Fornitura parti di ricambio. L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire le parti di ricambio e le parti soggette ad usura di ciascuna apparecchiatura offerta e di tutti i suoi componenti per almeno 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di installazione di ciascun apparecchio. Tempistiche superiori dovranno essere specificatamente dichiarate.
Fornitura parti di ricambio. I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal produttore. L’aggiudicatario garantisce a ATS Sardegna la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk in garanzia e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, l’aggiudicatario garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio. Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie.
Fornitura parti di ricambio. I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal produttore. L’aggiudicatario garantisce alle Aree socio sanitarie Locali interessate la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk in garanzia e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, l’aggiudicatario garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio. Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie. Al fine dell’esecuzione di tutto quanto sopra l’aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione di ATS Sardegna, all’atto della consegna delle apparecchiature e per tutta la durata della garanzia e dei servizi di assistenza e manutenzione previsti nel presente Capitolato, un apposito centro di supporto ed assistenza tecnica destinato alla ricezione, gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli interventi di assistenza e manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei malfunzionamenti. Detto centro dovrà avere un numero telefonico con chiamata gratuita oppure con addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale. Inoltre, dovrà essere attivato un indirizzo PEC e/o mail. Il predetto centro di assistenza dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato/domenica e/o dopo le 8 ore di durata giornaliera del servizio di Customer Care, si intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo.
Fornitura parti di ricambio. L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire le parti di ricambio e le parti soggette ad usura di ciascuna apparecchiatura offerta e di tutti i suoi componenti per almeno 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di installazione di ciascun apparecchio. Tempistiche superiori dovranno essere specificatamente dichiarate
Fornitura parti di ricambio. Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Nel corso del periodo di assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore dovrà garantire su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena l’applicazione delle penali che verranno indicate nelle procedure negoziate.
Fornitura parti di ricambio. Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all’Amministrazione la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.
Fornitura parti di ricambio. I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consi- gliati dal Produttore. L’Aggiudicatario garantisce la loro reperibilità e fornitura per tutta la durata del pre- sente appalto a decorrere dalla data di collaudo della fornitura.
Fornitura parti di ricambio. Il servizio è da intendersi di tipo “FULL-RISK”; sono pertanto incluse tutte le parti di ricambio che si rendesse necessario sostituire. Sono inclusi nell’appalto i materiali soggetti ad usura, gli accessori, i tubi RX, i detettori d’immagine, ecc.. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, durante l’espletamento degli interventi indicati ai paragrafi 6.1.2 e 6.1.3, senza alcun costo aggiuntivo, alla fornitura delle parti di ricambio, dei materiali di consumo e delle parti soggetti ad usura; rimangono esclusi i materiali indicati nell’Allegato E. Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'ambito del servizio dovranno avere la marcatura di conformità CE ed essere rigorosamente nuove ed originali. Le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive diventeranno parte integrante dell'apparecchiatura e pertanto di proprietà dell'Azienda, mentre le parti sostituite con i pezzi di ricambio nuovi diverranno di proprietà della Ditta che pertanto si impegnerà a ritirarle per successivo smaltimento secondo le norme di legge.
Fornitura parti di ricambio. L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire le parti di ricambio e le parti soggette ad usura di ciascuna apparecchiatura offerta e di tutti i suoi componenti per tutta la durata della fornitura decorrenti dalla data di installazione di ciascun apparecchio. Tempistiche superiori dovranno essere specificatamente dichiarate.
Fornitura parti di ricambio. I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal produttore. L’aggiudicatario garantisce alla ASL Cagliari ed alle altre Aziende Sanitarie la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi) e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, l’aggiudicatario garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio. Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx sub1.a PLANIMETRIA LOCALI INSTALLAZIONE RM OSPEDALE SS.TRINITA' sub 1.b PLANIMETRIA LOCALI INSTALLAZIONE RM OSPEDALE MARINO sub 2 PLANIMETRIA LOCALI INSTALLAZIONE TAC OSPEDALE MARINO sub 3.a PLANIMETRIA LOCALI INSTALLAZIONE GAMMA CAMERA OSPEDALE SS.TRINITA': STATO DI FATTO