Contract
Oggetto : Accordo Quadro Biennale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale : Ambito Lotto
- Codice C.I.G.
ACCORDO QUADRO
(art. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
La U.O.D. 53 07 07 – OD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali della Direzione Generale per la Mobilità della Giunta regionale della Campania (in seguito denominata “Amministrazione regionale” o “Stazione appaltante”), con sede legale in Napoli al Centro Direzionale is. C/3 – 19° Piano, in persona del Dirigente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri di rappresentanza,
premesso
a) che l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione straordinaria dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio delle attività portuali conferite dell'art. . 105, comma 2, lett. “e” del D.lgs 112/98 emanato in attuazione della L. n. 59/97, intende concludere con più operatori economici un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo;
b) che il numero degli operatori economici da coinvolgere è strettamente legato ai 4 lotti, individuati raggruppando i gli ambiti portuali come definiti dalla DGR n. 1047 del 19/06/2008, secondo lo schema che segue :
Lotto n. 1 : Ambito Flegreo ed isole di Capri e Procida;
Lotto n.2 : Ambito Vesuviano;
Lotto n. 3 : Ambito Xxxxxxxxxx – Amalfitano ed isola d' Ischia;
Lotto n. 4 : Ambito Cilentano.
c) che, la conclusione dell'Accordo Quadro, richiede il rispetto delle procedure di cui alla sezione I del Capo III (Oggetto del Contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte) del D. lgs. 50/2016 in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'Accordo stesso;
d) che l'Operatore economico sottoscrittore il presente Accordo è stato scelto applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 del D. lgs. 50/2016 con l’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs n. 50/2016;
e) che, a seguito della gara indetta con Xxxxx pubblicato sulla
n.
del
, il Soggetto appresso citato quale “Operatore economico” o “Impresa” è risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro relativo al Lotto ;
f) che lo stesso Xxxxxxxx, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante con nota prot. n.
del , ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
g) che lo stesso Xxxxxxxx ha prestato la cauzione provvisoria mediante n.
rilasciata il dalla , di importo pari ad Euro , ;
tutto ciò premesso
con il presente atto affida formalmente alla , in prosieguo denominata “Operatore economico” o “Impresa”, con sede legale in Via , n. CAP
capitale sociale € iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di
al n. , identificata con C.F. n. e Partita I.V.A. n.
in persona del suo legale rappresentante domiciliato per la carica
presso munito dei necessari poteri di rappresentanza, le prestazioni di cui
all’oggetto, relative al lotto (denominato ), alle condizioni e con le
modalità di seguito specificate.
Art. 1 - Premesse e allegati
Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 - Affidamento ed accettazione
1. L'Amministrazione regionale affida all’Operatore economico sopra indicato la realizzazione di Accordo Quadro biennale per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale : Ambito Lotto - Codice C.I.G.
2. Tale affidamento è formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito Contratto.
3. Permanendo le condizioni già accettate e confermate con la presentazione dell’offerta, l’Impresa formalmente accetta espressamente e senza riserva alcuna, le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze, ecc., nessuna esclusa, anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, di cui al presente atto con gestione e organizzazione dei mezzi e fattori produttivi necessari e gestione a proprio rischio, anche in considerazione di eventuali condizioni che possono influire sull’esecuzione delle opere, obbligandosi ad eseguire tutte le opere e le provviste, secondo la documentazione di seguito specificata che costituisce riferimento contrattuale, giudicando i prezzi, applicati nel complesso, remunerativi ed impegnandosi a mantenerli inalterati per l’intera durata dell’Accordo. Come tali, vengono controfirmati dalle Parti contraenti e considerati come parte integrante del presente Accordo:
a) Capitolato Speciale d’Appalto - all. 1.
b)l’Offerta Economica presentata dall’Impresa - all. 2.
4. Ancorché materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche:
− Tariffario Regione Campania edizione 2016;
− il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.ii.;
− il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50 18/04/2016 e s.m.i.;
− il Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti approvato con D.P.R. n.207 del 05/10/2006
− tutte le leggi e i regolamenti riportati negli atti contrattuali.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione appaltante prevalgono sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dall'Amministrazione regionale.
CAPO I: ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro
a) Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la definizione delle modalità di individuazione e di stipulazione dei contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei porti di competenza regionale, secondo gli atti allegati, che costituiscono riferimenti contrattuali.
2. In particolare, oggetto dell’Accordo Quadro è l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle banchine, degli arredi portuali e delle opere in genere nell'ambito demaniale marittimo dei porti di interesse regionale. LOTTO Gli interventi ricomprendono tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere le aree portuali e le opere annesse (banchine, scogliere, moli, pontili, impianti, ecc.) rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Sono riconducibili alle seguenti tipologie:
− rifiorimento scogliere;
− salpamento massi;
− lavori di dragaggio e movimentazione sedimenti marini;
− lavori di xxxxxxxxx dei fondali e/o arenili in ambiti portuali;
− manutenzione e/o adeguamento funzionale di sottostrutture e sovrastrutture di banchine, moli, muri paraonde e pontili;
− manutenzione opere d'arte, pozzetti, caditoie, chiusini, ecc.
− manutenzione opere in ferro;
− interventi di ampliamento e/o modifiche impianti elettrici, illuminazione, idraulici, antincendio, sicurezza e controllo accessi;
− interventi di minuta manutenzione.
3. Resta inteso che l'ubicazione, la tipologia e l'entità degli interventi a farsi è connessa alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.
b) Elenco e localizzazione dei porti .
La ripartizione dei lotti da assegnare a ciascun operatore economico è sintetizzata di seguito :
Lotto n. 1 : Ambito Flegreo ed isole di Capri e Procida;
Lotto n.2 : Ambito Vesuviano;
Lotto n. 3 : Ambito Xxxxxxxxxx – Amalfitano ed isola d' Ischia;
Lotto n. 4 : Ambito Cilentano.
2. Il presente elenco riveste solo carattere indicativo, in quanto l’Accordo Quadro si intende esteso automaticamente anche a tutti i porti che, nel corso della sua fase attuativa, entrano a far parte del della gestione regionale, a qualsiasi titolo. Tanto resta inteso, senza che l’Impresa può avanzare ragioni o riserve qualsivoglia, né pretese di compensi ed indennizzi aggiuntivi, di qualsiasi natura e specie.
3. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall’Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
4. Possono essere ordinate dall’Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
Art. 4 - Criteri di affidamento e modalità di esecuzione dell'Accordo
1. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016, il numero degli Operatori economici con cui è concluso l'Accordo Quadro è 4(quattro), secondo quanto indicato nei premesso.
2. La scelta degli Operatori economici è effettuata mediante procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 del D. lgs. 50/2016 con l’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs n. 50/2016;
3. Sono aggiudicatari gli Operatori economici meglio posizionati nella graduatoria di merito, redatta in base al ribasso offerto (1° classificato=massimo ribasso offerto) cui sono abbinati i lotti secondo l’ordine di priorità espresso da ciascun Operatore in sede di gara, nei seguenti modi:
• 1° classificato: (ribasso maggiore) è abbinato il lotto indicato quale sua prima scelta;
• 2° classificato: è abbinato il lotto, tra quelli rimanenti, indicato quale sua prima scelta. Nel caso è già abbinato ad altro operatore, il lotto è individuato con il criterio dello scorrimento dell’ordine di priorità espresso dall’operatore economico;
• 3° - 4° classificato: si procederà all’abbinamento del lotto di competenza seguendo lo stesso criterio per il 2° classificato.
4. L’Amministrazione regionale valuta eventuali richieste di accordo, tra uno o più operatori della stessa annualità, per un diverso abbinamento dei lotti.
5. La fase attuativa dell’Accordo Quadro avviene previa stipula di n. 4(quattro) contratti con gli operatori economici aggiudicatari ciascuno dei cinque lotti individuati.
Art. 5 - Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di giorni 730(settecentotrenta) continuativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto che ne avvia la fase attuativa ovvero, entro tale data, sino al raggiungimento dell’importo contrattuale.
2. Detta sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre 90 giorni naturali dalla stipula dello stesso Accordo Quadro.
3. Alla data di scadenza dell'Accordo, non possono essere affidati ulteriori lavori, ma possono essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati o richiesti con ordini di servizio redatti dall’Amministrazione regionale nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non dà diritto all’Impresa a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti.
4. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare la tempistica di cui sopra per il tempo strettamente necessario a completare l'eventuale procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente Accordo.
5. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni territorialmente fuori dal lotto assegnato, anche nel caso in cui per uno o più contratti si raggiunga l’importo contrattuale prima della scadenza naturale.
Art. 6 - Ammontare dell'Accordo
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 , il valore massimo complessivo dell’Accordo Quadro biennale è di €. 3.830.400,00 escluso IVA e per ogni anno l’ammontare dei lavori affidabili per la categoria di lavori richiesta , è di €. 1.915.200,00 (unmilionenovecentoquindicimiladuecento/00) escluso IVA . Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la mano d’opera non soggetti a ribasso , oltre IVA.
2. L’importo a base d’asta di ogni singolo contratto biennale, per ciascun lotto, è stabilito in €. 957.600,00 (novecentocinquantasettemilaseicento/00) oltre IVA con un importo massimo annuo in €. 478.800,00 (quattrocentosettantottomilaottocento/00).
3. Trattandosi di lavori di manutenzione, il corrispettivo è determinato a misura.
4. Il relativo quadro economico risulta così determinato:
A.1 - Importo lavori (soggetti a ribasso) | €. 360.000,00 |
A.2 - Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | €. 10.800,00 |
A.3 - Incidenza Mano d’Opera (non soggetta a ribasso | €. 108.000,00 |
TOTALE (A.1 + A.2 + A.3) | €. 478.800,00 |
6. L’importo complessivo finale di affidamento di ogni singolo contratto è stabilito detraendo il ribasso unico offerto dall’Operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito.
7. Il valore complessivo dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'Accordo stesso per il periodo di sua validità (730 giorni). Tali importi sono da ritenersi presunti e non garantiti in quanto legati ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto, la stipulazione dell'Accordo non impegna l’Amministrazione ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, mentre l’Operatore economico rimane vincolato ad eseguire il contratto per l’importo dei lavori di manutenzione immobili stabilito.
Art. 7 - Adempimenti a carico dell'Amministrazione regionale
1. L'Amministrazione regionale provvede con le modalità prescritte nei successivi punti a:
- adottare i provvedimenti di competenza finalizzati all'esecuzione degli interventi;
- fornire all’Impresa, all'atto ordinativo, tutte le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita, in considerazione del fatto che la progettazione degli interventi risulta il più delle volte direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che emergono di volta in volta durante la vigenza del presente Accordo;
- approvare eventuali variazioni richieste dall’Impresa al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto delle vigenti norme legislative e delle procedure interne dell'Amministrazione regionale;
- autorizzare l’accesso del personale dell’Impresa nei locali dell’Amministrazione regionale per l’esecuzione degli interventi;
- mettere a disposizione i locali per l’esecuzione degli interventi;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali, nel rispetto delle vigenti procedure interne dell'Amministrazione regionale.
Art. 8 - Obblighi generali dell'Impresa
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e rischi relativi alla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali specifici discendenti dall’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, ivi inclusi i rispettivi allegati.
3. L'Impresa è tenuta, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, all’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che sono emanate successivamente, durante il periodo di durata dell’Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma 3, anche se entrate in vigore successivamente alla data di perfezionamento dell’Accordo Quadro o del singolo contratto attuativo, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L'Impresa è tenuta a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto attuativo dell’Accordo Quadro secondo quanto specificato nella documentazione contrattuale, ivi inclusi i rispettivi allegati;
b) avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale, in funzione degli interventi specifici, può accedere agli uffici dell'Amministrazione regionale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Impresa verificare preventivamente tali procedure;
c) dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente l’esecuzione delle attività discendenti dall’Accordo Quadro.
Art. 9 – Stipulazione dell'Accordo, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni
1. L’Accordo Quadro viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 9 del Dlgs. 50/2016 , non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo.
3. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di cui alla presente procedura di gara sono rimborsate dall'Impresa all'Amministrazione regionale entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Tali spese sono stimate in complessivi euro 3.400,00 al netto degli oneri fiscali (pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura).
4. Nel caso di mancata presentazione per la stipula dell'Accordo Quadro o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato, l'Amministrazione regionale annulla con atto motivato l’aggiudicazione nei suoi confronti. In tal caso l’aggiudicazione avviene in favore dell’Impresa che seguono in graduatoria, con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione regionale stessa.
5. Nel caso di cui al comma 4 sono comunque a carico dell’Impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione regionale.
6. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. sui corrispettivi degli interventi specifici che grava sull'Amministrazione
regionale, destinataria delle relative prestazioni contrattuali) sono a carico dell'Impresa. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata.
Art. 10 – Requisiti di ordine generale e aggiornamento della documentazione amministrativa
1. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria è tenuta a conservare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del DLgs. 50/2016 .
2. Per consentire all'Amministrazione regionale di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale l'Impresa aggiudicataria è tenuta:
a) ad inviare all'Amministrazione regionale, con periodicità semestrale, dichiarazione sostitutiva di certificazioni/di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445/2000) sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o persone abilitate ad impegnare validamente le stesse ed attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;
b) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;
c) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale le modifiche soggettive di cui all’art. 106 comma 1 lett. d).
3. Il venir meno in capo all’Impresa dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo . 83 del DLgs. 50/2016 , è causa di risoluzione dell’Accordo Xxxxxx stesso nei suoi confronti.
In tal caso l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre il subentro dell’operatore economico che segue in graduatoria.
Art. 11 - Risoluzione per inadempimento e recesso
1. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il presente Accordo nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa degli obblighi assunti con il presente atto, ovvero nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali supera il 10% del valore dello stesso.
2. In particolare, si conviene che l’Amministrazione regionale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per consentire l’adempimento, può risolvere di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. per i seguenti casi:
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione regionale;
• inadempienze relativamente agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dalla copertura assicurativa, di riservatezza, relativi al divieto di cessione del contratto e di cessione del credito, ;
• di arbitraria sospensione dei lavori;
• di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi dell’articolo 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016;
• qualora la violazione di obblighi attinenti al presente Accordo Quadro configuri un illecito penalmente perseguibile.
3. Il recesso, ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Impresa con lettera raccomandata a.r., indipendentemente dallo stato di attuazione dell'Accordo Quadro stesso.
4. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale.
5. In caso di risoluzione dell'Accordo, l’Amministrazione regionale ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione dei lavori in danno dell’Impresa. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 , l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che sottoscrivono l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
6. Resta impregiudicato il diritto per l'Amministrazione regionale al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, nel caso in cui la risoluzione del presente Accordo Quadro comporti, nel caso di nuovo Accordo Quadro, un onere finanziario superiore per la stessa Amministrazione .
7. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r. In tal caso l'Amministrazione regionale è tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Direzione dei Lavori;
- delle spese sostenute dall’Impresa;
- di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
8. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
9. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
CAPO II: ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 12 – Stipulazione e durata del Contratto
1. A seguito della stipula dell'Accordo Quadro, la sua fase attuativa avviene previa sottoscrizione del contratto discendente dall'Accordo stesso. Detta sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre 90 gironi naturali consecutivi dalla stipula dell'Accordo.
2. La scadenza del contratto è subordinata alle condizioni di cui all'art. 5 del presente Accordo Quadro.
3. Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione regionale può disporre l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tale circostanza, dà avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito “Ordine di Intervento”, che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. La consegna dei lavori, in tale circostanza è effettuata subito dopo la stipulazione del contratto, sempre con le modalità previste dal DLgs. 50/2016.
4. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione regionale tiene conto della parte di prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.
Art. 13 – Caratteristiche generali e tecniche del Contratto
1. Le caratteristiche generali e tecniche del Contratto fanno riferimento a quanto riportato nel presente Accordo e nei documenti contrattuali allegati. In particolare, alle condizioni contrattuali e tecniche particolari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato.
2. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del Dlgs. 50/2016 e del DPR 5/10/2010 n.207 (d’ora in poi Reg. n. 207/10).
3. La stipulazione del contratto non impegna l’Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato al singolo lotto, pur restando l’Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l’importo dei lavori di manutenzione e adeguamento di immobili stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni degli immobili interessati dall’Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Potranno essere ordinate dall’Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito del lotto assegnato.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali che il contratto instaura si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli “Ordini d’Intervento”.
7. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto e sono contrattualmente vincolanti, ancorché non allegate, tutte le Leggi e le norme in vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19/04/2000.
- il Codice dei contratti pubblici approvato con DLgs n.50/2016;
- il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR n. 207 del 5/10/2010;
- tutta la normativa vigente in materia:
• di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• di lavori pubblici;
• di igiene;
• di prevenzione incendi;
• di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
• di risparmio energetico ed efficienza energetica;
• di impiantistica:
- elettrica e speciale;
- di protezione contro le scariche elettriche;
- di sicurezza e di controllo accessi;
- antincendio;
- idraulica.
3. Si intende, altresì, ricompresa ogni fonte normativa sostitutiva di quelle citate, ma non più in vigore e quelle nel frattempo subentrate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
Art. 14 - Responsabile contrattuale dell'Amministrazione regionale
1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto e, quindi, delle prestazioni, è affidato alla UOD 53 07 07 Unità Operativa Supporto Tecnico alla Programmazione ed allo Sviluppo degli Interventi Infrastrutturali a cui competono, in via esemplificativa, le seguenti attività:
• la verifica della conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
• l'emissione di eventuali prescrizioni particolari nei confronti dell’Impresa per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la salvaguardia e tutela degli immobili e delle attività in essi svolti eventualmente interessati;
• la messa a disposizione del personale designato dall’Impresa, con il vincolo della riservatezza, di tutta la documentazione ed i dati necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
• la comunicazione all’Impresa, in coordinamento con il Responsabile della sicurezza, di eventuali rischi esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate dall’Amministrazione regionale in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
• la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
• la rilevazione di eventuali inadempimenti o ritardi dell’Impresa e il computo di eventuali penalità;
• la proposizione di modifiche che comportino variazioni economiche dell’Accordo Quadro, da presentare all’Organo competente per il successivo iter procedurale;
• l'adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme dovute.
3. Con proprio provvedimento il Dirigente dell'UOD 53 07 07 individua il Responsabile Unico del Procedimento per ogni lotto.
4. Per ogni intervento specifico, il Dirigente dell'UOD 53 07 07 nomina il Direttore dei Lavori che presiede l'esecuzione dei lavori e si rapporta con il Referente dell'Impresa. Provvede a quanto di
sua competenza con particolare riferimento al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto.
Art. 15 – Modalità di pagamento
1. Resta stabilito che non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Ai sensi dell’art.103, comma 1, del Dlgs.50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, sull’importo netto progressivo dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. L’Amministrazione regionale, previa attestazione della regolarità dei lavori eseguiti, procede al pagamento del corrispettivo mediante emissione di singoli stati d’avanzamento lavori, ogniqualvolta il credito, a favore dell'Impresa, raggiunge la somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).
5. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’Impresa, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo precedentemente stabilito.
6. Resta comunque facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al pagamento degli stati d’avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell’Impresa non raggiunge la somma di € 25.000,00.
7. Maggiori dettagli in merito a modalità e tempi per i pagamenti, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
3. Maggiori dettagli in merito a modalità e condizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 17 - Responsabilità ed oneri a carico dell'Impresa
1. L’Impresa è responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge, nonché a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati.
2. In particolare, resta inteso che, in aggiunta alla più generale responsabilità che fa carico per legge all’Impresa, la stessa è direttamente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della integrale realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo Quadro, della loro piena rispondenza alla normativa vigente e dell’esecuzione secondo i criteri della regola d’arte, assumendone in proprio l’intera responsabilità.
L’Impresa non può invocare, a sollievo delle sue responsabilità, alcuna motivazione, ivi comprese l’attività della Direzione dei Lavori, la vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale o le inadempienze da parte di subfornitori o di terzi in genere, della cui opera eventualmente si avvale.
3. Oltre agli oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, retributivi e previdenziali dei lavoratori, sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri, i rischi e gli obblighi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto
contrattuale, considerati dall’Impresa nella formulazione dell’offerta e, pertanto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura.
4. A carico esclusivo dell’Impresa restano le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell’appalto.
5. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati e delle indicazioni che vengono meglio precisate dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale.
6. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’Accordo Quadro.
8. E’ prevista l‘esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilità devono avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive.
9. All'atto dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito portuale.
10. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori contemplati nel Tariffario Regione Campania edizione 2014.
. L'Impresa è pure tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.
Art. 18 - Assicurazioni sociali
1. L’Impresa si obbliga all'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, ecc.).
2. L’Impresa si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.
3. Maggiori dettagli in merito a modalità e condizioni relative al trattamento economico e alla tutela dei lavoratori, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
1. All’Impresa compete l'osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l’incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.
2. All’Impresa è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.
3. All’Impresa, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, dovrà essere in grado in ogni
momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
4. Maggiori dettagli in merito a modalità e tempi per il rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 20 - Referente dell'Impresa e comunicazioni
1. L'Impresa è tenuta ad attivare un servizio di ricezione e gestione degli “Ordini di intervento” attraverso i quali l'Amministrazione regionale affida gli ordinativi dei lavori a farsi. A tal riguardo, l'Impresa provvede ad istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli “Ordini di intervento” durante le ore lavorative, nonché dotato di segreteria telefonica e posta elettronica certificata. Tanto senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale;
2. L'Impresa, prima della stipulazione del contratto, è tenuta, altresì, a designare e comunicare all'Amministrazione regionale un proprio Referente al fine, in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx ogni rapporto inerente l’esecuzione del contratto personale incaricato dell'Amministrazione regionale. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al Referente e si intendono come validamente effettuate all’Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.
Art. 21 – Divieto di modifica del contratto da parte dell'Impresa
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto
1. L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori e le forniture oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del d.lgs. 163/2006.
2. Non sono autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro.
3. L’importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltati ove ricorrano le condizioni di legge, deve comunque rimanere contenuto entro il limite del 30 % dell’importo complessivo del contratto.
4. L’Impresa rimane unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale per l’adempimento degli obblighi e delle prestazioni contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. L'Amministrazione regionale non provvede direttamente al pagamento del subappaltatore.
6. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.
9. Modalità e tempi, per l'autorizzazione regionale al subappalto, nonché obblighi e responsabilità derivanti dall'istituto del subappalto sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 26 - Penali
1. E' prevista l'applicazione di penali all'Impresa nel caso di mancata realizzazione dei lavori richiesti o di mancato rispetto della tempistica stabilita (inizio, esecuzione, consegna), in ragione dell'1 per mille/giorno dell'ammontare netto contrattuale.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere l'Amministrazione regionale l’ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
3. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tale circostanza, l'Amministrazione regionale risolve di diritto il presente Accordo Quadro.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L'Amministrazione regionale, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione fidejussoria senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Art. 27 - Validità dell'offerta
L’Impresa può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto specifico discendente dall’Accordo Quadro entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione regionale può chiedere all’Impresa il differimento di detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorni.
Art. 28 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
La documentazione presentata che ha dato luogo alla stipula del presente Accordo Quadro sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 29 – Legge applicabile e definizione delle controversie
1. Per quanto non disposto dall’Accordo Quadro e dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010.
2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o del Contratto da esso discendente, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono, possibilmente, definite in xxx xxxxxxx.
0. Il ricorso all’arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscrive tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Napoli.
Operatore economico aggiudicatario La Stazione Appaltante