Common use of Xxxxxxxx provvisoria Clause in Contracts

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si in- tende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si in- tende presentare offertacomplessivo, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria € 3.000,00 salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’artdell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari dell’aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazioneaggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rentedell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” Banco di Sardegna – Agenzia 11 – Cagliari Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Patto Di Integrita’ Per L’affidamento Di Servizi E Forniture

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo posto a base di ogni lotto per il quale si in- tende presentare offertagara, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’artdell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazioneaggiudica- zione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rentedell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo posto a base di ogni lotto per il quale si in- tende presentare offertagara, come riportato nel seguente prospetto: Lotto € 5.200,00 Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’artdell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. Lgs n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatarioaggiudicatari/aggiudicatari aggiudicatario la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazioneaggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rentedell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Samples: www.aobrotzu.it

Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si in- tende intende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria Lotto 1 € 7.311,15 2 € 4.292,75 3 € 1.528,75 salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’artdell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si in- tende intende presentare offerta, come riportato nel seguente prospetto: Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’artdell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne costituzione del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazioneaggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari aggiudicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rentedell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero Ministero competente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la singola o associata, del concorrente. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16.

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Xxxxxxxx provvisoria. L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria2 a corredo dell’offerta di € 6.140,89 [euro seimila centoquaranta/89] corrispondente al 2% dell'importo netto complessivo di ogni lotto per il quale si in- tende presentare offertadel valore presunto dell’appalto, come riportato nel seguente prospettocostituita, a scelta dell’offerente, da: Lotto Cauzione provvisoria salve le riduzioni previste dall’art. 93— contanti, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 gior- ni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi del- l’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16. Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo fermo restando il limite all'utilizzo all’utilizzo del contante di cui all'articolo all’articolo 49, comma 1, del de- creto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231231 s.m.i., allegando copia della quietanza comprovante l’avvenuto deposito presso la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rente, in contanti, con tesoreria dell’ente “UBI Banca S.p.A.”; — bonifico, in ; — assegni circolari o in circolari; — titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria ; — garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o ri- lasciata rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale nell’albo di cui all’art. all’articolo 106 del D. Lgs. 385/93decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanziegaranzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, a ciò autorizzati dal Mini- stero competenten. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve prevedere espressamente la essere resa in favore del “Comune di Cuneo” e intestata al concorrente, deve prevedere: — durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; — rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale e all’eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, all’articolo 1957 — comma 2 — del codice civi- le nonché la sua operatività civile; — l’operatività della garanzia prestata entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena appaltante e senza possibilità di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la o associata, del concorrenteporre eccezioni. La garanzia fidejussoria deve essere copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.3 L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto4 del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme allo schema tipo di cui all'artalle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 103Si applica la riduzione del 50%, comma 9, 2 Articolo 93 del D. Lgs. n. 50/16Codice.

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