PARTE I
PARTE I
CAPITOLO 0 SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI .......…..........……........
PROVINCIA DI .......…..........……...
N. Rep.
L’anno……….. giorno………… del mese di………………….. presso nell’ufficio di segreteria.
Avanti a me…………………..intestato, autorizzato a ricevere gli atti del… , senza l’assistenza di testimoni per
avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
Il/La sig.………………….., nato/a a ………………….., il ………………….., residente a………………….. in………………….. via , che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del predetto, codice fiscale/partita
I.V.A.………………….. che rappresenta nella sua qualità di ,
Il/La sig. ………………….., nato/a a………………….., il………………….., residente a………………….. in………………….. via ,
codice fiscale/partita I.V.A.………………….. nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa… comparenti della cui identità personale e
capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.
Premesso
– che con deliberazione della………………….. n.………………….. in data… esecutiva ai sensi di legge è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal………………….. conformemente all'incarico ricevuto con lettera n.………………….. del………………….. dell’importo di euro…………………..(…………………..), di cui euro…………………..(…………………..) a base d’asta, euro…………………..(…………………..) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro…………………..
( ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di… con il sistema di realizzazione dei lavori:
(caso a)
a corpo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, e dell’ art.21, della legge n. 109/1994 coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, e, applicando:
a1) il sistema del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile;
a2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso b)
a misura, ai sensi dell’art. 18, comma 5, e art. 21, della legge n. 109/1994 coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n.
7 e successive modificazioni ed integrazioni e, applicando:
b1) il sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari;
b2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso c)
a corpo e a misura ai sensi dell’art. 19, comma 4, e art. 21 della legge n. 109/1994 coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso d – manutenzioni, restauri e scavi archeologici)
a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 5, 21, comma 1, lettera a) della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, affidando quindi l'appalto
d1) con il sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari;
d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
– che con provvedimento di ………………….. n. del ………………….. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara);
– che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, e come da verbale di
gara in data – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi
l’impresa ………………….. che ha offerto un ribasso del …………………..% (…………………..) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari a euro ………………….. ( );
– che con determinazione n. ………………….. del… la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata
ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.………………….. del… attestante l'insussistenza, a
carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. ………………….. nato a ………………….. il codice
fiscale………………….., di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il/La sig. ………………….., per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all’impresa …………………..con sede in …………………..l’appalto dei lavori di …………………..da realizzare presso
………………….., il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il
…………………..solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa appaltatrice rappresentata da ………………….., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.
L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. …………………..nato a
…………………..il ………………….., residente in …………………..via …………………..n. ………………….. .
Art. 2 – Condizioni di cantierabilità
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 71, comma 3, del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui all’art. 71, comma 3 del regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore.
Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro …………………..
( ), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari a euro
…………………..(…………………..).
Art. 4 – Tempo utile per la ultimazione dei lavori
L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro …………………..giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni………………….. naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 21 del capitolato generale d’appalto.
Art. 5 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 117 del regolamento n. 554/1999, sarà applicata una penale della misura di euro …………………..( ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto
contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 6 – Premio di accelerazione
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per l’amministrazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verrà riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari a euro …………………..(…………………..), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 30, comma 1 della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito…………………..n…………………..in data per l’importo
di euro …………………..( …………………..) (all );
o
– fidejussione assicurativa della società …………………..n. …………………..in data per l’importo di
euro …………………..(…………………..) (all ).
La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 8 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
8.1. Garanzia fidejussoria del 10%
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligato ha costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori, tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:
– fidejussione bancaria dell’Istituto di credito ………………….. n. ………………….. in data per
l’importo di euro…………………..( );
– fidejussione assicurativa della società ………………….. n. ………………….. in data per l’importo di
euro …………………..( )
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Il residuo pari al 25% è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994, coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori (polizza della società
…………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro…………………...( ) che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8.3. Polizza assicurativa indennitaria decennale
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'Appaltatore (od ilConcessionario) è inoltre obbligato a stipulare ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
8.4. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi
L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994, come recepita dalla
L.R. 2 agosto 2002, n. 7, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ( ); contestualmente saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni
(max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni (max 30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 10 – Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall’art. 8.5. del presente contratto, è fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 116 del regolamento n. 554/1999.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 11 – Modalità e termini del collaudo
Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre (max sei mesi) dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 192 del regolamento n. 554/1999.
Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.
Art. 13 – Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso via
n. .
Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante .
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.
Art. 14 – Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 15 – Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto le disposizioni dell’art. 31-bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 109/1994 coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il presidente del tribunale.
Art. 16 – Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.
Art. 17 – Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A – lettera d’invito alla gara;
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D – capitolato generale d’appalto; Allegato E – capitolato speciale d’appalto; Allegato F – elaborati progettuali esecutivi:
;
Allegato G – elenco dei prezzi unitari;
Allegato H – piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7;
Allegato I – cronoprogramma dei lavori;
Allegato L – computo metrico;
Allegato M – verbale di cui all’art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;
Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
L’impresa | L’ufficiale rogante | Il dirigente |
……………………… | ……………………… | ……………………… |
CAPITOLO I
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE (163/2006 RECEPITA DALLA L.R. 12/2011)
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 è richiesta la qualifica dell'impresa concor- rente, in categoria e classifica come di seguito (I):
Categoria OG3 Importo €. 298.000,00 classififica II Importo € 516.000,00
OPERE SCORPORABILI
Ai fini della partecipazione delle riunioni di Imprese, le parti dell'opera scorporabili, e per gli importi a fianco a ciascuna di esse segnati sono le seguenti:
L'esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in cate- goria e classifica come di seguito:
_
ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (2)
CAT . | OPERE GENERALI | Categoria Dm 15/5/98, n. 304 | Categoria Dm 25/2/82, n. 770 | Qualificaz.. Obbligat. | IMPORTI (Euro) |
OG1 | Edifici civili e industriali | G1 | 2 | • | |
OG2 | Restauro e manutenzione dei.Beni immobili sottoposti a | X0 | 0X-0X | • | |
OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, | G3 | 4-6-8 | • | |
OG4 | Opere d'arte nel sottosuolo | G4 | 15 | • | |
OG5 | Dighe | G5 | 14 | • | |
OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di | G6 | 10A-10C-19E | • | |
OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio | X0 | 00X-00X | • | |
OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di | G8 | 10B | • | |
OG9 | Impiati per la produzione di energia elettrica... | G9 | 16A-16B-16C-16D | • | |
OG10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e | G10 | 9D-16F-16G-16H-16L | • | |
OG11 | Impianti tecnologici | X00 | 0X-0X | • | |
OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | S22 | • | ||
OG13 | Opere di ingegneria naturalistica ' | S1 | 11 | • | |
V. nota in calce alla tabella che segue |
(1) Ancorquando nell'appatto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento, sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente.
(2) Per il combi nato | OPERE SPECIALIZZATE | Categoria Dm 15/5/98, n. 304 | Categoria Dm 25/2/82, n. 770 | Qualificaz. Obbligat. | IMPORTI (Euro) |
OS1 | Lavori in terra | S1 | 1 | ||
OS2 | Superfici decorale e beni mobili di interesse storico e | S2 | • | ||
OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | X0 | 0X0-0X | • | |
OS4 | Impianti elettromeccanici trasportatori | S4 | 5D-5D1-20 | • | |
OS5 | Impianti pneumatici e antintrusione | S5 | 5E | • | |
OS6 | Finlture di opere generali in materiali lignei, plastici, | X0 | 0X0-0X0 | ||
OS7 | Finlture di opere generali di natura edile | X0 | 0X0-0X | ||
OS8 | Finlture di opere generali di natura tecnica | S8 | 5H | ||
OS9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del | S9 | 9A-9B-9C-9E | • | |
OS10 | Segnaletica stradale non luminosa | S10 | 7 | • | |
OS11 | Apparecchiature strutturali speciali | S11 | • | ||
OS12 | Barriere e protezioni stradali | S12 | |||
OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | S13 | • | ||
OS14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti | S14 | 12B | • | |
OS15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali | S15 | 13C | • | |
OS16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica | S16 | 16E-161 | ||
OS17 | Linee teletoniche ed impianti di telefonia | S17 | 16M | • | |
OS18 | Componenti strutturali in acciaio o metallo | S18 | 17 | • | |
OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione | S19 | 18 | • | |
OS20 | Rilevamenti topografici | S20 | 19A-19B | • | |
OS21 | /Opere strutturali speciali | S21 | 19C-19D-19F | • | |
OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | S23 | 12A | • | |
OS23 | Demolizione di opere | S1 | |||
OS24 | Verde e arredo urbano | S1 | 11 | • | |
OS25 | Scavi archeologici | G2 | 3B | • | |
OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | G3 | 8 | ||
OS27 | Impianti per la trazione elettrica | G10 | 9D | • | |
OS28 | Impianti termici e di condizionamento | G11 | 5A | • | |
OS29 | Armamento ferroviario | S9 | 9A-9B-9C-9E | • | |
OS30 | Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi | G11 | 5C | • | |
OS31 | Impianti per la mobilità sospesa | S18 | 17 | • | |
OS32 | Strutture in legno | G1 | 2 | ||
OS33 | Coperture speciali | G1 | 2 | • | |
OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità | S8 | 5H | ||
Nota; Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali è prescritta nella superiore tabella la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate |
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Per i fini di cui all'ari. 24 del D. Legisl. 19 dicembre 1991, n. 406 (Suppl. Ord. n. 89 alla G.U. 27/12/1991, n. 302) si precisa che le Autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposi- zioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella località in cui dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l'esecuzio- ne dell'appalto, sono:
- PREFETTURA e QUESTURA Sedi provinciali
- ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione.
e la Sicurezza del Lavoro (Ministero della Sanità) Sede provinciale
-A.U.S.L - Azienda Unità Sanitaria Locale (Ministero della Sanità) » competente
- UFFICIO DEL LAVORO Sede provinciale
- ISPETTORATO DEL LAVORO ………………………………………………………………...………… » »
-VV.FF. - Comando dei Vigili del Fuoco »
».
contro gli Infortuni sul Lavoro . ............................…………………... | » | » | |
-INPS | - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ....………….………….. | » | ». |
- CASSA EDILE | …………………………………………………………………………… | » | » |
-INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione
Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 27, punto 46 (Piano delle misure di sicurezza).
Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di della L.R. 12/2011,
come successivamente modificata ed integrata, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qua- lificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i pro dotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
Le Amministrazioni od i responsabili dei Livori, ai .sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 testo unico , potranno verificare, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO
(Artt. 72,73,74 del Regolamento Generale)
Lavorazioni art. 72, comma 4, Reg. Gen. | Parti dell'intervento costituite da lavorazioni di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure superiore a 150.000 Euro | ||||||||||
Presenza di lavorazioni di cui all’articolo 72, comma 4, del reg. Gen. NON TUTTE di importo superiore al 15% dell’importo | Presenza di lavorazioni di cui all’articolo 72, comma 4, del reg. Gen. TUTTE di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto | ||||||||||
Eseguibile direttamente soto se in possesso di qualificaz. | Eseguibile direttamente anche se non in possesso di qualificaz. | Subappal- tabile | Eseguibile tramite ATI | Eseguibile direttamente solo se non in possesso diqualificaz. | Eseguibile direttamente anche se non in possesso di qualificaz. | Subappal- tabile | Eseguibile soto tramite ATI | ||||
G E N E R A L I | OG 1 | Editici civili... | • | • | • | • | • | ||||
OG 2 | Restauro.. | • | • | • | • | • | |||||
OG3 | Strade, ... | • | • | • | • | • | |||||
OG4 | Opere d'arte... | • | • | • | • | • | |||||
OG5 | Dighe | • | • | • | • | • | |||||
OG6 | Acquedotti, ... | • | • | • | • | • | |||||
OG 7 | Opere marittime... | • | • | • | • | • | |||||
OG8 | Opere fluviali, ... | • | • | • | • | • | |||||
OG9 | Impianti per... | • | • | • | • | • | |||||
OG 10 | Impianti per la... | • | • | • | • | • | |||||
OG 11 | Impianti tecnologici | • | • | • | • | • | |||||
OG 12 | Opere ed impianti... | • | • | • | • | • | • | ||||
OG 13 | Opere di ingegneria... | • | • | • | • | • | |||||
S P E C I A L I Z Z A T E | OS 1 | Lavori in terra | • | • | • | • | • | ||||
OS 2 | Superfici decorate... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 3 | Impianti idrico- | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 4 | Impianti | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 5 | Impianti | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 6 | Finiture di opere... | • | • | • | • | • | |||||
OS 7 | Finiture di opere... | • | • | • | • | • | |||||
OS 8 | Finiture di opere... | • | • | • | • | • | |||||
OS 9 | Impianti per la... | • | • | • | • | • | |||||
OS 10 | Segnaletica stradale... | • | • | • | • | • | |||||
OS 11 | Apparecchiature... | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
OS 12 | Barriere e-,. | • | • | • | |||||||
OS 13 | Strutture | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 14 | Impianti di... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 15 | Pulizia di,,. | • | • | • | • | • | |||||
OS 16 | Impianti per | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 17 | Linee telefoniche... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 18 | Componenti.. | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 19 | Impianti di reti... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 20 | Rilevamenti | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 21 | Opere strutturali... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 22 | Impianti di... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 23 | Demolizione di... | • | • | • | • | • | |||||
OS 24 | Verde e arredo. . | • | • | • | • | • | |||||
OS 25 | Scavi archeologici | • | • | • | • | • | |||||
OS 26 | Pavimentazioni .. | • | • | • | • | • | |||||
OS 27 | Impianti per la | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 28 | Impianti termici . | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 29 | Armamento | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 30 | Impianti interni... | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 31 | Impianti per la... | • | • | • | • | • | |||||
OS 32 | Strutture in legno | • | • | • | • | • | |||||
OS 33 | Coperture speciali | • | • | • | • | • | • | ||||
OS 34 | Sistemi antirumore. . | • | • | • | • | • |
CAPITOLO II
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE CONDIZIONI DI APPALTO
Art. 1
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti le opere e forniture necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art 8 ne forniscono la consistenza quantita tiva e qualitativa. e le caratteristiche di esecuzione.
2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA)
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente
a…….………………………….……… ….…€ 298.000,00
L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a .……...
€ 8.940,00 (3,00%) e non è soggetto a ribasso d'asta .
L'importo netto manodopera, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a .……...
€ 54.534,00 (18,30%) e non è soggetto a ribasso d'asta .
L'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a .....……………………………………………………………..…..€ 234.526,00
2.2. LAVORI A MISURA OD A CORPO - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
codice | Descrizione | Un. Mis. | Quantita' | Prezzo Unit. | Totale |
1.4.1.1 | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso | m² | 5.260,68 | 3,78 | 19.885,37 |
6.1.5.2 | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura | m² | 28.874,43 | 2,07 | 59.770,07 |
6.1.4.2 | Conglomerato xxxxx.xx del tipo chiuso per strato di collegamento ―binder‖ | m² | 35.681,74 | 1,70 | 60.658,96 |
6.1.5.1 | Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura | m² | 795,00 | 1,90 | 1.510,50 |
6.1.4.1 | Conglomerato xxxxx.xx del tipo chiuso per strato di collegamento ―binder‖ | m² | 3180,00 | 1,55 | 4.929,00 |
21.1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni | m² | 3.332,19 | 10,60 | 35.321,21 |
AP2 | Svellimento di orlatura di qualsiasi genere di qualsiasi sezione | m | 17,050 | 10,00 | 170,50 |
AP3 | Collocazione di orlatura di pietrame lavico già dismessa | m | 17,050 | 25,00 | 426,25 |
1.1.7.1 | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali in ambito urbano | m³ | 184,049 | 10,33 | 1.901,23 |
3.1.1.4 | Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, | m³ | 434,13 | 127,20 | 55.221,34 |
21.1.2.1 | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma | m³ | 10,277 | 390,20 | 4.010,09 |
6.2.11.2 | Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame | m | 28,550 | 71,50 | 2.041,33 |
6.2.16.1 | Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso | m² | 153,273 | 34,30 | 5.257,26 |
3.2.3 | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma | m² | 223,650 | 19,70 | 4.405,91 |
AP4 | Smonto e successiva ricollocazione della barriera di sicurezza esistente | acorpo | 1,000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
TERNA | Escavatore combinato | h | 68,000 | 84,91 | 5.773,88 |
AP1 | Messa in quota di botole in ghisa collocate nei pozzetti di ispezione stradali | cad | 40,000 | 80,54 | 3.221,60 |
6.6.21 | Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi | m² | 500,000 | 9,15 | 4.575,00 |
6.6.22 | Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, | m | 1.000,000 | 0,95 | 950,00 |
6.6.15.1 | CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. | cad | 14,000 | 142,70 | 1.997,80 |
AP5 | Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm | cad | 14,000 | 53,80 | 753,20 |
6.6.1 | Fornitura e collocazione di segnali stradali di forma triangolare | cad | 16,000 | 134,60 | 2.153,60 |
AP6 | Fornitura e collocazione di segnali stradali forma triangolare senza palo | cad | 16,000 | 45,70 | 731,20 |
6.2 | Fornitura e collocazione di segnali stradali di forma ottagonale | cad | 1,000 | 192,92 | 192,92 |
1.4.5 | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 -1.4.2 | m³ | 864,142 | 1,01 | 872,78 |
21.1.26 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori | m³ | 618,334 | 24,70 | 15.272,85 |
6.2.14.3 | Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o pavimentazione, | m | 80,000 | 42,30 | 3.384,00 |
TOTALE LAVORI | 298.000,00 | ||||
ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI (3,00%) | 8.940,00 | ||||
COSTO MANODOPERA INCLUSO NEI LAVORI ( 18,30%) | 54.534,00 | ||||
SOMMANO | 63.474,00 | ||||
RESTANO I LAVORI A BASE D’ASTA | 234.526,00 |
All’importo dei lavori, deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera entrambi non soggetti al ribasso d’asta, ai sensi del combinato di-sposto dell’art. 131, comma 3, del DLgs 163/2006, dell’art. 100 comma 1 DLgs 81/2008 e s.m.i. e dall’art. 82 comma 3 bis del DLgs 163/2006.
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diver- se opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quan- do nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui alla normativa vigente
I.'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch’ esso al ribasso d'asta.
Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
I lavori delle opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Demolizione di pavimentazione in mattonelle di asfalto;
Conglomerato bituminoso ―binder‖;
Conglomerato bituminoso ― tappetino‖;
Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo;
Scavo a sezione obbligata;
Conglomerato cementizio;
Trasporto materiale proveniente dalla scarificazione;
Messa in quota botole pozzetti stradali;
Nolo di escavatore combinato ―terna‖ e/o pala meccanica cingolata e/o gommata;
Stendimento di conglomerato cementizio;
Il presente progetto prevede inoltre il reimpiego del materiale proveniente dalla scarificazione dell’asfalto per colmare le scanalature della strada di campagna tratto a fondo naturale denominata Vicinale Fonte –Apa e Apa- Vituso;
Fornitura e posa in opera di segnalerica stradale;
Pavimentazione in autobloccanti cementizi.
3.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stes- so sarà corrisposto il compenso di cui alla lett. d) del precedente punto 2.1. (salvo diversa articolazione in Elenco Prezzi), per le seguenti incombenze:
• Provvedere all'esecuzione del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 24 del X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000 (X.X. delle dispo- sizioni in materia di espropriazioni per la p.u.),come modificato dal D. Lgs 27/12/2002 n. 302, di tutte le aree in progetto destinate ad essere espropriate in modo definitivo e risultanti dagli elaborati prog.i relativi alle espropr., con le modalità previste dallo stesso decreto.
• Eseguire e curare, con propria iniziativa e spese: la revisione dei piani particellari, l'individuazione degli effettivi pro- prietari, l'ottenimento dei decreti di accesso, le notifiche, la stesura dei verbali di consistenza ed immissione in posses- so con i necessari rilievi topografici, gli atti di accordo con le Ditte, la richiesta del decreto di espropriazione definitiva, le pubblicazioni e le notifiche previste per legge.
• Svolgere tutte le operazioni relative alla presa in possesso degli immobili ed alla estromissione degli occupanti, restan- do l'Amministrazione completamente sollevata da ogni relativa incombenza.
• Provvedere alla redazione del tipo di frazionamento per ciascuna Ditta, con relativa presentazione in Catasto Erariale per la volturazione degli immobili, alle registrazioni fiscali ed alle trascrizioni nei registri immobiliari.
• Provvedere infine a quant'altro necessario per definire sotto ogni aspetto il procedimento espropriativo (1) con l'accolla- mento di ogni spesa ed il pagamento di ogni tassa o diritto in relazione agli adempimenti predetti, con la sola esclusione delle indennità di occupazione, asservimento od espropriazione che faranno carico all'Amministrazione. Il tutto verrà fatto in nome e per conto della stessa la quale, a tal fine, da il più ampio mandato all'Appaltatore
L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagando le inden- nità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.
(1) L'Appaltatore riconosce espressamente all'Amministrazione il diritto di verificare, in ogni stadio, lo sviluppo del procedimento espropriativo, la regolarità e la legittimità formale degli atti e delle procedure, come pure la legittimità stessa dei beni, la documentazione circa la qualità dei conduttori dei fondi, ecc. L'Appaltatore assume, di conseguenza, l'obbligo di conformare la propria condotta alle prescrizioni che l'Amministrazione riterrà necessario od opportuno impartire in proposito. L'Appaltatore ha tenuto conto, nell'impegnarsi a dare finiti i lavori nel tempo contrattuale di tutti i tempi necessari all'espletamento delle operazioni finalizzate alla disponibilità degli immobili interessati dalla esecuzione dei lavori, escludendosi pertanto, salvo casi riconosciuti
dall'Amministrazione, la concessione di proroghe per eventuali ritardi. In ogni caso nessun danno od indennizzo potrà essere reclamato o richiesto dall'Appaltatore in dipendenza della ritardata disponibilità degli immobili.
Art.4
DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI DI APPALTO
4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE
L'offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma del Regolamento, attesti:
a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.
b) - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quel le di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.
c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per
la durata e l'entità dei lavori.
d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
e) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche i tempi previsti per la durata dei lavori.
f) - Di avere valutalo tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizza bili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
g) - Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria por l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
h) - Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
1) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza (1).
4.2. CONDIZIONI DI APPALTO
L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Art.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (2).
Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinala la eli rninazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.
5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE
Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessario:
a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
(1) Se ed in quanto allegati al progetto.
(2) Gli ordini di variazione disposti dalla Direziono Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo i casi previsti per legge.
b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non alteri l’impostazione progettuale);
b1) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) - nei casi previsti dall'art.1664, 2° comma, del Codice Civile;
d) - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possono pregiudicare la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione ( 1 ).
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera (2).
Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale, la risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Si richiamano altresì le determinazioni del l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 e 07.12.2000 n. 1.
Art. 6
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrat tuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rap presentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qual siasi efficacia.
Art. 6 bis
REPERIMENTO MANODOPERA E MAESTRANZE LOCALI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito), ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 22/05/2013 ―Inserimento dei bandi di gara della clausola per il reperimento di manodopera e maestranze locali con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione‖ ciascun concorrente dovrà impegnarsi già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50%, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale tramite Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera.
1) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. quando stabilito dalla legge quadro deilavoripublici 163/2006 recepita con LR 12/11.
2) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5% per gli altri lavori dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 7
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione del- l'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
a) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente agli articoli non abrogali dal Regolamento)
b) – Legge della Regione Sicilia 02 agosto 2002, n° 7; (limitatamente agli articoli non abrogati);
c) – Legge della Regione Sicilia 19 maggio 2003, n° 7; (limitatamente agli articoli non abrogati);
d) – Legge della Regione Sicilia 29 novembre 2005, n° 16; (limitatamente agli articoli non abrogati);
e) – Legge della Regione Sicilia 21agosto 2007, n° 20 e limitatamente agli articoli non abrogati
f) – Legge quadro sui lavori LL.PP. – Codice dei contratti -D.lgs. del 12/04/2006 n. 163 recepito dalla LR 12/07/2001 n. 12;
g) Regolamento di attuazione dei LL.PP. DPR 5/10/2010 n° 207
;
Art.8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Spe- ciale, anche i seguenti documenti:
a) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
e) - Le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
d) - Le norme emanate dal CNR.,le norme U.N.I.,le norme G.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
e) - L'elenco dei Prezzi Unitari;
f) - 11 Programma dei lavori (se ed in quanto predisposto);
g) - II Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Generale di Sicurezza (1);
h) - I seguenti disegni di progetto:
TAVOLA N° ELABORATI GRAFICI
i) -……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei docu- menti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qual- siasi tempo, durante il corso dei lavori.
Art.9
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
9.1. CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (2) del- l'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa (3) o rilasciata dagli intermediari finanziari, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
La cauzione e l’impegno di un fideiussore non sono richiesti per i lavori di importo a base d’asta fino a 150.000 €.
(1)II Piano Generale di Sicurezza è redatto per i lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30000 uomini/giorni
I contratti di appalto o di concessione se privi dei piani di sicurezza come previsto dalla legge quadro, sono nulli - Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione ai piani di sicurezza ove ritenga tale proposta di natura migliorativa. Questo a parità di condizioni di appalto.
(2) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi della norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%.
(3) La fidejussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fidejussione, dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9.2. CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore è obbligalo a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Il residuo pari al 25% è svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regola re esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con tratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il comple- tamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al paga- mento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti, sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (1).
9.3. COPERTURE ASSICURATIVE
9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel- l'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (2).
9.3.2. Assicurazione indennitaria decennale
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'Appaltatore (od ilConcessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (4). Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.
L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prov- visorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.
La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze.
9.3.3. Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti ai sensi della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in, nome e, per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui al comma 3.
Art. 10
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, lecitazione privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, avverrà entro sessanta giorni dalla stipulata.
Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto
(1 ) L’Ammnistrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
(2) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (3) Oggi 14 milioni di DSP (v.D. Min. LL.PP. 01.12.2000 - G.U. n. 285/2000).
(4) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
notificato all'Amministrazione (1). Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l'immediata ese- cuzione dei lavori.
11.1. CONSEGNA IN GENERALE
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge (2). Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza la conse- gna verrà effettuata dopo il deliberamento.
La consegna avverrà con le modalità prescritte dal Regolamento di attuazione della Legge Quadro.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere le facoltà previste dal Regolamento sui LL.PP.
11.2. CONSEGNA FRAZIONATA
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa d’impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge, e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di con- segna parziale (3).
In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal pro- gramma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dal Regolamento.
11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capi- saldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione, dei lavori.
La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla .con- segna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.
L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva auto- rizzazione
11.4. INIZIO DEL LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento)
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed All’incameramento della cauzione.
11.5. ANNOTAZIONI PARTICOLARI
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 12
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
II tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 ( centoottanta) decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (4).
(1) In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali.
(2) Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto.
(3) in linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnalo inizialmente una percentuale corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
(4) comunque l'ultimo comma del punto 11.2.
In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello. 0,05 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (1).
Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (2).
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplali dal pre- sente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regio- nale o nazionale (3).
Art. 13
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero tempo- raneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'anno determinata.
Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del presente Capi-
tolato.
Art. 14
IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - ACCELERAZIONE/
14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE TAB II-1 – Programma dei lavori
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di consegna.
L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma indicato nella presente tabella (4) o riportato nell'allegato N. di progetto.
Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali, lo. stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni...........dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavóri (5).
La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali
l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di..... giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3.
In linea generale l'Appaltatore, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamen- te compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavo- ro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari com- pensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
14.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE NON PREVISTO
Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, un premio di
(1) La penale per ritardata ultimazione sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.
(2) La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell'Organo di collaudo.
(3) II certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
(4) In questo caso si stabilisce che il tempo per gli apprestamenti iniziali è pari a o Tc.
Si specifica che tale programma è stato compilato tenendo conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni e quindi per tali giorni non potranno essere concesse proroghe di recupero per rallentamenti o soste.
(5) II programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma previsto dal Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
accelerazione di € ............................. (Euro ) per ogni giorno di anticipo
sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 (1). Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.
Nel caso di novazione del termine di ultimazione (TC) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.
Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (IC) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il rife- rimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (IC/Tc), al diminuito importo delle opere.
14.5. PIANO DI QUALITÀ
Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), l'Appaltatore sarà obbligato a redigere un docu- mento (piano di qualità di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, che preve- da, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
Art. 15 ANTICIPAZIONI NON PREVISTA
15.1. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE
L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appal- tatore l'interesse del % annuo.
15.2. ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE - GARANZIA - REVOCA
Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo ini- zio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l’anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.
L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
16.1. LAVORI IN GENERALE
In conformità a quanto disposto dal Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 50.000,00 (Euro CINQUANTAMILA) al netto del ribasso contrattuale, e dello 0,5% per la garanzia prevista dal regolamento (2).
L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 gior- ni, potrà essere derogato.
II certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria (3) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (4) dell'emissione del Cer- tificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accet- tazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile (5).
(1) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale.
(2) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsto dalla legge quadro e dal regolamento
Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto par le quali non sia stato tempestivamente emesso II certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
(3) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
(4) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.
(5) Il 2° comma dell’art. 1666 Cod. Civ. è il seguente ―il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, non produce questo effetto il pagamento di semplici acconti.‖
16.2. LAVORI A MISURA
16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del regolamento, sulla base dei prezzi unitari con- trattuali (offerti); sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l'impor- to degli oneri di sicurezza.
16.2.2. Alternativa 2 - Massimo ribasso
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del regolamento citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula; SAL x (1-IS) x R dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo complessivo lavori; R = Ribasso offerto.
16.3. LAVORI A CORPO (O FORFAIT)
La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tab. 1-1. con l'avvenenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro ese- guito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l'offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2.
16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla Tab. 1-1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l'importo degli oneri di sicurezza.
16.5. COMPENSO A CORPO
L'importo del .compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, .il compenso a corpo, costituisce per; l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente, previsti o no, dal presente Capitolato e dal Regolamento, non- ché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente .Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella pre- sentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti, a suo carico e di ritenersi per, gli stessi totalmente compensa- to, oltre che con i corrispettivi d'appalto, anche, con la somma,di cui al presente,titolo, se prevista, significandosi che la man- cata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l'Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essen- dosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.
16.6. MATERIALI IN CANTIERE
A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti del regolamento, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d'opera.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
16.7. LAVORI IN ECONOMIA
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordi- ne della Direzione Lavori, Saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prez- zi di contratto.
Art. 17
17.1. GENERALITÀ
Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.
Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dal- l'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Regolamento.
17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'inter- ramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli amma- loramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e del regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena
verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.
II compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiale .sarà limitato esclusivamente all'im- porto dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Ap- paltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera (1).
Art.18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Alt. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE-COLLAUDO
19.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove, le opere vengano riscontrate regolar- mente eseguite, l'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità-di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfet- ta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà consi- derato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto ne ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
19.2. CONTO FINALE
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del Regolamento, nel termine di: TRE MESI.dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministraz. appaltante per i provvedimenti di competenza.
Per i lavori finanziati dall’Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovrà ricevere lo Stato finale entro la metà del tempo stabilito per l’esecuzione del collaudo: nel caso, entro il termine di ………………………..
19.3. COLLAUDO
Nel caso di lavori fino a 200.000 Euro il certificato di collaudo sarà sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 500.000 euro, l’amministrazione potrà operare analoga sostituzione. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi TRE MESI dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di (2) TRE MESI dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dal Regolamento.
L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto), all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere esclu- se quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo.
II Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità previste del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancor- chè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ammi- strazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (3). Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quando attiene al termine di cui all'art. l669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
(1) V. comunque il 6° comma dell’art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto.
(2) In genere mesi tre. In ogni caso la collaudazione dei lavori dovrà essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
(3) V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma.
19.4. ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stes- se, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore (1).
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'alt. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrasse- ro non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tem- pestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessario constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.
Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappe- to), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico del- l'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli stra- ti dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi al massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.
Qualora i-rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'at- to del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.
ART. 21
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla, la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel- caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spet- terà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
(1) Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo nè aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.
Art. 22
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'e- secuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Dire- zione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospen- dendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavo- ri, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal regolamento.
Art. 23
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garan- tire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.
Art.24
DISCIPLINA NEI CANTIERI - D1REZ10NE TECNICA
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascen- ti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carat- tere formale.
La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.
Art.25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presen- te contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul- tanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relati- ve al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relati- vi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle asso- ciazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni del- l'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale,
25.2. TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzio- ne, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurati- vi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore (1).
25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI
Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavorato- ri mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatri- ci per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
25.4. VERIFICHE
Ai sensi del D.Lgs n: 81/2008, l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici (2) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre- sentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
(1) A valere sulla ritenuta suddetta l'Amministrazione potrà disporre i pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del contro finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
(2) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa.
Art. 26
ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col- lettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Am- ministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certifi-
cati di pagamento, previa diffida all'Appalt. a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comun- que a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di inte- ressi sulle somme trattenute.
26.1. ONERI PARTICOLARI
L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione, con cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avrà tuttavia la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Art. 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - SICUREZZA
Oltre agli specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
27.1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazio- ni esistenti.
27.2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
27.3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cas- serature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costru zioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento; è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
27.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecu- zione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei vei- coli e la continuità del traffico.
I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
27.6. La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia (1), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appal- tatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di .sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultima- zione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltatrice e per le opere consegnate.
27.7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predispo- sizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
27.8. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
27.9. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione,. la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
27.10. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
(1) Si richiama in proposito l'art. 22 della Legge 13 settembre 1982. n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.
27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefo- no e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
27.13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
27.14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
27.15. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
27.16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
27.17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per TAB. 11 - 2 - Schema tipo di cartello indicatore
• Amministrazione centrale ..............…………………………......................
• Committente ..............................…………………………………...............
• Ufficio competente ............................………………………………...........
• Titolo generale dell'opera ........................………………………….............
•Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quanto tecnicamente possibile):
• Titolo del lavoro in appalto………………………………………………..
•Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro (quanto tecnicamente Possibile)
• Estremi della legge o del piano……………………………………………
• Concessionario dell'opera........................................……………………….
• Impresa/e esecutrice (compresi i dati dì qualificazione per categorie ed importi oppure di Iscrizione alla C.C.I.A.A) .........................……….........
• Importo complessivo dei lavori……………………………………………
• Data di consegna del lavori ..................………………………...................
• Data contrattuale di ultimazione del lavori ............…………….................
• Coordinatore di progettazione .........................……………………............
• Progettista .............................................……………………………….......
• Assistente tecnico ....................................……………………………........
• Direttore del cantiere ..................................………………………….........
• Direttore dei .lavori ......................................………………………….......
• Coordinatore di esecuzione ........................……………………….............
• Ingegnere capo ......................................……………………………..........
• Subaffìdatario/i (compresi dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di Iscrizione alla C.C.I.À.A)………………………………...……
Nota: Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio competente (specificare per
esteso anche con l'Indirizzo della sede).
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pub- blici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali abilitazione d’impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. (1).
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimen to degli eventuali danni.
27.18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero inter rottiper l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
• Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:
27.19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
27.20. La fornitura di cartelli indicatorie la relativa instal lazione, nel sito o nei siti indicati, dalla Direzione, entro 5
giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00.recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 11-2, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoro so aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certifi- cato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
27.21. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a)- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b)- Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Rette, notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 (2).
27.22. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisio- nali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
27.23 riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
27.24. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione lavori.
(1) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed all'utilizzo delle stesse.
(2) Con un massimo di € 75,00 per quindicina.
27.25. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Ammini- strazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale labo- ratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:
Per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.1., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al cen- tigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C., oltre gli accessori
Per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Xxxxxxxxxx con relativi accessori;
Per la determinazione della densità massima, dell'umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Xxxxxxx Xxxx- dard e modificato, con relativi accessori;
Per la determinazione della densità in sito umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.
27.26. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di acccttazione o di esecuzione.
27.27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
27.28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
27.29- II ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
27.30. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stes- sa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai mate- riali forniti od ai lavori da altri compiuti.
27.31. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qual- siasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
27.32. L'autorizzazione al libero accesso, ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
27.33. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comun- que non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
27.34. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da diri- xxxx. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. l'art. 24 del presente Capitolato).
27.35. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni eco. che al riguardo fossero prescritti (1).
27.36. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Proget- tista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
27.37. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimen- sionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
27.38. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
27.39. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
27.40. La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contradditto- rio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
27.41. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.
27.42. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i mate- riali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
27.43. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi com- presi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati apposi- tamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell'Amministrazione.
27.44. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
27.45. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla sti- pulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
(1) L'Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui e devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impiantì e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta.
Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 l'Appaltatore, a norma del- l'art. 18, comma 8°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della stipula del contratto; detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurez- za almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori
Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a norma della legge quadro, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all'Amministrazione:
1)-Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell'eventuale Piano Generale di Sicurezza ;
2)-Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organiz- zazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso.
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interes- sato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'Amministrazione, per esigenze di adeguamento tec- nologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure genera- li di tutela di cui al citato decreto.
Infine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui al citato decreto e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
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Art. 28
ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
28.1. GENERALITÀ
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalla legge quadro e dal regolamento, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.
28.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dalla legge quadro anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Si richiama in particolare l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.46. ed il caso di cui all'art. 5 del presente Capitolato.
L'Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavo- ri eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.
Art.29
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI - FUSIONI
L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal Rego- lamento. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Qualora però nell'oggetto dell'appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono neces- sari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (1), e qualora ciascuna di tali opere dovesse superare altresì il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore (2).
29.1. SUBAPPALTO E COTTIMO
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la rea- lizzazione dell'intera opera appaltata e comunque, per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di imme- diata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dal Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.
L'Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavora- zioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano .sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.
In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) - che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbia- no indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) - che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) - che al momento del deposito del contratt di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs.163/06 in relazione alla prestazione del subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al DPR 207/2010;
4) — che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o ''del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal- l'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L'importo dei lavori affidati, in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere cor- risposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, o cottimista con la specificazione del relativo, importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun paga- mento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cot- timista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni del- l'autorizzazione da, parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la .documentazione comprovan- te l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza.
29.2. NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% del- l'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
29.3. DIVIETI ED OBBLIGHI
II contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qual- siasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui al D.Lgs 163/2006 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti com- porterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associa- zione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali del Regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di
(1) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nel Regolamento, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
(2) Salvo quanto previsto dal D..Lgs 163/2006
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell'ari. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
E’ vietato ancora all'Appaltatore, a norma della L. 23 ottobre I960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subap- palto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall'Amministraz. (1). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzio-
ne dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contralto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (2).
29.4. FUSIONI E CONFERIMENTI
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pub- bliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'alt. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 163/2006.
Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capo- verso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Art. 30
30.1 GENERALITÀ
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appal- tati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.
b) — Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote- per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) — Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
d) — Per. i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicita mente richiamati.
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti a qualsiasi volontà.
30.2 REVISIONE DEI PREZZI
L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero inter- venire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.
30.3 PREZZO CHIUSO
Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale (3) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 31 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento
(1) Per icrediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006.
(2) L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia del contratto oltre alle certificazioni di cui al n. 4, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
(3) Tale % è fissata (con decreto del Ministro dei LL.PP. da emanarsi entro il 30 -06 di ogni anno), nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglian-
za, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclu- sivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sus siste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Art. 32
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l'Amministrazione.
Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.
Art. 33
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto (1). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante cer- tificato della Camera di Commercio, e nel caso di Società, .mediante appositi atti legali.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestiva- mente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.
Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento.
Art. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
34.1. ACCORDO BONARIO
Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione entro 90 giorni dall'opposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accor- do bonario.
L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Tale propo- sta, se accettata dall'Appaltatore, formerà oggetto di apposito Verbale di accordo bonario che sarà sottoscritto, su convoca- zione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore: Con questo si determinerà la definizione di ogni conte- stazione insorta sino a quel momento.
Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state ogget to della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla tra- smissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del Regolamento.
34.2. ARBITRATO
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l'Autorità di cui al D.Lgs 163/2006.
34.3. GIUDIZIO ORDINARIO
Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi del- l'art. 20 del C.P.C. al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
34.4. TEMPO DEL GIUDIZIO
Qualora l'Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovrà propor- re domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dal regolamento.
(1) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione appaltante.
CAPITOLO IV
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO, A MISURA
Art.35
VALUTAZIONE DEI LAVORI- CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.
Art.36
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO, A MISURA
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell’importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.
Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall’Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’Appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta.
la contabilità dei lavori a misura sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto. Il ribasso sarà applicato sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera di cui ai punti 20 e 21 della tabella B. Pertanto l’importo netto del SAL deriverà, dalla seguente formula:
— [SAL*(1 - (1-IS-IM)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento);
— IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori;
— IM = Importo costo manodopera/Importo complessivo dei lavori;
— R = Ribasso offerto);
OPERE ESCLUSE DALL’IMPORTO A CORPO
Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all’Elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Tali opere potranno essere escluse dall’importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall’importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell’eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata.
L’eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell’edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per l’altezza dell’edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l’altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.
Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.
Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA
Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Art.37
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
PARTE II
SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPITOLO V
QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN GENERE
Art.38
Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella parte generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla normativa vigente.
Il progetto esecutivo finale degli impianti, se eseguito dall’Appaltatore, dovrà essere approvato dal Committente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi e presentato contestualmente alla campionatura di tutti gli elementi; inoltre se eseguito dal Committente, dovrà essere consegnato all’Appaltatore almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi.
Le caratteristiche di ogni impianto saranno così definite:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Sulla base di quanto introdotto nel d.m. 08/01/1997 n° 99 - allegato 1, gli impianti di fognatura, che possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque bianche (meteoriche) e nere (provenienti dalle attività umane in genere) o a sistema unitario, sono articolati nelle seguenti sezioni:
– rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento delle acque nere e bianche nell’ambito delle aree servite;
– impianti di trasporto, per il convogliamento – con collettore od emissario – delle acque agli impianti di depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al riuso (trasporto secondario);
– impianti di depurazione, destinati ad ottenere caratteristiche dell’acqua compatibili con il ricettore.
Viene inoltre definito il distretto di fognatura come costituito da una porzione di rete di raccolta per la quale, sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita.
Si definiscono infine settori di fognatura, quelle parti di rete di raccolta caratterizzate dalla possibilità di essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano eseguire misure occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore può essere una parte di distretto o può comprendere aree appartenenti a più distretti.
Si faccia inoltre riferimento all’art. 27 del d. lgs. n° 152 del 11/05/99 e all’art. 1 del d.lgs. n° 258 del 18/08/00.
ART.39
Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:
a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati;
b) verifica del montaggio degli elementi costituenti l’impianto e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta regola d’arte e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente.
La provenienza dei materiali dovrà sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che si riserva in qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese dell’impresa, ai competenti laboratori per la verifica e l’accertamento delle caratteristiche tecniche richieste. L’Appaltatore non avrà comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per il prelievo dei campioni.
In particolare per le tubazioni in calcestruzzo sono previste le seguenti prove:
a) Prova di resistenza meccanica: viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore di carico regolabile in legno duro, collocato lungo la generatrice superiore.
I tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno duro lungo la generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi con diametro nominale superiore ad un metro le travi di appoggio possono essere due, distanziate una dall’altra di cm 8 netti, solidalmente unite da un supporto inferiore.
Tra le travi e la superficie esterna del tubo è inserito uno strato di gesso.
Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico raggiunto quando, a pressione crescente, l’indicatore non sale più.
Il carico di rottura limite, riferito a un metro di tubo, non potrà essere in nessun caso inferiore a Kg 100 per ogni cm di diametro interno del tubo.
Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del quale si verifica la prima fessura con dimensioni minime di mm 0,20 di larghezza e m 0,30 di lunghezza.
Nella relazione di prova deve inoltre essere indicato anche il carico in corrispondenza del quale è comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo.
Il carico di fessurazione limite, riferito ad un metro di tubo, non potrà essere inferiore in nessun caso a Kg 80 per ogni centimetro di diametro.
Resta in ogni modo definito che i tubi dovranno sopportare un carico equivalente a quello risultante dai calcoli statici ( tenuto conto dei coefficienti di sicurezza) effettuato sulla base dei carichi previsti per i ponti di prima categoria dal d.m. 02/08/1980 e da eventuali successive disposizioni.
b) Prova di impermeabilità in stabilimento
Due o più accoppiati, sottoposti ad una pressione d’acqua corrispondente a 0,5 bar, non devono dar luogo a perdite, né a comparsa di gocce sulla superficie esterna.
La comparsa di macchie di umidità non è invece determinante per il giudizio di impermeabilità.
c) Prova di impermeabilità su tratte di tubazioni in opera comprendenti i giunti e le camerette d’ispezione
La prova di tenuta dovrà essere eseguita su tratte di tubazioni comprendenti almeno una cameretta d’ispezione.
Si procederà al riempimento con acqua nella tratta in questione lasciando per un’ora il tutto pieno per consentire l’imbibizione dei calcestruzzi; indi si procederà al successivo riempimento fino a cm 50 al di sopra dell’estradosso della tubazione.
La prova d’impermeabilità si riterrà superata qualora la perdita in un’ora sia inferiore a 1,5 litri per ogni metro quadrato di superficie interna bagnata.
Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura.
L’esito negativo di una di queste prove giustifica il rifiuto di tutta la fornitura.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 prevede che nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema di fognatura separata. (Si veda anche l’art. 141 - Capo XXII della L. n° 388 del 23/12/00)
In tali zone si prevede l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed armati in modo da evitare l’emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l’acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti, se previste, dalla rete di drenaggio urbano.
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.
Si fa inoltre riferimento all’art. 27 - Capo III del d.lgs. 152 dell’11/05/99 relativo alla tutela qualitativa della risorsa:
criteri generali della disciplina degli scarichi.
Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L’Appaltatore dovrà, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalità esecutive; l’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire degli elaborati grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
In generale si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il più possibile, il numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.; sono tassativamente da evitare l’utilizzo di spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produttori per garantire la perfetta tenuta; nel caso di giunzioni miste la Direzione Lavori fornirà specifiche particolari alle quali attenersi.
L’Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all’uso ed alla posizione di tutte le tubazioni in opera.
Le condutture interrate dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m sotto il piano stradale.
Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la perfetta tenuta delle stesse a cura e spese dell’impresa; nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese dell’impresa.
TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO SEMPLICE
Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste armatura metallica.
I tubi in calcestruzzo di cemento dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo R 425 con resistenza caratteristica cubica R’bk 350 Kg/cmq e con inerti allo stato sciolto.
Dovranno essere confezionati in stabilimenti specializzati con procedimento di tipo industriale controllato ed avere le estremità sagomate ad incastro semplice per l’innesto tra loro. Gli spessori minimi ammessi sono riportati nella tabella che segue:
Diametro interno in cm | Spessore in mm |
10 | 25 |
12 | 30 |
15 | 30 |
20 | 30 |
25 | 35 |
30 | 40 |
40 | 40 |
50 | 50 |
60 | 60 |
70 | 70 |
80 | 80 |
100 | 100 |
TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO
I tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di tipo vibrocompresso.
Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una casseforma metallica contro la quale il conglomerato cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino cilindrico rotante.
Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia casseforma fissa nella quale il calcestruzzo viene costipato per mezzo di apparecchiature vibranti. I tubi devono essere confezionati con un getto monolitico di calcestruzzo con caratteristiche uniformi, avere superfici interne lisce ed estremità con la fronte perpendicolare all’asse del tubo.
Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilità di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, l’impermeabilità e la durata nonché la sicurezza dell’armatura contro la ruggine od altre aggressioni.
I tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando idonee apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e dei prodotti.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alla profondità di posa, alla natura del terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami ed alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.
Prima di dar corso all’ordinazione, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori le caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) nonché le particolari modalità seguite nella costruzione.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del fornitore, restando comunque inteso che ogni responsabilità in ordine alla rispondenza dei tubi alle prescrizioni di capitolato, nei riguardi dell’Amministrazione Appaltante, sarà esclusivamente a carico dell’Appaltatore.
L’assortimento granulometrico nell’impasto dovrà essere convenientemente studiato per garantire adeguate caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilità. Gli inerti dovranno essere lavati e saranno costituiti da sabbia silicea e da pietrisco frantumato o ghiaietto, suddiviso in quattro classi granulometriche con dimensioni comprese fra i 3 e i 15 millimetri.
Il legante impiegato nell’impasto sarà costituito da cemento ad alta resistenza classe R 425 ed il rapporto acqua cemento non dovrà essere superiore a 0,30. La resistenza caratteristica del conglomerato non dovrà essere inferiore a 350 Kg/cm2.
Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni devono risultare dai calcoli statici, nei quali si è tenuto conto anche delle profondità di posa. Il tondino sarà avvolto in semplice o doppia spirale (con passo compreso tra 10 e 15 cm) e saldato elettricamente alle barre longitudinali, di numero e diametro sufficiente a costituire una gabbia resistente, non soggetta a deformarsi durante la fabbricazione.
È prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.
Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per l’esecuzione delle opere in c.a. e sottoposto alle prove previste dalle norme stesse.
Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzzo all’esterno e da cm 4 all’interno (compatibilmente con lo spessore del tubo) e in ogni caso non meno di cm 2.
Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50.
Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non più di mm 3 per ogni metro di lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm 600, e non più di mm 5 per ogni metro di lunghezza per i tubi con diametro oltre i mm 600.
Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire l’alloggiamento dell’anello di gomma per la tenuta idraulica delle giunzioni.
Le prove sulla fornitura delle tubazioni sarà affidata ad un istituto specializzato e la scelta dei tubi da sottoporre a prova sarà effettuata dalla Direzione Lavori che potrà prelevarli sia in fabbrica che in cantiere. I costi delle prove sono a carico dell’Appaltatore.
La congiunzione dei tubi verrà effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel giunto a bicchiere del tubo precedente. La tenuta idraulica dei giunti sarà assicurata da una guarnizione in gomma interposta fra le due tubazioni. Le guarnizioni potranno essere applicate al momento della posa in opera oppure incorporate nel getto dei tubi.
Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite da un anello in gomma antiacido ed anti invecchiante, della durezza minima di 45 Shore, montato sul maschio del tubo. Le guarnizioni incorporate nel getto sono costituite da profilati chiusi in gomma del tipo sopra descritto, montati prima del getto sull’anello di base della cassaforma e quindi inglobati nel getto stesso durante la fabbricazione del tubo.
I tubi di grès devono essere di vero grès ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o bicchiere. Le tubazioni dovranno inoltre riportare il marchio del produttore e l’anno di fabbricazione.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e le estremità opposte saranno lavorate esternamente a scannellatura.
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
La tenuta idraulica delle giunzioni dovrà essere garantita da guarnizioni in resine poliuretaniche colate in fabbrica con le caratteristiche di 20 Kg/cm2 di resistenza a trazione, 90% di allungamento a rottura e con durezza di 65 Shore A.
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente con la pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.
La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) e dagli alcali impermeabili in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba più del 3,5% in peso. Le normative che riguardano questi tipi di tubazioni sono:
a) Norma UNI EN 295/1 ―Tubi ed elementi complementari in grès e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Specificazioni‖;
b) Norma UNI EN 295/1 ―Tubi ed elementi complementari in grès e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova‖.
c) Norma UNI EN 295/2 ―Tubi ed elementi complementari in grès e relativi sistemi di giunzione, destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualità e campionamento‖.
Le tubazioni in fibro-cemento dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella norma UNI 5341 ―Tubi, giunti e raccordi di fibro-cemento per fognature urbane‖ e nella norma UNI 7517 ―Guida per la scelta della classe dei tubi per condotte di fibro-cemento sottoposte a carichi esterni e funzionanti con o senza pressione interna‖. Tali norme si intendono qui integralmente riprodotte e pertanto facenti parte del presente Capitolato.
Le tubazioni saranno collegate fra loro mediante giunti di fibro-cemento a manicotto con interposte guarnizioni elastomeriche. In ogni caso esse dovranno avere gli stessi requisiti di impermeabilità previsti per le tubazioni in grès poste in opera.
TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO
Le norme UNI che trattano dei tubi in polivinile sono:
– UNI 7443 ―Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico e ventilazione all’interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti ’’;
– UNI 7447 ―Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti ’’;
– UNI 7448 ―Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova‖;
– UNI 7449 ―Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova‖.
Dovrà essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate dovranno essere muniti del
―Marchio di conformità‖ rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
In materia si fa richiamo al d.m. 12/12/1985 in G.U. n. 61 del 14/03/86 riguardante ―Norme tecniche relative alle tubazioni‖.
Le caratteristiche meccaniche delle tubazioni di mescolanze a base di PVC, riportate di seguito, sono specificate nella norma UNI 7443.
Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilità delle tubazioni in grès. I giunti di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro materiale elastometrico.
I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari con diametro interno di cm 60 oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70.
Potranno essere realizzati in ghisa G 15 secondo le norme UNI 668, in ghisa sferoidale tipo GS400-12 o GS500-7 secondo le norme UNI 4544, oppure di tipo misto in ghisa con inserimento di parti in calcestruzzo. Tutti i chiusini dovranno avere una resistenza a rottura di 40 ton.
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.
Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza in meno.
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti previsti dalle normative vigenti.
Per le caratteristiche ed i limiti di accettazione si veda BASSI A., Capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione di opere edili con riferimento alla norma UNI 8290, Maggioli Editore.
Inerti ed aggregati - In base al d.m. 09/01/1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanza organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità, convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
Sabbia - In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
– di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
– di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
– di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela | Luce netta (in mm) | Residuo cumulativo (percentuale in peso) |
2,00 UNI 2331 | 2,00 | 0 |
1,70 UNI 2331 | 1,70 | 5 ± 5 |
1,00 UNI 2331 | 1,00 | 33 ± 5 |
0,50 UNI 2331 | 0,50 | 67 ± 5 |
0,15 UNI 2331 | 0,15 | 88 ± 5 |
0,08 UNI 2331 | 0,08 | 98 ± 2 |
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g.
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le ―Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche‖.
Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.
Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
– di 4 cm se si tratta di volti di getto;
– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.
MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI
In base al d.m. 03/06/1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2°C. L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
In base al d.m. 09/01/1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3
Sabbia 0,85/1,00 m3
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3
Sabbia 0,90/1,00 m3
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).
Calce spenta in pasta 0,35/0,4 m3
Sabbia vagliata 0,800 m3
d) Malta grossa di pozzolana.
Calce spenta in pasta 0,22 m3
Pozzolana grezza 1,10 m3
e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta 0,25 m3
Pozzolana vagliata 1,10 m3
f) Malta fina di pozzolana.
Calce spenta in pasta 0,28 m3
g) Malta idraulica.
Calce idraulica da 3 a 5 q
Sabbia 0,90 m3
h) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3
Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q
i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale da 3 a 6 q
Sabbia 1,00 m3
l) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q Sabbia 1,00 m3
m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q
Sabbia 1,00 m3
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta 0,45 m3
Polvere di marmo 0,90 m3
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune 0,15 m3
Pozzolana 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica da 1,5 a 3 q
Sabbia 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.
Cemento da 1,5 a 2,5 q
Sabbia 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento da 3 a 3,5 q
Sabbia 0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
In riferimento al d.m. 03/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente:
- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;
- da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario attorno all’asse del recipiente.
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:
VELOCITÀ | PALETTA MESCOLATRICE giri/minuto | MOVIMENTO PLANETARIO giri/minuto |
Bassa | 140 ± 5 | 65 ± 5 |
Alta | 285 ± 10 | 125 ± 10 |
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine.
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
– si versa l’acqua nel recipiente;
– si aggiunge il legante;
– si avvia il miscelatore a bassa velocità;
– dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi;
– si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
– si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi;
– si miscela ad alta velocità per 1 minuto.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Per ciascuna delle principali forniture l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese allo sviluppo dei particolari costruttivi e, se richiesto, all’esecuzione di un campione da sottoporre alla Direzione Lavori per le eventuali modifiche e per l’approvazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita a regola d’arte, con particolare riguardo alle saldature, giunzioni e forgiature. I manufatti in ferro che non dovranno essere zincati, dovranno essere forniti già verniciati con una mano di minio.
A posa ultimata, i serramenti ed i relativi congegni di manovra dovranno essere controllati e registrati onde assicurarne il regolare funzionamento.
La zincatura delle opere in ferro dovrà essere eseguita ad immersione e la quantità di materiale apportato non dovrà essere inferiore a 0,500 Kg per metro quadrato di superficie zincata.
È tassativamente prescritto che i gradini alla marinara nelle camerette e nei torrini siano realizzati in acciaio inossidabile.
ART.41
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.
Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di fognatura occorre seguire tre principi:
a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;
b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;
c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e xxxxxx, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
DISPONIBILITÀ DELLE AREE RELATIVE - PROROGHE
Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, l’amministrazione provvederà a porre a disposizione le aree necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti d’occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, l’Imprenditore edile avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti. L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici,
provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l’Impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera; si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento ed il deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dell’Impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori.
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.
L’Imprenditore edile deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA
Saranno spinti alla profondità indicata dalla Direzione Lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’Impresa ogni danno a persone o cose che potrà verificarsi.
Qualora in considerazione della natura del terreno, l’Impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la fognatura in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedersi il permesso alla Direzione Lavori.
L’Impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutto il materiale sabbioso, ghiaioso e non argilloso, provenienti dagli scavi, in quanto disponibile ed adatto, a giudizio della Direzione dei Lavori.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali successivi di eguale altezza di circa 30-40 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione.
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’appaltatore.
Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire danneggiamenti a strutture e fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.
L’Impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone ed alle
cose.
Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa delle tubazioni confezionate fuori opera e dei pezzi speciali relativi,
l’Impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l’Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla Direzione Lavori e custoditi presso la stazione appaltante. I direttore lavori visionerà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrispondano ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni saranno rifiutati e l’appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.
La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.
I tubi saranno posti su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a x.xx 1,50 di cemento dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla Direzione Lavori.
I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremità affacciate; l’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.
Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto allineamento con il proprio asse e parallele alle pareti. Le tubazioni orizzontali, inoltre, devono essere posizionate con l’esatta pendenza loro assegnata in sede di progetto.
La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti delle tubazioni producano rotture. Nella connessura ortogonale così formata dovrà quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere.
Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La Direzione Lavori potrà autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni
possibili, evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione principale e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.
I pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta connessione fra le diverse parti della rete, senza creare discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze. È sconsigliato l’uso delle derivazioni piane a doppio T così come non devono mai essere usate curve ad angolo retto nelle tubazioni orizzontali. È consigliabile realizzare la connessione tra le diramazioni e le colonne con raccordi formanti angolo con la verticale prossimo a 90°. I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con raccordi che limitino il più possibile, ove non eliminino completamente, variazioni di velocità e/o altri effetti nocivi.
Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato da una fune o mediante tappi pneumatici, per impedire l’introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.
I tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.
Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un comportamento elastico.
È consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di apparecchiature o materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. Ove questo non sia possibile è necessario realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni in grado di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di scarico eventuali perdite.
Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con cemento tipo 325 dosato a x.xx 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.
I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con x.xx 3,50 di cemento 325 per mc di impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondità della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o concorsi di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa ¼ del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi di alloggiamento per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, salvo contraria disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.
Le camerette d’ispezione vanno previste:
a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione;
b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;
c) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm;
d) ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 100 mm;
e) ad ogni confluenza di due o più provenienze;
f) alla fine di ogni colonna.
Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere protette con un rivestimento anticorrosivo realizzato con resine epossidiche.
Prima della stesa della resina dovrà essere applicata una mano di aggrappante.
Il rivestimento dovrà essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non inferiore a 600 micron. Il tipo di resina da utilizzare dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori la quale potrà richiedere l’esecuzione, presso un Istituto specializzato di sua fiducia, di prove volte ad accertare la resistenza chimica, l’impermeabilità, la resistenza a compressione ed a trazione, la resistenza ad abrasione ed ogni altra verifica a suo giudizio necessaria per definire la qualità dei prodotti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscio per non opporre attrito alle acque e anche per ridurre le
possibilità di adesione delle parti solide trascinate dall’acqua. Prima di effettuare la spalmatura occorre spazzolare le superfici per asportare polveri, particelle incoerenti e corpi estranei.
Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia o formazione di condensa sulle superfici da trattare, potendo un elevato tasso di umidità nell’aria causare al film una parziale o totale perdita delle caratteristiche del film secco.
L’applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora appiccicoso e nel senso ortogonale al sottostante.
Durante l’applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infiammabili in genere e per i prodotti epossidici in particolare.
POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori avranno dimensioni interne di cm 50 x 50 x 90 oppure cm 45 x 45 x
90. La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel caso che il pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sarà di norma in calcestruzzo del tipo senza bicchiere, del diametro interno di cm 12.
I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
ALLACCIAMENTO AI CONDOTTI DI FOGNATURA DEGLI SCARICHI PRIVATI E DEI POZZETTI STRADALI
Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere realizzati (salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di cemento opportunamente rinfiancati.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi di grès ceramico o PVC rigido.
Nell’esecuzione delle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego di pezzi speciali di raccordo e di riduzione.
Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non creare sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualità di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non esistono sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione Lavori.
Per l’inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovrà procedere con ogni diligenza onde evitare la rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere all’interno del tubo e gettando all’esterno dello stesso un blocco di ammaraggio in calcestruzzo onde ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grès ceramico dovranno essere predisposti appositi pezzi speciali.
In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per mezzo di una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa l’interposizione di una apposita guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco. L’Impresa resterà in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative, nonché al risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a Terzi.
TUBI INFISSI MEDIANTE SPINTA IDRAULICA
Nell’onere per la fase di preparazione del lavoro sono a carico dell’Appaltatore la fornitura ed installazione delle presse di spinta e di tutte le apparecchiature necessarie per l’infissione mediante spinta idraulica della tubazione, compresi gli eventuali noleggi di macchinari ed apparecchiature necessarie a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte.
È pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario e le apparecchiature usate per la realizzazione dell’opera.
Di norma la tubazione da infiggere sarà in calcestruzzo di cemento prefabbricato armato con acciaio qualità FeB44K ad aderenza migliorata, con doppia armatura circolare e longitudinale con spessori calcolati, ai sensi delle norme vigenti, in modo da poter resistere ai carichi permanenti e accidentali trasmessi dalle opere sottopassate (strade, manufatti e rilevati ferroviari, ecc.).
La distanza dell’armatura dall’interno del condotto dovrà essere di almeno 4 cm e la sollecitazione a trazione del ferro non dovrà superare 2.200 Kg/cm2.
Il calcestruzzo impiegato per la costruzione degli elementi della tubazione dovrà avere una resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione R’bk = 350 Kg/cm2 con l’impiego di cemento R 425.
Gli elementi della tubazione della lunghezza minima di m 2 dovranno avere le giunzioni a tenuta idraulica ed essere prive di saldature metalliche circonferenziali.
La pendenza della tubazione e le sue tolleranze planimetriche verranno stabilite dalla Direzione Lavori per ogni singola opera mentre le tolleranze altimetriche sono ammesse nelle seguenti misure:
+ 1 cm (diminuzione della pendenza)
– 2 cm (aumento della pendenza)
ogni 10 metri di tubazione partendo da monte.
Sono a carico dell’Appaltatore: lo scavo necessario per l’infissione della tubazione ed il sollevamento del materiale di risulta fino al piano superiore del cantiere di lavoro, la fornitura dell’acqua di lavoro, la fornitura dell’energia elettrica, l’impianto di ventilazione in sotterraneo, i calcoli statici approvati dall’ente interessato all’attraversamento, le prove dei materiali, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.
MASSICCIATE IN MISTA DI CAVA E RELATIVA CILINDRATURA
Le massicciate della carreggiata, da costituirsi in misto arido di ghiaia e sabbia di cava, dovranno essere formate a strati di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionale sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma il cassonetto di mista verrà posato a strati successivi che verranno assestati tramite cilindratura.
La stesa del misto avverrà a mezzo di pale gommate o cingolate; l’esatta distribuzione del materiale e la formazione delle pendenze necessarie dovrà essere effettuata con l’ausilio di macchine motolivellatrici automatiche (grader).
Per la cilindratura si dovrà impiegare un rullo compressore vibrante di peso adeguato.
La cilindratura dovrà essere condotta procedendo dai fianchi della massicciata verso il centro. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno 20 cm della zona precedentemente cilindrata, e la prima zona marginale sia compresa assieme ad una xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 00 cm.
Tutte le cilindrature debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita risulti il più possibile addensata ed omogenea, pronta per la successiva posa della sovrastruttura. A lavoro ultimato, la superficie risultante dovrà essere perfettamente parallela a quella prevista per il piano viabile. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare dalla sede stradale a spese dell’Impresa il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi qualora il materiale non fosse stato messo in opera con le dovute attenzioni e con le modalità prescritte, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alla ―Norme per l’accettazione di pietrischi, graniglie, sabbie e addittivi per costruzioni stradali‖ di cui al fascicolo n° 4 del C.N.R., ultima edizione.
POSA IN OPERA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI
I conglomerati bituminosi dovranno essere stesi ad una temperatura non inferiore ai 100 °C. In ogni caso si dovranno usare nel trasporto e nella stesa tutte le cure necessarie ad impedire di modificare o sporcare la miscela con terra od elementi estranei.
La stesa del ―tout venant‖ sarà eseguita in strati di spessore non superiore a cm 10, mentre il conglomerato bituminoso del manto d’usura sarà steso in una sola volta ed in modo da evitare ogni irregolarità e disuguaglianza del manto.
Prima della stesa del manto d’usura si dovrà provvedere ad una accurata pulizia del piano viabile; dovrà inoltre essere eseguito un trattamento di ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 1 Kg al mq. La cilindratura dei manti dovrà essere eseguita con rulli a rapida inversione di marcia del peso di almeno 4 tonnellate.