ACCORDO QUADRO TRA
TRA
XXXXX (di seguito indicata come XXXX), P.I./CF, con sede legale in XXXXX, nella persona del legale rappresentante XXXXXXX, nato a XXXXXXXX e domiciliato per la carica presso la sede di XXXXXXXX
E
il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito DAFNE), dell’Università degli Studi della Tuscia C.F 80029030568 e P.IVA 00575560560, con sede operativa in Viterbo, Via X. Xxxxxxx xx Xxxxxx snc, nella persona del Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Zagarolo (RM) il 27/06/1963 C.F. LCTNCL 63H27 M141P, domiciliato per la carica presso la sede del DAFNE
PREMESSO
Nelle premesse devono essere indicati i presupposti di diritto e di fatto, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni che hanno portato alla decisione di stipulare l’accordo, la normativa rilevante in materia sia per l’Ateneo che per l’altro ente interessato
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art.1 - Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
Dovrà essere indicato in maniera chiara e completa l’oggetto e le finalità dell’accordo, indicando altresì le attività, i tempi e le modalità di esecuzione. Gli accordi quadro per loro natura sono destinati ad essere attuati tramite successivi accordi attuativi.
Art. 3 Referenti
Per l’attuazione dell’attività dell’accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso, verificando periodicamente la sua realizzazione.
Art. 4 Obbligo delle parti
Dovranno essere previste tipologie di impegni da ciascuna parte con riferimento a risorse messe a disposizione (copertura assicurativa personale, attrezzature, locali, personale impiegato, ecc.).
Le parti provvederanno alla copertura delle rispettive assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale, compresi eventualmente studenti, tesisti, borsisti, contrattisti e dottorandi impegnati nelle attività previste dal presente accordo e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità. Ciascuna parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, in esecuzione dal presente accordo, oltre che al proprio personale, ai propri beni, al personale e/o a beni di terzi.
Art. 5 - Accordi attuativi
La collaborazione tra l’Università e …………………………(Ente) è attuata tramite la stipula di appositi contratti/convenzioni nel rispetto del presente accordo che disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e precisano gli impegni di cui all’articolo 4, individuando le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.
Art. 6 Oneri Finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale
In relazione alla tipologia dell’oggetto e dell’attività dell’accordo, specie nel settore della ricerca, occorre disciplinare gli aspetti connessi ai risultati ottenuti nell’ambito dell’accordo stesso.
Art. 8 Durata ed eventuale rinnovo
Il presente Accordo ha una durata di …………anni/mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e sarà rinnovato per eguale periodo di tempo a seguito di accordo scritto tra le parti.
È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’Accordo.
È facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall’Accordo mediante comunicazione scritta, da far pervenire alla controparte almeno ….. mesi prima, fermo restando quanto previsto al comma 2.
Il termine di decorrenza della Convenzione di norma coincide con la data di sottoscrizione, qualora non fosse contestuale è la data di apposizione dell’ultima firma. Non può essere previsto una proroga tacita dell’accordo, in virtù del principio di trasparenza dell’azione amministrativa che impone alle P.A. di addivenire alla stipula dei contratti tramite una manifestazione di volontà espressa.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e agli accordi attuativi di cui all’art. 5, in conformità alla normativa vigente.
Art. 10 Controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente accordo.
In caso di mancata risoluzione amichevole sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.
Art. 11 Registrazione e bollo
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2, Tariffa Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dal DAFNE tramite apposizione di contrassegno telematico. (Il responsabile scientifico dovrà indicare nel testo se l’imposta di bollo debba essere a totale carico dei fondi da lui gestiti, ovvero a carico totale della controparte o ripartita fra le due. Si precisa che l’imposta è pari ad € 16,00 ogni 100 righe. Nel caso in cui si opti per una ripartizione della spesa dovrà essere inserita questa frase: L’altra parte provvederà al rimborso del 50% della spesa sostenuta attraverso bonifico bancario sull’IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (se ente privato) o tramite girofondi sul c/c di tesoreria unica n. 0037046 (se Ente pubblico).
Il presente accordo è assoggettato a registrazione in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In caso di registrazione, le spese saranno a carico della parte richiedente. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Viterbo,____________ ___________,______________
PER il DAFNE PER XXXXXXX
Il Direttore Il Legale rappresentante
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