Common use of Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto Clause in Contracts

Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti esenti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura. La regolare esecuzione della dei contratti di fornitura è verificata, di regola, verificata dai responsabili dell’esecuzione del contratto anche coadiuvati dai responsabili dei magazzini dove ove avviene la consegna della merce. Il Direttore dell’esecuzione o il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. L’accettazione con presa Negli altri casi, nonché ove occorra l’accertamento dei requisiti, la verifica deve essere effettuata entro il termine pattuito o, in carico assenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Fermo restando che la firma all’atto del ricevimento della merce da parte dei beniresponsabili dei magazzini indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, agli effetti della completa accettazione del bene, la suddetta firma non esonera, dunqueesonera il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicatoconsegna, con provvedimento motivatoquando cioè, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria si riservaall’apertura dei colli, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di garane sarà possibile il controllo. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitoreconcordate I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 10 (dieci) giorni salvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto, salva l’applicazione di penali e salvo, in tal ogni caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera diritto dell'Azienda di comunicazionerisolvere il contratto. I prodotti risultati risultati, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (a disposizione del fornitore che dovrà ritirarli, anche se tolti dagli imballaggi originali) originari, entro 20 giorni dalla data di comunicazione tramite PEC e/o anche a disposizione del fornitore mezzo mail e fax. Ove ciò non avvenga, verrà effettuata la restituzione con oneri a carico della ditta o, a scelta dell'Azienda, avviati al macero sempre con spese a carico della ditta interessata. Anche nel caso che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere gli imballaggi – contenenti i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi checonsegnare - presentassero difetti, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitariao incaricato, presentassero difetti saranno rifiutati sarà respinta la consegna ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, provvedere alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) sostituzione entro il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 10 (dieci) giorni dalla data del provvedimento di ritirosalvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. L’Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitariasanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è verificataverrà verificata dalla UOC di Farmacia, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene ove avverrà la consegna della merce. Il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove possa essere accertata a vista la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vistapresente Capitolato Speciale. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e e/o difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati rilevati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civileutilizzo. L’Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarateconcordate. Il fornitore, fornitore in tal caso, caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti risultati a seguito L’Azienda potrà applicare le penali previste nel successivo Art. 16 , fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell’Azienda di verificarisolvere il contratto ex art. 1454 c.c., difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta qualora la consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contrattoavvenga nel termine tassativamente fissato. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitariadell’Azienda, presentassero difetti difetti, saranno rifiutati ed e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’artI prodotti risultati, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari. 38In caso di reiterato accertamento dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, comma 4viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara, l’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art.1456 c.c. (“Clausola risolutiva espressa”) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo Raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. In tal caso il soggetto aggiudicatario, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati all’integrale risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l’Azienda deve sopportare per la consegna delle merci il rimanente periodo contrattuale a propria cura seguito dell’affidamento della fornitura alla ditta che segue in graduatoria. I rimborsi per i danni provocati saranno trattenuti sulle fatture in corso di pagamento e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritirosulla cauzione.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. E’ fatto onere alla ditta aggiudicataria di consegnare esclusivamente i prodotti aggiudicati (AIC offerto) e, in caso di carenza di tali prodotti, di comunicare, prima della consegna (a lato del ricevimento dell’ordine) l’eventuale sostituzione con altri prodotti equivalenti, attendendo l’accettazione da parte dell’Amministrazione. In caso di consegna di prodotti equivalenti diversi da quelli aggiudicati ed ordinati, senza preavviso, questi verranno restituiti alla ditta, che, non uniformandosi a quanto richiesto, incorrerà nelle conseguenze di cui al comma 12 del presente articolo ed alle penali di cui all’art. 11. L’Azienda ha la facoltà, solo in caso di rottura di stock, di non restituire i prodotti equivalenti e la ditta inadempiente incorrerà ugualmente nelle conseguenze di cui al comma 12 del presente articolo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del farmaco. L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

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Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto. Il controllo quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna. La regolare esecuzione della fornitura è verificatamerce dovrà corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto. La quantità è, di regolaesclusivamente, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità quella accertata presso il Magazzino e rispondenza alle specifiche del capitolato possa deve essere accertata a vistariconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. L’accettazione con presa in carico dei beni, della merce non esonera, dunque, solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operativeutilizzo. L’Amministrazione Qualora nei prodotti forniti siano rilevati difetti funzionali e/o strutturali, la Ditta si riserva la facoltà di dichiarare l’inidoneità del prodotto aggiudicatoimpegna a ritirare i prodotti forniti non ancora utilizzati e a sostituire i prodotti rivelatisi difettosi, senza alcun onere, con provvedimento motivatoaltri nuovi efficienti. In caso diverso, ai sensi dell’artl’Amministrazione provvederà ad acquistare da altra Ditta i prodotti occorrenti addebitando gli oneri della maggiore spesa ed un eventuale risarcimento del danno a carico della Ditta aggiudicataria. 1520 del Codice Civile. L’Azienda Sanitaria si riservaIn qualsiasi momento, in sede di effettivo utilizzoa cura dei Servizi dell’Azienda ULSS, di procedere ad una verifica sulla potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di garale specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate. Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni. In caso di reiterata verifica dell’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese. Nell’ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

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