PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
L’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito “ENM”), con sede in Roma, via Xxxxxxxx Xxxxxxx n.1, in persona del Presidente, xxxx.Xxxxx Xxxxxxx
E
il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx xxxx'Xxxxx, 00 (CF 80115850580), di seguito per brevità anche CNAPPC, in persona del Presidente e Legale Rappresentante arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC e autorizzato a firmare il presente atto nella qualità di Presidente del CNAPPC
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI A FAVORIRE L’INCLUSIONE FINANZIARIA
PREMESSO
▪ Che l’Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi della Legge 106 del 12 Luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all’Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano;
▪ ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) è titolare altresì di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e micro finanza;
▪ ai sensi della Legge 24 Dicembre 2007 n.244, art.2, commi 000-000-000, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
▪ esercita i ruoli di cui sopra, anche all’esito del processo che lo ha portato a rivestire gli attuali compiti istituzionali. Infatti l’Ente discende direttamente dal Comitato nazionale per il Microcredito, strumento nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221. Attraverso tali risoluzioni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 “Anno internazionale per il Microcredito” ed ha invitato gli Stati membri a costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni costituiscono un importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l’Italia ha prontamente accolto costituendo per prima, appunto, il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito. Tale Comitato è stato successivamente trasformato in Comitato Permanente ed infine in Ente Pubblico.
▪ il CNAPPC è istituito in base all'art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è un ente pubblico associativo non economico ad appartenenza necessaria, con lo scopo di coordinare e sovrintendere il sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, fondando la propria organizzazione sulla presenza di centocinque Ordini provinciali;
▪ Che al CNAPPC viene affidata, mediante gli Ordini, la tutela del titolo e dell’esercizio della professione, e di conseguenza persegue l’obiettivo di ampliare le opportunità professionali dei professionisti iscritti all’Albo e promuovere i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nei processi di recupero e manutenzione degli edifici;
▪ VISTA la partecipazione del CNAPPC al III Forum Europeo sulla Microfinanza tenutosi a Roma il 19,20,21 ottobre 2016 e considerato che in occasione della riunione dell’11 novembre
2016 presso la sede dell’ENM il CNAPP ha espresso il proprio interesse a beneficiare delle misure pubbliche di finanziamento rivolte ai propri iscritti segnatamente in relazione alla realizzazione di un progetto pilota per la “Microricettività” nell’ambito del microcredito imprenditoriale.
CONSIDERATO CHE
▪ l’ENM sviluppa azioni di Capacity building sugli strumenti microfinanziari a valere sui fondi SIE 2014-2020. Le azioni hanno l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni pubbliche e agli stakeholders gli strumenti idonei a rafforzare la propria capacità di governare i processi di programmazione per la costruzione, l’avvio e l’attuazione degli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza, cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo di programmazione 2014-2020;
• che l’ENM ha predisposto un ventaglio di tools microfinanza al fine di potenziare gli strumenti operativi a disposizione degli amministratori pubblici, rafforzando nel contempo anche le competenze e conoscenze degli stakeholders sui nuovi strumenti di ingegneria finanziaria;
• che l’ENM ha ingegnerizzato per primo in Europa nuovi modelli microfinanziari di:
▪ microleasing, quale strumento che può consentire anche ai più piccoli imprenditori di realizzare investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di credito;
▪ microassicurazione, che può comportare una diminuzione del rischio di default del prestito concesso e una copertura contro i principali rischi, derivanti dall’attività micro- imprenditoriale;
▪ housing microfinance, che consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti in stato di difficoltà, al fine di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni (piccole ristrutturazioni, messa a norma degli impianti, miglioramento dell’efficienza energetica, adeguamento
ambientale) o di provvedere al pagamento di un numero limitato di rate di un mutuo o di canoni d’affitto per prevenire il rischio di sfratto;
▪ altri strumenti di ingegneria finanziaria market oriented (cartolarizzazione, tranched cover, finanza strutturata) che possono costituire un’efficace alternativa alle tradizionali forme di sovvenzione;
• che l’ENM ha fatto assistenza tecnica e attività di capacity building ad oltre 170 Centri pubblici per l’impiego operativi nelle regioni italiane, creando sinergie tra le Camere di commercio, i comuni e le province, al fine di indirizzare la domanda di lavoro verso l’offerta di credito per l’impresa;
• Che l’ENM promuove e coordina anche le attività private di microfinanza a valere su plafond finanziari messi a disposizione dal sistema bancario e garantiti dal Fondo per le PMI ai sensi della Legge 214/2011 art. 39 comma 7-bis;
• Che l’ENM è parte della task force del G8 sull’impatto sociale;
• Che a livello internazionale, a titolo esemplificativo, l’ENM ha offerto assistenza tecnica e Capacity building ad una pluralità di organizzazioni pubbliche e private;
• ENM ha elaborato e ingegnerizzato, su mandato della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, dei modelli di housing microfinance specifici per la micro- ricettività e intende favorirne la diffusione coinvolgendo altri organismi pubblici, privati e del terzo settore a vario titolo competenti in materia;
• Che CNAPPC nel condividere la funzione svolta dall’ ENM come strumento di welfare sostenibile e di inclusione finanziaria, intende avviare una fattiva collaborazione;
• Che nel perseguimento degli obiettivi del CNAPPC rientrano le proposte di progetti atti a valorizzare e rigenerare il patrimonio edilizio privato e pubblico esistente e combattere i comportamenti illegali quali, tra i più diffusi:
• il ricorso all’abusivismo nella manutenzione straordinaria degli immobili;
• la deroga alle norme sulla sicurezza strutturale, impiantistica ed energetica;
• la poca sensibilità del rispetto delle norme sull’accessibilità;
▪ Che in questo ambito di applicazione le iniziative rivolte alla formazione sul tema del microcredito imprenditoriale hanno ricadute importanti per il potenziamento delle conoscenze e per l’ampliamento del curriculum professionale degli architetti, in particolare per i giovani professionisti che si vogliono inserire nel mondo del lavoro (Programmi Quadro Europa 2014/2020);
CONSIDERATO CHE LE PARTI
▪ hanno un interesse comune a promuovere l’inclusione sociale e finanziaria, la realizzazione di programmi di housing microfinance, il sostegno della professione dell’architetto e particolarmente dei giovani. Al fine di raggiungere gli obiettivi comuni le parti intendono concludere un accordo di fattiva collaborazione e cooperazione, e favorire l’avvio di iniziative micro-imprenditoriali e l’utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microfinanza;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
ART. 2) OGGETTO E FINALITA’
Le parti intendono favorire
A. L’attivazione di progetti di housing microfinance e segnatamente di microricettività intesa quale servizio ricettivo di ricevimento operata dai soggetti privati secondo i termini di legge. L’attivazione di un servizio microricettivo presuppone generalmente l’adeguamento dell’immobile ad un servizio di ricevimento professionale. Tale adeguamento si sostanzia in interventi di ristrutturazione di diverso tipo tra i quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, lo spostamento di tramezzi al fine di una distribuzione idonea degli spazi e del rispetto delle metrature minime previste dalla normativa, la fornitura di una planimetria asseverata e conseguente presentazione di pratica SCIA presso lo sportello SUAR, efficientamento energetico ed altri interventi. Per il finanziamento di tali adeguamenti e delle attività connesse così come definito dall’art. 111 TUB, i soggetti – professionisti o imprese, che realizzano tali interventi, e rientranti nei parametri definiti dallo stesso art. 111 TUB -, possono fare richiesta di microcredito e in particolare della misura di cui all’art. 39 comma 7 bis della legge 214/2011.
B. Il sostegno economico, finanziario e di tutoring ai giovani architetti che intendono avviare o sostenere la propria attività professionale in Italia e all’estero, rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB
C. L’attivazione di progetti di valorizzazione dei centri urbani, anche in situazioni di post emergenza in aree terremotate
D. L’educazione finanziaria e la formazione degli architetti anche in campo microfinanziario al fine di ampliare le competenze professionali degli stessi.
La collaborazione tra ENM e CNAPPC sarà realizzata sulla base delle specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali delle Parti.
Nell’ambito delle attività, l’ENM metterà a disposizione il modello di housing microfinance per la microricettività sviluppato su mandato della Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, nell’ambito del progetto Capacity Building sugli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza. L’ENM sosterrà inoltre i finanziamenti di housing microfinance attraverso la misura di finanziamento di cui all’art. 39 comma 7 bis della legge 214/2011.
Il CNAPPC si impegna ad essere di supporto alle iniziative progettuali, realizzando una campagna informativa finalizzata ad assicurare la massima divulgazione presso gli Ordini territoriali e gli iscritti delle opportunità che scaturiscono dal presente accordo.
ART 3) PROGETTO PILOTA
Sarà realizzato un progetto pilota di sostegno alla microricettività. I soggetti interessati e che sono parti del progetto saranno i seguenti:
▪ ENM: sarà il coordinatore delle attività, metterà a disposizione i propri modelli di housing microfinance per la microricettività, sosterrà il finanziamento degli interventi di adeguamento attraverso le misure di microcredito di cui sopra, potrà coinvolgere terzi organismi pubblici, privati e del terzo settore, a vario titolo competenti nel settore d’interesse e capaci di portare valore aggiunto all’iniziativa
▪ CNAPPC: si impegna ad essere di supporto al progetto pilota e ai successivi sviluppi nei territori, realizzando una costante, pregnante campagna informativa e promozionale finalizzata ad assicurare la massima divulgazione presso gli Ordini territoriali e gli iscritti delle opportunità che scaturiscono dal presente accordo.
▪ Clienti/beneficiari: coloro che, rientranti nel perimetro definito dall’art. 111 TUB, faranno richiesta di microcrediti al fine di finanziare interventi di adeguamento delle proprie abitazioni private per finalità microricettive. Tale attività rientra pertanto nell’ambito del microcredito d’impresa.
▪ Un organismo non-profit, individuato dall’ENM. Tale organismo sarà specializzato in microricettività, sviluppo economico e strategie housing e potrà essere un incubatore, un'associazione o altro contenitore operativo che:
▪ Potrà realizzare attività formative di approfondimento a beneficio degli architetti.
▪ Previa iscrizione all’Albo dei fornitori di operatori di servizi ausiliari e di monitoraggio di microcredito, potrà realizzare tali servizi ausiliari legati ai microfinanziamenti che saranno erogati nell’ambito del presente accordo.
▪ Creerà un database dei professionisti che avranno ampliato le loro competenze specifiche sul settore microfinanziario.
▪
Il progetto prevede:
▪ Una analisi delle esigenze, realizzata da CNAPPC e finalizzata ad acquisire informazioni sulla domanda potenziale di credito finalizzato all’adeguamento di strutture private in strutture microricettive
▪ La realizzazione di una giornata informativa realizzata dal CNAPPC, rivolta a presentare i contenuti del presente accordo ed i principi del microcredito ad un numero ampio di architetti
▪ La realizzazione dei servizi ausiliari di cui all’art. 111 del TUB, realizzate dall'Organismo sopra menzionato, previa positiva candidatura dello stesso al bando rivolto ai fornitori di operatori di servizi ausiliari e di monitoraggio di microcredito.
▪ Potranno inoltre essere realizzate successive attività formative a beneficio degli architetti, come anche ulteriori attività di promozione sia di secondo livello (rivolte a sensibilizzare gli architetti) sia di primo livello (rivolte a far conoscere le opportunità di finanziamento attraverso il microcredito a coloro che intendono avviare una attività microricettiva).
▪ L’attivazione del processo di microfinanziamento e di erogazione dei servizi ausiliari.
▪ D’intesa tra ENM e CNAPPC, potranno essere realizzate attività convegnistiche a fini informativi di sensibilizzazione e promozionali
ART. 4) FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività previste dal presente accordo (costituzione di strumenti finanziari, erogazione di attività di assistenza tecnica e servizi ausiliari, la promozione e la comunicazione) sarà senza oneri economici a carico del CNAPPC e dell’ENM e potrà essere realizzata:
▪ attraverso le misure di sostegno all’impresa gestite dall’ENM ai sensi della legge 214/2011 art. 39 comma 7 bis
▪ per mezzo di risorse messe a disposizione da parte delle autorità di gestione dei fondi strutturali nazionali e regionali (ex. Art. 15 legge 241/90)
▪ per mezzo risorse reperite attraverso la partecipazione a bandi pubblici
▪ per mezzo di risorse acquisite grazie a liberalità e sponsorizzazioni
Art. 5) COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti concordano di istituire formalmente una Commissione paritetica di monitoraggio dell’attuazione del presente Protocollo, con il compito di valutare le iniziative da realizzare, monitorare le attività in essere e definire le modalità di divulgazione dei risultati.
La Commissione sarà composta da due o quattro rappresentanti, uno o due per ciascuna parte, designati dai rispettivi organi. La partecipazione alla Commissione sarà a titolo gratuito.
ART. 6) DURATA
Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3, a partire dalla firma dello stesso.
ART. 7) RISOLUZIONE
Il presente protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata con A.R. o tramite pec presso le sedi delle parti.
ART. 8) DISPOSIZIONI GENERALI
Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o tramite pec indirizzata a:
- ENM, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, Xxxx pec xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
- CNAPPC Via Santa Xxxxx dell’Anima, 10 pec xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
ART. 9 PUBBLICITA’
Della stipulazione della presente Convenzione verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dalle Parti, previa autorizzazione scritta sulla modalità di comunicazione.
ART. 10 MARCHI
Il Presente Protocollo d’Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all’utilizzo di immagini e/o marchi dell’altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO - ENM
Dr. Xxxxx Xxxxxxx
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CNAPPC
Architetto Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx