Common use of Votazioni Clause in Contracts

Votazioni. 1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. 2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che sia prevista una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all’art.36 nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità si ripete la votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranza. 3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti. 4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

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Samples: Statuto Consortile

Votazioni. 1Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedano il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni sono di regola palesi. Avvengono concernenti persone si tengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. 2mediante il sistema delle schede segrete. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adu- nanza, ma non nel numero dei votanti, . Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che sia prevista una maggioranza diversadisposizioni spe- ciali prescrivano diversamente. Nelle In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà prevale il voto del Presidente o Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di chi ne fa le vecialtri membri e non può nem- meno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votan- ti. Fermo restando quanto previsto all’art.36 nelle votazioni a scrutinio segreto in Nel caso di parità approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si ripete la votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranzaprocederà infine ad una vota- zione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti. 4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

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Samples: Not Applicable

Votazioni. 1. Le votazioni sono di regola palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. 2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che sia prevista una maggioranza diversa. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all’art.36 all’art. 36, nelle votazioni a scrutinio segreto segreto, in caso di parità parità, si ripete la votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranza. 3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti. 4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

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Samples: Statuto Consorzio

Votazioni. 1Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti espongono brevemente i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di regola palesimano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. Avvengono La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. 2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti, . Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che sia prevista una maggioranza diversadisposizioni speciali prescrivano diversamente. Nelle In caso di parità, ma solo per votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà prevale il voto del Presidente o Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di chi ne fa le vecialtri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Fermo restando quanto previsto all’art.36 nelle votazioni a scrutinio segreto in Nel caso di parità approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si ripete la procederà infine ad una votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranzaconclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti. 4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

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Samples: Regolamento Scolastico

Votazioni. 1Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce puntualmente verbalizzato, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. Le sole votazioni sono concernenti questioni di regola palesi. Avvengono riservatezz a relative a de- terminate o determinabili persone si prendono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. 2m e- diante il sistema delle schede segrete. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri, che dichiarano di aste nersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l’ adunanza, ma non nel numero dei votanti, . Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti val i- damente espressi salvo che sia prevista una maggioranza diversadisposizioni speciali prescrivano divers a- mente. Nelle In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, in prevale il v o- to del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopra g- giungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di parità approvazione di voti, la un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Fermo restando quanto previsto all’art.36 nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità si ripete la votazione fino a che risulti espresso un voto di maggioranzaconclusiva sul provv e- dimento stesso nella sua globalità. 3. Sono nulle le votazioni nelle quali il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi. In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti. 4. Gli astenuti, solo ai sensi del successivo art. 44, primo comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

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Samples: Educational Services