Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale
Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o ogni aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazionedell'assicurazione, ai sensi dell'art. La mancata comunicazione 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da parte sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Resta salvo, inoltre, quanto previsto all’art.24 in tema di acquisizione di nuovi beni. A parziale deroga dell'art. 1897 del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzoCodice Civile, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato/Contraente/Assicurato.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Variazioni del rischio. Qualora nel corso Il contraente o l’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione rischio. Per aggravamento del rischio (Artsi intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. 1897 Codice Civile) o Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio (Artrilevante. 1898 Codice Civile) per effetto Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di disposizioni di legge merito o di regolamentilegittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso che comporti una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli arttdel precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazionedell’assicurazione ai sensi dell’art. La mancata comunicazione 1898 C.C.. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato dell’assicurato di circostanze aggravanti una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio rischio, successivamente intervenuta, non comporteranno ipso facto la decadenza del pregiudica il diritto di indennizzoal risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesattezze o inesatte dichiarazioni non siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di percepire circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la differenza di relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento con decorrenza dalla data in cui la circostanza si è verificatale circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Samples: Polizza RCT/O
Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione 1. Per variazione del rischio (Artsi intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. 1897 Codice Civile) o un aggravamento Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio (Artdeve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. 1898 Codice CivileLe variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo ese mplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Azienda contraente come ad esempio: variazione significativa del numero dei dipendenti; adozione di strumenti per la riduzione del rischio; delibere dell’Azienda che impattano sulle competenze e sul le funzioni svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato.
3. L’Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
4. In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l’Azienda dall’obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall’Azienda sono considerati sufficienti per l’apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della polizza.
5. L’eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione della polizza assicurativa, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti artt. 1), 2) e 4), non sarà invocata dalla Compagnia come motivo di impugnazione per effetto la liquidazione dell’indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede. Restano comunque ferme le disposizioni di legge o di regolamenticui agli artt. 1896, le citate disposizioni 1897 e1898 del Codice Civile non si applicherannocodice civile, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica ed in tali casi: • l’eventuale variazione del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere decorrerà dal momento in cui la circostanza il mutamento del rischio si è verificata. Nel caso verificato e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di diminuzione apposita appendice; • la regolazione del rischio premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell’annualità assicurativa in cui si è verificata la Società è tenuta a ridurre il variazione di rischio; • ove l’Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all’indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l’obbligo di corrispondere l’eventuale premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..aggiuntivo.
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Samples: Assicurativo
Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o ogni aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazionedell'assicurazione, ai sensi dell'art. La mancata comunicazione 1898 del Codice Civile. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da parte sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. A parziale deroga dell'art. 1897 del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzoCodice Civile, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.
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Samples: Assicurazione Auto
Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione Per aggravamento del rischio (Artsi intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. 1897 Codice Civile) o Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente/Assicurato in grado di determinare un aggravamento del rischio (Artrilevante. 1898 Codice Civile) per effetto Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di disposizioni di legge merito o di regolamentilegittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso che comporti una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli arttdel precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolareTuttavia, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione l’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato dell’assicurato di circostanze aggravanti una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio rischio, successivamente intervenuta, non comporteranno ipso facto la decadenza del pregiudica il diritto di indennizzoal risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesattezze o inesatte dichiarazioni non siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di percepire circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la differenza di relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento con decorrenza dalla data in cui la circostanza si è verificatale circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). Nel caso di diminuzione del rischio rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Samples: Insurance Agreement
Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c...
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ed Amministrativa Professionale
Variazioni del rischio. Qualora nel corso La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) ., sempre che il Contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un aggravamento del rischio premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica aumento del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto decorrenza dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso data in cui le nuove mansioni non circostanze aggravanti siano riconducibili ad una qualifica assicurabilevenute a conoscenza della società o, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In in caso di riduzione o aggravamento sinistro, conguaglio del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazionepremio per l’intera annualità). La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto la decadenza del diritto di indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificataverificata e sino all’ultima scadenza di premio. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni. Nel caso di diminuzione del rischio la Società società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato dell’assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
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Samples: Insurance Policy
Variazioni del rischio. Qualora nel corso La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, sempre che il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti il e/o variazioni di rischio, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti e/o le variazioni del rischio non comporteranno ipso facto la decadenza siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del diritto di indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fedepremio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificataverificata e sino all’ultima scadenza di premio. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. Qualora la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
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Samples: Insurance Policy
Variazioni del rischio. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione Per aggravamento del rischio (Artsi intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. 1897 Codice Civile) o Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio (Artrilevante. 1898 Codice Civile) per effetto Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di disposizioni di legge merito o di regolamentilegittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso che comporti una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il deve essere comunicata per iscritto dal Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli arttSocietà entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione L’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti una circostanza eventualmente aggravante il rischio rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno ipso facto la decadenza del dal diritto di indennizzo, al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni od inesattezze o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro senza dolo, fermo restando il diritto di percepire la differenza di dell’Impresa al premio corrispondente al per l’eventuale maggior rischio corso. L’Impresa non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificataquanto previsto dagli artt. Nel caso di diminuzione 1892, 1893 e 1898 del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..
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Samples: Polizza Per La Responsabilità Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore E Natanti
Variazioni del rischio. Qualora nel corso La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione del rischio (Art. 1897 Codice Civile) o un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti., le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società. Qualora si verifichi un mutamento dell’Attività Professionale dell’Assicurato verso una qualifica assicurabile con la presente Polizza, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione né limitazione fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fermo restando l’obbligo di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Società e, con effetto dalla prima scadenza utile, all’aggiornamento dell’eventuale maggior premio assicurativo dovuto (art. 1898 Codice Civile). Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate. In caso di riduzione o aggravamento del rischio, sempre che il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Societànon abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 x.x. xxxxx x 00 (xxxxx) giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno ipso facto che comportino un premio maggiore, di richiedere la decadenza relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del diritto premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di indennizzosinistro, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fedeconguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificataverificata e sino all’ultima scadenza di premio. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c..dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
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Samples: Insurance Policy