ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA PRESIDIO TORRIGIANI PER l’ATTIVAZIONE DI N 50 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 1 E 10 POSTI LETTO RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26, STRUTTURA “I FRATICINI” PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI DA COVID-19 PERIODO VALIDITA’ DAL 08/04/2020 AL 30/06/2020
TRA
L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 23/04/2020
E
La CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Regionale Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” per il Presidio “I Fraticini”, codice fiscale 94257270481 e partita iva 06627070482 con sede legale in Firenze, Via di Camerata, n.10 – nella persona del suo Direttore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx , nato a Catanzaro il 24/11/0961, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione,
VISTI
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art.1 c.4 lettera D del D.Lgs 178 /2012 “ Trasferimento di funzioni alla Costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana” che prevede fra i compiti di interesse pubblico che l’Associazione è autorizzata ad esercitare “ organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale”;
- l’art.1 c.6 del D.Lgs 178 /2012, sopra richiamato che prevede che l’Associazione, “anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione”;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- la Delibera GRT n. 909/2017 “ Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera”;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitari”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1,c.7 del Decreto Legislativo 502/92”nonché la Deliberazione GRT n.504/2017 “DPCM 12 gennaio 2017- definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1 c.7 del Decreto Legislativo n.502/92. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- la Deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30.01.2019 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati, Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020 “ COVID-19 – aggiornamento”;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’ Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO
- la circolare del Ministero della Salute del 01.03.2020 “Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19”con la quale si prevede tra l’altro l’utilizzo, valutato prioritariamente, delle strutture private accreditate per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19;
- il D.P.C.M. 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
- il Decreto Legge 09 marzo 2020, n.14 “ Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e impresa connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 25 marzo n.18 “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale della diffusione del virus COVID-19”;
- l’Ordinanza ai sensi dell’art. 32,c.3 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con la quale si forniscono alle Aziende sanitarie toscane indirizzi per l’attivazione di posti letto territoriali di cure intermedie per pazienti COVID.
PREMESSO
- che l’Azienda , come da nota del 6 aprile 2020 del Direttore Amministrativo e del 10 aprile 2020 della Direzione Sanitaria Aziendale ha valutato necessario avvalersi della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” per il Presidio “I Fraticini”, al fine di ampliare la disponibilità dei posti letto di cure intermedie low-care setting 1 e di posti letto per riabilitazione ex art.26 L.833/78, nel rispetto dei criteri organizzativi del piano per l’emergenza COVID dell’Azienda USL Toscana Centro, con riferimento anche ai rapporti con le strutture private accreditate e convenzionate presenti sul territorio;
- che la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” attesta a garanzia i requisiti di esercizio posseduti con Decreto Dirigenziale R.T. n.17487/2017 per il processo di riabilitazione e con Decreto Dirigenziale R.T. n. 10549/12076/212/2018 per il processo di cure intermedie, per il Presidio “I Fraticni”, come da nota del 14/10/2020 del competente Settore regionale;
- che per la Croce Rossa Italiana Presidio Centro “Xxxx Xxxxxxxxxx”, trattandosi di struttura equiparata al pubblico, l’attestazione del possesso dei requisiti minimi di esercizio viene presentata contestualmente all’avvio dell’attività, sia essa nuova, o per ampliamento, trasformazione o trasferimento di una esistente;
- che l’attività oggetto del presente accordo non è da considerarsi “differibile e non urgente”,
- che l’utilizzo dei posti letto avverrà per motivi di urgente necessità e la modalità organizzativa ha carattere provvisorio per l’emergenza in corso;
- che la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” è già convenzionata con l’Azienda USL Toscana Centro per posti letto di cure intermedie Setting 1 e Setting 2 e per posti letto di riabilitazione intensiva MDC1- 4- 5 - 8;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale e pertanto si
intendono integralmente riportate al presente articolo.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo regola i rapporti tra l’Azienda e la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” per l’utilizzo temporaneo di n.50 posti letto di degenza extraospedaliera Low Care (cure intermedie setting 1)” individuate al punto D.6 del regolamento 79/R , attuativo della L.R. 51/09 e n.10 posti letto per prestazioni ex art.26 L.833/78 (MDC- 4 – 5 -8) Possono accedere alla struttura i pazienti dimessi da reparti per acuti, il cui bisogno sanitario è quello di mantenere e completare la stabilizzazione clinica raggiunta nel corso del ricovero acuto e che presentano ancora una necessità di tutela medica prolungata e di assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore, e pazienti che necessitano di interventi riabilitativi di tipo ortopedico o cardiologico Entrambe le tipologie di pazienti potranno essere COVID-19 o in quarantena per contatto con COVID-19.
L’attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana centro.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” si impegna a fornire l’utilizzo delle attrezzature necessarie alle attività, garantendo personale di supporto necessario ai posti letto oggetto del presente accordo.
ART.4 -AMBITO TERRITORIALE
I posti letto saranno utilizzati da pazienti provenienti dalle Strutture ospedaliere dei Presidi dell’Azienda USL Toscana Centro.
ART.5 – VOLUME ECONOMICO
La Struttura accetta, per l’intera durata del contratto come di seguito specificato il volume massimo di
€ 809.938,90 (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972) così determinato:
- Low care gg 83 x € 154,00 al giorno x 50 posti letto € 639.100,00
- Ex art 26 gg 83 x € 205,83 al giorno x 10 posti letto € 170.838,90
Le determinazioni dei setting sono indicative, lasciando flessibilità di modifica all’Azienda sull’utilizzo dei posti letto, mantenendo comunque il tetto massimo sopra specificato.
Resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza della Direzione Sanitaria Aziendale e del Direttore del dipartimento Specialistiche mediche per i posti di low-care (cure intermedie) e del Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa per i posti letto di riabilitazione che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto di cui al presente patto.
L’Azienda non è, di conseguenza, vincolata al pieno utilizzo degli ulteriori posti letto, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
Il costo giornaliero è comprensivo di tutti i costi relativi all’assistenza prestata nel rispetto della normativa di riferimento, ivi inclusa la terapia farmacologia (fatto salvo quanto di seguito specificato), tariffa prevista con la citata DGRT n° 909/2017.
Sono esclusi dalla retta i costi relativi all’inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la radioterapia.
In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell’Azienda sarà autorizzata per gli assistiti dell’Azienda medesima solo dopo istruttoria effettuata dall’Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l’alto costo degli stessi.
ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO
L’accesso avviene secondo le attuali procedure aziendali e loro eventuali modifiche o integrazioni. L’attivazione degli inserimenti è di pertinenza dell’Azienda che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto anche gradualmente.
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”, il Direttore del Dipartimento Specialistiche Cliniche, il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o loro delegati e la SOS Continuità ospedale territorio e pianificazione post acuzie.
In linea di massima vengono considerati eleggibili i pazienti per i quali la valutazione multidimensionale indica la presenza di un quadro clinico stabile riconducibile a quello previsto per la media intensità assistenziale di cura nella DGRT 909/2017, con presenza di problematiche sanitarie e/o socio-sanitarie aperte, valutato l’attuale situazione pandemica.
ART. 7 – DEGENZA E DIMISSIONI
In relazione al Regolamento 79/R, all. A, lettera D.7, l’assistenza medica è garantita dal medico specialista geriatra presente in struttura per almeno 30 ore settimanali, il quale opera in collaborazione con il medico di medicina generale del paziente per la gestione clinica in degenza e le comunicazioni utili alla dimissione e per la gestione delle fasi successive.
La responsabilità clinica del paziente è del medico della Struttura.
L’assistenza infermieristica e l’assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore.
La riattivazione è garantita agli ospiti ammessi attraverso un progetto riabilitativo che coinvolge l’intero team e ai soggetti con problemi di riduzione delle capacità funzionali per motivi derivanti dalle condizioni che hanno determinato il ricovero ospedaliero attraverso un PRI di tipo estensivo in misura adeguata alla tipologia e alla complessità delle attività svolte.
La dimissione viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione del Gruppo Multidisciplinare, al CDCA ed alla Struttura Operativa Complessa Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda per quanto di competenza.
ART. 8 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART. 9 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposta al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili dell’attività svolta su supporto cartaceo.
La SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati assegnerà al presente contratto uno specifico codice progetto da inserire nel software GAUSS al fine di permettere il regolare invio dei flussi informatici e validare la rendicontazione.
I suddetti rendiconti, riferiti ai ricoveri dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Struttura o da un Suo Delegato e dal Direttore Sanitario di questa e quindi validati dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che è UFL7WY. Sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività in modo da ottemperare al debito informativo previsto dalla Regione Toscana nella DGRT 909/2017. I dati di attività dovranno essere registrati su applicativo GAUSS con il relativo codice progetto.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l’Azienda.
Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.
L’Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software di conseguenza.
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
ART. 11 - INCOMPATIBILITA’
La Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda al momento della sottoscrizione dell’accordo. L’Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”.
ART. 12 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
ART. 13 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART 14 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti al SSN.
ART. 15 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura/Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 16– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
La Struttura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.
La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.
ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati o altre forme previste (autoassicurazione) e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione- trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 20 - DECORRENZA
Il presente contratto produce effetti dal 08/04/2020 e avrà scadenza il 30/06/2020.
L’Azienda USL Toscana Centro ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali.
L’Azienda USL Toscana Centro ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio richieda la prosecuzione di tale misura sanitaria o per altre necessità organizzative.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi durante la sottoscrizione.
ART. 21 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx” e i servizi aziendali competenti.
Vengono individuati:
a) per l’Azienda:
• il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
• i Responsabili professionali il Direttore del Dipartimento delle Specialistiche mediche per i posti letto di cure intermedie e il Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione per i posti letto di riabilitazione
• il Direttore SOS Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate
b) per la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio “Xxxx Xxxxxxxxxx”:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del legale rappresentante.
ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto, che consta di n. ….. pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Le spese di bollo sono a carico della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Toscana Presidio Centro “Xxxx Xxxxxxxxxx” di Firenze, senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
data
Per l’Azienda USL Toscana Centro…………………………………………………….…………….
Per Croce Rossa Italiana Presidio Centro “Xxxx Xxxxxxxxxx” di Firenze…………………………….……