Xxxxx Xxxxxx. bis, lett. b), d.lgs. 368/2001, introdotto dal d.l. 76/2013, che prevede il più volte richiamato rinvio legale ‘ampio’26. Una particolare attenzione è stata altresì dedicata dall’autonomia collettiva, soprattutto negli ultimi anni, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per ragioni sostitutive. Alcune intese sono intervenute con riferimento all’ipotesi di assenza di lavoratori per congedo di maternità, paternità o parentale, rispetto alla quale l’art. 4, co. 1, d.lgs. 151/2001, consente l’assunzione a termine ‘anticipata’ di un mese rispetto al periodo di assenza del lavoratore che deve usufruire del congedo. Sfruttando lo spazio concesso alla contrattazione in tal senso (art. 4, co. 2, d.lgs. 151/2001), le parti negoziali hanno previsto la possibilità di effettuare la predetta assunzione a termine ‘anticipata’ all’interno di un periodo superiore rispetto a quello di un mese previsto per legge, nell’intento di agevolare l’affiancamento e il passaggio delle consegne tra i due lavoratori27. Del resto, prescindendo da un rinvio legale in tal senso, in molte altre ipotesi la contrattazione ha più in generale consentito, nel caso di ricorso al contratto a termine per ragioni sostitutive, l’affiancamento fra il lavoratore sostituito e il sostituto28. Dalla fine del 2001 in poi, le parti hanno inoltre adempiuto ai rinvii all’autonomia collettiva, presenti nel d.lgs. 368/2001 (anche in virtù delle modifiche legislative intervenute di seguito), riguardanti aspetti della disciplina del contratto a tempo determinato ulteriori rispetto alle ipotesi di legittima apposizione del termine. I ccnl hanno individuato, ai sensi dell’art. 10, co. 7, d.lgs. 368/2001, i limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a 26 Peraltro, resta ferma la possibilità, ex art. 8, l. 148/11, di ricorrere in materia a specifiche intese di prossimità a livello aziendale o territoriale, ove esse soddisfino criteri e requisiti ivi previsti e, in particolare, non contrastino con la Costituzione e con i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Appears in 1 contract
Xxxxx Xxxxxx. bisIn un numero consistente di categorie, lettgli accordi disciplinano l’ulteriore e ‘travagliato’ profilo degli intervalli temporali minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo, pena la trasformazione del secondo in contratto a tempo determinato. b)L’autonomia collettiva è intervenuta in tale ambito, nella maggior parte dei casi, su invito e nei limiti del rinvio ad essa operato dal legislatore54. La durata dei predetti intervalli temporali era originariamente fissata dall’art. 5, co. 3, d.lgs. 368/2001, introdotto dal d.lin 10 giorni per contratti fino a sei mesi e in 20 giorni per contratti superiori a sei mesi. 76/2013, che prevede il più volte richiamato rinvio legale ‘ampio’26. Una particolare attenzione Tale disposizione è stata altresì dedicata dall’autonomia collettivamodificata, soprattutto negli ultimi anniinnanzitutto, alla stipulazione dalla l. 28.6.2012, n. 92 (cd. riforma Fornero), aumentando (rispettivamente, a 60 e 90 giorni) la durata di contratti a tempo determinato per ragioni sostitutive. Alcune intese sono intervenute con riferimento all’ipotesi di assenza di lavoratori per congedo di maternità, paternità o parentale, rispetto alla quale l’art. 4, co. 1, d.lgs. 151/2001, consente l’assunzione a termine ‘anticipata’ di un mese rispetto al periodo di assenza del lavoratore che deve usufruire del congedo. Sfruttando lo spazio concesso tali intervalli minimi e affidando alla contrattazione in tal senso (art. 4, co. 2, d.lgs. 151/2001), le parti negoziali hanno previsto la possibilità di effettuare prevedere intervalli ridotti (rispettivamente, di 20 e 30 giorni) in ipotesi specifiche55. Successivamente, la predetta assunzione a termine ‘anticipata’ all’interno l. 7.8.2012, n. 13456, ha stabilito l’applicazione dei predetti intervalli ridotti alle attività stagionali, di un periodo superiore rispetto a quello cui all’art. 5, co. 4-ter, e, senza predeterminare ipotesi specifiche, ha affidato alla contrattazione collettiva la delega ad individuare ulteriori casi di un mese previsto per legge, nell’intento applicazione di agevolare l’affiancamento e il passaggio delle consegne tra i due lavoratori27tali intervalli xxxxxxx00. Del resto, prescindendo da un rinvio legale in tal sensoLe parti negoziali, in molte altre ipotesi la contrattazione ha diversi casi, hanno sfruttato tale (più in generale consentitoampia) delega legislativa, nel caso di ricorso al contratto a termine per ragioni sostitutive, l’affiancamento fra il lavoratore sostituito e il sostituto28. Dalla fine del 2001 in poi, individuando le parti hanno inoltre adempiuto ai rinvii all’autonomia collettiva, presenti nel d.lgs. 368/2001 (anche in virtù delle modifiche legislative intervenute di seguito), riguardanti aspetti della disciplina del contratto a tempo determinato ulteriori rispetto alle ipotesi di legittima apposizione del termineapplicazione dei predetti intervalli ridotti58. I ccnl hanno individuato, ai sensi dell’art. 10, co. 7, d.lgs. 368/2001, i limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a 26 Peraltro, resta ferma la possibilitànon può non segnalarsi come, ex artin alcuni casi, l’autonomia collettiva sia fuoriuscita dal predetto spazio derogatorio concessole dal legislatore. 8L’aver convenuto, l. 148/11, di ricorrere in materia a specifiche intese di prossimità a livello aziendale o territorialenazionale, ove esse soddisfino criteri e requisiti ivi previsti e54 Per una puntuale analisi dei recenti interventi negoziali su tale profilo, vedi X. XXXXX, Dall’accordo del settore turismo ai recenti rinnovi: la successione di più contratti a termine, in particolareDRI, non contrastino con la Costituzione e con i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro2013, 809.
Appears in 1 contract
Xxxxx Xxxxxx. bis, lett. b), d.lgs. 368/2001, introdotto dal d.l. 76/2013, che prevede il più volte richiamato rinvio legale ‘ampio’26. Una particolare attenzione è stata altresì dedicata dall’autonomia collettiva, soprattutto negli ultimi anni, alla stipulazione di contratti considerati lavoratori subordinati a tempo determinato per ragioni sostitutiveindeterminato dalla data di costituzione del rapporto. Alcune intese sono intervenute con riferimento all’ipotesi di assenza di lavoratori per congedo di maternità, paternità o parentaleEbbene, rispetto al quadro normativo sopra sintetizzato, sia le clausole contrattuali relative al numero massimo di apprendisti che quelle relative alla quale l’artstabilizzazione, previste da accordi stipulati nel lasso di tempo intercorrente tra il TU e la riforma Fornero, possono ritenersi valide anche dopo l’intervento regolativo di quest’ultima, appena sintetizzato. 4, co. 1, d.lgs. 151/2001, consente l’assunzione a termine ‘anticipata’ di un mese rispetto al periodo di assenza del lavoratore che deve usufruire del congedo. Sfruttando lo spazio concesso Rispetto alla contrattazione in tal senso disciplina introdotta dalla riforma Fornero (art. 4, co. 2, d.lgs. 151/2001e oggi vigente), le parti predette disposizioni contrattuali fissano una soglia massima più bassa di contratti di apprendistato stipulabili210 e - quasi nella totalità dei casi e pur nella diversità delle soluzioni adottate - prevedono una quota di conferma più alta di quelle previste nell’attuale quadro normativo211. Nonostante il ‘dato aritmetico’ possa risultare fuorviante212, a ben vedere le clausole negoziali sopra menzionate - seppure relativamente a profili distinti - risultano entrambe ‘più severe’ rispetto alla successiva disciplina legale, limitativa del ricorso all’apprendistato, e hanno una ratio comune, trattandosi di una duplice limitazione numerica all’utilizzo dell’apprendistato (e, per questo motivo, devono plausibilmente avere gli stessi effetti sanzionatori, sebbene il TU indichi espressamente la sanzione della ‘conversione’ solo per i contratti stipulati in violazione delle quote legali di conferma e non anche per quelli eccedenti rispetto ai tetti massimi per il ricorso all’apprendistato213). 210 Ci si riferisce, evidentemente, alle intese, citate in precedenza, che hanno esplicitamente ribadito (o ridotto) il tetto legale del 100%. Il problema del coordinamento con la disciplina legale successiva non si pone per gli accordi che, con una soluzione ‘dinamica’, hanno stabilito che il numero complessivo di apprendisti da assumere è quello previsto dalla legge (v., ad esempio, il ccnl Farmacie Federfarma 28.6.12) o per quelle categorie in cui la possibilità contrattazione è intervenuta, dopo la modifica del predetto dato normativo, e ha uniformato alla nuova soglia legale le precedenti clausole negoziali concordate in materia (ccnl Panificatori Fippa e Assopanificatori 13.2.13). 211 L’aspetto da ultimo evidenziato consente di effettuare evitare un improbabile confronto fra clausole contrattuali relative alla quota di conferma (che, come evidenziato, stabiliscono periodi diversi entro i quali operare il computo) e la predetta assunzione a termine ‘anticipata’ all’interno disciplina legislativa, che individua al riguardo il periodo di 36 mesi. Tale delicata valutazione comparativa potrebbe invece essere necessaria - fatta salva l’ipotesi di un periodo superiore rispetto a quello nuovo intervento negoziale - al termine della fase transitoria (il 18.7.15, quando sarà operativa la soglia legale di un mese previsto per leggestabilizzazione del 50% dei contratti di apprendistato ‘scaduti’ nei precedenti 36 mesi), nell’intento di agevolare l’affiancamento con riferimento al ccnl Studi Professionali Confprofessioni, Confederetecnica, Cipa 29.11.11, che prevede, come indicato, la stabilizzazione del 50% dei contratti scaduti negli ultimi 18 mesi. 212 Cfr. X. XXXXXXX, G. ROMA e il passaggio delle consegne tra i due lavoratori27X. XXXXXX, La contrattazione…, cit., 95. 213 Nel senso indicato nel testo, v., infatti, la circolare del Ministero del Lavoro del 21.1.13, n. 5, 9. Del resto, prescindendo da un rinvio legale in tal sensoquale altra sanzione può immaginarsi per l’instaurazione di rapporti di apprendistato ‘oltre’ i tetti quantitativi massimi fissati dalla legge o oltre quelli, in molte altre ipotesi la contrattazione ha più in generale consentitobassi, nel caso di ricorso al contratto a termine per ragioni sostitutive, l’affiancamento fra il lavoratore sostituito e il sostituto28. Dalla fine del 2001 in poi, le parti hanno inoltre adempiuto ai rinvii all’autonomia collettiva, presenti nel d.lgs. 368/2001 (anche in virtù delle modifiche legislative intervenute di seguito), riguardanti aspetti della disciplina del contratto a tempo determinato ulteriori rispetto alle ipotesi di legittima apposizione del termine. I ccnl hanno individuato, ai sensi dell’art. 10, co. 7, d.lgs. 368/2001, i limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a 26 Peraltro, resta ferma la possibilità, ex art. 8, l. 148/11, di ricorrere in materia a specifiche intese di prossimità a livello aziendale o territoriale, ove esse soddisfino criteri e requisiti ivi eventualmente previsti e, in particolare, non contrastino con la Costituzione e con i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.dalla contrattazione?
Appears in 1 contract