Variazioni degli importi Clausole campione

Variazioni degli importi. Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l’Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell’art. 25 del Codice degli Appalti e degli artt. 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010. L’importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del “compenso a corpo” (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d’asta. Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto l’aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualità di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell’assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.
Variazioni degli importi. L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, dovrà essere offerto dall'Appaltatore. Per le liste in economia vale quanto fissato al successivo art. 14.2. Per quanto riguarda gli importi dei lavori a corpo, i prezzi convenuti non potranno essere modificati sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione (art. 43 DPR 207/2010)
Variazioni degli importi. Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diver- se opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quan- do nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui alla normativa vigente I.'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch’ esso al ribasso d'asta.
Variazioni degli importi. Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.
Variazioni degli importi. L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all’atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nel rispetto e nei li- miti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto attiene la contabilizzazione a misura detti importi potranno variare tanto in più quanto meno (e ciò sia in vista assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'ammi- nistrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 106 comma 12 del Codice. L'appaltatore può proporre al direttore dei lavori, nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

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  • Condizioni di pagamento a) I pagamenti vanno effettuati alla sede della Fonderia. I termini e le modalità di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro 30 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione. b) La mancata restituzione delle tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto reale di garanzia a carico dell’azienda, comportano di pieno diritto e a scelta della Fonderia, senza necessità di messa in mora: - sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché la sospensione di ogni ulteriore consegna; - sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’eventuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso la Fonderia. c) Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifinanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più recente e principale operazione di o di rifinanziamento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti (P P). Il tass di l 1° riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno . d) Nel caso di subfornitura il Cliente della Fonderia subfornitrice si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute alla Fonderia.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.