Common use of Xxxxxxxx provvisoria Clause in Contracts

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo, come riportato nel seguente prospetto: € 3.000,00 salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Autorizzazione a Contrarre

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivocomplessivo di ogni lotto per il quale si intende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: Cauzione provvisoria Lotto 1 3.000,00 7.311,15 2 € 4.292,75 3 € 1.528,75 salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzione costituzio- ne del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazioneaggiu- dicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto de- creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerentedell'offe- rente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Sta- to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Mini- stero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile civi- le nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche an- che diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fideiusso- ria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola singo- la o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Fornitura Di Stampati

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivocomplessivo posto a base di gara, come riportato nel seguente prospetto: € 3.000,00 Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazioneaggiudica- zione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria2 a corredo dell’offerta di € 6.140,89 [euro seimila centoquaranta/89] corrispondente al 2% dell'importo netto complessivodel valore presunto dell’appalto, come riportato nel seguente prospettocostituita, a scelta dell’offerente, da: € 3.000,00 salve le riduzioni previste dall’art. 93— contanti, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16. Fermo fermo restando il limite all'utilizzo all’utilizzo del contante di cui all'articolo all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231231 s.m.i., allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto deposito presso la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con tesoreria dell’ente “UBI Banca S.p.A.”; — bonifico, in ; — assegni circolari o in circolari; — titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco ; — garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’albo di cui all’art. all’articolo 106 del D. Lgs. 385/93decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Ministero competenten. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve prevedere espressamente la essere resa in favore del “Comune di Cuneo” e intestata al concorrente, deve prevedere: — durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; — rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale e all’eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civile nonché la sua operatività civile; — l’operatività della garanzia prestata entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena appaltante e senza possibilità di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrenteporre eccezioni. La garanzia fidejussoria deve essere copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.3 L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto4 del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme allo schema tipo di cui all'artalle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 103Si applica la riduzione del 50%, comma 9, 2 Articolo 93 del D. Lgs. n. 50/16Codice.

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Samples: Co Progettazione E Gestione Delle Attività

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivocomplessivo di ogni lotto per il quale si in- tende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: € 3.000,00 Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni gior- ni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’artdel- l’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzione costituzio- ne del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazioneaggiu- dicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto de- creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerentedell'offe- rente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Sta- to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Mini- stero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile civi- le nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche an- che diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fideiusso- ria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola singo- la o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivocomplessivo di ogni lotto per il quale si intende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: € 3.000,00 Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Strumentario E Dispositivi Medici Impiantabili

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivocomplessivo posto a base di gara, come riportato nel seguente prospetto: € 3.000,00 5.200,00 Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. Lgs n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario del/degli aggiudicatari/aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Medical Equipment

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ritenuta essenziale da RFI S.p.A. ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, a garanzia della cauzione provvisoria serietà dell’offerta, pari al 2% dell'importo netto complessivodell’importo posto a base di gara, come riportato nel seguente prospetto: € 3.000,00 salve le riduzioni previste dall’artcostituita mediante una delle due seguenti opzioni: a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con autentica notarile attestante che il sot- toscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per RFI S.p.A. consente la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’artda parte degli operatori economici di cauzioni provvi- sorie rilasciate da soggetti iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 93, comma 5, del D. Lgs106 TUB. La cauzione deve essere redatta in conformità allo “schema di cauzione provvisoria” (Alle- gato n. 50/16. Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita4) e prevedere espressamente, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la pena d’esclusione: i. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la principale (art. 1944 c.c.); ii. rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'art. all’articolo 1957, secondo commaco. 2, del codice civile nonché la sua operatività civile; iii. il pagamento entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta di RFI S.p.A. ogni ecce- zione rimossa; iv. validità corrispondente alla validità dell’offerta; x. xxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della stazione appaltantescadenza originariamente fissata, non sia ancora intervenuta l’aggiu- dicazione. L'offerta deve Nel caso dell’aggiudicatario, la garanzia dovrà essere altresì corredatarinnovata fintanto- ché quest’ultimo non abbia stipulato il relativo contratto. b) Versamento, secondo la normativa vigente, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a pena titolo di esclusione dall’impegno pegno a favore di RFI S.p.A. l’Operatore Economico dovrà presen- tare comprova dell’avvenuto versamento all’Istituto. Tale cauzione è, in ogni caso, assog- gettata a norme giuridiche di contabilità di Stato. Nell’ipotesi di proroga del termine di presentazione delle offerte verranno considerate valide eventuali cauzioni provvisorie sottoscritte prima della proroga e riportanti, come periodo di va- lidità, un fideiussoreperiodo riferito alla data originaria di scadenza della presentazione delle offerte. Qualora l’offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriacauzione dovrà, a rilasciare essere pre- sentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa menzione e specificando sin- golarmente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per denominazione di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singola o associata, del concorrentesuoi componenti. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicata- rio, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Qualora l’Impresa non risulti aggiudicatario della gara, la garanzia viene svincolata da Rete Fer- roviaria Italiana entro 30 giorni dall’aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di cui all'artefficacia della garanzia. 103Resta fermo che il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione, comma 9laddove pre- sentato in originale, del D. Lgs. n. 50/16non verrà materialmente restituito in quanto acquisito agli atti di gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara