COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
COMUNE DI SANT’XXXXXXX XXXXX
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
X.xxx Xxx Xxxx Xxxxxxx – 80057 – P. Iva 00000000000
Tel. 081/3911260-261
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CON RELATIVE TECHE NONCHÉ ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DESTINATO ALL’UTILIZZO MEDIANTE CORSO BLSD – MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA,CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
Art. 1 – Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per:
- COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Sant’Xxxxxxx Xxxxx;
- DITTA AGGIUDICATARIA/APPALTATORE/FORNITORE: l’impresa risultata aggiudicataria dell'Appalto secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Disciplinare di gara, e con la quale il Committente sottoscriverà il contratto di fornitura;
BENI/PRODOTTI/SERVIZI OGGETTO DELLA FORNITURA: ogni parte, componente, dispositivo, sotto insieme, apparecchiatura servizio prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
SERVIZI CONNESSI: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento della stessa, secondo quanto stabilito nel presente atto e in tutta l’ulteriore documentazione di gara;
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
In funzione di un finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli l’Ente intende acquisire n. 5 defibrillatori semiautomatici da esterno con relative teche e addestramento del personale destinato all’utilizzo.
La procedura ha per oggetto la fornitura e montaggio di 5 defibrillatori semiautomatici da esterno, con relative teche e addestramento del personale destinato all’utilizzo con le caratteristiche elencate negli artt. successivi.
È richiesto altresì l’addestramento/formazione del personale destinato all’utilizzo degli stessi, con le modalità descritte successivamente.
Si precisa che le teche e i defibrillatori dovranno avere la predisposizione all’istallazione sia su totem sia a muro.
Art. 3 – Ammontare dell’appalto
L’importo posto a base d’appalto ammonta a € 7.500,00, IVA esclusa
Art. 4 – Qualita’ della fornitura e dei servizi connessi
L’Appaltatore deve provvedere all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi con la necessaria perizia e diligenza ed impiegando personale qualificato, in modo da garantire l’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato nonché di quelle che il Fornitore proporrà nella propria offerta e di quelle che saranno concordate con la Stazione Appaltante al momento dell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni, modalità e tempi contenuti nei documenti di gara.
Nella specie, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’Appaltatore, il quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della presente procedura siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale provenienti dalla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza influente sull’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si impegna ad organizzare le risorse ed i mezzi necessari per l’espletamento della fornitura, a proprie cura e spese.
Art. 5 – Requisiti minimi degli elementi e servizi connessi
Le apparecchiature dovranno essere di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di defibrillatore che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio Listino Prodotti.
Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:
1. marcatura CE secondo direttiva 93/42/CEE;
2. iscrizione al repertorio dei DDMM;
3. conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
4. conformità alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D.Lgs. 187/2000 e s.m.i.;
5. conformità ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con X.Xxx. n. 46 del 24 febbraio 1997 e s.m.i.;
6. conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.
Il fornitore dovrà produrre idonea attestazione e/o certificazione di conformità a tali prescrizioni normative.
- requisiti minimi defibrillatori semiautomatico da esterno
I 5 (cinque) defibrillatori semiautomatici da esterno dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
- dotazione di icone luminose e guida vocale per guidare l’operatore step by step;
- dotazione di test automatici per verifica funzionamento e indicatori di stato che ne confermano la funzionalità;
- sistema di connessione wi-fi integrato;
- 1 borsa (una per ogni defibrillatore) per il trasporto;
- 2 coppie (per ogni defibrillatore) di elettrodi per adulti;
- 2 coppie (per ogni defibrillatore) di elettrodi pediatrici;
- 1 kit (uno per ogni defibrillatore) di rianimazione comprendente pocket mask, salviette disinfettanti, guanti in vinile, rasoio, forbici;
- peso (per ogni defibrillatore) contenuto entro i 2,5 kg;
- servizio di manutenzione e assistenza (per ogni defibrillatore) di minimo 5 (cinque) anni;
- Adattabilità all'utilizzo e allo stanziamento in ambienti esterni (Resistente alle condizioni climatiche da 0 C° a 50 C°), nonché possedere una protezione idonea e certificata agli urti, all'acqua e all'umidità;
- pads defibrillazione con scadenza 4 anni minimo;
- Software di aggiornamento del DAE;
. predisposizione al Collegamento alla rete Wi-Fi ed elettrica
- requisiti minimi teche per custodia
n. 5 teche di alloggiamento. Si fa presente che dovranno essere adattabili e fissabili sia a supporti “totem” sia “a pavimento” sia a muro.
Le teche dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:
• Sportello ad apertura frangibile e superficie anteriore di ampiezza tale da consentirne la rapida estrazione;
• Segnaletica Internazionale;
• predisposizione ad allarme sonoro ad alimentazione indipendente, dotate di batterie interne con durata in stand by garantita per un periodo non inferiore a 2 anni;
Il Fornitore dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, montaggio e collaudo sia dei defibrillatori sia delle teche per custodia.
Dovrà altresì garantire:
- Garanzia assistenza e manutenzione “full risk” dei cabinet o altri dispositivi accessori di ≥ 24 mesi;
Si precisa che le teche e i defibrillatori dovranno avere la predisposizione all’istallazione sia su totem sia a muro.
Requisiti minimi formazione/addestramento personale destinato all’utilizzo dei dispositivi. L’operatore economico dovrà organizzare un percorso di formazione/addestramento per il personale. Nello specifico gli argomenti minimi trattati dovranno essere:
- uso dell’apparecchiatura , dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti.
Il personale, il cui numero è definito dall’Ente (con un minimo comunque di 10 persone) dovrà avere al termine del percorso di addestramento/formazione, e il fornitore dovrà rilasciare idonea certificazione secondo normativa vigente BLSD.
La formazione del personale indicato dovrà iniziare entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, istallazione e collaudo degli elementi e dovrà concludersi in tempi brevi e comunque entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
Art. 6 – GARANZIA
Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti, è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura), e della durata di:
• ≥ 6 anni per i defibrillatori;
• ≥ 24 mesi per i cabinet o altri dispositivi e accessori.
Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.
L’Amministrazione ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nei termini indicati, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio del Committente.
Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.
In ogni caso la Ditta aggiudicataria terrà indenne l’Amministrazione da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l’effettiva realizzazione delle opere, per la loro funzionalità o per la loro rispondenza a norme vigenti, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel corso dell’esecuzione del contratto e nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese della Ditta Aggiudicataria ed entro i termini indicati dall’Amministrazione.
Art. 7 - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO
Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire la reperibilità e fornitura di ricambi per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti.
Art. 8. SITI DI DESTINAZIONE
Il trasporto e la consegna, presso il luogo all’interno del territorio comunale indicato dall’Ente con congruo anticipo, il collaudo, franco di ogni spesa, di tutti i dispositivi oggetto di gara, preventivamente concordati con l’Ente, dovranno essere effettuati dal Fornitore.
I dispositivi dovranno essere consegnati integri, rispondenti all’ordine e alle specifiche e ai requisiti indicati nell’offerta.
La consegna dovrà essere accompagnata da apposito documento controfirmato dalla Stazione Appaltante, nel quale saranno indicati la data di consegna, il numero e la data dell’ordine, la quantità, la tipologia e la descrizione dei beni consegnati.
La messa in funzione delle apparecchiature avverrà, a cura e spese della Ditta fornitrice, presso ciascun sito destinatario.
Art. 9. CONSEGNA E MONTAGGIO
L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio.
Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. n.152/2006 e ss.m.i..
La consegna, e il collaudo delle apparecchiature, dovranno essere eseguiti entro e non oltre 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto, pena l’applicazione delle penali di cui al Capitolato Speciale.
Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione.
Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d’uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità.
La stessa manualistica dovrà essere fornita all’Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.
Al termine delle operazioni di montaggio il Fornitore può procedere al collaudo.
Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna e collaudo”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data ordine, il numero progressivo assegnato all’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna e installazione, l’eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo.
È tassativamente vietata la consegna arbitraria e non concordata degli elementi.
ART. 10. COLLAUDO
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in presenza di un tecnico dell’Ente e deve riguardare la totalità delle apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.
Il collaudo dovrà essere effettuato entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione, salvo diverso accordo con il committente e consisterà:
• Nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;
• Nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
• Nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
• Nella verifica della funzionalità del collegamento dei dispositivi installati con il software o applicativo web per il monitoraggio da remoto;
• Nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature attraverso le modalità ritenute più idonee.
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo.
Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.
Le prove di collaudo devono concludersi entro 5 gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con il committente. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con
eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 5 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti. Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno.
L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.
ART. 11. VARIAZIONI CONTRATTUALI
L'Appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione scritta dell’Appaltatore varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti di gara.
L'Appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti di gara, così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono, in alcun modo, giustificare difetti, anomalie, ritardi e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al rup eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.
ART. 12. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, compresi i dipendenti della Stazione Appaltante, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.
La suddetta responsabilità solleva il Committente ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza, da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. La responsabilità del Fornitore si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione delle prestazioni.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
L’accettazione delle apparecchiature da parte dell’Amministrazione non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla propria responsabilità in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle apparecchiature consegnate, non potuti rilevare all’atto della consegna. Analogamente, la Ditta Aggiudicataria non sarà sollevata dalla propria responsabilità in ordine a difetti, vizi od imperfezioni apparenti od occulti legati alla manutenzione, erogazione e gestione dei servizi. In caso di inosservanza anche parziale da parte del Fornitore delle disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando al Fornitore un termine perentorio, entro il quale l’inadempimento dovrà essere sanato.
Nel caso di persistenza dell’inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di irrogare le penali di cui al presente Capitolato Speciale e, nei casi più gravi, di risolvere il contratto.
Qualora, a seguito della contestazione scritta da parte dell’Amministrazione, dovesse risultare che il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria non abbia effettuato gli interventi di manutenzione in maniera conforme a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad eliminare a proprie spese le difformità constatate.
Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dagli inadempimenti del Fornitore saranno addebitate allo stesso. Gli eventuali maggiori costi per la fornitura, eseguita in difformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
ART. 13 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione della presente fornitura, delle attività e dei servizi connessi, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.
Oltre a quanto specificamente indicato nei singoli articoli del presente Capitolato nonché negli atti di gara, saranno a carico del Fornitore:
• l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all’assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti e di colore che comunque potranno intervenire in corso d'opera;
• l’applicazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell’esecuzione della fornitura, delle condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
• il pagamento di imposte e tasse;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutta la fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette alle forniture e dei terzi, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché la tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
• l’esecuzione di tutte le forniture a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara;
• l’osservanza, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;
• l’impiego, a sua cura e spese, di tutte le attrezzature ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto secondo quanto specificato negli atti di gara.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Le attività necessarie per l’attivazione della fornitura oggetto del presente Capitolato, da svolgersi presso le sedi individuate dal Committente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell’Ente; le modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente.
Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le Strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzate dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato tecnico e offerti dal Fornitore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare il Committente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Infine, il Fornitore si obbliga a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
ART.14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo del contratto, così come determinato a seguito dell’Aggiudicazione, è fisso ed invariabile. Tale corrispettivo verrà corrisposto terminate tutte le operazioni di consegna, montaggio, collaudo e formazione/addestramento con relativo rilascio dell’attestazione BLSD con fatturazione elettronica a 30 giorni.
Il pagamento del corrispettivo avverrà, in ogni caso, previa verifica della conformità alle prescrizioni contrattuali e dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei dipendenti (DURC) e previa attestazione da parte dell’Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Qualora l’Appaltatore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, e delle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l’Amministrazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto fino alla regolarizzazione della sua posizione, riservandosi tutte le opportune determinazioni in relazione agli obblighi di surroga previsti dalla legge.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.
Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione Appaltante da inviarsi con PEC. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dall’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
Art. 15 penali
La mancata esecuzione del contratto nei tempi e con le modalità previste nel presente Capitolato speciale e negli altri documenti di gara darà luogo all’applicazione di penali.
Ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si stabilisce che la percentuale massima risultante dalla sommatoria delle penali applicabili è pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
a. ritardo nella consegna e montaggio dei prodotti rispetto ai termini fissati nel presente Capitolato nonché nel Capitolato Tecnico;
b. ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.
La misura delle penali è stabilita in considerazione della gravità dell’inadempimento o del ritardo, ed è compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00 commisurate alla gravità dell’inadempimento.
Il rilievo dell’inadempimento – comunicato dall’Amministrazione per iscritto a mezzo PEC - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell’Appaltante e l’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.
La gravità dell’inadempimento si considererà accertata automaticamente nel caso di comprovata negligenza perdurante dell’Appaltatore, nonostante i richiami effettuati, o nell’ipotesi di irreperibilità del Responsabile dell’esecuzione della fornitura dell’Appaltatore, sua indisponibilità ad incontri ed evasività delle risposte fornite.
La misura delle penali è stabilita dall’Amministrazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore per iscritto dall’Ente. I
l Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie controdeduzioni al Direttore dell’esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato ovvero pervengano oltre il termine assegnato ovvero, pur essendo state acquisite, siano valutate non idonee, a giudizio dell’Amministrazione stessa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento, le seguenti penali:
a. per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti rispetto ai termini previsti, una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
b. per ogni giorno di superamento dei tempi massimi di disservizio, una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, valido nel periodo di installazione ed eventuale garanzia prevista. Il Fornitore dovrà versare le penali comminate dall’Amministrazione Appaltante entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente l’inadempimento.
Decorso tale termine, in caso di mancato versamento delle penali comminate, l’Amministrazione potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, alla detrazione dell’importo dalla prima fattura utile oppure all’incameramento di una quota del deposito cauzionale, pari all’ammontare della penale stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In questo ultimo caso, il Fornitore dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
E’ fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno derivante dall’inadempimento del Fornitore, tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Amministrazione dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera la Ditta Aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. 16 SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti di legge.
Si precisa che l’Appaltatore potrà affidare in subappalto, per una quota non superiore ai limiti di legge, esclusivamente le attività indicate in sede di offerta.
L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i servizi che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio di esecuzione del relativo servizio;
c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ovvero dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per la gestione del servizio;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.
Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla richiesta.
Tale termine viene ridotto, a sensi dell’art. 105, comma 18, del Codice Appalti, a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00.
L’ Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge. Con riferimento ai pagamenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla liquidazione del relativo SAL/documento equivalente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Amministrazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
Pertanto, in occasione di ciascun pagamento, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento.
E’ fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio
Art. 17 COPERTURE ASSICURATIVE
Con la stipula del contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
L’Appaltatore si obbliga a tenere manlevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni che dovessero derivare dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine l’Appaltatore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni e a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile prestatori di lavoro.
La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata del contratto; a tale scopo le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a produrre, prima della stipula del contratto, copia conforme
all’originale della polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro nonché la polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell’avvenuto pagamento relativo al rinnovo delle stesse. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 19 RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni dei documenti di gara, di legge o regolamenti.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza dell’Amministrazione. In particolare, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto del contratto al verificarsi di uno dei seguenti casi:
1. qualora ricorra una o più delle condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016;
2. qualora il Fornitore sospenda arbitrariamente la fornitura ed i servizi connessi;
3. qualora il Fornitore, pur ricevendo almeno due contestazioni in forma scritta, persista nell’infrazione contestata;
4. qualora il Fornitore reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
5. nel caso di mancata presentazione della garanzia definitiva
6. qualora le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA;
7. qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
8. qualora il Fornitore ceda il medesimo contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, oppure consenta il subappalto in violazione di quanto previsto dal presente Capitolato;
9. qualora, nel caso di escussione della cauzione definitiva, il Fornitore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta della Stazione Appaltante;
10. qualora il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di sicurezza, normativa antinfortunistica, sicurezza sul lavoro o assicurazioni obbligatorie del personale;
11. qualora il Fornitore venga dichiarato fallito o risulti destinatario di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
12. qualora il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.; 13. qualora il Fornitore comunichi a terzi dati, notizie o informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell’esecuzione del Contratto;
14. negli altri casi previsti nel presente Capitolato. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 D. Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la risoluzione del contratto a mezzo lettera
raccomandata o PEC; la risoluzione produce i propri effetti dal momento della ricezione della suddetta comunicazione.
Tale comunicazione deve contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e deve concedere al Fornitore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l’inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso inutilmente tale termine senza che il Fornitore abbia sanato l’inadempimento o nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse ritenere di non poter accogliere le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto.
Il tutto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Contestualmente alla risoluzione, l’Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento del deposito cauzionale di cui all’art. 14 del presente Capitolato, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d’appalto.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare l’operatore economico che segue nella graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dal Fornitore.
La Stazione Appaltante, infine, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione della fornitura e quando venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita della stessa, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, le prestazioni per la parte di fornitura regolarmente eseguita, qualunque sia il relativo importo complessivo, e di addebitare al Fornitore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo Contratto.
In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 20 RECESSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, l’Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in corso di esecuzione in ogni momento, previa formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa (art. 26, co. 3, L. n. 488/1999) siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999. L’Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore via PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Appaltante.
In caso di recesso dell’Appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 21 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L’Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli - della notizia dell’inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore /subcontraente (ove presente):
1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente appalto;
2) si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli - della notizia dell’inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l’Appaltatore si impegna ad inviare all’Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e i contraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.
Art. 22 PERSONALE
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà essere svolta dalla ditta aggiudicataria con personale qualificato dotato di dispositivi di protezione individuale a norma di legge. Inoltre ogni vettore dovrà essere dotato di strumenti per la rintracciabilità (radio e/o cellulari) da parte dell’ente.
Tutto il personale impiegato per il servizio dovrà possedere adeguata professionalità ed essere messo a conoscenza con scrupolosità di tutte le disposizioni inerenti la presente fornitura. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare che il comportamento dei propri dipendenti risponda alla massima serietà, riservatezza e fedeltà.
Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato saranno di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente sarà quello di Torre Annunziata (NA).
Art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Pertanto, quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
del R.G. UE n° 679/2016 e ss.mm.ii..
1. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto di servizio e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, che sono, nel caso specifico, quelle relative all’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Sant’Xxxxxxx Xxxxx, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
3. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 corretto ed integrato con D.Lgs. n.6/2007.
5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Xxxxxxx Xxxxx.
6. Il Responsabile del trattamento per il Servizio è il dr. Xxxxx Xxxxxxx.
7. Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con
D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all’art. 53 del D.Lgs.n. 50/2016, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all’esterno. A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l’accesso.
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato si fa rinvio alla RDO, alle disposizioni di Xxxxx e Regolamenti in materia, nonché alle condizioni generali e regole del MePa.
Il Dirigente Settore Amministrativo Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993