Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da:
a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti,
b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di:
a) utenza domestica , intendendosi le superfici adibite a civile abitazione, le relative pertinenze e i locali accessori quali, a titolo di esempio, magazzini, fondi, garage, soffitte;
b) utenza non domestica, intendo le restanti superfici, tra cui le comunità, i locali di deposito, le attività agricole,agroindustriali,commerciali,industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con un minimo del 5 % e un massimo del 7%;
Articolazione della tariffa. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Articolazione della tariffa. 1. La Tariffa rappresenta il corrispettivo del servizio idrico integrato. In particolare la tariffa media deve garantire la copertura di tutti i costi e le remunerazioni del servizio stesso per l’esercizio e gli investimenti. Il Gestore accetta che il suo corrispettivo non
2. Annualmente si procederà alla verifica dell’articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa come prevista dal Piano d’Ambito. Tale verifica si concluderà entro il primo quadrimestre di ogni anno.
3. Il gestore dovrà fornire all’AATO la ripartizione dei volumi e degli introiti del servizio idrico integrato per ogni scaglione di consumo; dovranno inoltre essere evidenziati da parte del Gestore i volumi e gli introiti relativi alle utenze che non usufruiscono del servizio in maniera integrata ma solo del servizio di acquedotto.
Articolazione della tariffa. 1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
Articolazione della tariffa. 1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
Articolazione della tariffa. Art. 13 - Costi operativi COP
Articolazione della tariffa. 1. Le articolazioni tariffarie sono approvate annualmente dalla Conferenza dell’A.ATO2 con apposito provvedimento sulla base della tariffa reale media determinata nel Piano d’Ambito e nel Piano Stralcio Triennale. Annualmente si procederà alla verifica dell’articolazione della tariffa e della sua rispondenza alla tariffa reale media, operazione che si concluderà entro il primo trimestre dell’anno.
Articolazione della tariffa. 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato “A” al presente regolamento.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
3. La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.