Vincoli operativi Clausole campione

Vincoli operativi. Nell’ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, le Aziende porranno in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate, attivando strumenti gestionali nell’ambito dei seguenti vincoli: - Per la Farmaceutica territoriale (convenzionata + DPC): i vincoli di spesa sono quelli riportati nella Tabella 1: “Finanziamento Enti SSR”; nei vincoli della farmaceutica territoriale e della farmaceutica diretta territoriale sono inclusi i farmaci per l’epatite C ed esclusi quelli per le terapie antiemofiliche per soggetti affetti da malattia rara (costo/anno/paziente superiore ad Euro 500.000). - Per la Farmaceutica ospedaliera: sulla base dei dati di ottobre 2017, si è registrato a livello regionale un incremento della spesa ospedaliera del 16,5%, (esclusi i vaccini e farmaci oncologici ed emato-oncologici) rispetto al corrispondente periodo gennaio-ottobre. 2016 (dati inviati flussi NSIS-CO). Per il 2018 le aziende che hanno fatto registrare nel 2017 vs 2016 (gennaio-ottobre 2017): ✓ un incremento superiore al 16,5% (ASUITS e AAS5) dovranno ridurre del 2% il valore registrato nell’anno 2017; ✓ un incremento inferiore al 16,5%, (AAS2, AAS3, ASUIUD, CRO, Burlo) dovranno ridurre dell’1% il valore registrato nell’anno 2017. Sono esclusi da tale ambito i vaccini che rientrano nella quota di finanziamento della prevenzione ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici. - Per i Dispositivi medici, le aziende dovranno ridurre la spesa per dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2017. - Il vincolo per il numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata è fissato a 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET. - Il vincolo del tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda è fissato al 122,5 per mille. - Le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell’anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti. - In relazione alla spending review le aziende dovranno fare riferimento a quanto già attuato dal 2012 integrato con quanto previsto dalla DGR 1813/2015.
Vincoli operativi. 9.1 Ciclo di vita per lo sviluppo e la manutenzione del software
Vincoli operativi. La Ditta Offerente deve formulare una proposta progettuale e successivamente garantirne la realizzazione che assuma e rispetti i seguenti vincoli generali ▪ Il materiale predisposto relativo ai corsi di formazione e addestramento e tutta la documentazione relativa, non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, e non potranno essere utilizzati, da parte della Ditta Offerente o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali ▪ Tutti i materiali prodotti risulteranno di proprietà del Committente che potrà liberamente utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo ▪ La pianificazione degli interventi dovrà tener conto in generale delle esigenze di servizio dei partecipanti. Ogni intervento giornaliero dovrà avere una durata massima di 6 ore, per non più di due giorni lavorativi consecutivi. ▪ Le attività didattiche organizzate e gestite dalla Ditta Offerente dovranno tenere conto delle esigenze, esistenti o eventualmente determinatesi in tempi successivi, di operatività della strumentazione (in relazione ad aggiornamenti e manutenzioni) e di presenza dei partecipanti (in relazione a eventuali periodi di sospensione delle attività lavorative). ▪ Tutto il materiale didattico prodotto ed utilizzato dovrà essere integralmente in lingua italiana ▪ A tutti i partecipanti dovrà essere fornita una quantità adeguata dei supporti informatici eventualmente necessari per le esercitazioni. ▪ I docenti dovranno rendersi disponibili per fornire assistenza integrativa ai partecipanti che la richiedano, per almeno mezz’ora per ogni sessione didattica. ▪ Al termine dell'addestramento, la Ditta Offerente dovrà produrre e consegnare a ciascun partecipante alle attività di addestramento un attestato di partecipazione.
Vincoli operativi. Nell’ambito delle misure complessive di contenimento dei costi, le Aziende porranno in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate, attivando strumenti gestionali nell’ambito dei seguenti vincoli: - Per la Farmaceutica territoriale (convenzionata + DPC):: i vincoli di spesa sono quelli riportati a pag. 45 nella Tabella 1: “Finanziamento Enti SSR”; nei vincoli della farmaceutica territoriale e della farmaceutica diretta territoriale sono esclusi i farmaci per l’epatite C e quelli per le terapie antiemofiliche per soggetti affetti da malattia rara, per i quali l’AAS ha effettuato entro il primo trimestre 2016 una valutazione da parte di una commissione di professionisti esterni (costo/anno/paziente superiore ai 500.000 €) - Per la Farmaceutica ospedaliera: Sulla base dei dati di settembre 2015, si è registrato a livello regionale un incremento della spesa ospedaliera pari al 5,2%, rispetto al corrispondente periodo gen-sett. 2014. Per il 2016 le aziende che hanno fatto registrare nel 2015 vs 2014 (gen-sett.2015): o un incremento superiore al 5,2% dovranno ridurre del 2% il valore registrato nell’anno 2015 (AOUUD, ASS4, AAS5 e Burlo);

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.