Variazione del rischio. Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della mancata accettazione delle nuove condizioni stesse, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Fermo quanto disposto all’art. 1) - Buona Fede - che precede. Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.
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Samples: Assicurazione All Risks, Insurance Policy
Variazione del rischio. QualoraLa Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nel corso o la cessazione dell'Assicu- razione ai sensi del contratto, si verifichino variazioni che modificano il Codice Civile. In caso di diminuzione dei rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Contraente deve darne immediata premio o le rate di premio successive alla comunicazione alla Societàdella Contraente. Se la variazione implica aggravamento Nel caso in cui, durante il periodo di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazionepolizza, la Società stessa ha dovesse effettuare emissione o mancate emissioni dei Titoli della Società con o senza pubblicazione di un prospetto in- formativo, dovrà comunicarlo per iscritto all'Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presen- tate riservandosi il diritto di recedere dal contratto valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Società. Qualora, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acqui- sire il controllo (cosi come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del co- dice civile) della Contraente ovvero la stessa si fonda con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggioreun'altra società, la Società può richiedere presenta po- lizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le Ri- chieste di Risarcimento antecedenti la relativa modificazione alle condizioni data di premio in corsofusione o acquisizione. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioniSu richiesta della Contraente, la Societàpresente copertura assicurativa potrà essere adeguata conseguentemente ed a discrezione dell’Assicuratore, nel termine dei 30 giorni a termini e condizioni da stabilire in base alle informa- zioni che dovranno essere trasmesse dalla ricevuta comunicazione della mancata accettazione delle nuove condizioni stesse, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Fermo quanto disposto all’art. 1) - Buona Fede - che precede. Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterateContraente.
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Samples: Insurance Agreement
Variazione del rischio. QualoraLa Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nel corso o la cessazione dell'Assicu- razione ai sensi del contratto, si verifichino variazioni che modificano il Codice Civile. In caso di diminuzione dei rischio, l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Contraente deve darne immediata premio o le rate di premio successive alla comunicazione alla Societàdella Contraente. Se la variazione implica aggravamento Nel caso in cui, durante il periodo di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazionepolizza, la Società stessa ha dovese effettuare emissione o mancate emissioni dei Titoli della Società con o senza publicazione di un prospetto infor- mativo, dovrà comunicarlo per iscritto all'Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presen- tate riservandosi il diritto di recedere dal contratto valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Società. Qualora, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acqui- sire il controllo (cosi come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del co- dice civile) della Contraente ovvero la stessa si fonda con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza. Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggioreun'altra società, la Società può richiedere presenta po- lizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le Ri- chieste di Risarcimento antecedenti la relativa modificazione alle condizioni data di premio in corsofusione o acquisizione. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioniSu richiesta della Contraente, la Societàpresente copertura assicurativa potrà essere adeguata conseguentemente ed a discrezione dell’Assicuratore, nel termine dei 30 giorni a termini e condizioni da stabilire in base alle informa- zioni che dovranno essere trasmesse dalla ricevuta comunicazione della mancata accettazione delle nuove condizioni stesse, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede. Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Fermo quanto disposto all’art. 1) - Buona Fede - che precede. Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterateContraente.
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Samples: Insurance Coverage for Liability of Administrators, Auditors, and Executives