della CQAP (Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio). 2. Unicamente per i lotti 9, IAA si riserva la facoltà10, con semplice preavviso scrittonon comporteranno varianti al PUA, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell’ammontare complessivo previsto dall’appaltogli scostamenti ≤ 25% della Superficie Fondiaria dei lotti suddetti e scostamenti ≤ 35% della SU (che potrà essere spostata da un lotto ad un altro). Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzinon potranno riguardare la quantificazione e localizzazione delle opere pubbliche, patti e condizioni definiti nell’appaltoche dovranno rimanere invariate. Nel caso Per l’attuazione di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione tali modifiche occorre: - la presentazione di un atto aggiuntivo al contrattounico PdC riferito ai 2 (due) lotti; - l’intervento globale sia considerato migliorativo rispetto all’assetto definito negli elaborati di piano dall’Ufficio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale; - parere favorevole della CQAP. 3. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui ai commi precedenti devono essere autorizzate con la procedura prevista per i Piani Urbanistici Attuativi. 4. Le variazioni non possono comportare, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di recesso da parte dell’appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell’importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione attuazione della convenzione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l’appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell’appalto fino all’individuazione, da parte dell’Ente, del nuovo contraente. Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione. L’operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contrattocui all’articolo 3, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche che ciò non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dipenda da comportamenti del contraente, della situazione originaria preesistente. È fatta salva, comunque, l’applicazione dell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..Comune.

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Sources: Convenzione Urbanistica