OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L’Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.
6. L’Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Azienda si riserva di procedere a verifiche a campi...
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1 Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” i servizi oggetto del presente contratto sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto relativi a prestazioni socio sanitarie, rese in regime di accreditamento.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 36 Art. 25 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 37 Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 38
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. 3622383503, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A. O. ICP ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
3. Maggiori dettagli in merito a modalità e condizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
3. “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
4. I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 22.1 Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore, nell’ambito dell’appalto in parola, identificato con il CIG n. 5461930F35 – CUP E63J13001240005, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A.
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Art. 19 - DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva Art. 20 - Risoluzione e disdetta del contratto
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, che saranno espressamente inseriti nel testo del contratto. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.